Art. 38
[1]Procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (17) (22) (26) ((28))
[2]1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. (17) (22) (26) ((28))
[3]2. Con la sentenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2. (17) (22) (26) ((28))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti