Corte costituzionale

Ordinanza n. 454/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18

giugno 1998 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale

a carico di B. A. ed altro, iscritta al n. 821 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Harry Richter in proprio e in

qualità di legale rappresentante della "ICI Italia" S.p.a;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Perla Sciretti per Harry Richter.

Ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di

applicazione della pena su richiesta delle parti anche nel giudizio

di appello, quando in esso si proceda alla rinnovazione del

dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen;

che il rimettente premette che nel giudizio di primo grado il

pretore, dopo aver dichiarato la contumacia di un imputato, in

accoglimento dell'eccezione preliminare della difesa di altro

imputato, a cui aveva aderito la difesa del contumace, aveva

pronunciato in limine litis, prima dell'apertura del dibattimento,

sentenza di non doversi procedere ai sensi degli artt. 129 e 529 cod.

proc. pen. per mancanza di valida querela;

che avverso la sentenza aveva proposto appello il pubblico

ministero e che la Corte di appello, nella prima udienza del giudizio

di impugnazione, ritenuta la validità dell'atto di querela, si era

riservata di disporre la rinnovazione del dibattimento a norma

dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., previo esame delle eccezioni

preliminari delle parti;

che alla successiva udienza la difesa dell'imputato rimasto

contumace aveva depositato procura speciale con richiesta di

applicazione della pena, sulla quale ilprocuratore generale aveva

espresso il proprio consenso, mentre la parte civile si era opposta,

osservando che l'imputato era decaduto dalla facoltà di chiedere il

patteggiamento, in quanto l'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. ne

prevede l'esercizio sino alla dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado;

che il giudice rimettente rileva che la formulazione letterale

dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. non consente interpretazioni

estensive e, comunque, preclude la possibilità di chiedere

l'applicazione della pena nel giudizio di appello, anche quando

l'istruzione dibattimentale venga svolta per la prima volta in tale

fase ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen;

che pertanto la richiesta di applicazione della pena formulata

per la prima volta nel giudizio di appello doveva ritenersi tardiva;

che la preclusione di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.

impedirebbe all'imputato di usufruire dei vantaggi connessi

all'istituto dell'applicazione della pena solo perché nella fase

degli atti introduttivi al dibattimento il giudice di primo grado ha

emesso una erronea sentenza di proscioglimento;

che in tale situazione - in cui, ad avviso del rimettente, il

mancato esercizio della facoltà di chiedere l'applicazione della

pena non è addebitabile in alcun modo "ad errata scelta processuale

dell'imputato o a sua colposa inerzia", avendo questi esercitato il

diritto di proporre questioni preliminari circa la procedibilità

dell'azione penale prima della richiesta di cui all'art. 444, comma

1, cod. proc. pen. - verrebbe a determinarsi una ingiustificata

compressione del diritto di difesa, derivante da "un evento non

evitabile ed esterno alla volontà del prevenuto" (al riguardo, il

rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 101 del 1993),

nonché una irragionevole disparità di trattamento nei confronti di

quegli imputati ai quali sia precluso in appello, a seguito della

rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod.

proc. pen., di usufruire dei benefici del patteggiamento;

che si è costituito nel presente giudizio Harry Ricther, in

proprio e in qualità di legale rappresentante della "ICI Italia"

S.p.a., parte civile nel procedimento penale davanti alla Corte di

appello di Venezia, rappresentato e difeso dagli avvocati Corso Bovio

e Perla Sciretti, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata;

che, in particolare, la parte costituita rileva che all'esordio

del dibattimento di primo grado - e, dunque, entro il termine per

proporre richiesta di applicazione della pena - il difensore e

procuratore speciale dell'imputato contumace aveva "ritenuto di

concentrare la difesa sull'obiettivo processuale" della sentenza di

improcedibilità per difetto di valida querela, senza coltivare la

possibilità di presentare anche richiesta di patteggiamento;

richiesta che non avrebbe comunque precluso alla difesa di

sollecitare anche la pronuncia di una sentenza di non luogo a

procedere per difetto di valida querela, ai sensi degli artt. 129 e

444, comma 2, cod. proc. pen;

che, pertanto, la sentenza additiva richiesta dal giudice

rimettente in realtà mirerebbe a porre rimedio ad una omissione

della difesa dell'imputato, mediante l'introduzione di un istituto

che verrebbe ad ampliare la disciplina del cosiddetto patteggiamento

in appello previsto dall'art. 599 cod. proc. pen.

Considerato che la Corte di appello di Venezia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di

formulare richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di

appello quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento

a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., in quanto la

disciplina censurata comporterebbe una ingiustificata compressione

del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che il giudice rimettente, nel prospettare la questione di

legittimità costituzionale, muove dal presupposto che l'omessa

presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il

termine previsto dalla norma censurata sia conseguenza di "un evento

non evitabile ed esterno alla volontà del prevenuto", rappresentato

dalla sentenza di non doversi procedere per difetto di querela emessa

dal pretore nella fase degli atti introduttivi al dibattimento di

primo grado, poi ritenuta errata dal giudice di appello;

che tale presupposto non trova riscontro nella vicenda

processuale su cui si è innestata la presente questione di

legittimità costituzionale;

che infatti, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, la

sentenza di non doversi procedere, pronunciata ex artt. 129 e 529

cod. proc. pen. in limine litis e cioè prima della formale

dichiarazione di apertura del dibattimento, era stata sollecitata al

pretore, subito dopo la costituzione del rapporto processuale, dalla

difesa di entrambi gli imputati;

che l'anticipazione dell'epilogo dibattimentale e il conseguente

superamento del termine ultimo entro cui doveva essere presentata la

richiesta di applicazione della pena sono dipesi dal fatto che in

primo grado il difensore dell'imputato rimasto contumace aveva

aderito all'eccezione preliminare relativa alla regolarità dell'atto

di querela proposta dal difensore del coimputato, senza esercitare la

facoltà di presentare contestualmente, e in subordine, tempestiva

richiesta di patteggiamento;

che pertanto l'omessa presentazione della richiesta di

applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 446, comma

1, cod. proc. pen. è dipesa dalla scelta difensiva, liberamente

esercitata, di sollecitare in via esclusiva la richiesta di

proscioglimento anticipato per un supposto vizio dell'atto di

querela;

che non è quindi conferente il richiamo alla sentenza di questa

Corte n. 101 del 1993, che si riferisce ad un caso in cui

l'inosservanza del termine per presentare la richiesta di

applicazione della pena era stata effettivamente "determinata da un

evento non evitabile dall'interessato", e cioè dal suo legittimo e

assoluto impedimento, del quale era pervenuta in ritardo notizia, a

presenziare all'udienza dibattimentale;

che ove l'imputato, se presente al dibattimento di primo grado, o

il suo difensore, se munito di procura speciale, avesse esercitato,

subordinatamente alla richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod.

proc. pen., la facoltà di presentare tempestivamente richiesta di

applicazione della pena, il giudice di appello avrebbe potuto, in

applicazione dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., pronunciare

sentenza di patteggiamento in riforma della sentenza di

proscioglimento di primo grado;

che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte