Sentenza n. 434/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1047/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto
comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione
dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni), promosso con ordinanza emessa il 12
agosto 1993 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente
tra Ferrari Giuliano e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 710 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Ferrari Giuliano e
dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Franco Agostini per Ferrari Giuliano;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Giuliano
Ferrari contro l'I.N.P.S. e il Servizio per i contributi agricoli
unificati (SCAU) al fine di ottenere il computo nella ricongiunzione
di vari periodi assicurativi anche di quelli relativi al lavoro
prestato in qualità di colono mezzadro, il Pretore di Modena ha
sollevato, con ordinanza del 12 agosto 1993, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui prevede che
l'accreditamento dei contributi ad ogni unità attiva del nucleo
familiare debba essere effettuato, secondo certi criteri di
ripartizione, sulla base della composizione della famiglia quale
risulta al 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.
Ad avviso del giudice remittente, la norma contrasta: a) con
l'art. 3 della Costituzione perché, facendo dipendere
l'accreditamento dei contributi dalla circostanza meramente
accidentale della presenza sul fondo al 31 dicembre dell'anno di
riferimento, irragionevolmente discrimina coloro che per ragioni
contingenti risultano assenti dal fondo soltanto nel mese di dicembre
rispetto a coloro che, viceversa, abbiano lavorato solo in questo
mese; b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché
impedisce il computo nell'anzianità contributiva di periodi di
lavoro effettivamente prestati; c) con l'art. 52 della Costituzione,
perché la condizione da cui dipende l'accreditamento potrebbe
mancare, come nella specie, a causa del servizio militare, il cui
adempimento non può pregiudicare la posizione di lavoro del
cittadino.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione
e concludendo per la fondatezza della questione.
Tali argomentazioni sono state sviluppate in una memoria
depositata in prossimità dell'udienza di discussione, dove si
osserva inoltre che l'irragionevole criterio previsto dalla norma
denunciata potrebbe pregiudicare la stessa esistenza, e non solo la
misura, del diritto alla pensione. Quanto all'art. 4- ter aggiunto al
d.-l. 15 gennaio 1993, n. 6, dalla legge di conversione 17 marzo
1993, n. 63, esso si riferisce ai contributi attribuibili, anche per
periodi inferiori all'anno, ai sensi della legge n. 1047/1957, e
pertanto lascia immutate le condizioni per l'accreditamento stabilite
dall'art. 5, quinto comma, della legge medesima.
3. - L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio dichiarando di
rimettersi alla giustizia della Corte. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Modena ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre
1957, n. 1047, nella parte in cui prevede che l'accreditamento dei
contributi ad ogni unità attiva del nucleo familiare debba essere
effettuato, secondo certi criteri di ripartizione, sulla base della
composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno
cui i contributi si riferiscono.
La norma impugnata, abrogata dall'art. 33 della legge 9 gennaio
1963, n. 9, rimane applicabile nel giudizio a quo, nel quale si
controverte circa il diritto del ricorrente all'accreditamento dei
contributi settimanali per il lavoro da lui prestato nel periodo dal
1 gennaio al 3 marzo 1957. La domanda di accreditamento è stata
respinta dallo SCAU perché, essendo stato il ricorrente chiamato
alle armi il 4 marzo 1957 per l'adempimento dell'obbligo di leva
(protrattosi fino al 9 agosto 1958), al 31 dicembre 1957 egli non
risultava tra i componenti del nucleo familiare addetti alla
coltivazione del fondo.
2. - La questione non è fondata nei sensi appresso precisati.
Il comma impugnato dell'art. 5 della legge n. 1047/1957 dispone
che i contributi previdenziali per il lavoro agricolo, accertati e
riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare a norma
dell'art. 3, sono accreditati agli appartenenti alla famiglia
colonica "sulla base della composizione della famiglia quale risulta
al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono". Esso è interpretato
dal giudice rimettente nel senso che hanno diritto
all'accreditamento, secondo i criteri indicati nei commi precedenti,
esclusivamente i familiari che nell'ultimo giorno dell'anno di
riferimento risultano attivamente presenti sul fondo.
Questa interpretazione restrittiva - che ascrive al testo
normativo un significato collidente con i parametri costituzionali
richiamati nell'ordinanza di rimessione - non è giustificata né
dalla lettera, né dalla ratio della legge. Ai sensi dell'art. 1 sono
assicurati obbligatoriamente contro l'invalidità e la vecchiaia, e
quindi hanno diritto alla copertura assicurativa delle giornate di
lavoro prestate nel corso dell'anno, gli appartenenti al nucleo
familiare del mezzadro o del colono, "i quali esercitino le medesime
attività sui medesimi fondi". L'esercizio abituale delle attività
di coltivazione del fondo o di allevamento e governo del bestiame
attribuisce al familiare la qualità professionale che concorre con
la qualità di coniuge, parente o affine del mezzadro o colono, a
costituirlo nella posizione giuridica di partecipe dell'impresa
coltivatrice del fondo.
Tale posizione e il rapporto giuridico inerente non vengono meno
qualora la prestazione di lavoro del familiare sia temporaneamente
impedita da una sopravvenienza del tipo di quelle previste dagli
artt. 2110 e 2111 cod. civ. In casi del genere vale per i membri
della famiglia colonica un principio di conservazione del posto
analogo a quello sancito per i rapporti di lavoro subordinato. Ciò
è confermato dall'art. 2142 cod. civ., vigente nel periodo di cui si
controverte, dal quale si evince che la composizione della famiglia
colonica non può essere modificata da fatti involontari, quale
appunto la chiamata alle armi per l'adempimento dell'obbligo di leva.
Fatti di questa natura sono perciò irrilevanti agli effetti
dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 1047/1957.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge
26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per
invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 della
Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte