Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 2001

dal Tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da I. F., iscritta

al n. 934 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 48, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 2001 il

Tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 273, comma 1-bis e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevedono che, in caso di accertata

sottoposizione a minaccia della persona informata dei fatti,

affinché non renda dichiarazioni ovvero dichiari il falso, il

giudice possa valutare le dichiarazioni precedentemente rese dalla

stessa senza applicare i predetti commi dell'art. 192 cod. proc.

pen.";

che il giudice a quo - chiamato a pronunciarsi sulla

richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale era stata disposta

la custodia cautelare in carcere di una persona indagata per fatti di

estorsione in danno di un imprenditore - premette che con riguardo ad

uno degli episodi estorsivi, culminato nel versamento all'indagato di

una somma di denaro a mezzo di assegno bancario, la misura cautelare

si basava sulle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa

alla polizia giudiziaria: dichiarazioni che la stessa persona offesa

aveva peraltro smentito nel corso di una successiva audizione,

affermando che l'assegno in questione era stato emesso in pagamento

di crediti di lavoro di un proprio dipendente;

che, secondo il rimettente, ai fini dell'individuazione delle

regole di valutazione del materiale indiziario, il dichiarante

dovrebbe essere qualificato - quantunque non consti a suo carico

alcuna iscrizione nel registro delle notizie di reato - come persona

indagata di un reato collegato a quello per cui si procede, ai sensi

dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen; infatti, stante

la causale estorsiva originariamente attribuita alla dazione della

somma di denaro, avrebbe dovuto ipotizzarsi, in rapporto alle diverse

dichiarazioni successivamente rese dall'offeso, il reato di

favoreggiamento personale, e conseguentemente procedersi alle

"formalità" di cui agli artt. 63 e 335 cod. proc. pen.: obbligo,

questo, il cui inadempimento non potrebbe d'altra parte "ritorcersi

in pregiudizio dell'indagato";

che risulterebbe pertanto applicabile il comma 1-bis

dell'art. 273 cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 11 della legge 1

marzo 2001, n. 63), che, con il richiamo alle regole di valutazione

della prova di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.,

imporrebbe - ai fini della valutazione dell'esistenza dei gravi

indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione della misura

cautelare - dopo la verifica dell'attendibilità dell'accusatore, la

ricerca di un "riscontro esterno individualizzante" delle sue

dichiarazioni;

che nel caso di specie, mentre le iniziali dichiarazioni

accusatorie dell'offeso risulterebbero "intrinsecamente attendibili",

la sua successiva versione dei fatti si presenterebbe, per contro,

"del tutto inverosimile" e conseguente all'avvenuta intimidazione del

dichiarante mediante minaccia;

che le predette dichiarazioni accusatorie non troverebbero,

tuttavia, uno specifico "riscontro esterno", di modo che si

imporrebbe, alla luce del combinato disposto dei citati artt. 273,

comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., la revoca della

misura cautelare in atto per difetto dei gravi indizi di

colpevolezza;

che ad avviso del rimettente, peraltro, le norme denunciate

violerebbero l'art. 3 Cost., disciplinando in modo irragionevolmente

diverso una fattispecie del tutto analoga a quella prevista

dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen;

che l'ipotesi in questione sarebbe segnatamente quella della

persona offesa che, dopo aver reso dichiarazioni accusatorie nei

confronti di un soggetto, indicandolo come responsabile di un reato,

renda ulteriori dichiarazioni inconciliabili con le prime e

favorevoli all'indagato: dichiarazioni che comportano l'assunzione,

da parte della stessa persona offesa, della qualità di indagato di

reato collegato, ma che risultano successivamente frutto di

intimidazione;

che in simile situazione secondo il rimettente - mentre il

giudice del dibattimento, in forza del "meccanismo di salvezza" di

cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., potrebbe pervenire

all'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base delle

sole accuse iniziali, ritenute attendibili; il giudice della cautela

si troverebbe viceversa impossibilitato, in assenza di analogo

meccanismo, a valorizzare appieno le genuine dichiarazioni d'accusa

iniziali, nonostante l'accertata minaccia nei confronti del

testimone;

che siffatta disparità di trattamento - per cui, in

sostanza, nel contrasto fra dichiarazioni "di verità" e "di

intimidazione", il recupero pieno delle prime sarebbe consentito solo

nel dibattimento e non nel corso delle indagini preliminari - non

potrebbe d'altro canto trovare giustificazione nella diversità delle

fasi processuali in cui le vicende si svolgono: giacché, al

contrario, tale rilievo renderebbe ancor più evidente l'incongruenza

di un sistema che, in presenza dei medesimi elementi probatori, non

consente la cattura nell'un caso e permette la condanna nell'altro;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che il Tribunale rimettente sottopone a scrutinio di

costituzionalità il combinato disposto degli artt. 273, comma 1-bis,

e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, censurando come

contrario all'art. 3 Cost. il fatto che esso imponga, ai fini

dell'adozione delle misure cautelari personali, la ricerca di un

"riscontro esterno individualizzante" delle dichiarazioni accusatorie

rese da persona indagata (o imputata) in un procedimento connesso

ovvero per un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2,

lettera b), cod. proc. pen.: e ciò anche quando risulti che il

dichiarante è stato sottoposto a minaccia, affinché non renda

dichiarazioni o dichiari il falso nel corso di una successiva

audizione;

che il supposto vulnus costituzionale deriverebbe

segnatamente dalla irragionevole disparità del trattamento in tal

modo riservato alla fattispecie in questione nel confronto con la

disciplina valevole per la fase dibattimentale: fase nella quale - ad

avviso del rimettente - il giudice potrebbe viceversa, tramite il

"meccanismo di salvaguardia" prefigurato dall'art. 500, comma 4, cod.

proc. pen., fondare, coeteris paribus, l'affermazione di

responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni accusatorie

iniziali del soggetto "intimidito", ancorché non corroborate dai

"riscontri" richiesti dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen;

che - a prescindere da ogni rilievo circa la validità

dell'assunto del rimettente, secondo cui nel procedimento a quo il

dichiarante-persona offesa andrebbe qualificato come indagato di

reato collegato (favoreggiamento personale), per il sol fatto di aver

reso alla polizia giudiziaria due versioni contrastanti dei fatti

(una accusatoria, reputata attendibile, e una successiva

"liberatoria", viceversa "inverosimile"), indipendentemente dalla

assunzione effettiva (e non meramente potenziale) della suddetta

"qualità" personale - si deve peraltro osservare come, nel formulare

l'anzidetta censura, il rimettente attribuisca alla previsione

dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 14

della legge 1 marzo 2001, n. 63) un significato inesatto, confondendo

in sostanza i due profili dell'acquisizione e della valutazione della

prova;

che la disposizione da ultimo citata - consentendo di

acquisire al fascicolo del dibattimento e di utilizzare come prova

dei fatti le dichiarazioni precedentemente rese dalla persona

esaminata, allorché vi siano elementi concreti per ritenere che essa

sia stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di

denaro o di altra utilità, affinché non renda dichiarazioni in

dibattimento o dichiari il falso - rimuove, in effetti, lo

sbarramento all'utilizzabilità dibattimentale di determinate

dichiarazioni rese fuori del contraddittorio delle parti: e lo

rimuove - in attuazione all'art. 111, quinto comma, Cost., aggiunto

dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - a

fronte della circostanza che il contraddittorio (quello genuino) non

può nella contingenza instaurarsi, perché ostacolato da una

condotta illecita;

che ciò non significa affatto, tuttavia, che le

dichiarazioni accusatorie acquisite in forza dell'art. 500, comma 4,

cod. proc. pen. restino sottratte alle regole generali sulla

valutazione della prova, beneficiando di una sorta di regime

"privilegiato" di attendibilità;

che al contrario - qualora, in base alla previsione normativa

in parola, vengano acquisite dichiarazioni accusatorie rese da un

imputato in procedimento connesso o di reato collegato ex art. 371,

comma 2, lettera b), cod. proc. pen. (cfr. artt. 197-bis e 210, comma

5, cod. proc. pen.) - tali dichiarazioni restano pienamente soggette

alla regola dettata dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., alla

stregua della quale esse sono valutate "unitamente agli altri

elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", posto che la

lettera e la ratio dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., non

autorizzano una conclusione diversa;

che, di conseguenza - mentre è evidente che il "meccanismo

di recupero" di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., non

viene, né può venire, in considerazione ai fini dell'adozione e del

riesame delle misure cautelari personali nella fase delle indagini,

potendo il giudice utilizzare, a tali fini, il materiale probatorio

raccolto unilateralmente dal pubblico ministero, senza sbarramenti di

sorta - non è riscontrabile, in realtà, alcuna disparità di

trattamento tra fase delle indagini e dibattimento, in punto di

valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato in

procedimento connesso o di reato collegato "coartato": restando

ferma, in entrambi i casi, l'applicabilità della regola di

valutazione de qua;

che la questione va dichiarata dunque manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 273, comma 1-bis e 192, commi

3 e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte