Sentenza n. 459/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/11/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 22legge 724/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 21 maggio
1999 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra
Checchetto Teresa ed altra e la FIAT Auto S.p.a., iscritta al n. 480
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e il
29 settembre 1999 dal tribunale di Trani nel procedimento civile
vertente tra Delvecchio Francesco e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 678 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª
serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Delvecchio Francesco, della
FIAT Auto S.p.a. e dell'INPS nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Domenico Carpagnano per Delvecchio Francesco,
Raffaele De Luca Tamajo e Giuseppe Olivieri per la FIAT Auto S.p.a.,
Vincenzo Morielli per l'INPS e l'avvocato dello Stato Michele Dipace
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due giudizi aventi ad oggetto il pagamento
della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per la
ritardata corresponsione dell'indennità di fine rapporto maturata
successivamente al 31 dicembre 1994, il pretore di Torino ed il
tribunale di Trani, con ordinanze emesse il 21 maggio ed il
29 settembre 1999, hanno sollevato, in riferimento agli articoli 3 e
36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui "l'articolo
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, (che esclude il
cumulo di interessi e rivalutazione) si applica anche agli emolumenti
di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali
non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di
servizio o in quiescenza".
Evidenziano i rimettenti come la Corte di cassazione, innovando
all'orientamento giurisprudenziale prevalente, abbia di recente
affermato che l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione
monetaria, sancito dalla norma impugnata, ricomprenderebbe, nel suo
ambito applicativo, anche i crediti dei lavoratori alle dipendenze
dei privati.
La norma avrebbe, pertanto, abrogato l'art. 429 del codice di
procedura civile che, nell'interpretazione della giurisprudenza
consolidata, aveva stabilito, invece, per l'ipotesi di condanna al
pagamento di somme di denaro, l'opposta regola della cumulabilità di
interessi e rivalutazione monetaria.
Ritengono i rimettenti che la giurisprudenza della Corte di
cassazione costituisca ormai diritto vivente e valga, quindi, a
superare la pronuncia con cui questa Corte ebbe a dichiarare
manifestamente inammissibile una questione di legittimità
costituzionale identica a quella ora in discussione in base alla
considerazione che il giudice a quo aveva sollevato la questione sul
presupposto dell'applicabilità della norma impugnata ai crediti
retributivi dei dipendenti privati senza prima verificare, avuto
riguardo all'incertezza interpretativa sul punto, la ammissibilità
di una lettura alternativa a siffatta premessa e senza nemmeno
motivare la soluzione prescelta.
Ferma, dunque, l'ammissibilità della questione, la norma
impugnata sarebbe, ad avviso dei rimettenti, in contrasto con il
principio di eguaglianza per l'ingiustificata disparità di
trattamento che comporterebbe in danno dei dipendenti pubblici e
privati rispetto agli altri lavoratori, non dipendenti, ricompresi
nell'elencazione di cui all'art. 409, numeri 2 e 3, cod. proc. civ.
ed ai quali continuerebbe ad applicarsi, diversamente dai primi, il
più vantaggioso regime di cui all'art. 429, comma terzo, cod. proc.
civ.
Inoltre, ad avviso del tribunale di Trani, in base alla stessa
norma, si determinerebbe una diversa ed irragionevole disparità di
trattamento tra i dipendenti pubblici e privati ed i soci delle
cooperative di lavoro i quali, ai sensi dell'art. 24 della legge
24 giugno 1997, n. 196, per il caso di insolvenza della cooperativa,
hanno il diritto di richiedere al fondo di garanzia costituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il trattamento
di fine rapporto ed i relativi accessori.
Tali soci, infatti, essendo l'esclusione del cumulo di interessi
e rivalutazione limitata ai dipendenti pubblici e privati, potrebbero
continuare a giovarsi della più favorevole disciplina di cui
all'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.
Una ulteriore disparità di trattamento si verificherebbe, poi,
in relazione al pagamento da parte del fondo di garanzia dei crediti
dei soci delle cooperative di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del
rapporto di lavoro per i quali l'art. 2, comma 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, prevede che siano dovuti,
diversamente dai crediti dei dipendenti, gli interessi e la
rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda.
La norma impugnata sarebbe, poi, lesiva del criterio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto
l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, in
essa sancita, riguarderebbe i soli emolumenti di natura retributiva
senza ricomprendere quei crediti, pur nascenti dal rapporto di
lavoro, ma privi di natura retributiva in senso proprio, quali, ad
esempio, risarcimenti, rimborsi, indennità e premi non continuativi.
Con la conseguenza che i crediti direttamente remunerativi della
prestazione di lavoro risulterebbero irragionevolmente assoggettati
ad una disciplina meno favorevole di quella riguardante i crediti di
diversa natura.
La stessa norma contrasterebbe con l'art. 3 anche sotto il
profilo della "razionalità delle scelte legislative", in quanto il
trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro
dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. è stato giustificato
dalla giurisprudenza di questa Corte in base ad una molteplicità di
ragioni connesse alla qualità stessa del credito di lavoro e non
potrebbe, pertanto, essere abrogato in presenza di quelle stesse
ragioni che varrebbero a giustificarlo.
Da ultimo, i rimettenti deducono la violazione dell'art. 36 della
Costituzione in quanto - secondo la giurisprudenza stessa di questa
Corte - il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria
risponderebbe ad una duplice funzione: difendere il potere di
acquisto della retribuzione consentendo in tal modo di soddisfare le
esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia e compensare il
lavoratore del ritardo nell'adempimento della prestazione e varrebbe,
sotto entrambi tali profili, ad attuare lo stesso art. 36 Cost.
1.1 - Nel giudizio promosso dal pretore di Torino si è
costituita la FIAT Auto S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati
Raffaele De Luca Tamajo, Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti,
concludendo per l'inammissibilità della questione in quanto
irrilevante nel giudizio a quo e comunque per la sua infondatezza,
atteso che la scelta legislativa censurata dal pretore risulterebbe
pienamente conforme al dettato costituzionale avendo ricondotto la
disciplina dei crediti di lavoro nell'ambito della norma generale di
cui all'art. 1224 cod. civ., nonostante il permanere di tratti di
specialità quali la liquidabilità d'ufficio e la automatica
qualificazione come maggior danno della svalutazione monetaria che
eccede il tasso legale degli interessi.
1.2 - In tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed
infondatezza della questione, con riserva di motivare più
diffusamente nel prosieguo.
2. - Nel giudizio promosso dal tribunale di Trani si è
costituito Francesco Delvecchio, rappresentato e difeso dagli
avvocati Domenico Carpagnano e Biagio Capacchione, il quale - pur
ampiamente argomentando riguardo alla possibilità di una diversa
interpretazione della norma denunciata, tuttavia preclusa oramai
dall'orientamento consolidato del giudice di legittimità - ha
concluso per l'accoglimento della questione di costituzionalità.
La parte privata, dopo aver richiamato le considerazioni tutte
svolte dal giudice rimettente, osserva che ulteriori elementi a
sostegno del dubbio di legittimità costituzionale possono trarsi
dalla disciplina stessa del trattamento di fine rapporto.
Il quarto comma dell'art. 2120 del codice civile, come modificato
dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, prevede, infatti, che
il trattamento di cui al primo comma sia incrementato, su base
composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con l'applicazione di un
tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per
cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT rispetto al mese
di dicembre dell'anno precedente.
Norma questa la cui ratio è evidentemente quella di impedire che
tale trattamento possa perdere il proprio potere di acquisto per
effetto di fenomeni inflattivi legati al decorso del tempo.
Ora, ad avviso della stessa parte, sarebbe irragionevole che il
legislatore, mentre si preoccupa, attraverso tale meccanismo di
indicizzazione, di preservare il potere di acquisto del trattamento
di fine rapporto in costanza del rapporto di lavoro, escluda poi
l'automatica rivalutazione di tale credito una volta che questo sia
divenuto esigibile.
Osserva, inoltre, sempre la medesima parte, che con il decreto
legislativo n. 80 del 1992 sono state poste a carico del Fondo di
garanzia, per il caso di insolvenza del datore di lavoro, oltre alle
ultime tre mensilità di retribuzione, anche gli interessi e la
rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda
(art. 2).
Disposizione che, attesa la natura previdenziale della
prestazione a carico del fondo di garanzia, da un lato sarebbe
speciale rispetto a quella, precedentemente entrata in vigore, di cui
all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che aveva in via
generale stabilito l'esclusione del cumulo di interessi e
rivalutazione per le prestazioni di natura previdenziale, e
dall'altro non sarebbe derogata né abrogata dall'art. 22, comma 36,
della legge n. 724 del 1994 relativo ai soli crediti di natura
retributiva.
Ne conseguirebbe perciò che l'obbligazione a carico dell'INPS,
nell'ipotesi riguardata dalla precitata norma, verrebbe ad essere
addirittura più ampia, in quanto comprensiva sia degli interessi che
della rivalutazione monetaria, di quella posta a carico del debitore
principale.
2.1 - Si è altresì costituito in tale giudizio l'INPS,
rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Morielli, Antonio
Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, eccependo in via
preliminare l'inammissibilità della questione in quanto identica a
quella già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile
con l'ordinanza n. 147 del 1998.
Nel merito l'INPS deduce comunque l'infondatezza della questione
in riferimento ad entrambi i parametri evocati.
Quanto all'art. 3 della Costituzione - premesso che la disparità
di trattamento tra i lavoratori dipendenti e gli altri lavoratori di
cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 409 cod. proc. civ. non sarebbe
comunque lesiva del principio di eguaglianza, per la non
equiparabilità delle situazioni poste a confronto - l'INPS prospetta
la possibilità di una interpretazione adeguatrice dell'art. 429,
comma terzo, cod. proc. civ. "che omogeneizzi ancora di più quella
regola, introdotta dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991
e allargata dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, che,
come ha osservato Cass. 12523/1999, si colloca ormai all'interno di
un medesimo sistema, quello della generale regola sulla
responsabilità contrattuale da inadempimento (art. 1224), valevole
per tutti i crediti (di lavoro, previdenziali e assistenziali)".
Inconferente - ad avviso della stessa parte - sarebbe poi il
raffronto dei dipendenti con i soci delle cooperative di lavoro, in
quanto la diversa natura del rispettivo rapporto giustificherebbe la
diversità di trattamento legislativo, mentre risulterebbe
addirittura incomprensibile il riferimento effettuato dal rimettente
all'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, atteso che i
crediti ivi considerati, per la loro natura retributiva, sarebbero
comunque soggetti alla disciplina della norma denunciata.
Dovrebbe, infine, escludersi l'asserita violazione dell'art. 36
della Costituzione la cui tutela, attenendo alla giusta e sufficiente
retribuzione, non sarebbe esclusa dalla diversa regolamentazione
degli accessori.
2.2 - In tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed
infondatezza della questione e riservandosi di meglio illustrare in
seguito le proprie ragioni.
2.3 - In prossimità dell'udienza pubblica hanno presentato
memorie illustrative il Presidente del Consiglio dei Ministri, la
FIAT Auto S.p.a. e la FIAT Auto Partecipazioni S.p.a.
Secondo la parte pubblica, la questione dovrebbe essere
dichiarata inammissibile in quanto sollevata negli stessi termini e
con le stesse motivazioni di quella già dichiarata da questa Corte
manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 147 del 1998.
La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito in quanto la
scelta effettuata dal legislatore con la norma impugnata non sarebbe
né ingiustificata né irragionevole non sussistendo nel momento
attuale alcun motivo per mantenere una disciplina dei crediti
retributivi e previdenziali diversa da quella di cui agli artt. 1282
e 1224 cod. civ.
L'art. 22 della legge n. 724 del 1994 non avrebbe, poi, eliminato
la possibilità della liquidazione dell'eventuale maggior danno ove
esistente e provato secondo la disciplina generale.
La disposizione impugnata non violerebbe, comunque, né il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione per
l'evidente diversità delle fattispecie poste a raffronto né
l'art. 36 della Costituzione essendo prevista la corresponsione degli
interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento della
retribuzione e sussistendo comunque, come si è detto, la
possibilità del ristoro del maggior danno.
La FIAT Auto S.p.a. e la FIAT Auto Partecipazioni S.p.a., la
prima in quanto successore a titolo particolare nel diritto
controverso e la seconda in quanto parte originaria con l'assunzione
di una nuova denominazione, in una articolata e diffusa memoria
esaminano, per confutarli, tutti i profili di incostituzionalità
sollevati dal pretore di Torino, concludendo per l'inammissibilità
e/o l'infondatezza della questione.
Meritevole di particolare menzione è l'assunto, svolto dalle
suddette parti private con dovizia di argomenti, secondo cui "è
certamente possibile interpretare il dettato normativo (rendendolo
così conforme all'art. 3 Cost.) nel senso che il citato art. 22
della legge n. 724 del 1994 si deve intendere riferito anche ai
crediti dei lavoratori parasubordinati ed a quelli derivanti dai
rapporti agrari".
Secondo le stesse parti, le censure di incostituzionalità
dovrebbero, in ogni caso, riguardare non già la disciplina generale
di cui alla norma impugnata, ma l'esclusione da essa delle asserite
previsioni derogatorie riguardanti, secondo quanto dal rimettente
ritenuto, i rapporti parasubordinati, i rapporti agrari e gli
elementi non retributivi.
La scelta effettuata dal legislatore con la norma impugnata
sarebbe, poi, discrezionale e, comunque, non irragionevole essendo
diretta ad evitare che la sommatoria di interessi e rivalutazione
monetaria trasformi in concreto la ritardata percezione di elementi
retributivi in un vero e proprio investimento con rendimento
garantito ed estremamente vantaggioso per il lavoratore; mentre, e
per converso, la stessa sommatoria si tradurrebbe in un esborso
notevolmente gravoso per il datore di lavoro, specie quando i tempi
dell'adempimento risultassero condizionati da quelli ormai dilatati
del processo del lavoro.
Nessun contrasto potrebbe, infine, ipotizzarsi con l'art. 36
della Costituzione in quanto la norma sottoposta a scrutinio di
costituzionalità, modificando il criterio di quantificazione del
danno per ritardato adempimento, non interferirebbe in alcun modo con
l'art. 36 della Costituzione che garantisce i criteri di
quantificazione del credito retributivo.
L'intervento legislativo sull'ammontare degli accessori del
credito retributivo non sarebbe, quindi, attinente all'ambito
precettivo dell'art. 36 della Costituzione che si occupa della misura
e dei parametri della retribuzione e non degli obblighi che
scaturiscono dal ritardato adempimento da parte del datore di lavoro.
Comunque, e sempre ad avviso delle suddette parti, il cumulo di
interessi e rivalutazione monetaria non rappresenterebbe l'unico
mezzo atto a garantire una retribuzione sufficiente, ma solo uno tra
i vari strumenti possibili il cui funzionamento può ben essere
desensibilizzato o rallentato senza causare alcun contrasto con
l'art. 36 Cost.
Da ultimo e conclusivamente, tali parti sottolineano che il
giudice rimettente, ad avviso del quale i dipendenti privati
dovrebbero essere esclusi dall'ambito applicativo della norma
impugnata, avrebbe dovuto, coerentemente, fare propria tale opzione
interpretativa senza sollevare il dubbio di costituzionalità sulla
base della opposta lettura proposta da parte della giurisprudenza.
Sicché, sotto tale aspetto, la questione sarebbe, tra l'altro,
inammissibile. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Torino ed il tribunale di Trani dubitano, in
riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
Tale norma prevede che, per gli emolumenti di natura retributiva,
pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il
diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai
dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in
quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in
detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior
danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del
valore del suo credito.
La norma impugnata, applicabile, secondo la recente
giurisprudenza della Corte di cassazione, anche ai crediti dei
dipendenti dai privati datori di lavoro, sarebbe, ad avviso dei
rimettenti, lesiva dell'art. 3 della Costituzione sotto molteplici
aspetti e precisamente:
a) per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne
conseguirebbe in danno dei dipendenti pubblici e privati rispetto
agli altri lavoratori di cui all'art. 409, numeri 2 e 3, del codice
di procedura civile, ai quali continuerebbe ad applicarsi la
disciplina più favorevole disposta dal previgente testo
dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ;
b) per la disparità di trattamento che si verrebbe a
determinare in danno dei dipendenti pubblici e privati rispetto ai
soci delle cooperative di lavoro i quali, a differenza dei primi,
potrebbero continuare a giovarsi, in caso di ritardo nella
corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di
garanzia, della più favorevole disciplina di cui al previgente testo
dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ;
c) per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra i
dipendenti pubblici e privati ed i soci delle cooperative di lavoro
per quanto riguarda il pagamento da parte del Fondo di garanzia dei
crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in
relazione ai quali l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 80, prevede che siano dovuti gli interessi e la
rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda;
d) per l'irragionevolezza della disciplina denunciata in quanto
l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione riguarderebbe i
soli emolumenti di natura retributiva con esclusione quindi di quelli
non retributivi, pur collegati al rapporto di lavoro, quali ad
esempio risarcimenti, rimborsi, indennità e premi non continuativi;
e) per "l'irrazionalità della scelta legislativa" in quanto il
trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro dalla
previgente disciplina risultante dall'art. 429, comma terzo, cod.
proc. civ. sarebbe giustificata, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, da una molteplicità di ragioni connesse alla
qualità stessa del credito di lavoro e non potrebbe, dunque, in
presenza di tali ragioni, essere legittimamente abrogata.
La norma impugnata sarebbe, poi, sotto un diverso aspetto,
costituzionalmente illegittima in quanto il cumulo di interessi e
rivalutazione dalla stessa abrogato risponderebbe - in conformità a
quanto affermato da questa Corte - sia alla finalità di difendere il
potere di acquisto della retribuzione in quanto destinata a
soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia
sia alla finalità compensativa del lavoratore per il ritardo nel
pagamento della retribuzione, costituendo, sotto entrambi tali
profili, attuazione dell'art. 36 della Costituzione.
2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni sostanzialmente
identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
3. - Va preliminarmente dichiarata l'irricevibilità della
memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica dalla FIAT
Auto S.p.a., nella sua veste di successore a titolo particolare nel
diritto controverso. La mancata costituzione di tale società nel
giudizio a quo, attestata nel corso dell'udienza pubblica da uno dei
difensori, porta, infatti, ad escludere la sua qualità di parte non
solo di tale giudizio, ma anche di quello di legittimità
costituzionale che, per la sua incidentalità, non può di norma
avere un ambito soggettivo diverso e più esteso del primo.
4. - Devono, poi, disattendersi le eccezioni di inammissibilità
della questione avanzate dalle parti dei giudizi in oggetto.
In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) affermano che la
presente questione, essendo identica ad altra già dichiarata da
questa Corte manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 147 del
1998), debba essere decisa negli stessi termini di quest'ultima.
In contrario, è da osservare che nel caso giudicato da questa
Corte era stata ritenuta del tutto apodittica ed immotivata la
premessa da cui muoveva il giudice a quo circa la applicabilità
della norma impugnata ai dipendenti privati.
Formatasi su tale punto una costante giurisprudenza di
legittimità alla quale gli odierni rimettenti dichiarano di aderire
resta con ciò stesso superata la stessa base giustificativa della
citata pronunzia di inammissibilità.
Egualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità, avanzata
dalla Fiat Auto Partecipazioni S.p.a. sul rilievo che il rimettente
nell'individuare la sfera soggettiva di applicabilità della norma
avrebbe dovuto adottare l'interpretazione restrittiva, dallo stesso
ritenuta più corretta, senza sentirsi vincolato alla diversa e più
lata interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
Il rimettente non ha, infatti, dichiarato di ritenere
l'interpretazione restrittiva più corretta di quella accolta dalla
Cassazione, essendosi limitato a dar conto delle ragioni che lo hanno
indotto a modificare la propria scelta al riguardo aderendo, con
opzione di per sé non censurabile, all'indirizzo seguito dalla
costante giurisprudenza di legittimità venutasi a formare sul punto.
5. - Nel merito la questione è fondata.
6. - Va ricordato che questa Corte, in sede di scrutinio di
costituzionalità dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., ha
avuto modo di affermare che "la prima (e, di per sé, già decisiva)
giustificazione del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di
lavoro sta [...] nella qualità stessa del credito che trova, nello
sfondo, il presidio e la garanzia (per così dire rafforzata) di più
precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3
cpv., 4, 34 e 36". Sulla base di siffatta premessa la Corte ha quindi
ritenuto che il citato art. 429 cod. proc. civ. si collocasse
razionalmente nel contesto di tale peculiare tutela, "apprestando un
meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle
prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque,
ripristinare) quel "potere di acquisto di beni reali" che si connette
alla retribuzione ed alle indennità di fine rapporto (costituenti la
parte indiscutibilmente prevalente dei crediti del lavoratore) e nel
contempo ad eliminare il vantaggio che (in precedenza) conseguiva il
datore di lavoro col ritardato adempimento". Ulteriore ma non
secondaria ragione giustificatrice della norma è stata altresì
rinvenuta nella sua funzione di remora "rispetto [...] al fatto
stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni
destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore" (sentenza
n. 13 del 1977; in senso conforme le sentenze n. 207 del 1994, n. 76
del 1981, n. 161 del 1977).
La citata giurisprudenza, pur riferita all'art. 429, comma terzo,
cod. proc. civ., ha, del resto, rappresentato, sotto altro aspetto,
il presupposto logico delle dichiarazioni di illegittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.,
dell'art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva un
analogo meccanismo di tutela per i crediti previdenziali e per quelli
assistenziali (sentenze n. 196 del 1993 e n. 156 del 1991).
È noto che il legislatore ha nuovamente escluso, con l'art. 16,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica), il cumulo di interessi legali e
rivalutazione per i crediti previdenziali e che detta norma ha
superato indenne il vaglio di costituzionalità, con riferimento
ancora ai parametri di cui agli artt. 3 e 38 Cost.
Le uniche ragioni giustificatrici dell'intervento legislativo
sono state peraltro individuate dalla Corte, in un "contesto di
progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica",
nella "necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse
collettivo al contenimento della spesa pubblica", necessità
costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge
finanziaria, "ratio autonoma" della norma in quella sede censurata
(sentenza n. 361 del 1996).
7. - La norma impugnata dagli odierni rimettenti estende ai
crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di
rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali
dal citato art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
riconoscendo, in buona sostanza, al lavoratore la maggior somma tra
l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria.
Poiché le ragioni di contenimento della spesa pubblica, nelle
quali la Corte ha rinvenuto la giustificazione dal punto di vista
costituzionale della norma richiamata, non sono evidentemente
riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto
privato - rispetto ai quali esclusivamente rileva la questione
sollevata dai rimettenti - ciò che occorre allora valutare, con
riferimento innanzitutto al parametro di cui all'art. 36 Cost., è se
la nuova disciplina degli accessori soddisfi quelle specifiche
esigenze di tutela dei crediti di lavoro già individuate da questa
Corte nella giurisprudenza sopra citata.
Va infatti e preliminarmente ribadito, a tale riguardo, che la
materia concernente le conseguenze del ritardato adempimento dei
crediti di lavoro non può in alcun modo ritenersi estranea alla
garanzia costituzionale della giusta retribuzione, essendo indubbio
che l'idoneità della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed
alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa si ponga in
funzione non solo del suo ammontare ma anche della puntualità della
sua corresponsione, del pari essenziale, come è evidente, al
soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita del lavoratore e
dei suoi familiari. Aspetto quest'ultimo che porta necessariamente a
diversificare i crediti di lavoro da quelli comuni e che, perciò
stesso, richiede per i primi una tutela differenziata da quella
accordata ai secondi.
7.1 - La nuova disciplina, pur prevedendo l'automatico
riconoscimento, in favore del lavoratore, dell'intero ammontare della
rivalutazione monetaria, anche se superiore a quello degli interessi
ed a prescindere dalla prova del relativo danno, risulta carente
sotto uno dei profili di giustificazione enunciati dalla
giurisprudenza della Corte.
La regola da essa introdotta, infatti, diversamente dalla
precedente, rende nuovamente conveniente per il debitore, da un punto
di vista economico, dirottare verso investimenti finanziari pur privi
di rischio (quali, ad esempio, i titoli di Stato) le somme destinate
al pagamento delle retribuzioni e degli altri crediti di lavoro,
lucrando in tal modo l'eventuale differenziale tra il rendimento
dell'investimento ed il tasso della svalutazione. Con evidente
vanificazione di quella funzione di remora all'inadempimento
richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Ciò non vuol dire, ovviamente, che il meccanismo di cumulo di
interessi e rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429, comma
terzo, cod. proc. civ., debba intendersi costituzionalizzato.
Il legislatore, nella sua discrezionalità, resta, infatti,
libero di sostituire il precedente meccanismo con altro, con il
limite però rappresentato dalla necessità di riconoscere ai crediti
di lavoro, in considerazione della loro natura, una effettiva
specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti
prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale
indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso
l'inadempimento.
Ed è proprio siffatta tutela che viene a mancare nella specie,
limitandosi la norma impugnata - a parte alcuni aspetti procedurali
di scarsa significatività - a ricondurre, come afferma lo stesso
giudice di legittimità, la disciplina dei crediti di lavoro
all'interno della disciplina generale di cui all'art. 1224 cod. civ.
sulla responsabilità contrattuale da inadempimento.
La norma stessa risulta, in tal modo, in evidente contrasto con
l'art. 36 della Costituzione e va, pertanto, dichiarata
incostituzionale, limitatamente alle parole "e privati", venendo in
tal modo ricondotta a legittimità la disciplina dei rapporti di
lavoro di diritto privato che, come si è detto, vengono in esclusiva
considerazione nei giudizi a quibus.
Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità dedotto dai
rimettenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), limitatamente alle parole "e privati".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte