Sentenza n. 40/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1964 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 567/1962
- art. 7legge 567/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di
affitto di fondi rustici, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1963 dalla Sezione specializzata
agraria del Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra
Borlenghi Mario e Turrini Gitta Maria, Turrini Luisa e Soldi Antonietta
ved. Turrini, iscritta al n. 203 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 312 del 30
novembre 1963;
2) ordinanza emessa il 28 novembre 1963 dalla Sezione specializzata
agraria del Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra
Ottolini Osvaldo e Marini Astra, iscritta al n. 207 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 336 del 28 dicembre 1963.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Borlenghi Mario e di
Turrini Gitta Maria, Turrini Luisa e Soldi Antonietta ved. Turrini;
udita nell'udienza pubblica del 18 marzo 1964 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi gli avvocati giovanni Bottinelli ed Egidio Tosato, per le
signore Turrini e Soldi, l'avv. Antonio Putzolu, per Borlenghi Mario, e
il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nella controversia civile nascente da un rapporto di
affittanza agraria tra le proprietarie Turrini Gitta Maria, Turrini
Luisa e Soldi Antonietta ved. Turrini e l'affittuario Borlenghi Mario,
la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Cremona, con
ordinanza del 24 ottobre 1963 ha rimesso a questa Corte due questioni
di legittimità costituzionale nei confronti della legge 12 giugno
1962, n. 567, recante "norme in materia di affitto di fondi rustici",
sollevate dalla difesa delle proprietarie convenute, e ritenute
rilevanti e non manifestamente infondate.
La prima investe l'art. 1. Si assume che, demandando alle
Commissioni tecniche provinciali il potere - non definito attraverso la
indicazione di alcun "criterio obbiettivo", segnatamente a garanzia del
locatore - di determinare i limiti in cui deve essere contenuta la
misura del canone annuale dei fondi rustici, tale articolo violerebbe
il principio della riserva di legge enunciato nel terzo comma dell'art.
41 della Costituzione, in base al quale la compressione della libertà
economica privata non può essere rimessa alla discrezionalità
dell'autorità amministrativa.
La seconda investe l'art. 7. Si assume che, con l'obbligare il
giudice a uniformarsi, nel determinare l'equo canone, ai limiti fissati
vincolativamente dalla Commissione tecnica provinciale, detto articolo,
in violazione dell'art. 101 della Costituzione, che vuole i giudici
soggetti soltanto alla legge, sottoporrebbe il potere di decisione
giurisdizionale a un atto amministrativo.
L'ordinanza, notificata alle parti in causa il 2 novembre 1963 e al
Presidente del Consiglio dei Ministri l'8 novembre 1963, è stata
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 5 novembre 1963
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1963, n. 312.
Si sono costituiti innanzi a questa Corte le parti del giudizio a
quo (le signore Turrini con deduzioni e mandato depositati il 17
dicembre, il signor Borlenghi, con deduzioni e mandato depositati il 14
dicembre 1963), nonché il Presidente del Consiglio dei Ministri (con
atto d'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 19
dicembre 1963).
2. - La difesa Turrini, premesso che le eccezioni di legittimità
costituzionale di cui è causa investono necessariamente - data la
stretta concatenazione delle disposizioni - anche gli artt. 2, 3, 5 e 6
della legge denunciata, e che la prima eccezione, nonostante il
riferimento al solo terzo comma dell'art. 41 della Costituzione,
riguarda, data la sua formulazione, l'intero testo di quest'ultimo
articolo, sottolinea che - come risulta anche dalla giurisprudenza di
questa Corte - l'articolo stesso enuncia il principio della riserva di
legge non soltanto con riferimento ai programmi e ai controlli
contemplati nel terzo comma, ma anche con riferimento ai limiti
all'iniziativa economica privata ammessi dal secondo comma; e aggiunge
che l'eventuale inosservanza della riserva da parte del legislatore non
può considerarsi colmata o compensata "dalla eventuale esistenza di
altre forme di garanzia, quali quelle derivanti dall'osservanza della
prassi, di norme extragiuridiche o comunque non legislative, o quelle
connesse alla struttura e alla composizione dell'organo al quale il
potere discrezionale limitativo risulti affidato". Essa osserva che la
discrezionalità concessa alla Commissione amministrativa non
risulterebbe adeguatamente delimitata: a) né dal modo come l'art. 2
della legge regola la composizione della Commissione, costituita con
l'aggiunta, alle rappresentanze paritetiche delle categorie
controinteressate, del capo del locale ispettorato agrario e del
Prefetto in veste di presidente: infatti, in tal modo composta, la
Commissione sarebbe condizionata, nelle sue decisioni, dalla volontà
dell'autorità politica, determinata da "valutazioni di opportunità
politica" invece che da "autonomi accordi fra le categorie
interessate"; b) né dai vari riferimenti contenuti nell'art. 3:
infatti il criterio dell'equità, cui la disposizione fa rinvio,
risulta esso stesso, per definizione, squisitamente e sommamente
discrezionale; il precetto che la determinazione delle tabelle dei
canoni debba avvenire "per zone agrarie omogenee, per qualità e classi
di terreni e per tipi aziendali", pur quando voglia ritenersi che
imponga alla commissione di effettuare una graduatoria, non impedisce
poi ad essa "di decidere liberamente il livello del canone dal quale
partire ed al quale arrivare"; la necessità di "tener conto dello
stato di produttività dei fondi, della esistenza e delle condizioni
dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a
carico dei proprietari locatori, degli apporti dell'affittuario, dei
costi e degli oneri gravanti sull'impresa", riguarderebbero "una serie
di situazioni di fatto considerate dalla norma tutte sullo stesso
piano, senza che in alcun modo ne sia discriminata l'incidenza ai fini
della valutazione di equità"; gli scopi dichiarati di "assicurare una
equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia
e la buona conduzione dei fondi" sarebbero "del tutto generici e
vaghi", rimettendosi il legislatore, per tal via, ancora una volta a un
criterio normativamente indefinito, quale l'equità. D'altro canto non
potrebbe ravvisarsi un momento delimitativo del potere discrezionale
delle commissioni provinciali, tale da soddisfare l'esigenza della
riserva di legge, nelle direttive di competenza della Commissione
centrale previste dall'art. 5, lett. a, della legge: ciò, da un lato,
per la provenienza anche di tali direttive da un'autorità
amministrativa e non da una legge, e dall'altro pel fatto che esse sono
da considerare ispirate secondo criteri politici.
Con riferimento alla violazione, da parte dell'art. 7 della legge,
dell'art. 101 della Costituzione, la difesa Turrini osserva che
sostanzialmente la legge impugnata opererebbe il trasferimento del
potere decisorio dal giudice a un'autorità amministrativa, alle cui
determinazioni il primo sarebbe tenuto ad uniformarsi. Ciò si
verificherebbe anzi "nella misura più ampia". Siccome "la
determinazione della equità del canone Si esaurisce in una valutazione
meramente di fatto", ove tali valutazioni risultino sottratte al
giudice, la decisione di questo non può non perdere ogni suo autonomo
significato". Né varrebbe obbiettare che l'art. 7 lascia al giudice un
certo margine entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla
Commissione provinciale: infatti la Commissione potrebbe usare il
proprio potere discrezionale in modo che la differenza tra tali limiti
risulti praticamente irrilevante. Per modo che la risoluzione della
controversia da parte del giudice verrebbe a essere rimessa "a criteri
estranei alla convinzione del giudice ed a soggetti non investiti di
una funzione giurisdizionale".
3. - La difesa Borlenghi, richiamandosi alla sentenza di questa
Corte n. 7 del 1962 osserva, con riferimento alla censura che investe
l'art. 1 della legge impugnata, che, "se il legislatore può
intervenire a correggere i rapporti contrattuali sperequati, può sin
dall'inizio stabilire ch'essi o si formino dentro i limiti che
impediscono la sperequazione, o vanno senz'altro ricondotti nei giusti
termini", e aggiunge - ricordando anche la sentenza n. 103 del 1957 -
che pretendere che per far ciò il legislatore "debba intervenire caso
per caso e non possa ricorrere ad organi tecnici per determinare
massimi e minimi" sarebbe "assurdo".
Con riferimento alla censura che investe l'art. 7 della legge
impugnata essa nota che il principio, secondo cui i magistrati sono
soggetti soltanto alla legge, enunciato nell'art. 101 della
Costituzione, non sta affatto a significare che i giudici non possano
esser chiamati ad applicare regolamenti ed altri atti amministrativi.
4. - La difesa dello Stato a sua volta nota, con riferimento
all'art. 1 della legge impugnata, che "non si può dire che
l'intervento legislativo sia senza regole e senza garanzie e manchi di
portata specificativa al punto da non far ritenere soddisfatta la
garanzia della riserva di legge, secondo la giurisprudenza della
Corte": gli artt. 2 e 3 della legge contengono specificazioni più che
sufficienti, in ordine all'osservanza delle quali, poi, le commissioni
sono soggette al sindacato giurisdizionale. Un'ulteriore decisiva
garanzia è rappresentata "dalla stessa composizione delle commissioni
nonché dai controlli previsti sull'operato delle stesse".
Circa l'art. 7 della legge impugnata la difesa dello Stato osserva
che l'art. 101 della Costituzione, se enuncia la regola per cui ogni
giudice è "interprete libero, fedele ed obbiettivo della legge", non
vieta affatto al legislatore di deferire ad altre autorità una
potestà normativa alla quale i giudici debbano uniformarsi, ed
aggiunge che comunque i giudici possono sempre disapplicare, in base
all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, gli atti
amministrativi illegittimi.
5. - In data 5 marzo 1964 la difesa Borlenghi e quella dello Stato
hanno depositato memorie.
In replica alle deduzioni delle signore Turrini, la prima nota che,
se può portare il proprio esame sulle norme non impugnate della legge
impugnata al fine di rintracciare in esse quegli elementi specificativi
delle norme impugnate dei quali viene lamentata la carenza, la Corte
non potrebbe peraltro portare il proprio esame sulle norme non
impugnate al fine di dichiararne l'illegittimità costituzionale. Del
pari essa osserva che la violazione denunciata nei confronti dell'art.
1 della legge impugnata riguarderebbe soltanto il terzo comma dell'art.
41 della Costituzione, onde il raffronto di legittimità costituzionale
dovrebbe esser limitato ai precetti costituzionali contenuti in
quest'ultimo comma. Aggiunge poi che la regolamentazione normativa dei
contratti di affitto di fondi rustici al fine di limitare l'entità dei
canoni è materia che non attiene all'art. 41, bensì all'art. 42,
secondo comma, della Costituzione, il quale rimette al potere pubblico
di "determinare i limiti di godimento della proprietà privata allo
scopo di assicurarne la funzione sociale", in tal modo attribuendo ad
essi anche la potestà già riconosciuta sussistente dalla sentenza
di questa Corte n. 7 del 1962 - di imporre "condizioni restrittive per
lo svolgimento dell'autonomia contrattuale". Nessun dubbio, del resto,
secondo la difesa, potrebbe sussistere circa il carattere
sufficientemente specificato dei poteri che la legge impugnata
attribuisce alle Commissioni tecniche provinciali - poteri "di mera
applicazione", in quanto strettamente vincolati all'osservanza dei
numerosi criteri indicati nella legge e di norme tecniche: il
principio della riserva di legge è tale da non poter essere applicato
in modo identico nella molteplice varietà dei casi nei quali deve
essere osservato; e nella specie, anche alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte, esso risulterebbe pienamente osservato,
data l'abbondanza dei limiti fissati al potere delle Commissioni
tecniche provinciali e le garanzie inerenti alla composizione e al
funzionamento di queste.
Riguardo alla pretesa violazione da parte dell'art. 7 della legge
impugnata dell'art. 101 della Costituzione, la memoria si richiama alla
sentenza n. 8 del 1962 di questa Corte, ribadendo il concetto che la
potestà normativa amministrativa non implica una interferenza
nell'esercizio del potere discrezionale del giudice.
6. - Considerazioni in gran parte analoghe sono svolte nella
memoria in difesa dello Stato, nella quale vengono sviluppate le
argomentazioni dell'atto di intervento. In particolare, con riferimento
alla prima questione di legittimità costituzionale, e al rilievo
dell'ordinanza di rimessione, secondo cui i criteri direttivi dettati
dalla legge non sarebbero obbiettivi, quali avrebbero potuto essere
delle misure percentuali della ripartizione del reddito agricolo fra i
fattori della produzione, o, comunque, delle misure precise che
stabilissero la incidenza rispettiva dei vari elementi di estimazione,
l'Avvocatura dello Stato osserva che "la complessità dei diversi
elementi di giudizio e l'indeterminabilità a priori della loro
rispettiva incidenza nelle più varie e diverse situazioni è, in
materia, tale da non consentire che venisse seguito altro sistema che
quello di precisare tali elementi, facendo di essi altrettanti limiti
al potere discrezionale delle Commissioni nell'esercizio del loro
compito di estimazione".
7. - Con altra ordinanza in data 28 novembre 1963 la medesima
Sezione specializzata del Tribunale di Cremona, nel giudizio pendente
tra l'affittuario Ottolini Osvaldo, attore, e la proprietaria locatrice
Marini Astra, ha proposto le stesse questioni di legittimità
costituzionale, in termini assolutamente identici.
L'ordinanza, notificata alle parti in causa il 6 dicembre 1963 e al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 dicembre, è stata
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 5 dicembre, e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1963, n. 336.
8. - Innanzi a questa Corte si è costituito il solo Presidente del
Consiglio dei Ministri con atto di intervento depositato il 27 dicembre
1963, identico a quello presentato nel giudizio di cui già si è
riferito.
La memoria dell'Avvocatura dello Stato depositata il 5 marzo 1964,
di cui già si è detto, è comune a entrambi i giudizi, e chiede la
riunione di essi.
9. - All'udienza le parti hanno insistito nei sensi soprariferiti. Considerato in diritto :
1. - Le due cause riguardano le stesse questioni di legittimità
costituzionale, sollevate nei confronti, rispettivamente, dell'art. 1 e
dell'art. 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in
materia di affitto di fondi rustici. Perciò esse sono state trattate
congiuntamente, vengono riunite, e sono decise con unica sentenza.
2. - La questione sollevata nei confronti dell'art. 1 (terzo comma)
della legge investe l'osservanza del principio della riserva di legge,
il quale sarebbe stato violato attraverso il deferimento alle
Commissioni tecniche provinciali del potere di stabilire i limiti
minimi e massimi entro cui deve esser contenuta la misura dei canoni
annuali di affitto dei fondi rustici.
Nel riferire l'eccezione sollevata in proposito innanzi al
Tribunale dalle parti convenute, deferita poi all'esame di questa
Corte, entrambe le ordinanze di rimessione precisano che le parti
stesse si erano richiamate, per indicare il precetto costituzionale
contenente tale principio in ordine alla materia di cui è causa, al
terzo comma dell'art. 41 della Costituzione, assumendo perciò la
violazione di quest'ultimo. La difesa Borlenghi, la quale nulla aveva
eccepito in proposito nelle deduzioni presentate al momento della
costituzione in giudizio, rileva però nella memoria che la limitazione
dei canoni di affitto dei fondi rustici è materia rientrante nel
secondo comma dell'art. 42 della Costituzione: onde, prospettata con
riferimento all'art. 41, la questione in esame sarebbe da dichiarare
senz'altro infondata. A sua volta la difesa Turrini rappresenta
l'esigenza di tener presente anche il secondo comma dell'art. 41 della
Costituzione. L'ammissibilità di considerare anche tale comma appare
riconosciuta pure dalla difesa dello Stato.
Osserva in proposito la Corte che dal contesto delle ordinanze
appare chiaro che il vizio di costituzionalità che il Tribunale intese
denunciare fu l'inosservanza di un principio costituzionale nettamente
identificato: quello di una asserita riserva di legge in materia di
limitazioni da imporre ai locatori in sede di affitto di fondi rustici.
Orbene, nei casi in cui sia stato sicuramente identificato dal giudice
a quo il principio costituzionale del quale si assuma la violazione,
questa Corte ha considerato irrilevante l'indicazione di un articolo o
di un comma diverso da quello in cui il principio è da ritenere
effettivamente espresso (v., p. es., la sentenza n. 6 del 1962 e
l'ordinanza n. 149 del 1963).
Ciò tanto più ha da valere allorquando venga in questione una
regola costituzionale comune a tutta una materia ordinata nella Carta
fondamentale in sistema unitario, per quanto distribuita in più
articoli, come è appunto il caso per la regola della riserva di legge
nel campo delle private libertà nella materia economica, comprensive
della libertà di iniziativa e di quella di disporre e godere della
proprietà. Tali libertà sono infatti disciplinate negli artt. 41-44
della Costituzione secondo una chiara ispirazione unitaria, della quale
la regola della riserva di legge, pur senza che si possa negare una
certa sua varia modulazione, rappresenta sicuramente una costante.
È poi da tener presente che nel caso in esame è sicuramente fuori
causa la riserva di cui al terzo comma dell'art. 41, dato che non si è
in presenza di programmi o controlli imposti all'attività economica
privata; e che le riserve di legge da osservare quando vengano in
questione i limiti previsti per l'iniziativa economica privata dal
secondo comma dell'art. 41, e quelli previsti per la proprietà privata
dal secondo comma dell'art. 42 sono di identica portata, e sono
entrambe di quelle che non precludono alla legge la possibilità di
deferire, purché con adeguata specificazione, ad autorità
amministrative, particolari poteri di incidenza nel campo dei diritti
economici garantiti dai due menzionati articoli (cfr., con riferimento
al secondo comma dell'art. 41, specialmente le sentenze nn. 103 del
1957, 4, 5, 54 del 1962, 46 del 1963). Donde lo scarso interesse di
stabilire in quale delle anzidette disposizioni affondi le sue radici
(o se le affondi in entrambe) la regola della riserva di legge -
sicuramente esistente - cui fanno richiamo le ordinanze dalle quali
trae origine il presente giudizio.
3. - Passando all'esame della questione relativa alla legittimità
costituzionale del ricordato art. 1 la Corte, anche alla stregua della
propria giurisprudenza, ritiene osservata, nella specie, la regola
della riserva di legge.
Avendo di mira la realizzazione di una normativa differenziata, al
fine di una sua opportuna aderenza alla varietà delle condizioni
locali dell'agricoltura e dei rapporti a essa inerenti, così diversi
in Italia da zona a zona, l'art. 1 della legge deferisce la
determinazione dei limiti, entro i quali deve esser contenuta in
ciascuna Provincia la misura dei canoni annuali di affitto dei fondi
rustici, ad apposite Commissioni tecniche provinciali. Ma altre norme
della medesima legge delimitano con sufficiente specificazione i poteri
delle Commissioni.
L'art. 3 stabilisce che la determinazione della misura minima e
massima dei canoni di affitto, nelle "tabelle" biennalmente compilate
dalle Commissioni, deve perseguire l'obbiettivo "di assicurare una equa
remunerazione per il lavoro dello affittuario e della sua famiglia e la
buona conduzione dei fondi". Questa indicazione dei fini contiene una
notevole delimitazione dei poteri delle Commissioni, in quanto, da un
lato, una "equa remunerazione" del lavoro della famiglia colonica
(concetto già risultante dall'art. 36 della Costituzione) comporta
l'esigenza di proporzionare i canoni di affitto all'opera mediamente
richiesta per la coltivazione (variabile a seconda delle situazioni
agrarie e del mercato del lavoro); dall'altro, la necessità di
incoraggiare la buona coltivazione dei fondi comporta (sempre in
correlazione con la varietà delle situazioni) il contemperamento - in
vista di una concordia di intenti suggerita dalla convenienza economica
- degli interessi del locatore con quelli dell'affittuario.
Dall'esigenza di assicurare un'"equa remunerazione" del lavoro delle
persone mediamente impiegate nella coltivazione dei campi risulta, in
sostanza, definito in modo sufficientemente puntuale un limite oltre il
quale non è possibile andare nello stabilire i canoni massimi di
affitto (che sono quelli di maggiore interesse nell'economia della
legge, la quale si è proposto di tutelare in modo particolare
l'attività effettivamente impegnata nella produzione agricola); mentre
per i canoni minimi assume importanza l'esigenza che venga assicurata
la "buona coltivazione" dei fondi, la quale è collegata, tra l'altro,
al mantenimento dell'interesse economico dei locatori alla terra. Entro
tali ragionevoli ma inderogabili limiti la legge ammette a spaziare
l'autonomia delle parti e la equità del giudice.
Quanto precede dimostra l'inesattezza della affermazione, contenuta
nelle ordinanze di rimessione, secondo la quale la determinazione delle
"tabelle" non poggerrebbe su alcun "criterio obbiettivo"; e dimostra a
un tempo l'impossibilità di configurare come criterio universalmente
valido quello di stabilire "una misura percentuale della ripartizione
del reddito agricolo fra i fattori della produzione".
A parte i limiti di cui si è detto, la legge contiene poi una
precisazione piuttosto ampia dei vari elementi di fatto da tener
presenti nella compilazione delle "tabelle". Infatti queste non debbono
limitarsi a stabilire, alla stregua delle anzidette finalità, un unico
canone minimo e un unico canone massimo validi per l'intero territorio
della Provincia e per tutte le possibili situazioni, bensì una serie
di canoni minimi e massimi; e a ciò debbono provvedere basandosi su
molteplici fattori, indicati dalla legge, riflettenti essenzialmente la
redditività dei fondi, i tipi aziendali, le spese e gli oneri gravanti
sulle parti. Il ricordato art. 3 prescrive all'uopo che i massimi e
minimi tabellari devono essere stabiliti "per zone agrarie omogenee,
per qualità e classi di terreni e per tipi aziendali", tenendo conto
"dello stato di produttività dei fondi, della esistenza e delle
condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli
oneri a carico dei proprietari locatori, degli apporti
dell'affittuario, dei costi e degli oneri gravanti sull'impresa".
Fattori, la cui incidenza sulla produzione è mediamente apprezzabile
in base a valutazioni tecniche - almeno ai fini della determinazione
dei limiti minimi e massimi di competenza delle Commissioni - con
sufficiente adeguatezza. La redazione delle "tabelle" deve aver luogo
dunque da parte delle Commissioni - le quali non senza ragione vengono
definite dalla legge come "tecniche" - attenendosi essenzialmente alle
regole tecniche dell'economia agraria; e lo stesso concetto di "equa
remunerazione" delle braccia lavorative partecipanti alla coltivazione
e tutt'altro che rimesso a una libera scelta delle Commissioni.
Né a diversa conclusione può giungersi - come vorrebbe la difesa
Turrini - considerando la composizione delle Commissioni. È vero che
esse sono presiedute dal Prefetto (o da un Vice-prefetto da lui
delegato); ma occorre non dimenticare che ne fa parte, accanto alla
rappresentanza paritetica (in parte anch'essa "tecnica") delle
categorie controinteressate - messe così in condizione di far valere
le rispettive ragioni -, il capo dell'ispettorato agrario provinciale
(o un suo rappresentante), al quale anzi il Prefetto "può delegare la
direzione tecnica dei lavori" (art. 2). Onde non ad imprimere carattere
"politico" alle determinazioni delle Commissioni è da ritenere
ordinata la attribuzione al Prefetto della funzione di presidente,
bensì ad assicurare alle Commissioni una presidenza consapevole dei
problemi generali della Provincia e abbastanza autorevole perché le
determinazioni suggerite dalle regole tecniche vengano discusse -
sempre sul piano tecnico - e accettate dalle categorie
controinteressate in un'atmosfera serena e obbiettiva, e senza
ingiustificate frizioni.
Del pari è da escludere nel modo più assoluto il carattere
"politico" delle direttive che alle Commissioni provinciali può
impartire la Commissione tecnica centrale prevista dall'art. 5,
presieduta dal Ministro per l'agricoltura (o da un suo delegato) e
composta da due esperti e da quattro rappresentanti per ciascuna delle
due categorie economiche controinteressate. Anche tali direttive devono
infatti necessariamente esser basate su criteri tecnici, così come le
determinazioni che la Commissione centrale è competente ad adottare su
ricorso dell'ispettorato agrario compartimentale contro l'operato delle
Commissioni provinciali, o quelle che può adottare in sostituzione
delle Commissioni provinciali in caso di mancata deliberazione da parte
di queste nei termini di legge.
Del resto, qualora, anziché alle regole cui sono obbligate ad
attenersi, tanto la Commissione centrale, quanto quelle provinciali,
dovessero ispirarsi a criteri diversi, o dovessero altrimenti incorrere
in deviazioni dalla legittimità, a parte il ricorso officioso
spettante all'ispettorato agrario compartimentale di cui or ora si è
detto, sono aperti agli interessati tutti i rimedi giuridici consentiti
dalla Costituzione e dalle leggi nei confronti degli atti
amministrativi illegittimi (artt. 24 e 113 della Costituzione).
Pertanto, non solo la determinazione dei canoni minimi e massimi
non può ritenersi rimessa all'arbitrio e nemmeno alla discrezionalità
delle Commissioni, bensì a valutazioni tecniche operate sulla base di
indicazioni legislative sufficientemente specifiche; ma nei confronti
di tale determinazione gli interessati godono di adeguate garanzie di
giustizia. Onde a torto si assume la violazione del principio della
riserva di legge.
4. - Del pari infondata è la questione proposta nei confronti
dell'art. 7 della legge, del quale si assume il contrasto con l'art.
101 della Costituzione.
È vero che l'art. 7 impone alle decisioni delle competenti Sezioni
specializzate dei Tribunali, ai fini della perequazione dei canoni di
affitto pattuiti, l'osservanza delle "tabelle" approvate dalle
Commissioni tecniche amministrative delle quali fin qui si è discusso.
Sicché, se le Sezioni specializzate possono spaziare, nel giudizio di
equità di loro competenza, entro i limiti minimi e massimi fissati
dalle Commissioni, non possono tuttavia oltrepassarli. Ma tutto ciò
non lede minimamente il principio - enunciato nell'art. 101 della
Costituzione - secondo cui "i giudici sono soggetti soltanto alla
legge".
Le "tabelle" in esame, nonostante il loro carattere temporaneo e
localizzato e la specificazione del loro contenuto, sono dei veri e
propri atti normativi, dettando regole obbligatorie di tipo generale e
astratto. Esse contengono delle norme, alle quali per disposizione di
legge i rapporti contrattuali tra locatore ed affittuario debbono
necessariamente uniformarsi (art. 1, terzo comma). L'art. 7 stabilisce
poi che, qualora (e solo se) il canone convenuto si trovi (all'inizio
della locazione o nel corso di essa) a non esser contenuto entro i
limiti tabellari, ciascuno dei contraenti ha la possibilità di
rivolgersi alla Sezione specializzata del Tribunale, la quale dovrà
ricondurre il canone ad equità, entro i margini fissati dalle norme
tabellari. La potestà giurisdizionale ex art. 7 è collegata cioè dal
legislatore non all'esistenza di una situazione comunque sperequata,
bensì, puramente e semplicemente, all'esistenza, nel singolo rapporto,
di una situazione giuridica difforme da quella - voluta dalla legge
di osservanza dei limiti tabellari. Questi ultimi operano quindi nella
dinamica della legge, a un tempo, come condizione dell'azione
giudiziaria diretta a conseguire la perequazione del canone azione
che, in tanto è data, in quanto quei limiti siano stati fissati dalla
Commissione competente e non siano stati osservati dalle parti e come
confine del potere perequatore dei patti contrattuali attribuito (in
via eccezionale) al giudice. Essi si presentano insomma come regole del
giudizio, alle quali la Sezione specializzata è tenuta a uniformarsi,
non altrimenti da quanto ogni giudice è tenuto a fare, nei casi di
propria competenza, nei confronti delle regole giuridiche attinenti ai
rapporti sostanziali di cui di volta in volta deve giudicare.
Orbene, il fenomeno che la regola del giudizio sia contenuta in un
atto non avente valore di legge è tutt'altro che raro nel nostro
ordinamento, come risulta anche da quanto si è detto al capo
precedente (v. p. es., le sentenze di questa Corte n. 103 del 1957 e n.
8 del 1963); né contrasta con la riferita disposizione dello art. 101
della Costituzione.
Il fatto poi che l'esistenza dei limiti tabellari viene configurata
dalla legge come condizione dell'azione giudiziaria di perequazione
(eccezionale nel sistema) sta anche a dimostrare l'inesattezza
dell'affermazione che la legge "sottrarrebbe al giudice" (come si
esprime il Tribunale) la decisione della causa: all'opposto la legge in
tanto attribuisce al giudice la nuova (e non preesistente) competenza
di cui trattasi, in quanto esistono quelle "tabelle", che essa impone
ai contraenti di rispettare e che il giudice è chiamato appunto a far
rispettare.
Il principio dell'indipendenza del giudice, enunciato nel secondo
comma dell'art. 101 della Costituzione non è dunque intaccato in alcun
modo. Esso esprime l'esigenza che il giudice non riceva se non dalla
legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che
nessun'altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o
suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto. Sarebbe perciò
certamente illegittima una legge la quale condizionasse
inderogabilmente la pronuncia del giudice a una scelta o anche soltanto
ad un accertamento compiuto, pel caso singolo, in veste autoritativa da
un organo non giurisdizionale (v. sentenza n. 70 del 1961). Ma con
altrettanta sicurezza bisogna affermare che non ricadono nel campo
dell'art. 101 della Costituzione le leggi che - come quella in esame -
senza portar deroga al principio per cui il giudice non è tenuto ad
applicare gli atti amministrativi illegittimi, assegnano al giudice
civile, come regole del giudizio, norme di carattere generale (e
perciò non adottate in vista di un singolo giudizio), emanate - sulla
base di una legge - da autorità appartenenti alla pubblica
Amministrazione.
5. - Concludendosi il presente giudizio con una dichiarazione di
infondatezza delle questioni proposte, rimane assorbita la questione,
ampiamente dibattuta tra le parti private, circa la possibilità che la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
n. 567 del 1962, impugnato con le ordinanze di rimessione, si
trasmetta da esso ad altri articoli non impugnati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due giudizi promossi con le ordinanze indicate in
epigrafe,
dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale,
proposte con le anzidette ordinanze, degli artt. 1 e 7 della legge 12
giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi
rustici, in riferimento agli artt. 41, 42 e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte