Sentenza n. 444/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e n. 1916, secondo comma, del codice
civile (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Talamini Umberto
ed altro, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7- bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 26 novembre 1984 dal Giudice Istruttore
presso il Tribunale di Genova con procedimento civile vertente tra
l'I.N.A.I.L. e De Pascale Angelo ed altri, iscritta al n. 239 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Uditi l'avv. Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 (Reg. ord. n.
900/84) nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e Talamini Umberto,
il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt.
10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non
prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione o regresso
dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti ai quali sia
estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per
colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Dopo aver sottolineato la rilevanza della questione ed il fatto
che la normativa appare iniqua, poiché il lavoratore dipendente si
trova esposto alla rivalsa dell'I.N.A.I.L. e, quindi, in alcuni casi,
alla propria rovina economica in conseguenza d'una condotta colposa,
il tribunale osserva che il lavoratore il quale per colpa cagiona un
infortunio a se stesso fruisce delle prestazioni I.N.A.I.L. e non è
esposto ad alcuna norma di regresso mentre, nell'ipotesi in cui
mediante identica condotta abbia cagionato l'infortunio ad un altro
lavoratore, egli deve rimborsare all'I.N.A.I.L. l'importo
corrispondente alla capitalizzazione della rendita erogata
all'infortunato.
Tale normativa appare in contrasto col principio di uguaglianza,
sotto il profilo che non è ragionevole una disciplina differenziata
del regresso a seconda che il lavoratore abbia colposamente cagionato
un infortunio a sé o ad un compagno di lavoro; nonché in contrasto
col principio della tutela del lavoro, di cui all'art. 35 Cost.,
sotto il profilo che appare odiosa la rivalsa ove esercitata verso
lavoratori non incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro.
D'altra parte, l'assoggettamento alla responsabilità penale potrebbe
essere ritenuto sufficiente perché i comportamenti dei lavoratori a
tutti i livelli si uniformino quanto più possibile alle norme
antinfortunistiche ed alle regole di prudenza e diligenza.
1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo il rigetto della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che lo stesso art. 35 Cost.,
proclamando che la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni costituisce uno dei fini fondamentali dell'ordinamento,
non permette di ritenere incostituzionale una norma che preveda
obblighi del lavoratore e precisi le relative responsabilità anche
di ordine patrimoniale, in particolare quando, come nella specie,
obblighi e responsabilità sono stabiliti a tutela dell'incolumità
degli altri lavoratori, cioè proprio per il perseguimento del fine
indicato dall'art. 35 Cost.
Né sussiste la denunciata violazione del principio d'uguaglianza
non essendo identica la situazione del lavoratore che cagioni, per
colpa, un infortunio a sé stesso e di quello che invece cagioni, per
colpa, un infortunio ad altro lavoratore.
La realtà è che le disposizioni impugnate fanno parte d'un
sistema assicurativo il quale fornisce al lavoratore la copertura
assicurativa contro il rischio dell'infortunio, non anche contro la
responsabilità civile. E la ragione di tale disciplina è proprio
quella di stimolare il conformarsi del comportamento di tutti i
lavoratori alle norme antinfortunistiche ed alle generali regole
della prudenza e diligenza e pertanto di garantire la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
La ratio della legge è, pertanto, conforme non solo al generale
precetto dell'art. 35 Cost. ma anche alla specifica previsione del
secondo comma dell'art. 38 Cost., che garantisce i lavoratori contro
i rischi dell'infortunio. L'espressa previsione dell'art. 38 esclude
l'identità delle situazioni poste a confronto dal giudice a quo. Né
rileva l'osservazione che potrebbe essere sufficiente, quale
deterrente, l'assoggettamento alla responsabilità penale,
trattandosi di scelte riservate al potere discrezionale del
legislatore.
1.3. - Nel giudizio s'è costituito l'I.N.A.I.L., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Lucio Mancini e Mario Lamanna, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata.
Quanto al denunciato contrasto con l'art. 35 Cost., l'I.N.A.I.L.
osserva che questo tutela il lavoro in tutte le sue forme e
applicazioni, purché ovviamente tali forme si manifestino in modo
lecito e legittimo. Non può invero presumersi che la tutela del
lavoro si spinga fino al punto di vanificare il principio del neminem
laedere e di affievolire il diritto all'integrità fisica dei
soggetti esposti all'azione lesiva del lavoratore. D'altro canto non
può dubitarsi che anche sul lavoratore gravi la responsabilità ex
art. 2043 c.c., non essendo certamente sufficiente la qualifica di
lavoratore ad esonerare un soggetto dalla responsabilità per fatto
illecito. Né, a tal fine, potrebbe aver rilievo la qualità del
soggetto leso, sia esso, oppur no, un compagno di lavoro.
Quanto al denunciato contrasto con l'art. 3 Cost., l'I.N.A.I.L.
osserva che l'infondatezza della questione emerge sol che si
consideri la natura e la struttura del rapporto assicurativo da esso
gestito. Tale rapporto, invero, si articola su tre poli di
riferimento: l'I.N.A.I.L. assicura i lavoratori contro i danni ad
essi derivanti da eventi lesivi di natura lavorativa; i lavoratori
sono assicurati contro tali danni; il datore di lavoro riveste la
qualità di soggetto assicurante sul quale grava l'onere del
pagamento dei premi assicurativi. Esula, pertanto, da tale rapporto
ogni aspetto relativo all'assicurazione della responsabilità civile,
quanto meno con riguardo ai soggetti assicurati, e cioè ai
lavoratori.
Essendo questa la struttura del rapporto, è evidente che nei
confronti dei lavoratori assicurati, siano essi vittime o
responsabili di eventi lesivi, non si può comunque porre un problema
di assicurazione della responsabilità civile e di conseguente
esonero della stessa. Il lavoratore assicurato che subisca un
infortunio sul lavoro è esente da azione di regresso
dell'I.N.A.I.L., anche quando l'evento sia dipeso da sua condotta
colposa, non perché egli sia assicurato contro la responsabilità
civile, ma per il semplice motivo che nei confronti dell'assicurato
sarebbe illogico ipotizzare un'eventuale azione di surroga o di
regresso per il recupero delle indennità erogate, potendosi soltanto
porre un problema di copertura e di garanzia assicurativa che, al
più, in certe circostanze, possono non essere prestate.
Il lavoratore che sia autore del fatto causativo del danno,
invece, si trova in una situazione affatto diversa, essendo estraneo,
come tale, al rapporto assicurativo "trilatero", che vede in qualità
di assicurato il lavoratore infortunato. Poiché dal rapporto
assicurativo gestito dall'I.N.A.I.L. esula ogni profilo di
assicurazione della responsabilità civile, in particolare con
riferimento ai prestatori d'opera, l'autore del fatto è soggetto
alle norme di diritto comune e, pertanto, all'art. 1916 c.c. che
disciplina l'azione di surrogazione dell'assicuratore nei confronti
dell'autore del fatto.
È, in conseguenza, evidente la fondamentale differenza della
situazione del lavoratore quando questi venga in rilievo quale
vittima dell'evento lesivo, rispetto al caso in cui egli sia l'autore
del fatto dannoso e conseguentemente la legittimità della diversa
disciplina delle due fattispecie.
2.1. - Con ordinanza emessa il 26 novembre 1984 (Reg. ord. n.
239/85) nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e De Pascale Angelo,
il giudice istruttore del Tribunale di Genova ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 38
Cost., dell'art. 1916, secondo comma, del codice civile, nella parte
in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione
dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia
estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per
colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Osserva il giudice istruttore che la disposizione impugnata
prevede alcune esclusioni al diritto di surrogazione
dell'assicuratore, tutte ispirate dall'esigenza di salvaguardare la
solidarietà sia morale sia patrimoniale esistente all'interno d'un
nucleo familiare. La normativa appare incoerente nella parte in cui
non annovera tra i soggetti esclusi dalla surrogazione anche i
compagni di lavoro dell'infortunato assicurato. È infatti iniquo che
il lavoratore sia indennizzato quando per colpa cagioni un danno a se
stesso, mentre, nel caso in cui per colpa cagioni un infortunio ad
altro lavoratore, è tenuto a rifondere l'I.N.A.I.L. dell'importo
corrispondente alla capitalizzazione della rendita erogata
all'infortunato.
Tale normativa appare in contrasto con l'art. 35 Cost., che, nel
tutelare il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni, comprende
l'insieme delle attività e comportamenti posti in essere dal singolo
nell'espletamento delle sue mansioni.
Né può dimenticarsi che i lavoratori dipendenti non hanno di
regola la capacità economica per far fronte ad eventi eccezionali,
quali il risarcimento danni per infortuni sul lavoro. Di ciò tiene
conto la normativa che ha reso obbligatorie le assicurazioni sociali,
ivi compresa quella per infortunio sul lavoro tramite l'I.N.A.I.L.,
in ottemperanza a quanto dispone il secondo comma dell'art. 38 Cost.
2.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
eccependo preliminarmente che la questione è inammissibile perché
sollevata da un giudice a ciò non legittimato. Essa infatti riguarda
una norma che dovrà essere utilizzata non dal giudice istruttore ma
dal collegio per la decisione sul merito della domanda.
La questione è comunque inammissibile per assoluta mancanza di
motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice istruttore neppure
indica il provvedimento di competenza propria per il quale dovrebbe
fare applicazione diretta della norma impugnata.
Nel merito l'Avvocatura dello Stato osserva che l'art. 35 Cost. si
limita ad enunciare il criterio ispiratore di tutte le disposizioni
comprese nel titolo terzo della Costituzione e nulla aggiunge a
quanto in esse disposto. L'art. 38 è invece rivolto alla tutela del
lavoratore (e più in genere del cittadino) la cui capacità di
lavoro sia compromessa in tutto o in parte da infortunio o da altro
evento pregiudizievole ed è quindi estraneo alla disciplina delle
situazioni conseguenti ad un illecito che abbia cagionato ad altri un
danno.
La realtà è che, come ha osservato la Corte Costituzionale nella
sent. n. 117 del 1975, la ratio delle esclusioni previste dall'art.
1916, secondo comma, c.c., consiste nell'evitare che le conseguenze
della surroga ricadano direttamente od indirettamente
sull'assicurato. La stessa ratio non giustificherebbe l'ulteriore
esclusione del lavoratore dipendente che goda dell'assicurazione
antinfortunistica, la quale copre esclusivamente, in applicazione del
principio di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., gli effetti
dannosi degli infortuni subiti e non anche la responsabilità civile
per i danni da infortunio cagionato ad altri.
2.3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito
l'I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini e
Mario Lamanna, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e
svolgendo considerazioni identiche a quelle svolte nel precedente
giudizio. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di cui in narrativa
sono analoghe e possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.
2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza emessa in data 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova
(reg. ord. n. 900/84) va dichiarata inammissibile. Tale questione è
stata, infatti, proposta in relazione a norme non applicabili alla
specie sottoposta all'esame del giudice a quo.
Non è certo qui il caso, tenuto conto da un canto della copiosa
dottrina e dell'altrettanto vasta giurisprudenza in materia e,
dall'altro canto, soprattutto, che si tratta di cognizioni
"elementari" quanto "diffuse", soffermarsi sulla netta
differenziazione tra l'azione giudiziaria scaturente dalle norme di
cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e l'azione
alla proposizione della quale è legittimato, ex art. 1916 c.c.,
l'assicuratore che ha pagato la dovuta indennità. Basterà qui
ricordare le più recenti delle numerosissime sentenze della Corte di
Cassazione, a termini delle quali, in tema di infortuni sul lavoro,
mentre l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore
di lavoro si configura come azione autonoma, perché l'istituto fa
valere un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto
assicurativo, l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. contro il terzo
responsabile rappresenta una peculiare forma di successione a titolo
particolare nel diritto di credito del danneggiato-assicurato,
successione che non si attua in modo autonomo ed immediato, nel
momento in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennità
dovuta, bensì solo quando l'assicuratore abbia comunicato al terzo
responsabile il pagamento dell'indennizzo e gli abbia manifestato la
volontà d'avvalersi della surroga.
La Corte non ignora, certo, l'interpretazione estensiva che la
giurisprudenza ha offerto del terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, ed ha ben presente le proprie sentenze,
soprattutto in tema di rapporti tra conclusioni istruttorie o
d'archiviazione dell'azione penale ed azione di regresso ex art. 10
del d.P.R. n. 1124 del 1965. Senonché tutto quanto ora rilevato ha
nulla a che vedere con l'azione proposta dinanzi al giudice a quo
dall'I.N.A.I.L.: questa azione, infatti, per il contenuto risultante
da tutti gli atti del giudizio, a cominciare dalla "ratio" e dalla
"lettera" della parte "dispositiva" della citazione introduttiva, è
stata proposta dall'I.N.A.I.L. ai sensi del disposto di cui all'art.
1916 c.c. e non certo ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124
del 1965. Basta leggere la citata parte dispositiva della citazione
introduttiva del giudizio, nella quale si fa esclusivo riferimento
all'art. 1916 c.c., nonché le "comparse" della difesa
dell'I.N.A.I.L., per rendersi conto della natura dell'azione proposta
dall'Istituto assicuratore. Che se, poi, si tien conto della diversa
competenza stabilita per le azioni di regresso e di surroga, non può
davvero sorgere il benché minimo dubbio sulla natura di azione di
surroga ex art. 1916 c.c. del procedimento iniziato dall'I.N.A.I.L.
dinanzi al giudice a quo. Ed è, d'altra parte, appunto quest'ultimo
che, esattamente rettificando alcune affermazioni dei convenuti,
nell'ordinanza di rimessione testualmente dichiara che l'"azione
proposta dall'I.N.A.I.L. è da qualificarsi come azione di
surrogazione ex art. 1916 c.c. e come tale non rientra nella
competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del
lavoro". Peraltro, in tutti gli atti del procedimento (esclusi
quelli, per la verità non molto "conferenti", dei convenuti) si
parla, sempre, di diritti e di azione di surroga.
Il fatto che in un solo periodo della parte "motiva" della
citazione introduttiva del giudizio si sia contraddittoriamente
aggiunto, all'espresso "rinvio" all'art. 1916 c.c., il ricordo
dell'art. 11 (e non dell'art. 10: mai, infatti, viene citato
dall'attore quest'ultimo articolo) del d.P.R. n. 1124 del 1965, non
può valere certo a "confondere" l'azione di surroga ex art. 1916
c.c., proposta dall'I.N.A.I.L. dinanzi al giudice "a quo", con
l'"assolutamente diversa" azione di "regresso" ex artt. 10 e 11 del
più volte citato d.P.R. od a ritenere, "peggio ancora", che siano
state proposte "insieme" le due azioni, in uno stesso procedimento,
dinanzi ad un giudice, peraltro, "almeno parzialmente" incompetente.
Poiché nella parte dispositiva dell'ordinanza in esame (ed anche
su ciò non può sorgere alcun dubbio) è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, e questi non sono applicabili alla specie, la
sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
risulta priva di "rilevanza": quest'ultima carenza determina,
pertanto, l'inammissibilità della medesima.
3. - Del pari inammissibile va dichiarata la questione di
legittimità costituzionale proposta, con ordinanza del 26 novembre
1984 dal giudice istruttore del Tribunale di Genova (reg. ord. n.
239/85).
Il predetto giudice non dichiara d'essere stato investito in
qualità di "giudice del lavoro" ma, sollevando questione di
legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1916 c.c., in
riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., chiaramente mostra di procedere
in "rito ordinario". Lo stesso giudice, pertanto, non risulta
legittimato a sollevare la citata questione. A ciò va aggiunto che
manca di quest'ultima anche la motivazione della "rilevanza".
Rimane, in tal modo, assorbito l'ulteriore motivo
d'inammissibilità, proposto dall'I.N.A.I.L., attinente alla non
impugnabilità in questa sede, con riferimento all'art. 35 Cost.,
dell'art. 1916 c.c.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., con
ordinanza del Tribunale di Genova del 27 febbraio 1984 (reg. ord. n.
900/84) degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella
parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione
dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia
estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per
colpa un infortunio ad altro lavoratore;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost.,
con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Genova del 26
novembre 1984 (reg. ord. n. 239/85) del secondo comma dell'art. 1916
c.c., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di
surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti,
ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano
cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte