Sentenza n. 48/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12-quinquieslegge 306/1992
- art. 1legge 369/1993
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (Disposizioni urgenti in tema
di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1993, n. 461 e degli artt. 321 e 324 del codice di procedura
penale, promossi con ordinanze emesse il 2, 19, 16 e 12 novembre 1992
dal Tribunale di Salerno, il 22 e 17 febbraio 1993 dalla Corte di
cassazione, il 7 (n. 2 ordinanze) ed il 16 aprile 1993 dal Tribunale
di Vibo Valentia, il 6 aprile 1993 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano, il 17 giugno 1993 dal
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 7 aprile 1993 dalla Corte di
cassazione, il 17 (n. 2 ordinanze) e 30 giugno 1993 dal Tribunale di
Venezia, il 6 luglio 1993 dal Tribunale di Vibo Valentia, il 6 luglio
1993 dal Tribunale di Savona ed il 12 febbraio 1993 dal Tribunale di
Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 21, 87, 125, 198,
207, 228, 336, 337, 338, 389, 399, 552, 571, 572, 600, 651, 669 e 686
del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 5, 10, 14, 19, 21, 27, 29, 39, 41, 44, 46 e 47
dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con quattro ordinanze di identico contenuto (rispettivamente,
R.O. 21, 87, 125 e 198 del 1993), il Tribunale di Salerno ha
sollevato, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, con la quale è
stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa).
Il Tribunale rileva, anzitutto, che la norma denunciata costruisce
una ipotesi di reato proprio nel quale la sussistenza della
fattispecie è correlata alla qualità di indagato per una delle
ipotesi criminose che la disposizione stessa enumera: una qualità,
dunque, tutt'altro che definitiva e che non dovrebbe in alcun modo
risaltare in ossequio alla presunzione di innocenza prevista
dall'art. 27 della Costituzione, considerato che quella particolare
condizione personale potrebbe essere caducata anche in un momento
successivo alla condanna per il reato de quo. Rilievi, questi, che
valgono a fortiori nei confronti della persona sottoposta a
procedimento di prevenzione "quando tale misura è ante delictum".
Sarebbero poi violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione
giacché, tenuto conto della struttura del reato, che postula una
"mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni,
strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova",
risulterebbe compromesso il diritto di difesa in quanto non
esercitabile anche attraverso il silenzio, generandosi, al tempo
stesso, una disparità di trattamento tra le persone indagate per il
reato oggetto di impugnativa e le persone sottoposte ad indagini per
gli altri reati.
2. - Solo in parte coincidenti sono invece le censure mosse alla
norme de qua dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 febbraio
1993 (R.O. 228 del 1993). Dopo aver osservato, infatti, come le
modifiche introdotte dall'art. 5 del d.l. 21 gennaio 1993, n. 14, non
abbiano nella sostanza modificato lo status del soggetto attivo, non
potendosi quest'ultimo identificare con chi assume la qualità di
imputato, la Corte ritiene che la "instabilità processuale" che
caratterizza la particolare condizione del soggetto attivo, in sé
inidonea a determinare conseguenze di carattere penale, pone la norma
in contrasto con il principio di ragionevolezza e logicità,
discriminando quel soggetto rispetto a "colui che, seppur titolare di
ricchezze sproporzionate, non incappa in un procedimento penale".
D'altra parte, osserva ancora la Corte, poiché la norma non postula
la condanna per i reati presupposti ma unicamente la sottoposizione a
procedimento penale, la mancata giustificazione della legittima
provenienza dei beni importa una condanna che non deriva da una
attività di ricerca delle prove, ma "da un comportamento che la
Costituzione garantisce a ogni imputato, attraverso il riconoscimento
del diritto di difesa (art. 24, secondo comma) e della presunzione di
non colpevolezza (art. 27, secondo comma)". La norma, infine,
contrasterebbe con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in
quanto il reato si realizza sulla base della ritenuta sproporzione -
che per la genericità del criterio costituisce ulteriore fonte di
ingiustificate ineguaglianze - "fra reddito e patrimonio,
prescindendo da qualsiasi collegamento immediato con un'attività
delinquenziale giudiziariamente accertata".
3. - Con altra ordinanza del 22 febbraio 1993 (R.O. 207 del 1993)
la Corte di cassazione, dopo aver richiamato i princip/' posti a
fondamento della sentenza n. 110 del 1968, con la quale venne
dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 708
c.p., osserva come nella fattispecie oggetto di denuncia non sia
rinvenibile uno "stato" del soggetto attivo che lo diversifichi da
chiunque altro si trovi nella medesima situazione oggettiva, posto
che la condizione di indagato o di imputato non può certo
equipararsi ad un pregresso accertamento di responsabilità che
"giustificherebbe una presunzione di sospetto circa la liceità del
possesso" dei beni. Osserva ancora la Corte che la disposizione
censurata criminalizza un fatto (acquisizione di beni) che nel
momento in cui viene commesso non costituisce reato "almeno in via di
presunzione" giacché manca un precetto "che imponga particolari
cautele per colui che agisce non rientrando in categorie sospette,
ponendosi inammissibilmente a carico del soggetto stesso l'onere di
una prova che deve invece incombere sulla accusa in violazione del
diritto di difesa costituzionalmente garantito". Alla stregua dei
riferiti rilievi la Corte denuncia, quindi, la violazione degli artt.
3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione.
4. - Con quattro ordinanze di identico contenuto (R.O. 336, 337,
338 e 651 del 1993), il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato
analoga questione di legittimità dell'art. 12-quinquies, secondo
comma, della legge n. 356 del 1992, "come modificato dall'art. 5 del
decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con decreto-legge 23
marzo 1993, n. 73", in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e
27, secondo comma, della Costituzione. Facendo proprie le
considerazioni poste a fondamento delle ordinanze di rimessione
pronunciate dal Tribunale di Salerno e dalla Corte di cassazione, il
giudice a quo rileva - per ciò che concerne il dedotto contrasto con
l'art. 3 Cost. - che la qualità di indagato, che rappresenta
elemento costitutivo del delitto in esame, prescinde
irragionevolmente dagli esiti processuali del reato presupposto,
cosicché il condannato e l'assolto in ordine ai "delitti-sorgente"
finiscono per subire l'identico trattamento processual-penalistico,
con conseguenze "palesemente aberranti" ed inique. Quanto alla
dedotta violazione degli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo
comma, Cost., il tribunale rimettente osserva che la norma impugnata
costringe l'inquisito "ad abbandonare ogni comportamento processuale
passivo", pur garantito dall'ordinamento, obbligandolo a giustificare
la legittima provenienza dei beni, in contrasto col diritto di
difendersi anche con il silenzio e con la presunzione di non
colpevolezza che assiste ogni imputato e, a fortiori, ogni indagato.
5. - Con ordinanza del 7 aprile 1993 (R.O. 552 del 1993), la Corte
di cassazione, riportandosi nella sostanza alle considerazioni svolte
in altro provvedimento rimessivo con il quale ha sollevato l'identica
questione, ha osservato come la fattispecie delineata dall'art.
12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356, malgrado le successive modifiche apportate dai decreti-legge 21 gennaio 1993, n. 14, e
23 marzo 1993, n. 73 (art. 5), configuri un reato proprio nel quale
il soggetto attivo è chiunque si trovi attinto da elementi
indizianti non accertati con sentenza definitiva; cosicché, da un
lato, l'eventuale proscioglimento in ordine a quegli indizi non fa
venir meno il presupposto soggettivo che la norma censurata richiede,
mentre, dall'altro, l'unico parametro oggettivo che la disposizione
evoca, è rappresentato dalla sproporzione tra il valore delle
disponibilità e il reddito dichiarato, "richiedendosi allo stesso
soggetto di fornire le prove della provenienza legittima dei beni".
Le considerazioni poste a fondamento della sentenza di questa Corte
n. 110 del 1968, svelano, dunque, secondo il giudice a quo, la
fondatezza dei rilievi di incostituzionalità, posto che nessuna
"presunzione di sospetto" circa la legittima disponibilità dei beni
può trarsi dalla semplice pendenza di un procedimento penale. Rileva
ancora la Corte rimettente che facendosi dipendere il presupposto
soggettivo dal verificarsi di una condizione futura, incerta e
imprevedibile, quale è l'assunzione della qualità di indagato o
imputato, ne deriva che il soggetto non è messo nella possibilità
di evitare il realizzarsi dell'elemento oggettivo del reato, vale a
dire il possesso di beni. D'altra parte, la disposizione censurata
criminalizza l'acquisizione di beni realizzatasi prima
dell'assunzione della qualità di indagato o imputato, e, quindi, in
un momento in cui la legge non fa carico al soggetto di adottare
particolari cautele proprio perché non rientrante in categorie
"sospette", ponendosi a carico del soggetto stesso "l'onere di una
prova che deve invece incombere sull'accusa, in violazione del
diritto di difesa costituzionalmente garantito".
Il tutto, conclude il giudice a quo, in evidente contrasto con
quanto invece si verifica per le ipotesi previste dall'art. 708 c.p.;
donde la violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27,
secondo e terzo comma, della Costituzione.
6. - Anche il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano (R.O. 389 del 1993), nel sollevare, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità "dell'art 12-quinquies
d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, pur nella formulazione attualmente
vigente a seguito di successivo decreto-legge fin qui reiterato,
nella parte in cui assume la qualità di "persona sottoposta a
procedimento penale" a presupposto dell'ipotesi incriminatrice", trae
spunto dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di reati
"di sospetto" per sviluppare le proprie censure. Osservando che la
qualità di persona sottoposta a procedimento penale è condizione
meramente processuale, inidonea a far sorgere un "obbligo di
giustificazione" differenziato in quanto fondato su una qualifica
meramente formale, la norma violerebbe per più profili il principio
di ragionevolezza. Anzitutto, l'avvio del procedimento, che di per
sé realizza il presupposto soggettivo, consente ai titolari delle
indagini di imporre un obbligo ad altro soggetto al di fuori di
qualsiasi controllo giurisdizionale sulla relativa fondatezza, un
obbligo, per di più, del quale l'interessato può essere all'oscuro
e che può essere successivo al momento in cui il medesimo ha
cominciato a possedere o utilizzare i beni. Inoltre, poiché la
condizione di persona sottoposta a procedimento penale ha
connotazioni tipicamente transitorie, non si comprende come una
simile qualità "possa essere ragionevolmente e legittimamente
assunta a presupposto di una autonoma fattispecie di reato e dunque
di una possibile sentenza definitiva di condanna". Infine, se la
pendenza di un procedimento per talune specifiche ipotesi di reato
assume carattere formale, nel senso che occorre prescindere da un
"sospetto di colpevolezza" in ordine ai reati medesimi, non può
giustificarsi sul piano sostanziale "la discriminazione operata dalla
norma nella imposizione di obblighi tra soggetti indagati per i reati
tassativamente indicati e soggetti indagati per ogni altro reato".
D'altra parte, osserva il giudice a quo, è proprio il carattere
formale che assume il presupposto della pendenza del diverso
procedimento a far sì che la norma vulneri anche il principio di
presunzione di non colpevolezza. Accanto a ciò, e tenuto conto del
fatto che la fondatezza o meno dell'accusa in relazione al "reato-base" si configura quale elemento normativamente indifferente ai fini
della punibilità del delitto di cui all'art. 12-quinquies, legge n.
356 del 1992, si inibisce la possibilità di difesa proprio in ordine
a quei fatti per i quali gli inquirenti hanno deciso di procedere.
7. - Due sono invece le questioni sollevate dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere (R.O. 399 del 1993). Da un lato, infatti, viene
impugnato per diversi profili l'art. 12-quinquies della legge n. 356
del 1992, del quale si denuncia il contrasto con gli artt. 3, 24 e 27
della Costituzione. La norma, osserva in proposito il giudice a quo,
violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto, compromettendo il
diritto al silenzio, vulnera il diritto di difesa e crea una
disparità di trattamento tra indagati, ponendosi altresì in
contrasto col principio di ragionevolezza in quanto prescinde
totalmente "dall'instabilità processuale in itinere che caratterizza
l'elemento soggettivo del reato". D'altra parte, esigendo la norma
unicamente la sottoposizione a procedimento penale, la mancata
giustificazione della legittima provenienza dei beni comporta che la
condanna derivi non dall'impulso del pubblico ministero nella ricerca
delle prove, ma da una condotta che la Costituzione garantisce a
tutti gli imputati, attraverso il diritto di difesa e la presunzione
di non colpevolezza. Da qui anche la violazione dell'art. 27 Cost.,
giacché la qualità di persona sottoposta a procedimento penale "ha
carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbe avere alcuna
rilevanza giuridica" proprio in virtù dell'invocato parametro.
Una autonoma serie di censure colpisce, invece, il combinato
disposto degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale. Punto
di partenza è rappresentato da una recente pronuncia delle Sezioni
Unite penali della Corte di cassazione, (25 marzo 1993, n. 4),
secondo la quale il tribunale, quando è chiamato a pronunciarsi in
sede di impugnazione circa l'applicazione di misure cautelari reali,
deve "limitarsi a valutare l'astratta possibilità di sussumere il
fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato",
sì che "ai fini della doverosa verifica della legittimità del
provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo
di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa al tribunale
del riesame ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di
colpevolezza e sulla gravità degli stessi". Da ciò il rimettente
desume, anzitutto, la violazione dell'art. 24 Cost. per il sacrificio
imposto al diritto di difesa dell'indagato, in quanto diviene
irrilevante qualsiasi sua difesa sul merito proprio perché il
Tribunale, dovendosi limitarsi ad una astratta verifica cartolare
circa la correlazione tra la rubrica del reato presupposto, la sua
iscrizione e la relativa sussumibilità in una delle ipotesi previste
dall'art. 12-quinquies, l. n. 356 del 1992, si astiene da qualsiasi
apprezzamento in ordine alla sussistenza ed alla gravità degli
indizi. Sarebbero anche violati gli artt. 97 e 111, primo comma,
Cost., perché "è contrario ai princip/' di buon andamento
dell'Amministrazione giudiziaria impiegare un organo giurisdizionale
in un'operazione burocratica di mera ratifica", mentre l'assenza di
valutazione degli indizi di colpevolezza impedisce una motivazione
"concreta" che pur dovrebbe assistere la decisione con la quale "si
fa luogo o meno alla compressione di un diritto soggettivo,
costituzionalmente tutelato, quale è il diritto di proprietà". Le
norme denunciate, infine, contrasterebbero con l'art. 42, secondo
comma, Cost., in quanto viene ad essere "prevista una limitazione del
diritto di proprietà, al di fuori degli scopi e della funzione di
cui alla riserva di legge" enunciata nell'indicato precetto
costituzionale.
8. - L'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992,
come "modificato dal d.l. 14/93", ha formato oggetto di impugnativa
anche da parte del Tribunale di Venezia che, con tre ordinanze di
identico contenuto (R.O. 571, 572 e 600 del 1993), ha sollevato
questione di legittimità della richiamata fattispecie, deducendone
il contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Osserva a tale
riguardo il giudice a quo che presupposto della norma censurata è la
pendenza a carico del soggetto di un procedimento penale per una
delle ipotesi criminose tassativamente indicate ovvero di un
procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione. Ciò
integrerebbe, secondo il rimettente, una violazione del principio di
presunzione di non colpevolezza, in quanto un dato di fatto
provvisorio di natura processuale, quale è la pendenza del
procedimento, non può, per la sua precarietà, costituire il
presupposto di una fattispecie incriminatrice: a ciò va aggiunto che
l'enunciato normativo è tale da rendere irrilevante l'esito del
procedimento presupposto rispetto alla sussistenza del reato, sicché
l'eventuale assoluzione in ordine al primo non spiegherebbe effetti
in ordine alla fattispecie oggetto di impugnativa. Violato sarebbe
anche il principio di uguaglianza, in quanto vengono assoggettate
alla medesima sanzione due situazioni completamente diverse, quali
sono quella di chi venga assolto dal reato presupposto e di chi
invece subisca condanna per il medesimo reato. La norma
contrasterebbe, infine, anche con il principio di ragionevolezza, in
quanto tratta in modo diverso situazioni non dissimili, indicandosi
per tali "quella di chi ha la disponibilità di ricchezze
sproporzionate ai suoi redditi od alla sua attività economica e che
ha pendente procedimento penale per determinati reati e quella di chi
ha analoga disponibilità di beni senza aver pendente procedimento
penale per i suddetti reati".
9. - Non dissimili, rispetto a quelle sin qui passate in rassegna,
sono le censure che alla medesima norma muove anche il Tribunale di
Savona (R.O. 669 del 1993). Sarebbe infatti violato l'art. 27 Cost.,
in quanto la sussistenza della fattispecie è ancorata ad una
qualità soggettiva (persona sottoposta a procedimento penale) priva
del carattere di definitività ed alla quale, in ossequio
all'invocato parametro, non possono collegarsi conseguenze
sanzionatorie definitive. Alla condanna definitiva per il reato
previsto dall'art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992 potrebbe infatti
sopravvenire l'assoluzione nel procedimento che funge da presupposto,
e ciò, unito all'assenza di istituti processuali che prevedano la
sospensione obbligatoria del procedimento, impedisce - secondo il
giudice a quo - "di coordinare la norma incriminatrice con il
precetto costituzionale". Il tutto, d'altra parte, in linea con
quanto questa Corte
(sent. n. 110 del 1968) ha avuto modo di affermare in merito al reato
previsto dall'art. 708 c.p. La norma contrasterebbe inoltre con
l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, essendo imposta
all'indagato la "legittima provenienza" e non l'attuale possesso,
resterebbe vulnerato il principio di irretroattività della legge
penale nei casi in cui risulti provata l'acquisizione dei beni in
epoca antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione
censurata. Vengono richiamati, a tale proposito, i princip/'
enunciati da questa Corte nella sentenza n. 364 del 1988.
10. - L'identica questione, infine, è sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., dal Tribunale di Reggio Calabria
(R.O. 686 del 1993), il quale pone anch'esso a fulcro delle proprie
doglianze la circostanza che la condizione di giudicabile è una
qualità meramente processuale che non integra uno "stato personale":
la stessa - afferma il giudice a quo - potendo non essere conosciuta
dall'imputato del reato di cui all'art. 12-quinquies si manifesta,
così, come "condizione obiettiva di punibilità", in contrasto con
la presunzione di non colpevolezza di chi non ha riportato condanna,
neppure con sentenza non definitiva.
11. - Nei diversi giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata. Nei primi atti di intervento, peraltro, la difesa dello
Stato ha preliminarmente osservato che l'art. 12-quinquies della
legge n. 356 del 1992, oggetto delle numerose impugnative, ha subito
modifiche ad opera dell'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n.
14. Sotto tale profilo, quindi, la questione risulterebbe secondo
l'Avvocatura "inammissibile o dovrebbe quanto meno essere trasmessa
al giudice rimettente per una nuova valutazione in ordine alla
rilevanza". Nel merito, e sul presupposto che i diversi giudici a
quibus abbiano impugnato la norma in quanto la stessa "sarebbe tale
da consentire l'incriminazione di condotta posta in essere prima
dell'entrata in vigore della legge" - censura, questa, che peraltro
risulta esplicitata con sufficiente chiarezza soltanto nell'ordinanza
pronunciata dal Tribunale di Savona (R.O. 669 del 1993) -
L'Avvocatura osserva che la condotta incriminata è sicuramente
successiva alla norma, giacché è inconferente il dato che la
titolarità dei beni di cui non si giustifica la legittima
provenienza fosse antecedente alla data di entrata in vigore della
norma.
Sugli "altri aspetti considerati", l'Avvocatura, dopo aver
premesso che l'art. 5 del citato d.l. n. 14 del 1993 consente di
escludere che "la pendenza del procedimento sia ignota
all'interessato", ha operato un ampio richiamo della giurisprudenza
di questa Corte in merito a fattispecie similari, sottolineando come
sia stata affermata la legittimità di disposizioni poste a
"salvaguardia della genuinità dei traffici economici e della
corretta osservanza delle regole di mercato".
Quanto alla dedotta inversione dell'onere della prova che
violerebbe il principio di presunzione di non colpevolezza, la difesa
dello Stato rileva che la necessità di impedire la circolazione di
beni provento di illecito, giustifica l'obbligo di fornire una
articolata spiegazione .. da parte di chi, per la situazione
oggettiva venutasi a creare, sia ragionevolmente sospettato di
rapporti di contiguità con organizzazioni criminali".
Sempre facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte,
l'Avvocatura, in altri atti di intervento, ha contestato la
fondatezza delle censure riferite agli artt. 24 e 27 della
Costituzione, osservando come la disposizione oggetto di impugnativa
non ponga a carico dell'imputato l'onere di fornire la prova della
legittima provenienza e destinazione dei beni, essendo sufficiente,
per escludere la responsabilità penale, allegare "una ragionevole
spiegazione, che il giudice dovrà ovviamente valutare secondo i
principi della libertà delle prove e del libero convincimento". La
norma, poi, non violerebbe il principio di ragionevolezza né il
dettato dell'art. 42 Cost. in quanto il fondamento della
incriminazione deve essere "individuato nella esigenza di impedire,
per le ipotesi considerate, l'eventuale ingresso nel mercato del
denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici
illeciti". Per ciò che infine concerne la "instabilità processuale"
che caratterizza la qualità del soggetto nei cui confronti pende
procedimento penale, nessun contrasto sussisterebbe, secondo
l'Avvocatura, con il principio di ragionevolezza e logicità, ma si
ammette che "la dedotta instabilità, ove esistente, potrebbe
eventualmente rilevare con riferimento ad una ipotetica violazione
dell'art. 25 per lesione dei princip/' di tassatività e
determinatezza della norma penale": un profilo, peraltro, che - a
dire dell'Avvocatura - non era stato dedotto. Considerato in diritto
1. - Poiché tutte le impugnative sono volte a contestare la
legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e considerato che a
tale impugnativa risulta connessa la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale,
sollevata, unitamente alla prima, dal Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - In alcuni atti di intervento, come s'è accennato,
l'Avvocatura Generale dello Stato ha dedotto, seppur incidentalmente,
l'inammissibilità della questione relativa all'art. 12-quinquies del
d.l. n. 306 del 1992, prospettando "quanto meno" la necessità di
disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus per nuovo
esame in punto di rilevanza, a cagione delle modifiche apportate alla
norma censurata dall'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14.
L'Avvocatura non esplicita le ragioni per le quali la questione
sarebbe a suo avviso inammissibile, anche se, attraverso la
graduazione che lega fra loro le soluzioni che vengono
alternativamente prospettate (inammissibilità - restituzione atti)
sembra potersi desumere che la questione dovrebbe essere dichiarata
inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza nei giudizi a
quibus, in considerazione del mutamento del quadro normativo.
Orbene, la disposizione oggetto di impugnativa ha in effetti
subito modifiche di identico contenuto inizialmente ad opera
dell'art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1992, n. 450 e poi, via via
e senza soluzione di continuità, ad opera dei successivi decreti di
"reiterazione" (decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14; 23 marzo 1993,
n. 73; 20 maggio 1993, n. 153; 20 luglio 1993, n. 244), tutti
decaduti per mancata conversione, sino all'ultimo (decreto-legge 17
settembre 1993, n. 369), finalmente convertito, senza modificazioni
per la parte che qui interessa (v. art. 1), dalla legge 15 novembre
1993, n. 461.
Il profilo che l'Avvocatura sembra dunque dedurre come eccezione
pregiudiziale comporta allora la necessità di verificare se, ed
eventualmente in che misura, le modificazioni subite dalla norma
impugnata interferiscano sulla rilevanza della questione, agli
effetti della sollecitata declaratoria di inammissibilità o della
restituzione degli atti ai giudici rimettenti, che la difesa dello
Stato ugualmente prospetta, sia pure come alternativa per così dire
residuale. Operando, quindi, sulla base del semplice raffronto tra i
testi normativi, è agevole verificare che gli aspetti della norma
che sono stati modificati dalla decretazione d'urgenza sono soltanto
tre: 1) la sostituzione del riferimento alle persone nei cui
confronti sono svolte indagini con quello a "coloro nei cui confronti
pende procedimento penale"; 2) l'aggiunta, accanto alle persone nei
cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di
prevenzione personale, anche di chi ha in corso di applicazione una
misura; 3) l'aumento nel massimo della pena edittale da quattro a
cinque anni di reclusione. Ciò posto, può subito rilevarsi che le
modifiche di cui ai punti 2) e 3) non presentano interferenze di
sorta con l'oggetto delle doglianze, considerato che i diversi
provvedimenti di rimessione non censurano né la quantità della
pena, né aspetti relativi alla competenza per materia, indubbiamente
coinvolti dall'aumento dei limiti edittali, né lo specifico tema
riguardante la qualità di soggetto "nei cui confronti è in corso di
applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura
di prevenzione personale". Residua, quindi, la modifica di cui al
punto 1), circa la quale, peraltro, la Corte di cassazione (R.O. n.
228 del 1993) si è espressa nel senso della relativa irrilevanza,
osservando come, anche alla luce della nuova formula normativa, non
sia possibile identificare come soggetto attivo "colui che assume la
qualità di imputato, in considerazione della specificità giuridica
di questo nomen iuris: artt. 60 e 405 c.p.p.". Ad un simile
argomentare, per la verità, è agevole replicare che le ragioni
della modifica (altrimenti del tutto inutile) potrebbero essere
rinvenute nella opposta esigenza di "attrarre" nella sfera
applicativa della norma non solo gli indagati ma anche - ed a maggior
ragione - coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione
penale. D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare
come, nel lessico adottato dal nuovo codice di rito, il termine
"procedimento" sia di per sé idoneo ad inglobare tanto la fase delle
indagini che quella del "processo" vero e proprio (ordinanza n. 238
del 1991), cosicché ad una interpretazione "neutra", quale è quella
offerta dalla Corte di cassazione, si potrebbero opporre argomenti
contrari sia da un punto di vista testuale, sia per più generali
considerazioni di ordine sistematico, giacché la "pendenza" del
procedimento non può esaurirsi con l'assunzione di una "qualità" di
chi vi è sottoposto (secondo la Cassazione, quella di imputato) ma
con l'adozione del provvedimento giurisdizionale che lo definisce. In
mancanza, quindi, di un consolidato orientamento interpretativo sul
punto, ed essendo stato tale aspetto espressamente (come nel caso
della Cassazione) o implicitamente apprezzato dai giudici rimettenti,
per essere le relative ordinanze quasi tutte successive al primo dei
decreti-legge di modifica, non resta che disattendere la generica
eccezione sollevata dall'Avvocatura, la quale nulla ha dedotto a
sostegno della supposta irrilevanza della questione per ius
superveniens. Dirimente, comunque, sembra il rilievo che, a
prescindere da quella che sia l'interpretazione preferibile, la
modifica non tocca in nessun caso il petitum che tutti i giudici a
quibus mostrano di perseguire: vale a dire l'eliminazione di una
norma che si fonda su di un presupposto soggettivo per sua natura
instabile, quale è la condizione di chi è sottoposto a indagini (o
al processo), il cui esito, del tutto imprevedibile, è riguardato
dal legislatore in termini di totale indifferenza normativa.
3. - Pur nella varietà degli accenti e degli sviluppi
argomentativi che caratterizzano le numerose ordinanze di rimessione,
al nucleo delle censure sta, dunque, il rilievo - comune a tutti gli
atti di denuncia - che l'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l.
n. 306 del 1992 (convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356)
punisce la disponibilità di beni di valore sproporzionato al reddito
o alla attività economica, ove di tale disponibilità non venga
giustificata la legittima provenienza da parte di coloro nei cui
confronti pende procedimento penale per determinati reati: ad
integrare l'indicata figura delittuosa, pertanto, è sufficiente,
sostengono i giudici a quibus, il possesso ingiustificato di quei
beni da parte di soggetti che si qualificano per il sol fatto di
rivestire una condizione meramente "processuale"; una condizione,
quindi, che per sua natura assume il carattere della temporaneità e
che, in virtù della presunzione di non colpevolezza, deve ritenersi
del tutto inidonea ad assegnare al soggetto attivo quelle
connotazioni di intrinseco disvalore che la norma invece postula,
strutturando la fattispecie come reato proprio fondato sul "sospetto"
che quella condizione evocherebbe.
A tale insistito richiamo alla violazione del principio sancito
dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, si sovrappongono,
poi, ulteriori rilievi di costituzionalità che solo in parte
presentano una effettiva autonomia sul piano logico-concettuale.
Ricorrente è, infatti, l'assunto secondo il quale la disposizione
impugnata contrasterebbe con l'art. 3 della Carta fondamentale, per
essere la fattispecie incriminatrice delineata in termini tali da
generare conseguenze non conformi ai principi di uguaglianza e di
ragionevolezza. Sempre facendo leva sulla "fluidità" che
caratterizza lo status del soggetto attivo, si determinerebbe così,
secondo alcuni giudici, una non giustificata disparità di
trattamento tra persone indagate per il reato de quo e quanti,
invece, siano sottoposti ad indagini per altri reati, mentre altre
ordinanze pongono in risalto la discriminazione che verrebbe a subire
la persona inquisita rispetto a "colui che, seppur titolare di
ricchezze sproporzionate, non incappa in un procedimento penale",
ovvero l'irragionevole identità di trattamento che la disposizione
riserva tanto al condannato che all'assolto in ordine ai "delitti-sorgente".
Ugualmente raccordata alla particolare "qualità" che caratterizza
il soggetto attivo, è l'ulteriore censura che individua, nella norma
impugnata, aspetti di dubbia compatibilità con l'art. 25 della
Costituzione: si osserva, infatti, che, facendosi dipendere il
presupposto soggettivo dal verificarsi di una condizione futura,
incerta ed imprevedibile, quale è l'assunzione della qualità di
indagato o imputato, ne deriva che il soggetto non è messo nella
possibilità di evitare il realizzarsi dell'elemento oggettivo del
reato, criminalizzandosi, per questa via, l'acquisizione di beni,
anche se conseguita in un momento in cui la legge non fa carico al
soggetto medesimo di adottare particolari cautele, proprio perché
non rientrante in categorie "sospette". Nel medesimo alveo, poi,
finisce per collocarsi anche la dedotta violazione dell'art. 42,
secondo comma, della Costituzione, a proposito della quale si osserva
che, configurandosi il reato sulla base della ritenuta sproporzione
fra reddito e patrimonio - un dato, quest'ultimo, che, per la sua
elasticità, sarebbe fonte ulteriore "di ingiustificate
ineguaglianze" - e prescindendo la norma "da qualsiasi collegamento
immediato con un'attività delinquenziale giudiziariamente
accertata", verrebbero ad essere vulnerati "i principi dettati a
tutela della proprietà, i cui limiti non hanno alcun riferimento
alle sue dimensioni quantitative".
Quasi tutte le ordinanze di rimessione, infine, sottopongono la
norma a scrutinio di costituzionalità per asserita violazione del
principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Coniugando, infatti, fra loro, presunzione di non colpevolezza e
diritto di difesa, e con accenni che talvolta coinvolgono anche il
principio di uguaglianza, i giudici rimettenti, ancora una volta
ponendo a raffronto la peculiare condizione che qualifica il soggetto
attivo e la condotta che la fattispecie descrive, censurano la
disposizione di cui si tratta sul rilievo che la medesima, postulando
in capo allo stesso inquisito l'obbligo di giustificare la legittima
provenienza dei beni, determinerebbe una inversione dell'onere della
prova con conseguente compromissione del diritto di difesa, in quanto
la persona sottoposta a procedimento penale sarebbe costretta "ad
abbandonare ogni comportamento processuale passivo", che pure
l'ordinamento le garantisce attraverso il diritto di difendersi anche
con il silenzio.
4. - Tale essendo il composito quadro dei rilievi che i giudici a
quibus muovono alla norma sottoposta al giudizio di questa Corte, e
poiché, per quel che si è detto, un risalto del tutto particolare
è stato assegnato alla violazione del principio sancito dall'art.
27, secondo comma, della Costituzione, quasi a farsi da esso poi
derivare, per la struttura stessa che contraddistingue la
fattispecie, gli ulteriori dubbi di costituzionalità che i
rimettenti sollevano con riferimento ai diversi parametri che sono
stati dianzi indicati, la verifica della conformità della norma al
principio di presunzione di non colpevolezza finisce allora per
assumere un carattere per così dire preliminare, secondo l'ordine
logico che lega fra loro le censure dedotte.
Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che hanno
indotto il Governo prima ad emanare il decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 e poi a presentare in sede di conversione dello stesso alcuni
emendamenti, come appunto quello da cui discende la disposizione
impugnata. D'altra parte la stessa relazione illustrativa del disegno
di legge di conversione ha avuto modo di scolpire le ragioni stesse
con notevole incisività. La disposizione di cui qui si discute,
introdotta quale emendamento governativo nel corso dei lavori
parlamentari relativi alla conversione del citato decreto, si iscrive
nell'alveo di quella complessa manovra normativa vòlta ad adottare
misure idonee a fronteggiare, sul piano della prevenzione e della
repressione, il gravissimo fenomeno del crimine organizzato, spintosi
ad una "aggressione che ha raggiunto livelli ormai assolutamente
intollerabili" (XI Legislatura, Atto Senato n. 328, pag. 11). Le
incontestabili esigenze di tutela della collettività, al cui
doveroso soddisfacimento si è ispirato il provvedimento legislativo
nel quale ha trovato sede la disposizione oggetto di impugnativa,
hanno dunque costituito, ad un tempo, l'obiettivo perseguito e la
motivazione offerta per dissolvere i dubbi, subito emersi, circa
l'effettiva compatibilità della norma con gli altrettanto
ineludibili principi di rango costituzionale. Già in sede di
commissione Affari Costituzionali del Senato, infatti, il
sottosegretario di Stato per l'interno aveva avuto modo di
evidenziare come il Governo annettesse "grande rilevanza alla
disposizione di cui all'art. 12-quinquies, il quale può alimentare
qualche dubbio di costituzionalità, ma rappresenta uno strumento
efficace e vigoroso, utilizzato anche in altri ordinamenti e
consigliato sia dalle forze dell'ordine che dalla Guardia di finanza"
(v. seduta del 21 luglio 1992). Ancor più espliciti sono i
riferimenti che è possibile cogliere negli interventi svolti in
assemblea al Senato, ove non è mancato chi ha ritenuto di dover
esprimere "un particolare apprezzamento per lo sforzo compiuto dal
Governo, anche a costo di essere accusato di introdurre una
fattispecie incostituzionale, per trovare uno strumento di diritto
sostanziale che penetrasse fino in fondo nei patrimoni accumulati dal
mondo del crimine organizzato", o chi, come il ministro dell'interno,
si è trovato nella necessità di ammettere che la norma in esame
determinava "il ribaltamento di uno dei principi generali in materia
di prove, dal momento che è lo stesso soggetto a dover dimostrare la
provenienza e la natura lecita delle sue sostanze per non incorrere
in sanzioni penali", ovvero, ancora, chi, come il ministro di grazia
e giustizia, si è mostrato ben consapevole di agire "su un terreno
difficile e delicato per i poteri conferiti alle pubbliche autorità
di incidere sui diritti e sui beni della persona, prima ancora che
rigorosi accertamenti probatori si siano compiuti in sede
giudiziaria" (Senato, Assemblea, seduta pomeridiana del 23 luglio
1992, resoconto stenografico, pagg. 47, 51, 55).
Ad ulteriore e conclusiva conferma di come sia stato lo stesso
legislatore ad aver maturato la consapevolezza di essersi sospinto
sul pericoloso crinale di una possibile compromissione di valori
fondamentali, sta, infine, l'iter di conversione dell'ultimo dei
decreti-legge di modifica della norma impugnata. Nel testo del
decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, infatti, accanto alle
modifiche del comma 2 dell'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del
1992, delle quali già si è fatto cenno, compariva, sotto l'art. 2,
una "nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori" che
prevedeva una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del
presente giudizio, da cui si distingueva esclusivamente per essere
riferita agli imputati di taluni delitti contro la pubblica
amministrazione. Orbene, nei lavori parlamentari di conversione, tale
norma fu vivacemente contestata da più parti proprio sul presupposto
che la stessa non risultava conforme ai principi costituzionali,
evocandosi, a conferma di ciò, gli stessi argomenti addotti a
sostegno delle questioni di legittimità che, a quell'epoca, erano
state già sollevate in merito alla consimile fattispecie descritta
dall'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 (v., in particolare,
Camera dei Deputati, seduta del 10 novembre 1993). La norma fu
pertanto soppressa dalla legge di conversione 15 novembre 1993, n.
461: tuttavia, e il dato assume non poco significato ai fini che qui
interessano, sulla base delle puntuali indicazioni emerse nel corso
dei lavori parlamentari, la disciplina che quella norma intendeva
introdurre formò oggetto di altra iniziativa legislativa da parte
del Governo, nella quale, peraltro, l'originaria previsione non
assumeva più i connotati di una fattispecie penale, ma si attraeva
la stessa nell'ambito applicativo delle misure di prevenzione. Con il
disegno di legge n. 1691 presentato al Senato della Repubblica il 1
dicembre 1993, il ministro di grazia e giustizia ha infatti proposto
di estendere l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere
patrimoniale previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, a coloro
che, sulla base di elementi di fatto rappresentati anche dalla
circostanza di essere sottoposti a procedimento penale per delitti
determinati da motivi di lucro, devono ritenersi vivere abitualmente,
anche in parte, con il provento di alcuni reati contro la pubblica
amministrazione. L'interferenza, dunque, che è possibile intravedere
tra fattispecie criminosa vòlta ad impedire, attraverso il sequestro
e la confisca, l'accumulazione di beni di sospetta provenienza e la
struttura che caratterizza, ai medesimi fini, il diverso istituto
delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, rivela,
allora, l'esistenza di un'area all'interno della quale i presupposti
che devono assistere la sanzione criminale finiscono per essere
ambiguamente confusi con quelli che consentono l'applicazione di una
misura di carattere preventivo. E che una tale commistione si sia
realizzata nel configurare la norma sottoposta al vaglio di questa
Corte, lo si desume con chiarezza ponendo a raffronto tra loro i
"requisiti" che integrano la fattispecie prevista dall'art.
12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, e quelli richiesti per
procedere all'applicazione delle misure di prevenzione. A seguito,
infatti, delle modifiche apportate al secondo comma dell'art. 2- ter
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ad opera dell'art. 3 della legge
24 luglio 1993, n. 256, le misure di prevenzione ed il sequestro dei
beni si applicano nei confronti di talune categorie di "indiziati",
non solo quando si ha motivo di ritenere che tali beni siano il
frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ma
anche "quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito
dichiarato o all'attività economica svolta", fermo restando che con
l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la
confisca dei beni sequestrati "dei quali non sia stata dimostrata la
legittima provenienza". Ove si consideri, dunque, la sostanziale
sovrapponibilità delle espressioni che compaiono nel nuovo testo
dell'art. 2- ter della legge n. 575 del 1965 e di quelle che
tipizzano il fatto materiale descritto nella fattispecie oggetto di
censura, è agevole avvedersi di come una medesima condotta possa dar
luogo indifferentemente all'applicazione di una misura di tipo
preventivo ovvero alla irrogazione di una pena detentiva. Accanto a
ciò, anche l'area dei soggetti finisce per essere pressoché
coincidente, considerato che le misure di prevenzione patrimoniali
trovano applicazione non solo nei confronti degli indiziati di
appartenenza alle associazioni di tipo mafioso o a quelle previste in
materia di stupefacenti, ma anche, in virtù della previsione dettata
dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nei confronti di
coloro che si ritiene vivano abitualmente con i proventi di una
attività delittuosa, se questa "sia una di quelle previste dagli
artt. 629, 630, 648- bis o 648- ter del codice penale ovvero quella
di contrabbando". L'analogia che può quindi cogliersi tra i reati
presupposti che qualificano la condizione del soggetto attivo del
delitto previsto dall'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. n.
306 del 1992, e le categorie di indiziati per i quali è invece
consentita l'applicazione di misure preventive, chiude pertanto il
circolo del confuso ordito normativo che ha preteso di assimilare fra
loro settori dell'ordinamento del tutto eterogenei: quello del
diritto penale sostanziale e quello delle misure di prevenzione.
Ecco svelarsi, allora, il vizio di costituzionalità che affligge
la norma impugnata. Se, infatti, può ritenersi non in contrasto con
i principi costituzionali una norma che, al limitato fine di attivare
misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato per
taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e
reddito dichiarato possa esser frutto di illecita attività,
altrettanto non può dirsi ove l'analoga situazione venga ricondotta
all'interno di una previsione incriminatrice, giacché la
legittimità di una simile fattispecie rinverrebbe un insormontabile
ostacolo proprio nel principio di presunzione di non colpevolezza che
i giudici a quibus hanno correttamente invocato. Il naturale sviluppo
del precetto sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione,
comporta, infatti, che la condizione di persona sottoposta a
procedimento penale assume connotazioni del tutto amorfe agli effetti
del diritto sostanziale, cosicché dalla stessa non è consentito
trarre "sospetti" o "presunzioni" di sorta che valgano a qualificare
una specifica condotta che il legislatore ritenga meritevole di
sanzione penale. In altri termini, il fatto penalmente rilevante deve
essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o
meno indagato o imputato, perché tali condizioni, instabili come
ogni status processuale, non legittimano alcun apprezzamento in
termini di disvalore: un apprezzamento che varrebbe ineluttabilmente
ad anticipare "effetti" che la Costituzione riserva, invece, soltanto
alla sentenza irrevocabile di condanna. L'art. 12-quinquies, secondo
comma, del d.l. n. 306 del 1992, invece, ispirandosi con fin troppa
chiarezza a modelli tipici del procedimento di prevenzione, fonda
proprio sulla qualità di indagato o di imputato il presupposto
soggettivo che rende punibile un dato di fatto - la sproporzione non
giustificata tra beni e reddito - che altrimenti non sarebbe
perseguito, cosicché la persona indiziata o imputata, ancorché
presunta non colpevole, è, per ciò solo, assoggettata a pena, in
ordine ad una condotta che, ove posta in essere da qualsiasi altro
soggetto, viene ad essere normativamente riguardata in termini di
totale indifferenza. La lesione inferta all'indicato parametro
traspare, quindi, in tutta la sua evidenza. V'è anzi da osservare
che l'ambigua formula adottata dal legislatore ha pretermesso
qualsiasi risalto all'epilogo processuale dei reati presupposti,
quasi ad aver "presunto colpevole" il relativo imputato. Il mancato
rispetto del principio costituzionale, poi, è in sé foriero di
ulteriori ed altrettanto gravi conseguenze. Come è stato, infatti,
correttamente posto in rilievo in numerose ordinanze, la
provvisorietà e la stessa casualità insita nello status di chi è
sottoposto a indagini o al processo, fa si che persone le quali
versino nella medesima situazione, vale a dire dispongano di beni non
proporzionati al reddito, subiscano un differenziato trattamento a
seconda che, nei loro confronti, sia stato o meno iniziato un
procedimento penale: basta, quindi, una semplice notitia criminis,
ancorché infondata e tale da condurre ad uno scontato esito di
archiviazione, a determinare l'insorgenza della qualità che rende
punibile quella condotta, con conseguenze discriminatorie di
intuitiva evidenza, al fondo delle quali sta l'arbitraria
assimilazione di condizioni (quella di condannato e quella di
imputato) che il costituente ha invece inteso separare nettamente. A
conclusioni di egual segno occorre pervenire anche sul diverso
versante degli effetti che la struttura della norma è in grado di
generare sul piano della difesa che il soggetto inquisito è chiamato
a svolgere: molti giudici, infatti, insistono - e tale aspetto, come
si è detto, fu avvertito anche nel corso dei lavori parlamentari -
sulla inversione dell'onere della prova che la norma postulerebbe nel
far carico all'imputato di dimostrare la provenienza dei beni di cui
risulta avere la disponibilità. A fronte di un siffatto rilievo
l'Avvocatura Generale dello Stato sembra voler obiettare
considerazioni non dissimili da quelle che questa Corte ha avuto modo
di svolgere allorché ha disatteso la fondatezza delle analoghe
questioni sollevate con riferimento agli artt. 707 e 708 del codice
penale. Ma la ben diversa configurazione delle norme poste a
raffronto impedisce di trasferire quelle conclusioni alla fattispecie
che viene qui in discorso. Nell'escludere, infatti, che gli artt. 707
e 708 del codice penale contrastassero con l'art. 27, secondo comma,
della Costituzione in rapporto, appunto, alla supposta "inversione
dell'onere della prova" che ad avviso dei rimettenti quelle norme
comportavano, questa Corte ha posto in evidenza come le censure non
potessero essere accolte in quanto le disposizioni impugnate non
esigevano affatto "la prova della legittimità della destinazione e
della provenienza, limitandosi, invece, a pretendere una attendibile
e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole
fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del
libero convincimento" (v. sentenza n. 14 del 1971 e, più di recente,
n. 464 del 1992). Gli artt. 707 e 708 del codice penale, pertanto,
richiedono, da un lato, la qualità di condannato per taluni delitti
e, dall'altro, la mancata giustificazione della destinazione o
provenienza degli oggetti o dei beni; il più volte citato art.
12-quinquies, invece, oltre a prescindere dalla condanna, impone una
giustificazione qualificata, giacché questa deve consistere nella
legittimità della provenienza dei beni o delle utilità: situazioni,
dunque, antinomiche e per le quali le medesime considerazioni che
hanno sostenuto la verifica di costituzionalità delle prime
impongono l'opposta declaratoria per la seconda. È evidente,
infatti, che, dovendo la persona asseverare la legittima provenienza
dei beni, nessuna portata scriminante assumerebbe la stessa
ammissione che quei beni provengono proprio da quel reato in ordine
al quale pende procedimento penale, così da rendere possibile, sia
pure in alcuni casi, il risultato, davvero paradossale, di
considerare un medesimo fatto punibile a doppio titolo: prima per la
condotta illecita vòlta ad acquisire la disponibilità dei beni e,
poi, per il semplice possesso di quei beni dei quali non può dedursi
la legittima provenienza. Il tutto, poi, a sottacere degli
ineludibili riflessi che da una situazione del genere vengono a
riverberarsi sul piano del diritto di difesa, essendo inevitabile che
qualsiasi scelta difensiva si ritenesse di adottare in ordine al
delitto previsto dall'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, la
stessa non sarebbe priva di conseguenze in merito all'accertamento
del reato presupposto, dal momento che questo è per definizione
ancora sub iudice.
La norma deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittima
in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione,
restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità denunciati
dai giudici a quibus.
5. - Accanto alla denuncia della disposizione sin qui esaminata, il
Tribunale di S.Maria Capua Vetere solleva anche autonoma questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 321 e
324 del codice di procedura penale. Traendo spunto, infatti, da un
orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalle Sezioni Unite
penali della Corte di cassazione (sentenza 25 marzo 1993, n. 4),
secondo il quale al tribunale investito del gravame relativo alla
applicazione di misure cautelari reali sarebbe preclusa "ogni
valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla
gravità degli stessi", il giudice a quo ravvisa un contrasto della
disciplina denunciata con gli artt. 24, 97, 111 e 42 della
Costituzione. Sarebbe anzitutto compromesso il diritto di difesa, in
quanto, sostiene il rimettente, dovendosi il tribunale astenere da
apprezzamenti relativi alla sussistenza degli indizi ed alla relativa
gravità, diviene irrilevante per l'indagato "qualsiasi sua difesa
sul merito". Le disposizioni denunciate violerebbero, poi, gli artt.
97 e 111 della Costituzione, in quanto la decisione del giudice si
risolverebbe in una "operazione burocratica di mera ratifica" in
contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione
giudiziaria, mentre la mancata delibazione degli indizi di
colpevolezza e della loro gravità non consente una motivazione
"concreta", come dovrebbe essere quella che esplicita "le ragioni per
le quali si fa luogo o meno alla compressione di un diritto
soggettivo, costituzionalmente tutelato, quale è il diritto di
proprietà". Da ciò, infine, il preteso contrasto con l'art. 42,
secondo comma, della Costituzione, "per essere prevista una
limitazione del diritto di proprietà, al di fuori degli scopi e
della funzione di cui alla riserva di legge" enunciata dall'indicato
parametro.
6. - La questione non è fondata. Pur adottando, infatti, una
linea vòlta a tracciare marcati parallelismi tra le cautele reali e
quelle personali, osservando, a tal proposito, come attraverso il
sequestro preventivo si creino "vincoli che, si potrebbe dire, dalla
cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro non mira
semplicemente a trasferire nella disponibilità del giudice ciò che
deve essere utilizzato a fini di prova, ma tende piuttosto ad inibire
certe attività (la vendita o l'uso) che il destinatario della misura
può realizzare mediante la cosa" (v. Relazione al Progetto
preliminare, pag. 79), il codice non si è peraltro spinto al punto
da aver assimilato in toto i presupposti che devono assistere le
misure cautelari personali, da un lato, e quelle reali dall'altro.
Più in particolare, nel dettare la disciplina delle misure cautelari
reali, il nuovo codice di rito ha omesso, non senza significato, di
operare un richiamo espresso alle disposizioni generali che il capo I
del titolo I del libro IV dedica alle misure cautelari personali,
cosicché solo a queste ultime risulta essere testualmente riferita
la previsione enunciata dall'art. 273, primo comma, c.p.p., a norma
della quale "nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a
suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza". Su tale
aspetto, quindi, ha fatto leva la giurisprudenza richiamata
nell'ordinanza di rimessione per giungere all'affermazione di
ritenere precluso al giudice, investito del gravame proposto avverso
l'applicazione della misura cautelare reale, il controllo sugli
indizi di colpevolezza e sulla loro gravità: un assunto, questo,
che, seppur vivacemente resistito da una parte della dottrina, vede
il giudice a quo implicitamente consenziente per aver fondato proprio
su di esso lo sviluppo delle proprie censure, fra le quali colloca,
innanzi tutto, la violazione del principio sancito dall'art. 24,
secondo comma, della Costituzione. In proposito va peraltro subito
osservato che il diritto di difesa ammette diversità di disciplina
in rapporto alla varietà delle sedi e degli istituti processuali in
cui lo stesso è esercitato; ciò consente, quindi, di affermare che
non vi è un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto
difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione - il
riesame è infatti previsto sia per le cautele personali che per
quelle reali - si distinguono nettamente sul piano strutturale e dei
soggetti che possono essere coinvolti: altro, infatti, è l'"oggetto"
del riesame nelle misure cautelari personali, altro è quello del
riesame contro i provvedimenti di sequestro, mentre, sul piano dei
soggetti, titolare del potere di proporre riesame nelle misure
cautelari reali è anche il terzo sequestratario estraneo al fatto-reato per il quale si procede. La scelta del codice di non riprodurre
per le misure cautelari reali i presupposti sanciti dall'art. 273 per
le misure cautelari personali non può pertanto ritenersi in sé
contrastante con l'art. 24 della Costituzione, essendo graduabili fra
loro i valori che l'ordinamento prende in considerazione: da un lato,
l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera
disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in
funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti.
Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente
il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la
tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi
che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati
possono sviluppare. D'altra parte, la misura cautelare reale
attiene, per sua stessa natura, a "cose" che, nell'ipotesi del
sequestro preventivo, presentano un tasso di "pericolosità" che
giustifica l'imposizione della cautela: da qui il rilievo che la
misura, pur raccordandosi ontologicamente ad un reato, inteso questo
nella sua realtà fenomenica, può prescindere totalmente da
qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio perché la funzione
preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto
criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità
col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui
libera disponibilità può costituire situazione di pericolo. Prova
evidente di ciò si rinviene nell'ipotesi di sequestro preventivo
funzionale alla confisca: nei casi di confisca obbligatoria, infatti,
questa consegue de iure anche nella ipotesi di assoluzione, sicché
il "prodromico" sequestro ben può prescindere da qualsiasi profilo
di verifica in merito alla fondatezza dell'accusa. A ben guardare,
anzi, ove si introducesse in sede di gravame un potere di controllo
sul merito della regiudicanda, si assisterebbe ad una sorta di
"processo nel processo" che sposterebbe, allargandolo, il tema del
decidere da quello suo proprio (verifica del pericolo che la libera
disponibilità di taluni beni "qualificati" possa determinare le
conseguenze descritte dalla norma) fino a coinvolgere l'oggetto
stesso del procedimento principale. Una conseguenza, questa, che il
sistema mal tollererebbe e che non può certo ritenersi imposta
dall'invocato parametro di costituzionalità. D'altra parte,
esistono talune ipotesi (quali il "blocco dei beni" nel caso di
sequestro di persona in base alle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1992, n. 82, e, più in generale, il sequestro a
carico di terzi, ed inoltre - come già rilevato - il sequestro
finalizzato alla confisca, se questa è obbligatoria), le quali
prescindono da qualsiasi profilo di colpevolezza, dimostrando come
l'istituto non potrebbe essere "costruito" in modo speculare alle
misure cautelari personali. Per altro verso, e stando alla
giurisprudenza richiamata dal giudice a quo, neppure è a dirsi che
il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame
del fatto per il quale si procede. Se, come si è rilevato, oggetto
del sequestro possono essere le cose "pertinenti al reato" (locuzione
volutamente ampia ed indistinta che assorbe quella, più
circoscritta, di "corpo di reato" definito dall'art. 253 c.p.p.) è
evidente che al giudice sia fatto carico di controllare che un reato,
quanto meno nella sua astratta configurabilità, esista, sicché la
difesa ben può volgersi a contestare l'esistenza della fattispecie
dedotta proprio perché questa funge da necessario referente che
individua il nesso di pertinenzialità di cui si è innanzi fatto
cenno.
I rilievi sin qui svolti valgono anche a dissolvere le censure che
il rimettente solleva in riferimento agli altri parametri. Le norme
impugnate, infatti, non evidenziano alcun profilo di contrasto con
l'art. 42 della Costituzione, in quanto i limiti di disponibilità
dei beni si correlano alla funzione preventiva della cautela e,
quindi, ad esigenze connesse ad una situazione di pericolo per la
collettività che ben possono giustificare l'imposizione del vincolo.
Allo stesso modo nessuna violazione subiscono gli artt. 97 e 111
della Costituzione, giacché, contrariamente a quanto assume il
rimettente, il controllo del giudice è tutt'altro che "burocratico",
dovendosi il medesimo incentrare sulla verifica della integralità
dei presupposti che legittimano la misura, risultando come tale
pienamente satisfattivo del corrispondente obbligo di motivazione che
è prescritto per tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (Disposizioni urgenti in tema
di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1993, n. 461;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale sollevata, in
riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza del 17 giugno 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte