Sentenza n. 41/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1974 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 705,
primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 agosto 1971 dal pretore di Sant'Elpidio a
Mare nel procedimento civile vertente tra Lottatori Quinto e Diomedi
Roberto, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;
2) ordinanza emessa il 3 dicembre 1971 dal pretore di Sondrio nel
procedimento civile vertente tra Failoni Rino Simone e il "Condominio
XXV aprile" di Sondrio, iscritta al n.39 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile
1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio di reintegrazione nel possesso
corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio, del quale
assumeva di essere stato spogliato, promosso da Quinto Lottatori
davanti al pretore di Sant'Elpidio a Mare, il convenuto Roberto Diomedi
eccepiva la inesistenza dell'asserita servitù e, quindi, del relativo
spoglio.
Il pretore adito, con ordinanza 20 agosto 1971, rilevato che la
proponibilità di tale eccezione era preclusa dall'art. 705, primo
comma, c.p.c., in forza del quale è vietato il cumulo tra azione
possessoria ed azione petitoria finché il giudizio possessorio non sia
definito e la decisione non sia eseguita, sollevava d'ufficio,
dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata, questione di
legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt.
3, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Secondo il pretore di Sant'Elpidio a Mare il divieto contenuto nel
primo comma della norma denunziata sarebbe in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto riguarda soltanto il
convenuto nel giudizio possessorio e non anche il proprietario che
agisca con l'azione di manutenzione o di reintegrazione, che potrebbe
annullare il giudizio possessorio con il petitorio, con una manifesta e
non razionale disparità di trattamento;
b) con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, in quanto il
denunziato divieto paralizzerebbe, sia pure temporaneamente, il potere
di agire in giudizio per la difesa del diritto di proprietà;
c) con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto il
contestato divieto porrebbe in essere una limitazione, sia pure
temporanea, del diritto di proprietà, che non trova giustificazione
nello scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti.
Nel giudizio, così promosso, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con l'atto d'intervento, depositato il 29 ottobre
1971, chiede che la proposta questione venga dichiarata infondata sotto
tutti e tre i profili sopra riportati.
A sostegno di tale richiesta l'Avvocatura dello Stato, richiamati i
principi ai quali si ispira, anche con rilevanti criteri di tutela
dell'interesse pubblico, la disciplina delle azioni possessorie,
nonché la giurisprudenza di questa Corte in ordine all'art. 24 della
Costituzione, ne trae la conseguenza che, alla stregua di tali principi
e di tale giurisprudenza, deve escludersi il denunziato contrasto del
divieto di cui all'art. 705 c.p.c. con le norme della Costituzione alle
quali fa riferimento il giudice a quo.
2. - In pendenza di azione possessoria promossa dal "Condominio XXV
aprile" contro Rino Simone Failoni per l'asserito spoglio di una
striscia di terreno sita al confine tra la proprietà dell'attore e
quella del convenuto, questi, alla sua volta, conveniva davanti alla
pretura di Sondrio il "Condominio XXV aprile" perché si senti se
condannare al trasferimento della proprietà di detta striscia di
terreno al Failoni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 875 e
877 del codice civile.
Il pretore adito, con ordinanza 3 dicembre 1971, rilevato che alla
proponibilità della proposta azione era di ostacolo, in pendenza
dell'azione possessoria proposta dal "Condominio XXV aprile", l'art.
705, primo comma, c.p.c., dichiarava rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, prospettata dal patrocinio del Failoni.
La non manifesta infondatezza veniva prospettata, sostanzialmente,
con argomentazioni analoghe a quelle, sopra riassunte, dell'ordinanza
del pretore di Sant'Elpidio a Mare, con l'aggiunta che nella specie
l'osservanza del divieto di cui al denunziato art. 705 c.p.c. sarebbe
stata estremamente gravosa per il Failoni, che, avendo già costruito
sulla contestata striscia di terreno, in caso di accoglimento
dell'azione possessoria, avrebbe dovuto previamente demolire
l'effettuata costruzione.
Non vi è stato intervento o costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza, avendo entrambi per oggetto la legittimità
costituzionale dell'art. 705, primo comma, del codice di procedura
civile, che vieta al convenuto nel giudizio possessorio di proporre
giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la
decisione non sia stata eseguita.
2. - Tale legittimità è posta in dubbio da entrambe le ordinanze
di rinvio, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione
e dall'ordinanza del pretore di Sant'Elpidio a Mare anche in
riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione.
In riferimento all'art. 24, primo comma, in quanto quel divieto si
risolverebbe in una grave e non giustificata violazione del diritto di
difesa; in riferimento all'art. 3, in quanto, non estendendosi il
divieto all'attore in possessorio, si porrebbe in atto una
ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto; in
riferimento all'art.42, secondo comma, in quanto il divieto stesso
implicherebbe violazione della garanzia costituzionale del diritto di
proprietà.
3. - Prima di procedere all'esame delle proposte questioni è
necessario tener presente che il fondamento giuridico della particolare
tutela giurisdizionale che la legge (artt. 1168 - 1170 cod. civ.)
accorda al possesso va ricercato nell'interesse pubblico di evitare e
limitare al massimo il turbamento della convivenza civile che,
altrimenti, potrebbe derivare attraverso azioni e reazioni che, del
resto, nei casi più gravi, formano addirittura oggetto di sanzioni
penali (artt. 392, 393, 631, 634 cod. pen.).
Di qui l'esigenza che sia il più rapidamente possibile ristabilito
lo stato di fatto anteriore allo spoglio o al turbamento del possesso,
alla quale appunto con quella particolare tutela il legislatore ha
ritenuto di provvedere.
Ne consegue che alla stregua di quanto precede le proposte
questioni risultano infondate sotto tutti i prospettati profili:
a) Cominciando dal profilo della violazione dell'art. 24 della
Costituzione, in quanto prospettato da entrambe le ordinanze di rinvio,
va osservato che, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte
(sentenze n. 24 del 1973, n. 150 e n. 57 del 1972, n. 55 del 1971 e le
altre ivi richiamate), l'esercizio del diritto di difesa può
variamente e validamente essere regolato dal legislatore in relazione
alle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli
interessi da tutelare, purché non sia svuotato del suo contenuto.
Nel caso in esame il legislatore non ha affatto privato
sostanzialmente - come si sostiene nelle ordinanze di rimessione - il
convenuto nel giudizio possessorio della tutela del suo diritto di
proprietà, ma ne ha solo regolato l'esercizio, tenendo conto della
concorrenza dell'interesse pubblico alla tutela autonoma e prioritaria
del possesso (che viene meno solo quando lo stesso attore in
possessorio vi rinunci) con il contrastante interesse del convenuto di
far valere innanzitutto il suo preteso diritto di proprietà.
Va tenuto presente al riguardo che nei lavori preparatori del
vigente codice di procedura civile si discusse ampiamente - ancorché
allora il diritto di difesa non fosse costituzionalmente protetto -
circa l'abolizione del divieto di proporre giudizio petitorio nella
pendenza del giudizio possessorio, divieto che l'art. 443 del
precedente codice prevedeva anche nei confronti dell'attore in
possessorio. È appunto nella sua discrezionalità, insindacabile in
questa sede, che il legislatore, per le prevalenti esigenze
dell'interesse pubblico, ha scelto la soluzione intermedia dell'art.
705 ora denunciato, non privando affatto, peraltro, il convenuto nel
giudizio possessorio della tutela del suo diritto reale, ma
posticipandola alla esecuzione della decisione resa in tale giudizio.
È vero che, con ciò, il principio dell'economia dei giudizi viene
sacrificato ad un'esigenza ritenuta superiore, ma - a parte che tale
principio non ha carattere costituzionale - deve considerarsi che non
ostante il giudice del petitorio possa essere diverso da quello del
possessorio, non si possono verificare conflitti di giudicati, stante
che diversi sono petitum e causa petendi delle azioni petitorie e
possessorie.
b) Neppure sussiste la denunciata violazione del principio
d'eguaglianza perché, mentre l'attore in possessorio può agire
contestualmente anche in petitorio, lo stesso non può fare il
convenuto.
Infatti il legislatore, nella sua discrezionalità, che non appare
viziata da irragionevolezza, ha dovuto considerare la diversità della
loro posizione in quanto, essendo attore nel giudizio possessorio colui
che afferma di aver subito la turbativa del possesso e convenuto colui
che l'avrebbe posta in essere, è solo il primo (e non anche il
convenuto) ad essere titolare dell'interesse, che l'ordinamento
garantisce, di ottenere ante omnia la restitutio in integrum.
c) Non può ritenersi, infine, che la denunziata norma violi la
garanzia costituzionale della proprietà - come ritiene il pretore di
Sant'Elpidio a Mare, in relazione all'art. 42 della Costituzione -,
giacché quest'ultima norma non vieta al legislatore di regolare
congruamente l'esercizio delle azioni a sua tutela. L'art. 705 c.p.c.
non limita il diritto di proprietà del convenuto nel giudizio
possessorio, che in costanza di esso resta intatto, ma ne regola solo
l'esercizio, coordinando l'azione petitoria con quella possessoria in
maniera conforme all'interesse pubblico e senza affatto privare il
proprietario, a tempo debito, di ogni integrale tutela del suo diritto.
E non è senza importanza, al riguardo, il fatto che il convenuto
in possessorio può sempre fare estinguere il relativo processo, cosi
riacquistando la potestà di agire in petitorio, spontaneamente
recedendo dallo spoglio o dalla turbativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art 705, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate
con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, primo
comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte