Sentenza n. 424/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo
comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 20 maggio
1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Ivrea, il 28 aprile 1999 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila, il 29 novembre 1999
dal tribunale di Ivrea e il 17 dicembre 1999 dal tribunale di
Salerno, rispettivamente iscritte ai nn. 425 e 431 del registro
ordinanze 1999 e ai nn. 43 e 125 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 37,
prima serie speciale, dell'anno 1999 e nn. 8 e 15, prima serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza del 20 maggio 1999 (r.o. 425/1999), il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea,
nell'udienza preliminare, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale
(Ritrattazione), in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
1.2. - Nel procedimento principale, due persone, imputate di
favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) per avere riferito
circostanze non veritiere in sede di informazioni raccolte dalla
polizia giudiziaria su iniziativa di quest'ultima, hanno
successivamente reso, nell'interrogatorio svolto nell'udienza
preliminare, dichiarazioni contrarie a quelle precedenti e, al
termine dell'atto, hanno eccepito l'incostituzionalità della
disposizione che regola la ritrattazione, in quanto non applicabile
nei loro riguardi; a tale eccezione dà corso il giudice di merito,
ritenendola non manifestamente infondata.
Ad avviso del rimettente, a seguito della sentenza n. 101 del
1999 della Corte costituzionale - che ha dichiarato
l'incostituzionalità dell'art. 376, primo comma, cod. pen., nella
parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non
punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal
pubblico ministero a norma dell'art. 370 cod. proc. pen. di fornire
informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false
ovvero in tutto o in parte reticenti - si sarebbe determinata una
irrazionalità nuova e ulteriore nella materia della ritrattazione.
Infatti, la disciplina dell'assunzione di informazioni dalle
persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini
da parte della polizia giudiziaria di propria iniziativa (art. 351
cod. proc. pen.) e l'assunzione delle stesse informazioni su delega
del pubblico ministero (art. 370 cod. proc. pen.) è unitaria,
valendo le stesse regole di documentazione (art. 357 cod. proc.
pen.), il medesimo rinvio alle norme applicabili nello svolgimento
dell'atto (art. 362, comma 1, secondo periodo, in relazione
all'art. 351, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.), la medesima
utilizzabilità delle dichiarazioni così acquisite nel prosieguo del
processo (art. 500 cod. proc. pen.); ma, a fronte di questa
unitarietà di disciplina, si è determinata, in conseguenza della
citata pronuncia della Corte costituzionale, una differenza
nell'ambito di applicazione della ritrattazione, che è valevole solo
in un caso - cioè per le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria
operante su delega del pubblico ministero - e non nell'altro. Una
differenza, questa, osserva il rimettente, che dipende oltretutto da
un elemento formale, del tutto "esterno" alla volontà del
dichiarante, il quale potrebbe anche ignorare se l'atto è assunto su
iniziativa autonoma della polizia giudiziaria ovvero su delega del
pubblico ministero.
L'ordinanza di rimessione svolge poi una disamina testuale della
sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale, avente a oggetto
una questione non coincidente con quella ora sollevata: mentre il
ragionamento della sentenza è condotto sul piano della
ingiustificata differenziazione di trattamento di due ipotesi di
assunzione di informazioni che, pur se integranti sul piano delle
condotte l'una il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod.
pen.) e l'altra il reato di false informazioni al pubblico ministero
(art. 371-bis cod. pen.), costituiscono tuttavia aspetti di una
stessa attività, facente capo al pubblico ministero quale organo di
direzione delle indagini preliminari, nella questione ora rimessa
all'esame della Corte è invece prospettata una diversa
irrazionalità, che scaturisce proprio dall'estensione della causa di
non punibilità quale è stata effettuata con la sentenza
costituzionale citata. Né è possibile, osserva il rimettente, dare
soluzione al problema in via interpretativa, non potendosi creare una
causa di non punibilità nuova, non espressamente prevista dalla
legge; è dunque necessario un ulteriore intervento della Corte
costituzionale.
Quanto alla rilevanza, conclude il giudice rimettente, essa sta
nella alternativa tra il rinvio a giudizio degli imputati per il
reato di favoreggiamento personale loro contestato, e il loro
proscioglimento, in caso di accoglimento della questione sollevata.
1.3. - Nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di
inammissibilità o di infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura che la ragione della declaratoria di
incostituzionalità cui fa richiamo il rimettente (sentenza n. 101
del 1999) è, proprio secondo la motivazione di essa, da ravvisare
essenzialmente nel fatto che l'assunzione personale e diretta da
parte del pubblico ministero di informazioni da persone che possono
riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 370, comma 1,
primo periodo, cod. proc. pen.) e l'assunzione delle medesime
informazioni avvalendosi della polizia giudiziaria a ciò delegata
(secondo periodo della stessa disposizione) costituiscono "forme
diverse della medesima attività, facente sostanzialmente capo
comunque al pubblico ministero nell'esercizio dei poteri che a esso
spettano quale organo che dirige le indagini preliminari
all'esercizio dell'azione penale (artt. 326 e 327 cod. proc. pen.)".
Tale rilievo, unitamente a quelli della identità di forme di
garanzia procedurale e di regole di documentazione nei due casi,
nonché della necessaria equivalenza di atti diretti e atti delegati
per la loro utilizzabilità nel processo, ha fatto concludere la
Corte costituzionale nel senso della arbitrarietà della
differenziazione di trattamento quanto all'efficacia della
ritrattazione.
Ma questi argomenti, afferma l'Avvocatura, non valgono in
relazione al caso, ora in esame, delle dichiarazioni rese alla
polizia giudiziaria su iniziativa di quest'ultima: non v'è identità
di situazione sostanziale né v'è ragione di assimilare le
dichiarazioni anzidette a quelle rese alla polizia giudiziaria su
delega del pubblico ministero o - tantomeno - a quelle rese
direttamente al pubblico ministero.
Perciò, una pronuncia di incostituzionalità nel senso
prospettato dal rimettente si tradurrebbe in una inammissibile
sostituzione del giudice costituzionale al legislatore, in difetto di
qualsiasi ragione per estendere la portata della richiamata sentenza
a un caso diverso da quello in essa considerato.
2.1. - Questione analoga è stata sollevata dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila,
con ordinanza del 28 aprile 1999 (r.o. 431/1999).
Premesso di aderire all'interpretazione della giurisprudenza di
legittimità secondo la quale la mancanza di una condizione di
procedibilità per il reato presupposto non ha rilievo ai fini della
sussistenza e punibilità del reato di favoreggiamento personale
(così che, nella specie, la mancanza di querela per il reato
"principale" di lesioni non ha incidenza), il rimettente rileva che,
con una prima pronuncia del 1982 (sentenza n. 228), la Corte
costituzionale ha ritenuto non fondata una questione affine, in base
all'argomento che, essendo l'obiettivo della ritrattazione quello di
dare soddisfazione all'interesse alla giusta definizione del giudizio
principale, tale obiettivo non poteva raggiungersi nel caso di
favoreggiamento a mezzo di false o reticenti dichiarazioni rese alla
polizia giudiziaria, risultando irreversibile il pregiudizio arrecato
alle investigazioni. Ma, prosegue il giudice a quo la disciplina
legislativa, sostanziale e processuale, è successivamente cambiata,
e la Corte ha a sua volta mutato indirizzo, affermando, con la
sentenza n. 101 del 1999, l'incostituzionalità dell'art. 376, primo
comma, cod. pen., in quanto non applicabile anche a chi abbia
ritrattato false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370
cod. proc. pen.
La pronuncia non menziona espressamente, nel dispositivo, il
reato di favoreggiamento personale, ma si desume dalla motivazione
che con essa la Corte, ampliando la portata della ritrattazione di
cui all'art. 376 cod. pen., ha incluso in questa causa di non
punibilità la fattispecie del favoreggiamento, sia pure in casi
particolari. La decisione però, rileva ancora il rimettente,
concerne pur sempre l'ipotesi dell'atto delegato dal pubblico
ministero, e pertanto non è invocabile nella fattispecie, diversa,
che si presenta nel giudizio principale, di false o reticenti
dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisca non su delega
del pubblico ministero, ma di propria iniziativa; ipotesi alla quale
d'altra parte la dichiarazione di incostituzionalità non è stata
neppure estesa in via conseguenziale a norma dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, non sussistendone le condizioni. Ma
all'anzidetta ipotesi può e deve riferirsi, per il rimettente, la
stessa ratio della pronuncia costituzionale in discorso.
Non potrebbe obiettarsi - afferma ancora il giudice di merito -
che la differenziazione sia il frutto di una scelta incensurabile del
legislatore che, nella sua discrezionalità, ha voluto distinguere le
dichiarazioni false secondo l'autorità che ne è destinataria,
poiché una simile differenziazione si traduce in una disparità di
trattamento ingiustificata, se si rileva che, di fronte a condotte
assimilabili, si fa ricadere sull'imputato l'effetto sfavorevole di
una scelta investigativa di puro carattere processuale, estranea alla
volontà e alla disponibilità dell'imputato stesso. Per di più, si
osserva, l'impossibilità di giovarsi della ritrattazione finisce
proprio per intralciare l'indagine e l'accertamento della verità,
perché rende indifferente la resipiscenza dell'indagato, che non è
perciò incentivato a dire il vero.
La questione, conclude il rimettente, è rilevante, perché se
accolta porterebbe all'emissione di un decreto di archiviazione,
anziché al prosieguo del procedimento penale.
2.2. - Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione, con argomentazioni testualmente
corrispondenti a quelle dell'atto di intervento depositato nella
causa iscritta al r.o. n. 425/1999.
3.1. - Anche il tribunale di Ivrea, con ordinanza del 29 novembre
1999 (r.o. n. 43/2000), ha sollevato questione di costituzionalità
sull'art. 376 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con motivazione e secondo profili argomentativi in
tutto corrispondenti a quelli prospettati nell'ordinanza del giudice
per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale (r.o.
n. 425/1999).
3.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha
ripetuto gli argomenti svolti nei due atti di intervento sopra
indicati, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della
questione.
4.1. - Questione sostanzialmente corrispondente alle tre sopra
riferite è stata infine sollevata dal tribunale di Salerno, con
ordinanza del 17 dicembre 1999 (r.o. n. 125/2000), sempre in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Nella specie, il tribunale procede per il reato di
favoreggiamento personale integrato da false dichiarazioni rese in
sede di "sommarie informazioni" assunte dalla polizia giudiziaria di
propria iniziativa, dichiarazioni successivamente ritrattate nel
corso del procedimento penale.
Anche in questo caso il rimettente invoca la ratio decidendi
della sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale,
argomentando la richiesta estensione della ritrattazione all'ipotesi
delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria di propria
iniziativa sul duplice rilievo a) della identità della condotta
rispetto a quella consistente nelle informazioni assunte dalla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero e b) della
impossibilità di giustificare un effetto sfavorevole all'indagato
solo in ragione di scelte investigative a esso non imputabili e
generalmente dallo stesso neppure conosciute.
Alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, quindi, non potrebbe
individuarsi alcuna giustificazione razionale della differenziazione
di trattamento, che anche il tribunale di Salerno ritiene essere
controproducente sul piano degli obiettivi di resipiscenza e di
accertamento del vero cui mira la speciale causa di non punibilità.
La questione, conclude l'ordinanza, è rilevante in rapporto alla
possibilità di adottare una declaratoria di proscioglimento
immediato (art. 129 cod. proc. pen.) in luogo della richiesta
sentenza di "patteggiamento".
4.2. - Anche in questo giudizio costituzionale l'Avvocatura dello
Stato ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei
Ministri: le argomentazioni e la conclusione, nel senso
dell'inammissibilità o dell'infondatezza, sono le medesime degli
altri atti di intervento depositati nei giudizi sopra indicati. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
di Ivrea, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
dei minorenni di L'Aquila, il tribunale di Ivrea e il tribunale di
Salerno sollevano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma,
del codice penale, nella parte in cui non estende la causa di non
punibilità che esso prevede all'ipotesi della ritrattazione delle
dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che
assume sommarie informazioni a norma dell'art. 351 del codice di
procedura penale.
Secondo i rimettenti, essendosi prevista nell'art. 376 cod.
pen. la non punibilità di coloro che abbiano reso false o reticenti
dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) o
abbiano reso falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) qualora, non
oltre la chiusura del dibattimento, abbiano ritrattato il falso e
manifestato il vero, non troverebbe giustificazione alcuna, e quindi
risulterebbe violato il principio di uguaglianza sotto il profilo
della razionalità delle determinazioni legislative, la mancata
estensione della medesima causa di non punibilità a coloro i quali,
tramite dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria,
siano incorsi nel reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod.
pen.).
L'identità di ratio delle norme che puniscono il mendacio nelle
diverse fasi di svolgimento del processo penale e l'inesistenza di
ragioni che possano indurre a valutare diversamente la ritrattazione
a seconda che avvenga in una o in un'altra di tali fasi - sostengono
i rimettenti - renderebbe contraddittoria e quindi irrazionale la
mancata estensione alle false o reticenti dichiarazioni rese alla
polizia giudiziaria della causa di non punibilità prevista nella
norma impugnata, applicabile - oltre che alla testimonianza davanti
al giudice - alle dichiarazioni rese al pubblico ministero. E ciò
tanto più - si aggiunge - dopo la sentenza n. 101 del 1999 di questa
Corte che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 376, primo
comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la ritrattazione
come causa di non punibilità di chi abbia reso dichiarazioni false o
reticenti, richiesto dalla polizia giudiziaria operante su delega del
pubblico ministero a norma dell'art. 370 cod. proc. pen.
2. - Le questioni di costituzionalità così esposte in sintesi
riguardano la stessa disposizione, sono prospettate sulla base di
argomenti omogenei e mirano alla medesima soluzione costituzionale.
Si può pertanto riunirle per deciderle con un'unica sentenza.
3. - Le questioni non sono fondate.
4. - Tutte le ordinanze di rimessione argomentano la richiesta
estensione della ritrattazione come causa di non punibilità
all'ipotesi - non prevista dall'art. 376 cod. pen. - delle false
informazioni rese alla polizia giudiziaria sulla base della asserita
inesistenza di ragioni che permettano di distinguere questa ipotesi
da quelle per le quali invece la causa di non punibilità è prevista
e, in particolare, secondo l'estensione operata con la sentenza
n. 101 del 1999 di questa Corte, dall'ipotesi delle false
informazioni rese al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.).
Sarebbe in gioco, secondo i rimettenti, l'esigenza di coerenza
del sistema legislativo, esigenza contraddetta dalla possibilità di
ritrattare, con effetti sulla punibilità, solo le dichiarazioni rese
al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria operante su sua
delega e non invece quelle rese alla polizia giudiziaria che agisce
di propria iniziativa. Come le false dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria operante per delega del pubblico ministero, rilevanti a
titolo di favoreggiamento ove si siano integrati gli elementi della
fattispecie prevista dall'art. 378 cod. pen., sono state, sotto il
profilo degli effetti della ritrattazione, da questa Corte equiparate
alle false dichiarazioni rese al pubblico ministero previste
dall'art. 371-bis cod. pen., così ora le false dichiarazioni alla
polizia giudiziaria - penalmente rilevanti anch'esse, se del caso, a
titolo di favoreggiamento - dovrebbero essere equiparate, sempre
sotto il profilo della ritrattabilità, alle false dichiarazioni rese
alla polizia giudiziaria operante per delega del pubblico ministero.
I giudici rimettenti fanno rilevare in particolare:
a) che questa Corte, con la ricordata sentenza n. 101 del
1999, ha già operato l'equiparazione, sotto il profilo della
ritrattazione, del reato di favoreggiamento personale tramite false
informazioni - sia pure solo nel caso specifico, allora rilevante,
delle false informazioni alla polizia giudiziaria operante su delega
del pubblico ministero - al reato di false informazioni al pubblico
ministero, cosicché si tratterebbe ora solo di estendere la
pronuncia di allora fino a comprendere il medesimo reato di
favoreggiamento compiuto tramite false informazioni rese alla polizia
giudiziaria che agisce di propria iniziativa;
b) che le sommarie informazioni assunte dalla polizia
giudiziaria per propria iniziativa (art. 351 cod. proc. pen.) non si
distinguono da quelle assunte su delega del pubblico ministero e da
quelle assunte direttamente da quest'ultimo, in particolare sotto il
profilo delle regole di documentazione applicabili (art. 357 cod.
proc. pen.), delle regole di utilizzazione nel processo (art. 500
cod. proc. pen.) e delle norme che impongono obblighi di veridicità
ai dichiaranti (art. 351 cod. proc. pen. che rinvia alla disposizione
del secondo periodo dell'art. 362, dettato per l'assunzione di
informazioni da parte del pubblico ministero, che rinvia, a sua
volta, agli artt. 197-203 cod. proc. pen.);
c) che, d'altra parte, il soggetto dichiarante non è in
condizione, nella generalità dei casi, di conoscere il titolo in
base al quale la polizia giudiziaria procede ad assumere
informazioni.
Con questi riferimenti a dati giurisprudenziali, normativi e
fattuali omologanti, i giudici rimettenti fondano il dubbio di
costituzionalità che giustifica la sottoposizione a questa Corte
della presente questione.
5. - È da respingere l'assunto che nella specie si tratti
semplicemente di estendere la portata del precedente costituito dalla
sentenza di questa Corte n. 101 del 1999.
Nella sentenza costituzionale più volte citata, innanzitutto,
non si è affatto affermata l'assimilabilità, ai fini della
disciplina della ritrattazione, del reato di favoreggiamento [reato
che ricorreva allora, in relazione a false dichiarazioni alla polizia
giudiziaria operante su delega del pubblico ministero, e ricorre ora,
in relazione a false dichiarazioni alla polizia giudiziaria
procedente ex officio] al reato di false informazioni al pubblico
ministero. Se fosse stata fatta tale equiparazione, apparirebbe ovvia
la deduzione: come allora si è estesa la disciplina della
ritrattazione prevista per le false dichiarazioni a un caso di
favoreggiamento (false dichiarazioni alla polizia giudiziaria
delegata), così ora la si dovrebbe estendere all'altro caso di
favoreggiamento (mediante false dichiarazioni alla polizia
giudiziaria operante d'ufficio). Ma non è così. In quella sentenza,
l'affermazione dell'irrazionalità della disciplina della
ritrattazione risultò dall'equivalenza esistente tra l'attività
d'indagine svolta direttamente dal pubblico ministero e quella svolta
attraverso attività delegate alla polizia giudiziaria, non tra il
reato di favoreggiamento personale e quello di false dichiarazioni al
pubblico ministero. Così, nella sentenza citata, assumendo con la
giurisprudenza comune che il silenzio, la reticenza e le
dichiarazioni false alla polizia giudiziaria possano integrare -
quando ne ricorrano gli elementi specifici della fattispecie - il
reato di favoreggiamento personale quando la polizia giudiziaria
opera tanto ex officio quanto su delega (in tale ultimo caso
escludendosi, in ragione della stretta legalità, il reato di false
informazioni al pubblico ministero), si precisava non essere
necessario "procedere a un raffronto tra" tali reati "per trovarvi
elementi comuni o elementi differenziali che inducano a prendere
posizione circa la razionalità della disposizione impugnata che
prevede la ritrattazione come causa di non punibilità solo in un
caso e non nell'altro". Il reato di favoreggiamento personale, in
sostanza, veniva in considerazione solo come presupposto della
questione e non rappresentava un elemento costitutivo della questione
medesima.
In secondo luogo, la sentenza n. 101 del 1999 si è pronunciata
esclusivamente sul rapporto esistente tra l'assunzione diretta e
personale da parte del pubblico ministero (art. 370, comma 1, primo
periodo, cod. proc. pen.) di informazioni dalle persone che possono
riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362 cod.
proc. pen.) e l'assunzione delle medesime informazioni per mezzo
della polizia giudiziaria a ciò delegata (art. 370, comma 1, secondo
periodo, cod. proc. pen.), riconoscendo che si tratta "esclusivamente
[di] forme diverse della medesima attività, facente sostanzialmente
capo comunque al pubblico ministero nell'esercizio dei poteri che a
esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari
all'esercizio dell'azione penale (artt. 326 e 327 cod. proc. pen.)".
L'equivalenza affermata allora dalla Corte, non riguardando dunque
affatto le attività di indagine del pubblico ministero e quelle
della polizia giudiziaria come tali, ma solo il caso specifico in cui
questa seconda opera per delega del primo, non può di per sé essere
invocata come criterio di soluzione del dubbio di costituzionalità
ora proposto.
Contrariamente a quanto ritenuto dai rimettenti, la questione ora
da decidere è dunque res integra.
6. - Se l'omologazione operata con la sentenza n. 101 del 1999 di
questa Corte si rendeva necessaria in quanto si era in presenza di
dichiarazioni rese nella stessa fase del processo, quando dunque la
ritrattazione non poteva che assumere il medesimo valore e la
medesima incidenza nello svolgimento delle indagini preliminari, la
stessa cosa non potrebbe ripetersi qui, in relazione all'assunzione
di informazioni da parte della polizia giudiziaria, da un lato, e da
parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria da esso
delegata, dall'altro. Alla diversità soggettiva corrisponde, se non
una diversa disciplina delle forme, dell'utilizzabilità e degli
obblighi dei dichiaranti, una normale diversità di cadenza
temporale, le informazioni assunte direttamente dalla polizia
giudiziaria riguardando di solito il momento iniziale delle indagini,
a contatto immediato con i fatti o con la descrizione dei fatti da
cui origineranno le indagini preliminari e poi, eventualmente,
l'esercizio dell'azione penale.
In questo contesto, non appare essere una contraddizione
manifestamente irrazionale - condizione per l'intervento di questa
Corte sulla normativa denunciata - che il legislatore abbia
differenziato la disciplina delle dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria, eventualmente rilevanti sotto il profilo del reato di
favoreggiamento, negando in tal caso l'applicabilità della causa di
non punibilità della ritrattazione. Come questa Corte ebbe a
rilevare già nella sentenza n. 228 del 1982, pronunciata in
relazione alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale
abrogato, ma con argomentazione ancora applicabile al sistema del
codice vigente, pur nelle diverse movenze che esso ha assunto
soprattutto in relazione alla disciplina delle indagini preliminari,
non si può escludere che la punizione del mendacio e delle
dichiarazioni reticenti assuma, nelle valutazioni del legislatore, un
diverso significato, alla stregua del diverso interesse protetto in
via prevalente, a seconda del momento in cui il primo e le seconde,
nello svolgimento del processo, vengono normalmente a cadere. La
ritrattazione, quale prevista dal vigente codice penale, è infatti
finalizzata primariamente a dare soddisfazione all'interesse alla
definizione del giudizio penale (nel caso dell'art. 372 cod. pen.) o
all'esercizio dell'azione penale (nel caso dell'art. 371-bis cod.
pen.) fondati su elementi probatori veridici. Nella ipotesi in cui il
mendacio si realizzi tramite dichiarazioni alla polizia giudiziaria
che agisce di sua iniziativa, presumibilmente nella fase iniziale
delle indagini, aiutando l'autore del reato "a eludere le
investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa",
ciò che costituisce l'elemento materiale del reato di
favoreggiamento, la sanzione penale mira primariamente ad assicurare
il massimo di efficacia delle indagini e tempestività delle loro
conclusioni (sentenza n. 228 del 1982), obbiettivo irrimediabilmente
compromesso dalla falsità delle dichiarazioni e non più
realizzabile, nemmeno con postume ritrattazioni. Onde, in tal caso,
la ritrattazione non conseguirebbe lo scopo, ciò che mostra, sotto
questo profilo, l'esistenza di un elemento differenziatore tra il
mendacio (a qualunque titolo penalmente eventualmente rilevante)
realizzato di fronte alla polizia giudiziaria operante di sua
iniziativa, da un lato, ovvero di fronte alla polizia giudiziaria
delegata dal pubblico ministero o davanti al pubblico ministero
stesso, dall'altro: elemento differenziatore che rende non
manifestamente irrazionale la diversa disciplina della ritrattazione
dettata nei casi considerati.
Quanto all'osservazione che, di fatto, non è sempre percepibile
dal soggetto dichiarante a quale titolo opera la polizia giudiziaria
che raccoglie le informazioni, cosicché esso non sarebbe in
condizione, nel momento in cui rende la dichiarazione, di sapere se
essa sarà o non sarà ritrattabile con l'effetto previsto
dall'art. 376, primo comma, cod. pen., come risultante dalla sentenza
n. 101 del 1999 della Corte costituzionale, è facile osservare che
comunque il dichiarante è tenuto a rispondere secondo verità alle
domande che gli sono poste (art. 198, comma 1, cod. proc. pen.,
richiamato dall'art. 351 per il tramite dell'art. 362 cod. proc.
pen.) e che non esiste - o almeno non è argomentata dai rimettenti
l'esistenza di - un diritto costituzionale alla ritrattazione delle
false dichiarazioni comunque rese nel processo penale, onde può
concludersi che, di fronte all'assenza di diritti costituzionali che
possano farsi valere in materia (o, il che è lo stesso, in carenza
di argomenti prospettati in tal senso), sussiste un'ampia sfera di
discrezionalità del legislatore nel modellare la disciplina della
ritrattazione delle false asserzioni nelle diverse fasi del
procedimento: una discrezionalità che, contrariamente agli auspici
formulati in diverso senso dai commentatori, questa Corte è tenuta a
rispettare.
Né appare conferente, infine, l'osservazione, contenuta in
alcune delle ordinanze di rimessione, secondo la quale la mancata
previsione, come causa di non punibilità, della ritrattazione di
false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria operante di
propria iniziativa costituirebbe incentivo a persistere nel mendacio,
per tentare di evitare di incorrere in responsabilità, con
pregiudizio della stessa efficacia delle attività di indagine:
osservazione quantomeno controbilanciata da quella per cui la
possibilità di ritrattazione, in ipotesi nel momento in cui lo
sviluppo delle indagini abbia reso palese il mendacio o la reticenza,
costituirebbe incentivo, per chi lo volesse, ad intralciare con tali
mezzi l'avvio delle indagini.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea, dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila,
dal tribunale di Ivrea e dal tribunale di Salerno con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte