Sentenza n. 473/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio
1990 dal Tribunale militare di Roma, nel procedimento penale a carico
di Matteace Giacomo, iscritta
al n. 410 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 18 maggio 1990 il Tribunale militare di Roma
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 215
c.p.m.p. con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Riferiva l'ordinanza che si procedeva contro imputato di peculato
continuato ed aggravato (artt. 81, secondo comma, codice penale e 47
n. 2, 215 c.p.m.p), per avere lo stesso distratto a proprio profitto,
utilizzandole durante cinque giorni consecutivi, autovetture di
proprietà dell'Amministrazione militare di cui aveva il possesso per
ragione del suo ufficio di Aiutante maggiore presso l'8° Battaglione
Trasporti "Casilina" di Roma: autovetture usate per recarsi a fini
privati nella propria abitazione di Pomezia e immediatamente
restituite dopo l'uso.
All'udienza, però, l'imputato - del resto, confesso - chiedeva
procedersi a giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 247 delle
norme transitorie e 442 cod. proc. pen.
La richiesta veniva accolta e il procedimento si trasferiva nella
Camera di Consiglio del Tribunale, dove il difensore eccepiva la
riferita questione di legittimità costituzionale. Essendo le
risultanze pacifiche ed univoche rispetto alla confessione
dell'imputato, il Tribunale, sentito il pubblico ministero, e,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione, rimetteva gli atti a questa Corte per la decisione.
2. - Rileva il Tribunale che il legislatore, con la legge 26
aprile 1990 n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione), ha sostanzialmente
riscritto l'intero Capo I del Titolo II del secondo libro del codice
penale. Nulla, però, ha disposto circa le corrispondenti, analoghe
norme incriminatrici, contenute nella legislazione penale militare,
benché queste ultime, e in particolare l'art. 215 impugnato,
presentino struttura perfettamente identica alle norme del codice
comune, sulle quali sono state sostanzialmente ritagliate.
Ebbene, dall'art. 314 cod. pen. ( esattamente corrispondente,
prima della riforma, all'art. 215 c.p.m.p.) l'ipotesi alternativa del
"peculato per distrazione" è scomparsa: in sua vece, è stata
inserita al secondo comma un'ipotesi di momentanea distrazione,
integrata dal cosidetto "peculato d'uso", che si verifica allorquando
il colpevole abbia posto in essere la condotta di appropriazione di
cui al primo comma al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa
posseduta per ragione dell'ufficio, immediatamente restituendola dopo
l'uso. In tal caso, la pena comminata va da sei mesi a tre anni di
reclusione.
Attualmente, perciò, l'identica condotta, se attuata dal pubblico
ufficiale civile, è punita con la mite pena indicata, mentre è
soggetta alla pena da due a dieci anni se realizzata da pubblico
ufficiale militare.
Secondo il Tribunale rimettente un siffatto differenziato
trattamento non trova alcuna giustificazione nel sistema; né sotto
il profilo logico giuridico, uguali essendo i beni giuridici protetti
(patrimonio della pubblica amministrazione e correttezza nell'agire
del pubblico funzionario) né sotto quello di particolari specifiche
esigenze dell'amministrazione militare che, in questi casi, sono le
stesse dell'amministrazione civile.
Il discrimine, pertanto, sarebbe assolutamente irrazionale,
perché dovuto soltanto "al cronico disinteresse normativo per il
settore dell'ordinamento penale militare". Di qui la sollevata
questione: in relazione alla quale, anzi, il Tribunale, dovendosi ad
essa limitare per ragioni di rilevanza, sollecita tuttavia la Corte
ad adottare, in ordine alle residue norme, le conseguenze d'ufficio
ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nessuno è intervenuto né si è costituito nel giudizio innanzi
alla Corte. Considerato in diritto
1. - Le censure del Tribunale militare di Roma si riferiscono
all'ingiustificata differenza di trattamento che viene a verificarsi
fra pubblico ufficiale civile e pubblico ufficiale militare dopo la
modifica apportata all'art. 314 cod.pen. dalla legge 26 aprile 1990,
n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione).
Nella premessa che l'art. 215 c.p.m.p. presenti struttura,
condotta e interesse protetto perfettamente identici a quelli
delineati dall'art. 314 cod.pen. prima della riforma, l'ordinanza
rileva che il legislatore ha soppresso da quest'ultimo l'ipotesi
alternativa del peculato per distrazione, sostituendola nel capoverso
con quella di una momentanea distrazione integrata dal cosidetto
"peculato d'uso". Questo, infatti, si verifica allorquando il
pubblico ufficiale utilizza momentaneamente a scopi privati la cosa
posseduta per ragione dell'ufficio, restituendola immediatamente dopo
l'uso. In tal caso la pena è estremamente mite (da sei mesi a tre
anni di reclusione).
Ne consegue che attualmente la stessa condotta, se compiuta dal
pubblico ufficiale civile, incontra le dette miti conseguenze
sanzionatorie, mentre è punita con la reclusione militare da due a
dieci anni se realizzata dal pubblico ufficiale militare.
Ad avviso del Tribunale, così grave differenza di trattamento non
trova alcuna giustificazione nel sistema, nemmeno in ordine alle
particolari esigenze dell'amministrazione militare che sono le stesse
di quella civile, in quanto tendenti alla protezione di uguali
interessi. Il Tribunale, perciò, chiede che sia eliminata
l'irrazionalità del denunziato discrimine.
2. - Già da tempo questa Corte (sent. 14 gennaio 1974 n. 4) aveva
riconosciuto la sostanziale identità della fattispecie di cui
all'art. 314 cod. pen. con quella di cui all'art. 215 c.p.m.p. Aveva,
infatti, avvertito la Corte che "i due reati hanno in comune
l'elemento materiale e l'elemento psicologico. Identico è il loro
contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che si è voluto
proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato; identica
altresì l'azione tipica delle due azioni criminose concretantesi
nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi
aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio, e militare incaricato di funzioni amministrative o
di comando)". Né la Corte ravvisava particolari ragioni inerenti
all'amministrazione militare che potessero indurre a dare alle due
fattispecie una valutazione diversa: tanto che, proprio nel
presupposto di tale identità, estendeva al peculato militare (previa
declaratoria d'illegittimità costituzionale in parte qua) la
particolare amnistia concessa dal legislatore, in presenza di talune
condizioni, con l'art. 5, lett. c., del D.P.R. n. 283 del 1970,
soltanto al peculato comune per distrazione.
Del resto, la fattispecie ora impugnata, lungi dall'essere
considerata dal legislatore in termini di particolare gravità
perché attinente all'amministrazione militare, è valutata
addirittura di più lieve entità di quella comune stando alla
sanzione che, nel minimo, è inferiore di ben un anno a quella
prevista per il peculato comune.
Tale essendo la considerazione data alle due fattispecie dallo
stesso legislatore, non è effettivamente conforme a razionalità
che, riformando il peculato comune così come si è visto più sopra,
analoga modifica non sia stata apportata a quello militare. Sicché
oggi la stessa condotta di momentanea distrazione a fini privati, e
immediata restituzione dopo l'uso della cosa posseduta dal pubblico
ufficiale per ragione del suo ufficio, è sottoposta a pena di gran
lunga più grave se compiuta da pubblico ufficiale militare (da due a
dieci anni di reclusione militare). Il pubblico ufficiale civile,
infatti, integrando con la medesima azione il "peculato d'uso",
previsto - dopo la modifica - dal secondo comma dell'art. 314 cod.
pen. (inserito dalla legge n. 86 del 1990), incontrerà la modesta
sanzione che va da sei mesi a tre anni di reclusione.
3. - Non è esatto, però, che il legislatore non si sia avveduto
del grave divario di trattamento che veniva così ad instaurare o,
peggio, che deliberatamente lo abbia trascurato "per cronico
disinteresse normativo per il settore dell'ordinamento penale
militare", come sospetta il Tribunale rimettente.
In realtà, durante i lavori della Camera per la legge di modifica
dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, era stato proposto un articolo aggiuntivo (il 19-bis)
che abrogava gli artt. 215, 216, 217 e 218 del c.p.m.p. e modificava
l'art. 219. Tutti i gruppi si dichiararono favorevoli, e lo stesso
Ministro, presente alla discussione, si mostrò concorde: egli,
però, pregò il proponente di ritirare l'articolo aggiuntivo per non
ritardare l'approvazione della legge (dato che in tal caso si sarebbe
dovuto sentire il parere della Commissione Difesa), e anche per
coordinare la norma - di cui si sollecitava autonoma proposta con la
riforma del codice penale militare allo studio presso quello stesso
Ministero.
Non solo, dunque, il riconoscimento di questa Corte sull'identità
delle due fattispecie e sulla necessità che esse abbiano a seguire
la stessa sorte, ma esiste anche il riconoscimento dei compilatori
della legge n. 86 del 1990 che questa "non doveva determinare
disparità di trattamento" rispetto alle disposizioni del codice
penale militare di pace, le quali altrimenti "non si sottrarrebbero
ad una censura d'incostituzionalità" (Atti parlamentari cit., p.2,
col. di sinistra).
Ciononostante la Corte non può accedere alla proposta
declaratoria d'illegittimità costituzionale, giacché vi si frappone
una grave difficoltà che solo il legislatore può superare.
Com'è noto, la declaratoria predetta non determinerebbe la
depenalizzazione della fattispecie giacché, in attesa di un
intervento razionalizzatore del legislatore, anche più generale,
spiegherebbe efficacia la corrispondente norma penale comune, così
come modificata dalla legge più volte richiamata. Proprio questo,
però, rappresenta la cennata difficoltà in quanto, durante la fase
transitoria, il pubblico ufficiale militare, per l'ipotesi di cui
alla prima parte dell'art. 314 cod. pen. (che è poi quella stessa
dell'art. 215 c.p.m.p.), resterebbe esposto all'aumento di un anno
del minimo della pena, che non sarebbe più - come ora - da due a
dieci anni, ma bensì da tre a dieci anni di reclusione. Effetto
peggiorativo che la Corte non può determinare, e che per di più
sarebbe in contraddizione con lo spirito che dovrebbe presiedere alla
richiesta declaratoria d'illegittimità.
Né ovviamente la Corte potrebbe procedere ad una grave
manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p.
quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella
riformulazione dell'art. 314 cod. pen.
4. - Appare evidente, a questo punto, che soltanto i poteri del
legislatore possono ovviare a siffatte difficoltà adeguando l'art.
215 c.p.m.p. al nuovo schema dell'art. 314 cod.pen., e così
ripristinando quell'identità delle due fattispecie che la Corte
aveva riconosciuto con la richiamata sentenza n. 4 del 1974.
La Corte Costituzionale auspica che il provvedimento, già
prospettato - come s'è visto - nei lavori preparatori della legge n.
86 del 1990, abbia ad essere emanato al più presto, ad evitare che
così grave ed ingiustificato divario di trattamento abbia a
perdurare fino alla promulgazione del nuovo codice penale militare di
pace, tutt'altro che imminente a quanto è dato sapere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 215 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Roma, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 18 maggio
1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte