Ordinanza n. 489/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, secondo
comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con
ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal Tribunale per i minorenni di
Bologna nel procedimento penale a carico di Polelli Cristian,
iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994; il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna premette in
fatto che, all'esito di un dibattimento celebratosi nei confronti di
un minorenne imputato del reato di "commercio di stupefacenti", è
emerso che le pasticche che l'imputato stesso aveva ammesso di aver
acquistato e spacciato nelle discoteche ritenendole di "exstasy", in
realtà sono risultate contenere sostanze varie, nessuna delle quali
però classificabile come stupefacente;
che alla stregua di tali risultanze il giudice a quo ravvisa
nella fattispecie una ipotesi di reato impossibile, sicché, tenuto
conto della gravità della condotta e della pericolosità
dell'imputato, dovrebbe essere applicata nei suoi confronti con la
sentenza di proscioglimento una misura di sicurezza a norma dell'art.
49, ultima parte, del codice penale;
che a tale conclusione non è peraltro possibile pervenire in
quanto, osserva il rimettente, le misure di sicurezza non sono
applicabili ai minorenni né in caso di proscioglimento, a norma
dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
né, comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa
commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, comma 2,
del medesimo decreto;
che la disciplina dettata dagli artt. 37, comma 2, 38, comma 2 e
39 del d.P.R. n. 448 del 1988 risulterebbe pertanto in contrasto con
l'art. 76 della Costituzione in quanto, sostiene il giudice a quo, il
legislatore delegato - per decisione politica autonoma - avrebbe
introdotto regole dirette "a svuotare praticamente di contenuto il
sistema di sicurezza nei confronti dei minori";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato la quale, riportandosi alla sentenza di questa Corte n. 182 del
1991, ha sollecitato l'identica declaratoria di inammissibilità e
non fondatezza;
Considerato che il caso di specie, così come descritto nella
narrativa del provvedimento di rimessione, deve correttamente
inquadrarsi non nella figura del reato impossibile ma nella diversa
ipotesi del reato erroneamente supposto descritta dall'art. 49, primo
comma, del codice penale, cosicché, non potendosi in nessun caso
applicare nel giudizio a quo misure di sicurezza a norma dell'art.
49, ultimo comma, del codice penale, la questione - peraltro già
dichiarata non fondata con la sentenza n. 182 del 1991 - si appalesa
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 37, comma 2, 38, comma 2, e
39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal
Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte