Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566

del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi

con ordinanze emesse in data 23 ottobre 1997 dal pretore di Roma,

sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, 4 giugno 1997, 31

gennaio, 5, 11 e 20 febbraio, 1 aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio, 10,

20 e 24 aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio (n. 2

ordinanze), 4 e 14 aprile e 27 maggio 1998 dal pretore di Roma,

sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 198,

216, 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652 e da 659 a 664

del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 13, 14, 17, 18, 24, 37, 38 e 39, prima serie

speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ventuno ordinanze il pretore di Roma, sezione

distaccata di Castelnuovo di Porto, e il pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);

che con la ordinanza del 4 giugno 1997 (r.o. n. 216 del 1998) il

giudice rimettente ha sollevato la questione nel corso di un

dibattimento instaurato con rito direttissimo dopo che, nello stesso

giudizio, aveva provveduto alla convalida dell'arresto;

che con le ordinanze in data 23 ottobre 1997 del pretore di Roma,

sezione distaccata di Castelnuovo di Porto (r.o. n. 198 del 1998), e

31 gennaio, 5, 11 e 20 febbraio, 1 aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio,

10, 20 e 24 aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio, 4 e 14

aprile e 27 maggio 1998, del pretore di Roma, sezione distaccata di

Tivoli (r.o. nn. 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652, da

659 a 664 del 1998), i giudici rimettenti hanno sollevato la

questione nella fase della convalida dell'arresto preliminare al

giudizio direttissimo;

che, a prescindere dalla fase processuale in cui le questioni

sono state sollevate, il contenuto delle ordinanze di rimessione è

identico;

che, ad avviso dei rimettenti, le norme censurate violerebbero i

principi costituzionali sopra richiamati, nella parte in cui non

prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia

giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano

assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme

dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel

dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento

di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo per il

dibattimento;

che, ad avviso dei rimettenti, il principio affermato dalla Corte

costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità

ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui "una valutazione di

contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa" anticipa il

giudizio -, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte

(sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo

avanti al pretore, allorché ha escluso che la decisione sulla

convalida dell'arresto e sulla applicazione della misura cautelare

determini l'incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il

dibattimento con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che

l'acquisizione degli elementi di valutazione nella fase della

convalida avvenga nel rispetto delle forme e con le garanzie proprie

della fase del giudizio: in particolare per quanto "concerne i

qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale

o agente di polizia giudiziaria procedente e della dichiarazione

dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 cod. proc. pen., viene

'sentito' ai fini della convalida";

che infatti, secondo i giudici a quibus, solamente rispettando le

forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la

compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali di cui

agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e

27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche

"l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio";

che nell'ordinanza r.o. n. 216 del 1998 il rimettente, premesso

di avere già provveduto al giudizio di convalida e all'applicazione

della misura cautelare, motiva sulla rilevanza osservando che il

giudizio "si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla

convalida (...), dove trovano applicazione le norme censurate";

che nelle successive ordinanze i rimettenti, tenendo conto di

quanto rilevato dalla Corte nella ordinanza n. 301 del 1997, con cui

erano state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza

questioni analoghe in quanto sollevate nel corso del dibattimento,

motivano sulla rilevanza osservando che la questione viene ora

sollevata nella fase della convalida, dove trovano diretta

applicazione le norme censurate;

che nei vari giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente

inammissibili per difetto di rilevanza.

Considerato che, in relazione all'identico contenuto del merito

delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che la questione sollevata con l'ordinanza r.o. n. 216 del 1998

è irrilevante per i medesimi motivi evidenziati da questa Corte con

l'ordinanza n. 301 del 1997 (e successivamente con le ordinanze n.

401 del 1997 e nn. 59 e 171 del 1998), poiché anche la questione

oggetto del presente giudizio, ancorché volta a modificare le

modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della

convalida dell'arresto, è stata sollevata nel corso del

dibattimento, dopo che il giudice aveva già provveduto sia sulla

convalida dell'arresto, sia sulla richiesta di applicazione della

misura cautelare: in un momento, dunque, nel quale il giudice a quo

aveva oramai esaurito la sua cognizione in relazione alle

disposizioni oggetto di censura;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

che, con riferimento alle altre ordinanze, identica questione è

stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 286

del 1998, con la quale questa Corte, rifacendosi alla propria

costante giurisprudenza in tema di incompatibilità (in particolare,

sentenze nn. 131, 177 e 155 del 1996), ha ribadito che la funzione

giudicante deve ritenersi pregiudicata solo se la precedente

valutazione di merito è stata espressa in una diversa fase del

procedimento e che non è configurabile una menomazione

dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al

proprio giudizio o rispetto ad esso incidentali, attratte nella

competenza per la cognizione del merito;

che anche nelle ordinanze oggetto del presente giudizio di

costituzionalità i rimettenti, pur mostrando di prendere atto della

ricordata giurisprudenza costituzionale, in realtà se ne discostano

apertamente quando rilevano che l'imparzialità del giudice sarebbe

rispettata solo se nella fase della convalida la relazione

dell'ufficiale di polizia giudiziaria e le dichiarazioni

dell'arrestato venissero assunte con le forme proprie del

dibattimento;

che, così argomentando, i rimettenti da un lato suppongono che

vi sia, nella sostanza, incompatibilità tra la funzione di giudizio

e la convalida dell'arresto nell'ambito del giudizio direttissimo,

dall'altro assumono che il pregiudizio per la funzione giudicante

verrebbe meno ove il pretore della convalida assumesse gli atti di

cui all'art. 566, comma 3, cod. proc. pen. con le modalità previste

per l'assunzione della prova in dibattimento: dando così

incomprensibilmente rilievo a un dato meramente formale, che non

incide sulla natura della funzione esercitata;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata con le ordinanze r.o. nn. 198, 284, 288, 303, 412, da 612 a

617, da 650 a 652, da 659 a 664 del 1998 deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del

codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27,

secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli, con l'ordinanza del 4 giugno 1997 (r.o. n. 216

del 1998);

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura

penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di

Castelnuovo di Porto, con ordinanza del 23 ottobre 1997 e dal pretore

di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con ordinanze del 31 gennaio,

5, 11, 20 febbraio, 1 aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio, 10, 20 e 24

aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio, 4 e 14 aprile e 27

maggio 1998 (r.o. nn. 198, 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a

652, da 659 a 664 del 1998).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte