Sentenza n. 41/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto
legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e della legge 10 dicembre 1959, n.
1085, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Pretore di
Padova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Napolitan Luigi e
Voltan Giuseppe e tra Lazzarin Pietro e Betto Sante, iscritta al n. 84
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 174 del 15 luglio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 aprile 1962 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 19 maggio 1961 nei procedimenti civili
riuniti vertenti tra Napolitan Luigi e Voltan Giuseppe e tra Lazzarin
Pietro e Betto Sante, il Pretore di Padova - Sezione distaccata di
Conselve - ha sottoposto a questa Corte alcune questioni di
legittimità costituzionale nei confronti del decreto legislativo 6
maggio 1947, n. 563, che istituì l'indennità di caropane, e della
legge 10 dicembre 1959, n. 1085, che soppresse l'indennità stessa per
i lavoratori agricoli, conglobandone l'importo - nella retribuzione.
Una volta che si riconosca - secondo l'interpretazione accolta dal
Pretore - la spettanza, prima, dell'indennità di caropane, e ora della
maggiorazione della retribuzione dei lavoratori agricoli, non a tutti i
lavoratori, ma soltanto a quelli non produttori di grano e non
beneficianti di razioni di pane a carico dei datori di lavoro, e si
escluda, in conseguenza, che il relativo importo abbia carattere
integrativo della retribuzione, non sarebbero infondati - assume
l'ordinanza - i dubbi sollevati dai datori di lavoro convenuti in quei
giudizi, circa il contrasto dei riferiti testi legislativi, da un lato,
con l'art. 38 della Costituzione, risolvendosi l'indennità in una
forma di assistenza a favore di una particolare categoria di cittadini,
posta a carico di un'altra categoria di cittadini anziché della
collettività, e, dall'altro, con l'art. 41 della Costituzione,
risolvendosi il maggior importo dovuto dai datori di lavoro in un non
consentito sacrificio della loro libertà economica.
Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene poi
prospettato d'ufficio dal Pretore, in alternativa rispetto a quelli
riferiti, e si basa sul rilievo che, considerando l'indennità, e,
rispettivamente, la maggiorazione come parte integrante della
retribuzione spettante soltanto a talune categorie di lavoratori, tanto
il decreto legislativo del 1947, quanto la legge del 1959 si porrebbero
in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che garantisce, a
parità di lavoro, uguale retribuzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata. Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito
soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento depositato
il 15 giugno 1961.
Premesso che, una volta accolta l'interpretazione legislativa da
lui prospettata, il Pretore di Padova avrebbe dovuto respingere la
domanda attrice, e non investire la Corte costituzionale delle
questioni sollevate, l'Avvocatura, condividendo la tesi che
l'indennità di caropane spettava soltanto ad alcune categorie di
lavoratori, osserva nel merito che essa nondimeno non aveva carattere
assistenziale, bensì di integrazione della retribuzione, avendo la
finalità di realizzare un conguaglio della retribuzione di quei
lavoratori che, per "circostanze oggettive", si trovassero in una
particolare situazione in cui il salario normale risultasse inadeguato
al sostentamento. Ciò sarebbe confermato dalla lettera e dallo spirito
della legge del 1959. Sostanzialmente con l'indennità in questione -
e con la maggiorazione prevista dalla legge del 1959 - si realizzò un
sistema di salario differenziato sulla base della differente situazione
oggettiva dei lavoratori: cosa pienamente conforme allo art. 36 della
Costituzione, e con la quale non ha nulla che vedere l'art. 38, che
attiene, invece, alla materia assistenziale. Del pari non sussiste
alcuna violazione dell'art. 41 della Costituzione, dato che questo
condiziona la libertà d'iniziativa economica all'utilità sociale, "e
così al rispetto dei principi sociali e solidaristi dell'art. 36".
All'udienza di trattazione l'Avvocatura dello Stato ha insistito in
tali considerazioni, concludendo perché le questioni sottoposte alla
Corte siano dichiarate infondate. Considerato in diritto :
L'indennità di caropane per i lavoratori fu istituita col decreto
legislativo 22 febbraio 1945, n. 38, a carico dei datori di lavoro
(artt. 4 e 5), ed ebbe nuova disciplina col decreto legislativo 6
maggio 1947, n. 563, modificato col decreto legislativo 16 luglio
1947, n. 770, e con la legge 7 luglio 1948, n. 1093. La finalità che
ne ispirò l'istituzione fu quella di perequare le retribuzioni in
conseguenza dell'aumento del prezzo del grano, derrata fondamentale per
l'alimentazione della generalità della popolazione e, in particolare,
delle categorie lavoratrici. Dato l'intento legislativo, fin dalla
prima istituzione dell'indennità ne furono esclusi quei lavoratori
che fruissero della razione di pane a carico dei datori di lavoro e
quelli direttamente approvvigionati di grano in qualità di
produttori. Siccome all'epoca vigeva il razionamento alimentare, sia
il decreto legislativo del 1945 (art. 4), che quello del 1947 (art.
10), disponevano poi che essa fosse corrisposta solo alle persone
munite di carta annonaria individuale per il pane e la pasta.
Soppresso successivamente il tesseramento annonario, sorse
questione se l'indennità sopravvivesse, e se - una volta risolto tale
dubbio in senso positivo - continuassero a esserne escluse le
menzionate categorie di lavoratori non abbisognevoli di acquistare pane
dal mercato. La giurisprudenza e la dottrina assolutamente prevalenti
risolsero entrambi i dubbi in senso positivo, argomentando dalla
mancanza di una nuova normazione in materia e dal persistere, anche
dopo la soppressione del tesseramento, delle ragioni (consistenti, come
si è detto, nell'elevatezza del prezzo del grano) che avevano ispirato
l'istituzione dell'indennità e la esclusione da essa dei lavoratori
provvisti di grano o forniti di pane dal datore di lavoro. Tale
orientamento merita piena adesione. Del resto esso risulta accolto
dalla legge 10 dicembre 1959, n. 1085, la quale, per i lavoratori
agricoli "aventi diritto all'indennità di caropane in virtù del
decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e
integrazioni", ha conglobato l'importo dell'indennità stessa nel
"salario base della retribuzione" (art. 2), in tal modo maggiorando
quest'ultimo in misura pari a quell'indennità, che in pari tempo
sopprimeva (art. 1).
Anche in ordine alla natura dell'indennità appare esatto
l'orientamento, quasi incontrastato nella giurisprudenza e nettamente
prevalente nella dottrina, che ne esclude il carattere assistenziale
(evidente, invece nell'analoga indennità istituita con l'art. 3 del
decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 38, a carico dello Stato e a
favore di persone bisognose e beneficiarie dell'assistenza pubblica) e
la configura come elemento integrativo della retribuzione. La
retribuzione, infatti, non va commisurata soltanto alla qualità e
quantità del lavoro prestato, ma - come risulta dall'art. 36 della
Costituzione, e già è stato affermato da questa Corte nella sentenza
n. 30 del 1960 - deve, altresì, adeguarsi alle esigenze minime di vita
- obbiettivamente determinate - del lavoratore e della sua famiglia.
Non v'ha dubbio, quindi, che l'indennità di caropane, date la
finalità per cui venne istituita e la descritta regolamentazione
legislativa, si presenti coi caratteri di elemento della retribuzione.
Né alcun dubbio può sorgere, nei medesimi sensi, nei confronti della
"maggiorazione" sostitutiva dell'indennità di caropane, introdotta con
la citata legge del 1959, dato che espressamente questa ultima la
configura come "aggiunta al salario base della retribuzione".
Fissate tali premesse, è facile la dimostrazione della
infondatezza delle censure di incostituzionalità sollevate
dall'ordinanza di rimessione nei confronti del decreto legislativo del
1947 e della legge del 1959.
Definito il carattere retributivo dell'indennità di caropane e
della "maggiorazione" sostitutiva di essa, ed escluso il carattere
assistenziale di entrambe, è chiaro che l'art. 38 della Costituzione,
alla cui stregua l'ordinanza di rimessione chiede - tra l'altro - che i
provvedimenti legislativi impugnati vengano esaminati, è fuori causa,
dato che riguarda soltanto la materia assistenziale.
Anche il dubbio di legittimità che l'ordinanza di rimessione
solleva in relazione all'art. 36 della Costituzione non ha però alcuna
consistenza. Secondo il Pretore i provvedimenti legislativi impugnati,
dando diritto a una maggiorazione di paga, a parità di lavoro,
soltanto a taluni lavoratori (quelli non produttori di grano e non
provvisti di razione di pane da parte del datore di lavoro), sarebbero
in contrasto col principio (risultante dal citato articolo), che
esigerebbe, in linea assoluta e inderogabile, "a parità di lavoro,
parità di retribuzione". Ma tale principio non è scritto nell'art.
36. Come si è già detto, questo, pur disponendo che la retribuzione
sia "proporzionata" al lavoro prestato, esige che, comunque, essa sia
in grado di assicurare a ciascun lavoratore e alla sua famiglia un
minimo di condizioni che consentano un'esistenza "libera e dignitosa".
Onde non possono esser considerate in contrasto col precetto
costituzionale le disposizioni legislative, che - come quelle in esame
-, nell'intento di assicurare a tutti i lavoratori un "minimo vitale",
differenzino, a fine perequativo, la retribuzione dei lavoratori
costretti ad acquistare generi di sussistenza di prima ed elementare
necessità, rispetto a quella dei lavoratori che, provvisti altrimenti
di tali generi, non sono esposti alla relativa spesa.
Ancor più infondata è poi la questione circa la incompatibilità
dei testi legislativi impugnati con l'art. 41 della Costituzione. Le
disposizioni impugnate, essendo palesemente ispirate a esigenze di
utilità sociale e di dignità umana, sono infatti in piena consonanza
col secondo comma dell'art. 41, il quale consente limitazioni alla
libertà d'iniziativa economica per ragioni di utilità sociale e di
tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,
proposte con l'ordinanza indicata in epigrafe, del decreto legislativo
6 maggio 1947, n. 563, intitolato: "Corresponsione dell'indennità di
caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla
disciplina del contratto collettivo", e della legge 10 dicembre 1959,
n. 1085, intitolata: "Soppressione dell'indennità di caropane di cui
al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e maggiorazione delle
misure di assegni familiari per i lavoratori agricoli", in riferimento
agli artt. 36, 38 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte