Sentenza n. 439/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 164/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, lett.
b), della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia
del salario), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Delle Donne
Corrado ed altri e S.p.a. Alfa-Lancia ed altra, iscritta al n. 342
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Alfa-Lancia e della
S.p.a. Fiat-Auto, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Giacinto Favalli e Carlo Mezzanotte per la
S.p.a. Alfa-Lancia, Paolo Barile e Paolo Tosi per la S.p.a. Fiat-Auto
e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La S.p.a. Alfa-Lancia chiedeva, per tre distinti periodi,
compresi fra il settembre ed il novembre 1990, l'intervento
dell'integrazione salariale ordinaria per la quasi totalità dei
dipendenti in servizio presso lo stabilimento di Arese, adducendo un
improvviso calo della domanda nel settore automobilistico.
Esperite le preventive procedure sindacali, otteneva dalla
competente commissione provinciale dell'I.N.P.S. di Milano,
l'autorizzazione all'integrazione richiesta, senza il riconoscimento
dell'esistenza di forza maggiore e con conseguente assoggettamento al
contributo addizionale di cui all'art. 12, primo comma, n. 2, della
legge 20 maggio 1975, n. 164.
Alcuni lavoratori cassaintegrati convenivano davanti al Pretore di
Milano la società datrice di lavoro (unitamente alla Fiat Auto
S.p.a), per ottenere il pagamento della differenza tra la
retribuzione normale che sarebbe loro spettata nei periodi suddetti e
l'integrazione percepita assumendo l'inesistenza, nella specie, di
una "causa integrabile" e la conseguente nullità o illegittimità
della sospensione dei loro rapporti di lavoro.
Il giudice adito, rigettata la richiesta del provvedimento di
urgenza ex art. 700 codice di procedura civile, nel giudizio di
merito, proseguito in via ordinaria, con ordinanza emessa il 13 marzo
1991 (R.O. n. 342 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, n. 1, lettera b), della legge 20 maggio
1975 n. 164, nella parte in cui consente l'integrazione salariale
ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva,
conseguenti a temporanee situazioni di mercato.
Ritenuta la rilevanza della questione, siccome attinente alla
norma in forza della quale la società datrice di lavoro aveva
ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa Integrazione, ha
osservato preliminarmente che la suddetta ipotesi di intervento della
cassa stessa - che prescinde dall'esistenza di cause di forza
maggiore - costituisce uno strumento previdenziale a tutela non solo
dei lavoratori, ma, fondamentalmente, delle imprese, le quali si
trovino non già in una condizione di sopravvenuta impossibilità
temporanea di ricevere la prestazione lavorativa, bensì in una
situazione di mercato non favorevole, da neutralizzare mercé
l'intervento pubblico di integrazione salariale (finanziato dalla
generalità delle imprese industriali e da un contributo statale).
Questo tipo di causa integrabile renderebbe la relativa norma di
previsione sospetta di illegittimità costituzionale per contrasto
con:
a) l'art. 36, primo comma della Costituzione, in quanto la minor
retribuzione che i lavoratori percepiscono in periodo di integrazione
salariale consente un trasferimento su di essi del tipico rischio di
impresa, consistente nella contrazione degli utili dovuta alla
particolare contingenza economica;
b) l'art. 41, primo e secondo comma della Costituzione, perché
la sua applicazione comporta dispendio delle risorse della Cassa -
costituite in forza del principio di solidarietà fra le imprese e
dell'assistenza statale - senza che ricorrano i presupposti di
utilità o fini sociali tutelati da detto precetto; e perché il
beneficio in questione è concesso per una mera situazione negativa
di mercato, senza che si esiga la non imputabilità al destinatario
del beneficio stesso, impedendosi in tal modo che l'iniziativa
economica e la libertà di impresa si svolgano secondo le regole del
mercato e della concorrenza, salvaguardate per esigenza di tutela
delle parti sociali più deboli;
c) l'art. 97, primo comma della Costituzione, in quanto la
alterazione del normale regime concorrenziale - già di per sé in
contrasto con gli obblighi derivanti allo Stato italiano dal trattato
CEE, e, quindi, con norme di obiettiva rilevanza costituzionale -
intralcia certamente l'operatività del principio di imparzialità
dell'azione amministrativa;
d) l'art. 38, secondo comma della Costituzione, poiché,
quand'anche si ritenesse la norma censurata strumento previdenziale
in favore dei lavoratori, essa sarebbe comunque viziata dal fatto di
introdurre una provvidenza che prescinde dalla "non volontarietà"
della sospensione del lavoro e opera in relazione ad una semplice
scelta imprenditoriale;
e) l'art. 3, secondo comma della Costituzione, poiché il costo
sociale di siffatte provvidenze si risolve in un impedimento
all'utilizzazione di risorse per fini di rimozione delle
diseguaglianze sostanziali e di fatto fra i cittadini.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Nel giudizio si sono costituite la Società Lancia S.p.a. e la
Fiat Auto S.p.a. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1. - Le società hanno eccepito l'inammissibilità della
questione, in quanto si censurano scelte di politica economica e
sociale, riservate alla discrezionalità del legislatore.
Nel merito hanno osservato che la contestata ipotesi di Cassa
Integrazione, a differenza di quanto ritiene il giudice a quo, che la
configura come semplice strumento di tutela dell'impresa, in realtà
ha una non meno importante funzione di tutela dell'interesse del
lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, come emerge anche
dai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 694 del
1988.
Tale ultima funzione non solo non compromette la realizzazione del
principio costituzionale di eguaglianza sostanziale, ma ne
costituisce, tutelando l'occupazione, efficace strumento di
promozione.
D'altra parte, la possibilità che tutte le imprese hanno di
profittare, con identiche modalità, dell'istituto in questione,
esclude di per sé qualunque violazione delle regole dalla libertà
di iniziativa economica e della libera concorrenza; mentre, la tutela
apprestata nei confronti dei lavoratori dimostra la sussistenza di
una utilità sociale, da conseguire attraverso la norma censurata.
La disposta riduzione di retribuzione si ricollega ad una
valutazione legale della congruità della retribuzione residua, non
contrastante con l'art. 36 della Costituzione anche perché
corrisponde ad una totale carenza della prestazione lavorativa.
La funzione di salvaguardia dei livelli occupazionali pone la
norma anche al riparo dalla censura di contrasto con l'art. 38 della
Costituzione, alla cui stregua la disoccupazione involontaria è
evento che impone un intervento dello Stato a tutela dei lavoratori.
Non può nemmeno porsi il problema del contrasto con l'art. 97
della Costituzione, perché il principio di imparzialità dell'azione
amministrativa ha una rilevanza endoprocedimentale, in sede di
concreto svolgimento delle procedure necessarie alla erogazione delle
provvidenze, la cui previsione ed istituzione costituisce, invece,
frutto di scelta di politica legislativa; la mancata osservanza del
principio così inteso può ben dedursi da ogni interessato davanti
al giudice competente, per ottenere la rimozione degli effetti
pregiudizievoli.
2.2. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso in primo luogo
dubbi sulla rilevanza della questione, essendo essa pregiudiziale
solo ove si trattasse di accertare principalter la sussistenza del
diritto all'intervento della Cassa integrazione nell'ipotesi
considerata, ma non rispetto alla decisione sulla domanda
introduttiva del giudizio a quo, intesa a rivendicare differenze
retributive, in presenza di detta ipotesi.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della questione osservando
che la norma si pone non solo come garanzia di sostegno economico
delle imprese ma anche come misura di sostegno dell'occupazione, con
intento impeditivo del ricorso a provvedimenti di licenziamenti
collettivi e senza che risulti alterato il regime della libera
concorrenza.
3. - Nella imminenza della udienza la difesa delle società ha
presentato memoria.
In essa ha eccepito la inammissibilità della questione perché:
a) siccome il giudizio de quo ha per oggetto l'impugnativa del
provvedimento di autorizzazione alla integrazione salariale, il Pretore difetta di giurisdizione, rientrando la controversia nella
giurisdizione del giudice amministrativo anziché in quella del
giudice ordinario, competente solo per le controversie relative a
diritti o obblighi dei lavoratori; b) la ordinanza difetta di
motivazione in punto di rilevanza, in quanto non risulta che il
giudice remittente abbia verificato l'effettiva sussistenza dei
presupposti di applicabilità della disposizione impugnata.
Nel merito ha insistito sulle finalità della concessa
integrazione salariale, che per il lavoratore è strumento di tutela
previdenziale e per le imprese è una provvidenza diretta al
superamento di temporanee situazioni sfavorevoli di mercato, onde la
ricorrenza di fini sociali e il rispetto dei limiti della
discrezionalità legislativa. Risulta tutelata l'azienda come
complesso di beni ed attività; e cioè l'interesse dell'imprenditore
al mantenimento della produttività dell'impresa alla quale è legata
la conservazione della occupazione cui è interessato il lavoratore.
Ha anche rilevato che l'ammissione all'integrazione salariale
nella ipotesi di cui trattasi importa per l'imprenditore il pagamento
di contributi aggiuntivi e che la garanzia della competitività
dell'impresa è tanto più sentita ora, nella imminenza
dell'attuazione del mercato comune. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, n. 1, lettera
b), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella parte in cui consente
l'ammissione delle imprese al beneficio della integrazione salariale
ordinaria in caso di sospensione o contrazione della attività
produttiva, dovuta a temporanee situazioni di mercato, violi gli
artt:
a) 3, secondo comma della Costituzione, perché arbitrariamente
destina a beneficio delle imprese, per ridurne il rischio economico,
risorse che potrebbero impiegarsi per promuovere la uguaglianza
sostanziale fra i cittadini;
b) 36, primo comma della Costituzione, perché comporta la
riduzione del trattamento economico dei lavoratori collocati in cassa
integrazione e così trasferisce su di essi un rischio proprio
dell'imprenditore;
c) 41, primo e secondo comma della Costituzione, perché altera
le regole della concorrenza e del libero mercato, pur in difetto di
fini di utilità sociale da perseguire;
d) 38, secondo comma della Costituzione, perché la provvidenza
accordata, quand'anche configurabile come strumento di tutela dei
lavoratori, prescinderebbe dall'involontarietà dell'evento;
e) 97, primo comma della Costituzione, in quanto la suddetta
alterazione delle regole della libera concorrenza comporta una remora
alla imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione.
2. - Devono essere esaminate pregiudizialmente le eccezioni di
inammissibilità sollevate dalla difesa della Società convenuta.
2.1. - La prima di esse si fonda sul rilievo che il Pretore
remittente difetta di giurisdizione in quanto il giudizio di cui
trattasi ha per oggetto la impugnazione dell'autorizzazione alla
integrazione salariale dei lavoratori ricorrenti anziché la tutela
di un diritto dei lavoratori.
La eccezione non è fondata.
Si ritiene che si possa pervenire a una declaratoria di
inammissibilità della sollevata questione di legittimità
costituzionale solo quando il difetto di giurisdizione del giudice a
quo risulti ictu oculi; sia cioè di tutta evidenza che la
controversia esuli dalla giurisdizione del giudice adito (v. sentt.
n. 283 del 1990; n. 102 del 1990).
A siffatto risultato si sarebbe potuto pervenire se la domanda
proposta al Pretore remittente non avesse avuto ad oggetto la tutela
di un diritto soggettivo. Dall'ordinanza di remissione si deduce con
assoluta certezza che il giudizio è stato instaurato da alcuni
lavoratori proprio per ottenere la tutela del loro diritto
(soggettivo) alla intera retribuzione al posto della concessa
integrazione salariale.
2.2. - L'altra eccezione di inammissibilità poggia sul preteso
difetto di motivazione in punto di rilevanza per mancata verifica da
parte del giudice a quo della effettiva sussistenza dei presupposti
di applicabilità della disposizione impugnata.
Anche questa eccezione è infondata.
Il Pretore remittente ha effettuato l'esame della rilevanza della
questione ed ha considerato che proprio la disposizione censurata, la
quale era stata posta a base dell'autorizzazione alla integrazione
salariale, cioè della praticata riduzione della retribuzione,
impediva l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto
dei ricorrenti all'intera retribuzione.
Sono, quindi, inconsistenti anche i dubbi sulla rilevanza della
questione espressi dall'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto
solo la disposizione che ha consentito l'autorizzazione alla
integrazione salariale, la cui legittimità costituzionale è posta
in discussione, impedisce l'accoglimento della domanda che non
richiede affatto l'esame della legittimità o meno della suddetta
autorizzazione.
3. - La questione nel merito non è fondata.
L'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, la quale, recependo
l'accordo interconfederale del 21 gennaio 1975, ha disposto
provvedimenti a tutela del salario dei lavoratori, a favore degli
operai dipendenti da imprese industriali, sospesi dalla prestazione
di lavoro o ad orario ridotto, fermi restando i trattamenti
previdenziali e assicurativi, prevede due ipotesi d'integrazione
salariale. Una ordinaria, per contrazione o sospensione
dell'attività produttiva: a) per situazioni aziendali dovute ad
eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; b)
ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. L'altra,
straordinaria: a) per crisi economiche settoriali o locali; b) per
ristrutturazioni, riorganizzazioni, o conversioni aziendali.
È posta in discussione la disposizione che prevede la
integrazione salariale ordinaria nella ipotesi che la contrazione o
la sospensione dell'attività produttiva sia determinata da
situazioni di mercato.
Si deduce che, in assenza di una causa di forza maggiore, si
verificherebbe il trasferimento del rischio economico, consistente
nella contrazione degli utili della impresa, dall'imprenditore sui
lavoratori, i quali sarebbero privati di una parte della
retribuzione, e sulle risorse della Cassa integrazione senza che vi
siano i presupposti di utilità o di fini sociali ex art. 41 della
Costituzione.
Inoltre, non sarebbero rispettate le regole poste a tutela del
mercato e della concorrenza dirette a proteggere i contraenti più
deboli, tanto più che non si esclude l'imputabilità, in astratto,
all'imprenditore, dell'evento protetto. Non si sarebbero poste delle
regole di applicazione uniforme della disposizione suddetta; si
sarebbe apprestato uno strumento previdenziale in una ipotesi di
sospensione della prestazione lavorativa non involontaria, ma frutto
di una scelta dell'imprenditore; non si eviterebbero discriminazioni
arbitrarie.
3.1. - Siffatto assunto non può condividersi. Per disattenderlo
occorre anzitutto considerare le finalità dell'istituto.
L'integrazione salariale è la risultante di una scelta di
politica socio-economica, finalizzata sia alla tutela dei lavoratori,
contro il pericolo della perdita del posto di lavoro e contro il
rischio della disoccupazione; sia alla tutela non del singolo
imprenditore ma dell'attività produttiva dell'impresa, considerata
nel contesto dell'economia del paese.
Le cause integrabili sono anche esse frutto di una scelta del
legislatore diretta al raggiungimento dei suddetti obiettivi.
Si tratta di eventi che non si verificano per volontà degli
imprenditori e dei lavoratori e che, ancorché temporanei, riducono
la potenzialità produttiva dell'impresa ed il loro protrarsi nel
tempo può produrre la contrazione dei livelli occupazionali.
Tra i suddetti eventi correttamente si annoverano le situazioni di
mercato, che sostanzialmente sono situazioni aziendali dovute ad
eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.
Si ricorda che la loro previsione come causa integrabile non era
contenuta specificamente nella precedente legislazione, ma è stata
introdotta dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza.
Trattasi di una mera difficultas, ma sempre di una fattispecie non
rappresentativa di una causa di forza maggiore e si richiede che
l'imprenditore abbia osservato la normale diligenza (art. 1176 cod.
civ.) ed i canoni della correttezza (art. 1175 cod. civ.), che la sua
scelta non sia arbitraria, né fittizia, né putativa, né
discriminatoria, ma oggettivamente riscontrabile e verificata in
concreto nella sua realtà ed effettività a mezzo di un apposito
accertamento compiuto nella competente sede amministrativa.
Posto che il legislatore, nella sua discrezionalità, per i fini e
gli obiettivi che si è posto, ha qualificato la situazione
temporanea di mercato come causa integrabile, non rileva che
l'imprenditore sia stato sollevato dal rischio che normalmente cade
su di lui.
L'intervento statale rimane sempre determinato dalle finalità
socio-economiche e, quindi, da un interesse pubblico, anche se si è
posto a carico dell'imprenditore un contributo addizionale il cui
ammontare varia a seconda del numero dei dipendenti impiegati (art.
12, n. 2, legge n. 164 del 1975).
4. - Rileva, poi, l'interesse collettivo (intervento nelle procedure degli organismi sindacali). Comunque, l'interesse individuale
dei lavoratori non rimane privo di tutela.
Per l'attivazione degli interventi della Cassa è prevista la
procedura di consultazione sindacale (art. 5, legge n. 164 del 1975).
Il datore di lavoro deve comunicare alle rappresentanze sindacali
aziendali e, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di
categoria dei lavoratori più rappresentative, operanti nella
provincia, le cause della sospensione o della riduzione dell'orario
di lavoro, la loro durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
A richiesta delle parti è previsto un esame congiunto dei
problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori.
Segue poi la domanda dell'imprenditore alla sede provinciale
dell'I.N.P.S., con la specificazione, tra l'altro, della causa
dell'intervento (art. 7, legge citata), e, quindi, la deliberazione
da parte di una apposita commissione provinciale (art. 8, legge
citata) della quale fanno parte, tra gli altri, anche tre
rappresentanti dei lavoratori in posizione paritetica con i
rappresentanti degli imprenditori.
Essa esamina la fondatezza della domanda, accerta l'esistenza
della causa addotta e l'entità della sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro.
Contro il provvedimento della Commissione provinciale possono
ricorrere (art. 9, legge citata) al Comitato speciale di cui all'art.
7 del d.lgs.lgt. n. 788 del 1945 sia i lavoratori che le competenti
organizzazioni sindacali di categoria.
Inoltre, i provvedimenti emessi sono impugnabili sia dinanzi al
giudice del lavoro che dinanzi al giudice amministrativo nei limiti
delle loro competenze.
5. - In tale situazione, quindi, non risulta violato nessuno dei
richiamati precetti costituzionali. Né l'art. 3, secondo comma,
della Costituzione, perché la scelta operata dal legislatore non è
né arbitraria né irrazionale, ma è chiaramente ed univocamente
diretta ad impedire l'estraneazione del lavoratore dalla
organizzazione economica, sociale e politica del paese, ed a
salvaguardare la sua dignità umana. È chiaramente finalizzata
all'impiego di risorse per realizzare obiettivi sociali, in
osservanza di precetti costituzionali che riguardano una particolare
categoria di lavoratori, senza che sia messa in discussione o
comunque turbata l'uguaglianza degli altri lavoratori.
5.1. - Non sono violati né l'art. 36, né l'art. 38, secondo
comma, della Costituzione.
A parte la considerazione che l'integrazione salariale prende il
posto della retribuzione in una situazione di sospensione o di
riduzione dell'orario di lavoro e di sospensione del pagamento dei
contributi che sarebbero stati a carico sia dell'imprenditore che dei
lavoratori, si considera che la riduzione della retribuzione trova un
equo contemperamento nella conservazione del posto di lavoro che il
lavoratore realizza. La integrazione, quindi, viene ad avere anche
una innegabile finalità previdenziale, poiché, in definitiva,
concreta un mezzo di tutela del lavoratore contro il rischio della
disoccupazione involontaria.
5.2. - Non è violato l'art. 41, primo e secondo comma, anche in
relazione all'art. 3 della Costituzione, perché l'accesso alla
integrazione salariale è consentito a tutti gli imprenditori, sempre
che si verifichi una delle cause integrabili previste, in condizione
di perfetta parità, nei settori in cui essi operano, senza alcuna
differenziazione.
L'integrazione mira a salvaguardare le condizioni della loro
efficienza, della loro potenzialità e competitività; in genere, a
garantire i valori aziendali, la permanenza delle imprese in un
mercato libero, il mantenimento delle regole della libera concorrenza
che in esso vigono, nonché il sistema economico produttivo vigente.
E siccome le imprese, come detto innanzi, accedono ai provvedimenti
di cui trattasi in condizione di assoluta parità e per effetto di
provvedimenti imparziali ed obiettivi, risulta rispettato anche il
precetto di cui all'art. 97 della Costituzione.
In definitiva, le misure e i trattamenti concessi sono diretti a
realizzare proprio quei fini di utilità sociale ai quali deve essere
finalizzata l'attività imprenditoriale.
5.4. - Non possono dirsi violate nemmeno le norme comunitarie
perché le leggi che prevedono le suddette misure sono emanate
proprio in esecuzione di direttive della Comunità e sono comuni a
tutti i paesi che ne fanno parte, allorquando in essi si verificano
le stesse situazioni alle quali si intende porre rimedio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, n. 1, lettera b), della legge 20 maggio 1975, n. 164
(Provvedimenti per la garanzia del salario), in riferimento agli
artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 41, primo
e secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1991:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte