Corte costituzionale

Ordinanza n. 478/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità degli artt. 438, 439 e 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 25 gennaio 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a

carico di Fornito Salvatore, iscritta al n. 382 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 25 gennaio

1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102,

107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 438, 439 e 452 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui subordinano la celebrazione del

giudizio abbreviato all'assenso del P.M., senza possibilità, per il

giudice, di valutare ed eventualmente non tenere in considerazione il

dissenso del P.M.";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento depositato

in relazione alla "del tutto identica" questione sollevata dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti con

ordinanza del 3 gennaio 1990 (R.O. n. 145 del 1990);

Considerato che, risultando l'ordinanza in esame pronunciata

nell'ambito di un giudizio direttissimo - rito in ordine al quale "il

ruolo esplicato dal pubblico ministero forma oggetto di autonoma

previsione da parte dell'art. 452, secondo comma" del codice di

procedura penale - la denuncia concernente gli artt. 438 e 439 dello

stesso codice si rivela inammissibile, non trattandosi di norme che

possano ricevere applicazione nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183

del 1990; ordinanza n. 252 del 1990);

e che questa Corte, con l'appena ricordata sentenza n. 183 del

1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452,

secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in

cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla

richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio

abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte

in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata

dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di Milano

con l'ordinanza in epigrafe.

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità degli artt. 438 e 439 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo

comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Pretore

di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte