Corte costituzionale

Ordinanza n. 400/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5

febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Rimini, nel procedimento penale a carico di Spinola

Salvatore ed altro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Rimini ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella

parte in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di

applicazione della pena rimanga sospesa durante il decorso dei

termini per l'estinzione del reato prevista dalla medesima

disposizione;

che, ad avviso del giudice rimettente, il principio di

ragionevolezza risulterebbe violato in quanto la norma censurata, pur

contemplando una causa di estinzione del reato sostanzialmente

analoga a quella disciplinata dall'art. 167 cod. pen., non prevede

che l'esecuzione della pena rimanga sospesa durante il periodo di

tempo necessario per la produzione degli effetti estintivi, con la

conseguenza illogica e irrazionale che ad "una promessa di estinzione

del reato per buona condotta" non si accompagna la correlativa

sospensione della pena per la durata del periodo di prova e che

l'estinzione del reato potrebbe intervenire dopo che la pena è stata

espiata, pur essendo normalmente l'estinzione della pena l'effetto

principale dell'estinzione del reato;

che la violazione dell'art. 76 Cost., con riferimento all'art. 2

della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, sarebbe ravvisabile

perché l'estinzione del reato quale effetto della sentenza di

applicazione della pena non trova fondamento nella direttiva n. 45

della legge in esame, ove è contenuto un generico richiamo alla

"disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli

altri effetti della pronuncia";

che l'eccesso di delega risulterebbe, ad avviso del giudice

rimettente, anche dalle conseguenze "paradossali e aberranti", in

contrasto con le direttive contenute nella legge-delega n. 81 del

1987, derivanti dall'ipotetico confronto tra la situazione di due

soggetti, imputati in concorso tra loro del medesimo reato, nei cui

confronti venga pronunciata sentenza di applicazione della pena, non

accompagnata dalla sospensione condizionale a causa dei precedenti

penali ostativi: ove il primo sia immune da pendenze esecutive,

mentre il secondo si trovi per altri reati in espiazione di pena

detentiva di durata pari o superiore a cinque anni, ne deriverebbe la

conseguenza che il primo sconta effettivamente la pena, mentre nei

confronti del secondo, nonostante i precedenti penali più gravi,

l'estinzione del reato interverrebbe prima dell'inizio

dell'esecuzione della pena "patteggiata", per di più in un contesto,

quale quello carcerario, in cui le occasioni per commettere reati

sono meno frequenti o mancano del tutto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale si basa

sull'analogia tra le cause di estinzione del reato rispettivamente

collegate alla sospensione condizionale della pena e alla

applicazione della pena su richiesta, in quanto entrambe subordinate

alla non commissione di reati negli identici termini stabiliti dagli

artt. 167 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., e sulla

conseguente supposta irrazionalità riscontrabile nella disciplina

dei due istituti, in quanto solo nel primo caso l'esecuzione della

pena rimane sospesa durante il decorso dei termini previsti dall'art.

163 cod. pen., mentre nel caso di applicazione della pena su

richiesta non accompagnata dalla concessione della sospensione

condizionale l'effetto estintivo del reato è indipendente

dall'esecuzione della pena;

che il giudice rimettente in sostanza vorrebbe che alla sentenza

di applicazione della pena si accompagnasse sempre la sospensione

condizionale della pena, sotto forma dell'inedito istituto della

"sospensione dell'esecuzione della sentenza", in modo che la sentenza

di applicazione della pena su richiesta verrebbe a trasformarsi in

una sorta di sentenza di non applicazione condizionale della pena;

che i presupposti da cui muove il rimettente sono palesemente

erronei, in quanto l'istituto della sospensione condizionale della

pena, che trova la sua specifica disciplina nel codice penale, si

basa sulla previsione che il colpevole si asterrà dal commettere

ulteriori reati, è sottoposto alla condizione che l'imputato non

abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva e può

essere subordinato all'adempimento di determinati obblighi (artt. 164

e 165 cod. pen.), mentre tale disciplina è del tutto estranea

all'effetto estintivo del reato che può prodursi a seguito

dell'applicazione della pena su richiesta;

che la diversità dei presupposti su cui si basano le due cause

di estinzione del reato operanti rispettivamente in caso di

sospensione condizionale della pena e di sentenza di applicazione

della pena trova conferma nella specifica disciplina che il codice di

procedura penale riserva ai rapporti tra sospensione condizionale e

patteggiamento: da un lato, a norma dell'art. 444, comma 3, cod.

proc. pen., la parte può subordinare la richiesta di applicazione

della pena alla concessione della sospensione condizionale;

dall'altro, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'applicazione di

una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva, ove sopravvenga

l'effetto estintivo del reato, non è comunque di ostacolo alla

concessione di una successiva sospensione della pena;

che anche l'art. 136 delle disposizioni di attuazione del codice

di procedura penale, nel disporre espressamente che l'estinzione del

reato non si verifica se la persona nei cui confronti è stata

applicata la pena si sottrae volontariamente alla sua esecuzione,

dimostra che la struttura dell'istituto dell'applicazione della pena

presuppone, salvo il caso in cui sia stata concessa la sospensione

condizionale, che la pena venga effettivamente eseguita;

che, ove si volesse seguire la prospettazione del giudice

rimettente, sarebbero prive di ogni logica e razionale

giustificazione le conseguenze che deriverebbero da una automatica e

generalizzata concessione della sospensione della esecuzione della

sentenza di applicazione della pena in relazione alla disciplina

sostanziale della sospensione condizionale della pena;

che maggior pregio non hanno le censure del rimettente in ordine

alla supposta illogicità della disciplina che pospone l'estinzione

del reato alla esecuzione della pena, in quanto l'estinzione del

reato può comportare comunque il venir meno di altri effetti penali

della condanna, ulteriori e diversi rispetto all'espiazione della

pena, così assicurando al soggetto cui è stata applicata la pena su

richiesta vantaggi congeniali alla natura premiale dell'istituto;

che priva di fondamento appare anche la censura relativa alla

disparità di trattamento che si verificherebbe tra chi, essendo in

espiazione di una pena detentiva pari o superiore a cinque anni,

ottiene il vantaggio di non scontare la pena inflitta con la sentenza

di cui all'art. 444 cod. proc. pen., e chi, essendo raggiunto in

libertà dalla medesima sentenza, è sottoposto all'esecuzione della

pena prima dell'intervento della causa di estinzione del reato:

invero - a tacere del rilievo che le pene inflitte con una o più

sentenze sono oggetto di cumulo giuridico, sicché esse perdono la

loro autonoma riferibilità ai rispettivi titoli esecutivi (artt. 76

e 80 cod. pen. e 663 cod. proc. pen.) - la supposta sperequazione

deriverebbe da una situazione di fatto, delineata per di più sulla

base di mere ipotesi comportamentali e non ricollegabile al contenuto

normativo della disposizione impugnata;

che, infine, la denuncia di violazione dell'art. 76 della

Costituzione per eccesso di delega, peraltro contraddittoria rispetto

alla questione configurata dal giudice a quo, non trova alcun

riscontro nella formulazione della direttiva n. 45 dell'art. 2 della

legge n. 81 del 1987, che lascia il legislatore delegato libero di

individuare gli "altri effetti" della sentenza di applicazione della

pena, specie se essi si innestano sulla natura premiale

dell'istituto;

che le considerazioni sinora svolte rendono evidente che non

sussiste alcuno dei profili di illegittimità prospettati dal giudice

rimettente;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari di Rimini, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte