Corte costituzionale

Ordinanza n. 448/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660, quinto

comma, del codice di procedura civile e dell'art. 5 della legge 27

luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1997 dal pretore di

Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento civile

vertente tra Orazio D'Angelo e Carmela Cardillo, iscritta al n. 443

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di convalida di sfratto

per morosità, nel quale il conduttore comparendo all'udienza aveva

proposto opposizione sostenendo di aver pagato il canone dopo la

notificazione dell'intimazione per un ritardo dovuto ad una assenza

determinata da ragioni di salute, il pretore di Catania, sezione

distaccata di Acireale, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1997, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 660, quinto comma, del codice di procedura civile

(come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, di conversione

in legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432,

recante interventi urgenti sul processo civile), che, nel

procedimento per convalida di sfratto, prevede che le parti si

costituiscono in giudizio depositando in cancelleria l'intimazione

con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure

presentando tali atti al giudice in udienza. Questa disposizione,

che, derogando ai termini di costituzione previsti per l'ordinario

processo di cognizione senza che, ad avviso del rimettente, vi siano

ragioni di urgenza, consente la costituzione delle parti in udienza,

violerebbe il diritto di difendersi in giudizio (art. 24 della

Costituzione), rendendone più difficoltoso l'esercizio;

b) dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina

delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede che

nelle locazioni ad uso di abitazione il mancato pagamento del canone,

decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di

risoluzione del contratto di locazione, così derogando alla regola

generale prevista dall'art. 1455 del codice civile, che consente di

valutare, ai fini della risoluzione del contratto, l'importanza

dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Ne

deriverebbe sia il contrasto con la funzione sociale che la

proprietà deve assolvere (art. 42 della Costituzione), sia la

violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione),

giacché il ritardo di oltre venti giorni nel pagamento del canone

costituirebbe inadempimento che determina la risoluzione del

contratto solo per le locazioni abitative, mentre per quelle non

abitative dovrebbe essere valutata la gravità dell'inadempimento,

anche se in entrambi i casi sarebbe possibile, in base all'art. 55

della legge n. 392 del 1978, sanare la morosità con il pagamento di

quanto dovuto alla prima udienza;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che, quanto alla prima questione, la norma che

consente alle parti, nello speciale procedimento di convalida dello

sfratto, di costituirsi anche in udienza (art. 660, quinto comma,

cod. proc. civ.), non viola il diritto di difendersi in giudizio,

giacché il contenuto della domanda ed i termini in cui essa è

proposta dal locatore sono già conosciuti dalla parte intimata con

la citazione che gli è stata notificata (art. 660, primo e terzo

comma, e art. 663, primo comma, cod. proc. civ.) ed il termine di

comparizione consente l'esercizio della difesa;

che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore

l'articolazione del processo, sempre con il limite della non

irrazionalità della disciplina (sentenza n. 94 del 1996; ordinanza

n. 305 del 1998); limite non valicato nell'ipotesi in esame,

considerando anche la particolare disciplina del procedimento per

convalida di sfratto, che attribuisce all'intimato la facoltà di

comparire personalmente in udienza per opporsi alla convalida (art.

660, sesto comma, cod. proc. civ.), e che in tale procedimento non

sono previste preclusioni o decadenze, le quali si verificano solo

nell'eventuale giudizio di cognizione che segue in caso di

opposizione (art. 667 cod. proc. civ.);

che la seconda questione di legittimità costituzionale -

relativa all'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte

in cui prevede che il ritardo nel pagamento del canone (trascorsi

venti giorni dalla scadenza) costituisce motivo di risoluzione del

contratto di locazione, senza che debba essere ulteriormente provata

la gravità dell'inadempimento (come altrimenti richiederebbe l'art.

1455 cod. civ.) - investe una regola operante per le locazioni di

immobili urbani ad uso abitativo in connessione con l'art. 55 della

stessa legge che, proprio con un riferimento esplicito all'art. 5 ed

all'inadempimento del conduttore, consente a quest'ultimo di sanare

la morosità in udienza o nel termine che il giudice gli assegna in

caso di comprovate condizioni di difficoltà, con l'effetto che il

pagamento esclude la risoluzione del contratto. Sicché il sistema,

per un verso, non attribuisce una ingiustificata posizione di

vantaggio al locatore, ma consente, anzi, al conduttore di adempiere

(in deroga all'art. 1453, terzo comma, cod. civ.) la propria

obbligazione anche quando in ragione del ritardo sia stata chiesta,

con l'intimazione dello sfratto, la risoluzione. Inoltre - se pure si

ritenga che la facoltà del conduttore di sanare la mora in giudizio

non si riferisca esclusivamente alle locazioni di immobili urbani ad

uso di abitazione, in ragione sia del richiamo testuale che l'art. 55

della legge n. 392 del 1978 opera all'art. 5 della stessa legge, che

disciplina appunto l'inadempimento del conduttore in tale tipo di

locazione, sia del riferimento al quadriennio che caratterizza la

durata legale di queste - comunque, ai fini della verifica di una

eventuale disparità di trattamento, la comparazione non può essere

effettuata prendendo in considerazione solo uno degli elementi che

differenziano le regole delle locazioni ad uso di abitazione da

quelle delle locazioni ad uso diverso, tanto più che per queste

ultime la valutazione della gravità dell'inadempimento in base alla

disciplina comune dei contratti (art. 1455 cod. civ.) può essere

rimessa all'autonomia contrattuale (art. 1456 cod. civ.), che solo

per le locazioni diverse da quelle abitative, non applicandosi

direttamente l'art. 5 della legge n. 392 del 1978, può disporre

clausole risolutive espresse con termini più gravosi per il

conduttore di quelli delineati da quest'ultima legge;

che, pertanto, non avendo con evidenza fondamento le censure

mosse dal rimettente, entrambe le questioni di legittimità

costituzionale sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660,

quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Catania,

sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,

con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte