Sentenza n. 477/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c),
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3
marzo 1992 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico
di De Carolis Primo Pietro, iscritta al n. 333 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Viterbo dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura penale "nella parte
in cui prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone solo per
il soggetto formalmente presente come responsabile civile nel
processo penale e non anche per quello che in un processo civile
possa essere ritenuto tale";
2. - Il giudice remittente premette che l'art. 197, lett. c), del
codice di procedura penale, il quale dichiara l'incompatibilità del
responsabile civile con l'ufficio di testimone, deve essere
interpretato come riferito alla sola ipotesi di responsabile civile
che sia parte nel processo penale: ciò sia perché nei lavori
preparatori la limitazione è giustificata dalla possibilità di
sottoporre il responsabile civile ad esame, sia perché le regole di
incompatibilità dei testimoni non consentono, per loro natura,
interpretazioni estensive.
Ciò posto, il Tribunale di Viterbo ritiene che la norma così
interpretata ponga un problema di legittimità costituzionale in
quanto colloca su piani diversi due soggetti che, in prospettiva,
sono entrambi esposti a responsabilità patrimoniale personale,
laddove:
a) il non partecipante al processo penale è, come testimone,
soggetto a tutti i relativi doveri, mentre il partecipante, potendo
soltanto essere sottoposto ad esame, non è soggetto agli stessi
obblighi;
b) l'imputato - e, quindi, di riflesso il responsabile civile -
potrebbe trarre vantaggio da una sentenza di assoluzione, basata su
quella testimonianza, nel giudizio civile di danno.
A suo avviso, inoltre, occorrerebbe considerare che l'alternativa
tra la partecipazione o meno al dibattimento non dipende da scelta
del responsabile civile, giacché questi può costituirsi come parte
solo se citato dalla parte civile o, secondo i casi, dal pubblico
ministero (artt. 83 e 84 del codice di procedura penale) ovvero può
intervenire volontariamente solo se c'è costituzione di parte civile
ovvero esercizio di azione civile ex art. 77, quarto comma, del
codice di procedura penale da parte del pubblico ministero (art. 85
del codice di procedura penale).
3. - Infine, conclude il remittente, ove la questione fosse
riconosciuta fondata, e quindi qualora il soggetto che anche
astrattamente può assumere la qualità di responsabile civile fosse
ritenuto incompatibile con l'ufficio di testimone, l'unica via per
dare ingresso nel procedimento penale alle sue dichiarazioni sarebbe
quella di estendere le regole contemplate dagli artt. 83 e segg. del
codice di procedura penale (per renderne concretamente possibile la
partecipazione al processo) e, sul piano operativo, le regole di cui
agli artt. 208 e segg. del codice di procedura penale sull'esame.
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
La difesa del governo ritiene che non si frapponga nessun ostacolo
ad interpretare la norma nel senso che l'incompatibilità a
testimoniare ivi prevista si estenda anche al caso in cui il
responsabile civile non sia parte nel processo penale. Soprattutto
se, come ritenuto dal Tribunale di Viterbo, tale interpretazione sia
corrispondente ai principi costituzionali.
In ogni caso, conclude l'Avvocatura, anche ammesso che
l'interpretazione restrittiva sia l'unica possibile, la diversità di
trattamento che ne deriva (la incompatibilità con l'ufficio di
testimone limitata al responsabile civile costituito e non anche al
responsabile civile non costituito) sarebbe assolutamente irrilevante
sul piano degli interessi soggettivi e comunque giustificata dal
ruolo di parte che il responsabile civile, costituito o intervenuto,
svolge nel processo penale. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta al
giudizio di questa Corte dal Tribunale di Viterbo concerne l'art.
197, lett. c), del codice di procedura penale nella parte in cui
prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone solo per il
soggetto che abbia formalmente assunto la qualità di responsabile
civile nel processo penale e non anche per quello che nel giudizio
civile per le restituzioni e il risarcimento del danno possa essere
ritenuto tale. La mancata previsione di detta incompatibilità
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione dando luogo - ad
avviso del giudice remittente - ad una disparità di trattamento fra
due soggetti egualmente passibili di responsabilità patrimoniale in
conseguenza dei fatti oggetto di giudizio penale.
2. - La questione non è fondata.
Nel disciplinare tassativamente i casi di incompatibilità con
l'ufficio di testimone, il legislatore ha considerato - come recita
la relazione al progetto preliminare - "che l'interesse di un
soggetto in ordine all'oggetto del processo non deve essere di per
sé motivo di esclusione della sua testimonianza, ma può solo
costituire uno dei tanti elementi di giudizio di cui il giudice si
deve avvalere nell'apprezzare l'attendibilità della prova". In
coerenza con tale criterio non è stata prevista l'incompatibilità a
testimoniare per la parte civile, ritenendosi che la "rinuncia al
contributo probatorio della parte civile costituisce un sacrificio
troppo grande nella ricerca della verità processuale", e la
questione di legittimità costituzionale sollevata a questo proposito
sull'art. 197, lett. c), è stata dichiarata manifestamente infondata
da questa Corte con ordinanza n. 115 del 1992. La medesima
disposizione del citato art. 197 ha escluso dall'ufficio di testimone
il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria, dato lo stretto collegamento esistente fra la posizione
di costoro e la sorte dell'imputato. Ma tale legame si realizza nel
processo penale, per quanto attiene il responsabile civile, soltanto
quando questi sia costituito formalmente perché citato dalla parte
civile (art. 83 del codice di procedura penale) o dal pubblico
ministero (art. 84), ovvero intervenga volontariamente nelle ipotesi
di cui all'art. 85 dello stesso codice.
Ben diversa è la posizione di colui che possa, successivamente al
processo penale, esser chiamato a rispondere civilmente per il fatto
dell'imputato. Mentre nel primo caso il soggetto è stato chiamato in
giudizio, o vi è volontariamente intervenuto riconoscendo così la
sua dipendenza dalla posizione dell'imputato, nella seconda ipotesi
si tratta di persona che non è parte nel processo penale, nei cui
confronti l'esercizio di un'azione civile per il risarcimento dei
danni cagionati dall'imputato è soltanto un'ipotesi futura ed
eventuale. Beninteso anche in ordine alla testimonianza di tale
soggetto è applicabile quanto è affermato nella citata ordinanza n.
115 del 1992 a proposito della persona offesa dal reato: "la
deposizione . deve essere valutata dal giudice con prudente
apprezzamento e spirito critico, non potendosi essa equiparare
puramente e semplicemente a quella del testimone immune dal sospetto
di interesse all'esito della causa". Ma vi è di più: a sottolineare
la diversità delle posizioni dei due soggetti vanno considerate le
disposizioni dell'art. 651 del codice di procedura penale
(concernenti l'efficacia della sentenza penale di condanna nel
giudizio civile o amministrativo di danno) in base al quale la
sentenza penale irrevocabile di condanna fa stato nei confronti del
responsabile civile solo se questi abbia avuto la possibilità di
partecipare al processo penale.
Nel caso contrario, colui che sia successivamente chiamato a
rispondere in un giudizio civile non subirà automatico pregiudizio
dall'esito del precedente processo penale, in quanto il giudice
civile potrà apprezzare diversamente i fatti in base alle norme
sostanziali di cui è destinatario, con tutti i limiti di prova
stabiliti dalle leggi civili.
Si tratta dunque di due soggetti in posizione diversa e non
comparabile, per i quali la differenza di regime in ordine alla
incompatibilità con l'ufficio di testimone non integra violazione
alcuna dell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte