Sentenza n. 49/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1961 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
siciliana 13 settembre 1956, n. 46, promosso con ordinanza emessa il 22
giugno 1960 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente
tra l'Ospizio per ciechi "Ardizzone - Gioeni" e Romeo Giovanni,
iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 15 ottobre 1960 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 22 ottobre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 7 giugno 1961 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Paolo Torrisi, per
l'Ospizio "Ardizzone - Gioeni", e l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per
il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso del 20 aprile 1960 al Tribunale di Catania - Sezione
specializzata agraria - l'Ospizio per ciechi "Ardizzone Gioeni" di
Catania ha esposto che Romeo Giovanni affittuario della quota n. 10
della tenuta in contrada S. Vito di Paternò, di proprietà
dell'Ospizio, si era reso inadempiente del pagamento del canone
locatizio 1959-60 per l'importo di lire 35. 000 e dei vantaggi valutati
in lire 2. 000. Per tali inadempienze ha chiesto che il Romeo venga
dichiarato decaduto dalla proroga ex lege e, in conseguenza, condannato
al rilascio del fondo e al pagamento del canone insoluto, dei carnaggi
non corrisposti e delle spese di lite.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda
adducendo che, in virtù della legge regionale siciliana 13 settembre
1956, n. 46, il contratto di locazione si è automaticamente
trasformato in enfiteusi e si è, pertanto, dichiarato disposto a
versare il fitto dovuto in conto del canone enfiteutico.
Il ricorrente all'udienza del 1 giugno 1960 ha eccepito la
illegittimità costituzionale della citata legge regionale per i
seguenti motivi: a) perché in contrasto con l'art. 44 della
Costituzione, che consente la imposizione di vincoli alla proprietà
privata e non anche a quella pubblica (art. 42 Cost.), b) perché
esorbita dai poteri attribuiti all'Assemblea regionale dall'art. 14
dello Statuto speciale per la Sicilia; c) perché, lungi dal costituire
un particolare adattamento della legislazione statale, è in contrasto
con la stessa. Del pari è in contrasto: d) con la legge fondamentale
dello Stato, che non prevede un tipo di enfiteusi perpetua non
affrancabile; e) con la legge di riforma agraria siciliana del 27
dicembre 1950, n. 104, che non pone limiti assoluti alla disponibilità
dei beni, sibbene relativi, limitati alla quota di conferimento; f) con
l'art. 38 della Costituzione, in quanto disciplinando una materia, tra
l'altro non ancora passata alla competenza regionale (mancanza di
decreto presidenziale di passaggio dallo Stato alla Regione dei poteri
relativi alle Opere pie), agevola una determinata categoria di
lavoratori a scapito degli indigenti; g) con l'art. 3 della
Costituzione sulla parità dei cittadini, perché riserva il vantaggio
ai soli lavoratori dei fondi, oggetto della enfiteusi; h) con la legge
17 luglio 1890, n. 6972, secondo la quale i beni delle Opere pie
debbono, di regola, essere concessi in affitto (art. 27).
Il Tribunale ha ritenuto che la legge n. 46, non suggerita dalla
necessità di regolamentare situazioni eccezionali, appare in
contrasto, oltre che con le norme sopra indicate, con la legislazione
statale in materia di riforma agraria e con la legge regionale del 27
dicembre 1950, n. 104, che dalla riforma e dal conferimento esclude i
terreni migliorati ed in particolare gli agrumeti, mentre, per effetto
della legge impugnata, anche gli agrumeti sono soggetti al piano
generale di miglioramento agrario; che la proposta eccezione di
incostituzionalità è rilevante per la decisione del giudizio; che la
stessa non appare manifestamente infondata con particolare riferimento
ai motivi di cui alle lettere a), b), d), e). E, pertanto, con
ordinanza del 22 giugno 1960, ha sospeso il giudizio e ha disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte per decidere se la legge
regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, sia stata emanata oltre i
limiti della potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura
conferita all'Assemblea dall'art. 14 dello Statuto siciliano e,
comunque, sia in contrasto con le norme costituzionali e con la
legislazione statale e regionale sopra indicata, e se, quindi, sia
costituzionalmente illegittima.
L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente della Giunta
regionale (4 agosto 1960), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 49 del 22 ottobre 1960, supplemento
ordinario, e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale con
raccomandata n. 1320 del 19 luglio 1960.
L'Ospizio "Ardizzone - Gioeni", nella persona del Presidente del
Consiglio di amministrazione dell'Ente, avvocato Domingo Finocchiaro,
autorizzato con deliberazione del 22 luglio 1960 (depositata il 23
novembre 1960), rappresentato e difeso (mandato depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 30 luglio 1960) dagli
avvocati Paolo Torrisi e Carlo Arturo Jemolo, presso il quale il
Finocchiaro ha eletto domicilio in Roma, ha depositato deduzioni, in
termini, presso la cancelleria della Corte costituzionale (30 luglio
1960).
Nelle deduzioni la difesa dell'Ospizio Ardizzone premette che
erroneamente l'Assemblea regionale avrebbe ritenuto con la legge
impugnata di legiferare in materia di agricoltura (art. 14, lett. a,
Statuto siciliano); che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, il
limite alla competenza della Regione non è segnato dal fatto che una
data materia sia compresa nell'ambito di diritto privato, ma dalla
rilevanza che i rapporti intersubiettivi da regolare presentano
rispetto alle specifiche finalità che la Regione deve perseguire
(sent. n. 35 del 26 gennaio 1957); che, peraltro, non è da escludere
che vi siano tipi di rapporti per cui occorra una particolare
regolamentazione per attuare finalità di giustizia sì da legittimare
l'intervento della stessa Regione anche nella sfera di rapporti
privatistici col concorso di determinate condizioni. Tra queste
condizioni è da annoverare la eccezionalità di situazioni locali, il
soddisfacimento di interessi pubblici, la non contrarietà delle leggi
regionali ai criteri informatori della legislazione statale, della
quale debbono, anzi, rappresentare un adattamento alle particolari
situazioni ambientali (sent. n. 6 del 27 gennaio 1958). La disposizione
dell'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale per la Sicilia non può,
soggiunge la difesa, interpretarsi in senso finalistico (sent. n. 60
del 5 novembre 1957), né la Regione può stabilire una misura del
capitale di affranco diversa da quella fissata dalla legge dello Stato
(sentenza n. 123 dell'8 luglio 1957: in materia di proprietà
contadina).
La legge n. 46, prosegue la difesa, non risponde alla necessità di
regolare esigenze che si riferiscono soltanto all'Isola; si inserisce
in un programma di alta politica agraria, che non può non essere
unitaria per tutta la Repubblica e, quindi, da effettuarsi sul piano
nazionale. Si tratta non già di ridimensionare la proprietà
fondiaria, ma di dare ai coltivatori - coloni o braccianti - la terra
che hanno coltivato e continuano a coltivare: riforme del genere non
possono rientrare nel quadro dell'autonomia regionale.
Inoltre, la legge regionale n. 46, considerata nel suo insieme,
sarebbe in contrasto con l'art. 44 della Costituzione, secondo il quale
la legge fissa limiti alla estensione della proprietà terriera secondo
le regioni e le culture; principio sovvertito dalla cennata legge, che
non accoglie né il criterio del limite massimo di estensione della
proprietà, né quello della buona o cattiva coltivazione, ma prescrive
che il proprietario sia privato di tutta la sua terra suscettibile di
essere posta a cultura. Né si dica che l'art. 44 si applica solo alla
proprietà terriera privata, sì da escludere la proprietà degli enti
pubblici; giacché secondo il nostro ordinamento si parla di proprietà
pubblica quando si tratta di un rapporto di appartenenza iure publico,
e di proprietà privata allorché trattasi di proprietà iure
privatorum qualunque sia il soggetto. Né la legge impugnata si può
giustificare sostenendo che per l'art. 14, lett. m, dello Statuto
siciliano la Regione ha potere normativo esclusivo in materia della
pubblica beneficenza, delle Opere pie e sul regime degli enti locali
per quanto attiene ai controlli, alla loro attività ecc., sempre che
sia intervenuta la legge che regoli il trapasso di questo ramo di
attività dallo Stato alla Regione. La Regione non ha tale potere per
limitare la capacità di alcune persone giuridiche, costituendo una
limitazione di capacità il non poter possedere terreni idonei a
cultura, né aziende agricole. E, poi, da considerare che, attuando le
istituzioni di beneficenza un fine di Stato in quanto tenute a
soccorrere i poveri senza distinzione delle Regioni cui appartengono,
l'impoverimento delle istituzioni siciliane si ripercuoterebbe sulle
Opere pie delle altre parti d'Italia, che dovrebbero soccorrere gli
indigenti siciliani e viceversa.
La difesa dell'Ente di beneficenza osserva ancora, che la legge
regionale viola il principio di eguaglianza di tutti i cittadini
davanti alla legge (art. 3 Cost.) sotto un duplice aspetto. Anzitutto,
non è ammissibile che i coltivatori di beni di Opere pie esistenti nel
territorio nazionale non abbiano la possibilità di divenire enfiteuti,
come i coltivatori di beni di Opere pie della Regione siciliana.
Si viene, poi, a creare disuguaglianza anche tra gli stessi
coltivatori siciliani in quanto, se legati da antico contratto per
terreni appartenenti a Opere di beneficenza, possono divenire
proprietari enfiteutici, non lo possono se i terreni appartengono a
privati ovvero ad enti morali diversi dalle Opere pie o a enti
ecclesiastici.
La legge n. 46 pone, inoltre, una discriminazione tra beni
appartenenti ad Opere pie e beni appartenenti ad enti ecclesiastici, in
contrasto con la legislazione statale che equipara il fine di culto al
fine di beneficenza; togliendo così agli enti pubblici la base di
stabilità economica costituita dalla proprietà immobiliare ed
orientando il privato a lasciti di patrimoni terrieri a favore di enti
ecclesiastici anziché a favore di enti di beneficenza.
La difesa passando, poi, all'esame analitico delle disposizioni
della legge impugnata osserva: che l'art. 2, primo comma, prevede un
tipo di enfiteusi perpetua non affrancabile in contrasto con le
disposizioni del Codice civile: che l'art. 6, disponendo che il canone
enfiteutico sia determinato in prodotti o in danaro con ragguaglio a
quantità di prodotti e non consentendo il canone in danaro, modifica
lo stesso Codice civile; che gli artt. 8 e 9, statuendo,
rispettivamente, la nullità degli atti di trasferimento e di
concessione dei terreni, oggetto della legge, e il trasferimento sul
canone dei diritti reali sui terreni, interferiscono su rapporti
civilistici.
La difesa dell'Ospizio "Ardizzone - Gioeni" conclude per la
illegittimità costituzionale della legge, quanto meno per la parte che
si riferisce alle istituzioni di assistenza e beneficenza.
Si è anche costituita la Regione siciliana nella persona del
Presidente della Giunta regionale siciliana, rappresentata e difesa
dagli avvocati Salvatore Orlando Cascio e Paolo Torrisi, con elezione
di domicilio, in Roma, piazza Oreste Tommasini presso l'avvocato
Giuseppe Bartoli (mandato depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 23 agosto 1960).
Con l'atto d'intervento, depositato nei termini (23 agosto 1960),
la difesa della Regione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità
del ricorso per difetto di rilevanza. Si osserva, in proposito, che la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Romeo presuppone
la trasformazione automatica dei contratti di locazione dei fondi
rustici degli enti pubblici in concessioni enfiteutiche, automatismo
che non è nella legge 13 settembre 1956, n. 46. Questa, infatti,
predispone un complesso procedimento amministrativo (art. 4: denunzia
dei beni; art. 5: accertamento dei terreni per la utilizzazione agraria
con provvedimento assessoriale; artt. 2 e 3: sorteggio dei vari lotti
di terreni tra lavoratori qualificati), non bastando la qualità di
affittuario per la conversione della locazione in enfiteusi.
Nel merito, si deduce la infondatezza del ricorso. Si sostiene che
l'art. 44 della Costituzione si occupa soltanto della proprietà
privata e non della proprietà pubblica per imporre vincoli a fini
sociali, in quanto la proprietà degli enti ha in sé il perseguimento
delle funzioni sociali dei beni. Una norma costituzionale in tale senso
sarebbe stata superflua, dovendosi ritenere sufficiente una legge
ordinaria riguardante l'amministrazione dei beni degli enti pubblici. E
la legge impugnata rientra nella potestà normativa esclusiva conferita
all'Assemblea regionale dall'art. 14, lett. a, o, p, dello Statuto
speciale per la Sicilia, per quanto attiene all'agricoltura e foreste,
al regime degli enti pubblici ecc. Potestà normativa non di
adattamento, da svolgersi, cioè, entro leggi cornici o entro norme
rigide fissate dalla leggi dello Stato; ma potestà esclusiva che trova
limiti soltanto nelle leggi costituzionali dello Stato.
La legge n. 46 non è, poi, in contrasto né con la legislazione
statale, la quale tra l'altro consente concessioni enfiteutiche di beni
provenienti dalla liquidazione degli usi civici; né col Codice civile,
perché le enfiteusi che essa prevede sono affrancabili con le
modalità indicate in detto Codice; né con la legge di riforma agraria
siciliana del 27 dicembre 1950, n. 104. Invero, questa legge, non
essendo una legge costituzionale, non può costituire un limite a
successive leggi regionali; né è esatto che a differenza della legge
n. 104, che pone limiti alla disponibilità dei beni, con riguardo
soltanto alla quota di conferimento, la legge n. 46 porrebbe limiti
assoluti. Inoltre, prosegue la difesa della Regione, la censura
relativa ad una pretesa violazione degli artt. 3 e 38 della
Costituzione, in quanto la legge n. 46 avrebbe favorito una determinata
categoria di lavoratori a danno degli indigenti, è infondata. La legge
vuole favorire la categoria più bisognosa di lavoratori ai quali sono
assegnati i terreni in essa indicati, ottemperandosi così al principio
della parità fra i cittadini. Valutazione che, del resto, sfugge al
sindacato di costituzionalità perché di carattere politico. Le
disposizioni della legge impugnata non sono poi in contrasto con la
legge 17 luglio 1890, n. 6972, secondo la quale i beni delle Opere pie
devono essere, di regola, concessi in fitto (art. 27, primo comma), non
potendo ciò costituire un limite alla potestà normativa regionale in
materia agraria. E devesi tenere presente che l'orientamento della
legislazione nazionale anche de jure condendo, in materia di contratti
agrari, tende alla stabilizzazione dei patti agrari; scopo cui
risponde, appunto, la concessione in enfiteusi dei terreni attualmente
oggetto di fittanze agrarie.
Infine, ben poteva la Regione legiferare in materia agraria,
essendo avvenuto il passaggio dei poteri dallo Stato alla Regione col
D..P. 7 maggio 1948, n. 789. E, peraltro, la disposizione VIII della
Costituzione non è applicabile in Sicilia per l'attività legislativa
dell'Assemblea regionale, giacché quella disposizione, entrata in
vigore il 1 gennaio 1948, non poteva essere operativa nei confronti di
un'Assemblea che, da tempo, espletava la sua attività normativa.
La difesa della Regione conclude, che sia dichiarata infondata la
questione di legittimità costituzionale della legge 13 settembre 1956,
n. 46, sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Catania del 22 giugno
1960.
La difesa dell'Ospizio "Ardizzone - Gioeni" ha presentato memoria
(depositata nella cancelleria della Corte il 24 maggio 1961) con cui
resiste alla eccezione sulla rilevanza; assumendo che il giudice adito,
nel momento di pronunziarsi sulla questione di legittimità
costituzionale, non poteva procedere all'esame delle sopravvenute norme
impugnate per accertare, se nei confronti del Romeo si fossero
verificati i requisiti richiesti per dare vita alla concessione
enfiteutica; che, data la posizione delle parti e i limiti del potere
dispositivo del giudice, questi, nel giudizio di rilevanza, poteva solo
genericamente tenere conto della legge impugnata. L'Ospizio e le Opere
pie siciliane avrebbero potuto promuovere azione di accertamento, quale
mezzo per adire la Corte costituzionale, azione proponibile anche in
altro procedimento.
Nel merito, premesso che le norme dello Statuto siciliano vanno
interpretate in modo che ne sia consentita l'adeguazione al sistema
costituzionale italiano (ex artt. 5, 115, 116 Cost.), la difesa
dell'Opera pia sostiene che ad alcuna Regione è dato emanare leggi che
invadano l'ambito della politica (ex artt. 95 e 80 Cost. e 114 Statuto
sic.), riservato al Governo per esigenze della unità dello Stato. Vi
sono orientamenti e concezioni fondamentali e fini non connessi ad
interessi regionali, per i quali non si possono emanare norme diverse
nello Stato e nella Regione. Quando una legge ha un dato presupposto,
qualunque sia il suo oggetto immediato, esorbita dai poteri della
Regione anche perché, con la sua stessa emanazione viene a porre un
problema nazionale. Tale è la legge 13 settembre 1956, n. 46, che bene
si può annoverare tra le leggi di ammortizzazione e di censuazione. A
tal punto si ricordano le vicende dell'iter formativo della legge sulle
Opere pie del 17 luglio 1890, in cui si trattava non di privarle del
diritto di possedere proprietà terriera, ma soltanto della
trasformazione di istituzioni non più consone ai fini attuali della
pubblica beneficenza. La legge impugnata pone il problema se debbano
prevalere gli interessi della pubblica assistenza e beneficenza su
quelli di un limitato gruppo di lavoratori agricoli; nonché del
rispetto della volontà dei testatori e dei donanti che hanno elargito
patrimoni immobiliari, ritenendo di avere provveduto, con ciò, alla
sicurezza economica delle benefiche istituzioni. Infine, la legge
regionale proclama il principio, che il coltivatore ha diritto di
diventare proprietario del fondo che coltiva, principio che trascende
la sfera della legislazione regionale.
La legge impugnata invade, inoltre, il campo del diritto privato.
La difesa richiama la giurisprudenza di questa Corte sui limiti alla
potestà normativa della Regione nel campo dei diritti privati, limiti
violati sia in relazione alle leggi statali di riforma agraria, che al
Codice civile.
Invero, con la legge Sila (12 maggio 1950, n. 230) e con la legge
stralcio (21 ottobre 1950, n. 841), leggi di portata vasta, benché
territorialmente limitate, si fissano i capisaldi di quella che, nel
generale programma, dovrebbe essere la riforma fondiaria.
La legge regionale si è discostata da detti criteri in quanto: a)
colpisce i beni degli enti pubblici, esenti per le predette leggi; li
priva dell'intero possesso della terra e, quindi, della possibilità di
avere un patrimonio agrario; b) non considera i terreni in relazione ai
loro proprietari; c) non ha lo scopo di favorire l'agricoltura locale;
ed è anche in contrasto con la legge siciliana di riforma agraria del
27 dicembre 1950, n. 104. Deroga, poi, alle disposizioni del Codice
civile in materia di enfiteusi (art. 977), in quanto viola il
principio della libertà negoziale degli enti pubblici nelle
concessioni enfiteutiche, sia nella scelta delle persone che diano
maggiori garanzie, sia nel non prevedere l'obbligo del miglioramento
dei terreni, sia nel togliere la possibilità di concordare il canone o
di farlo determinare, in caso di contrasto, dall'Autorità giudiziaria
o da altro organo amministrativo: il canone in "natura o con ragguaglio
annuale in una quantità di prodotti", disposto dall'art. 6 della legge
regionale, rappresenta un tertium genus rispetto al canone preveduto
dall'art. 960 Cod. civ. con i medesimi inconvenienti della quota
proporzionale. L'invasione nella sfera del diritto privato è, poi,
evidente con le disposizioni dell'art. 9 per cui i diritti reali di
godimento e di garanzia gravanti sui terreni dati in enfiteusi si
trasferiscono sul canone; e dell'art. 8 che dichiara nulli gli atti di
trasferimento di concessione successivi alla pubblicazione della legge
impugnata. La quale è in contrasto anche con l'art. 44 della
Costituzione in relazione all'art. 42 della stessa Costituzione. L'art.
44, parlando di proprietà terriera privata, esclude la proprietà
degli enti pubblici. Il Costituente, consentendo di porre limiti per
fini di pubblico interesse alla sola proprietà privata, non ha inteso
privare di garanzia costituzionale i beni patrimoniali degli enti
pubblici; bensì ha ritenuto che tali beni tendono, di per sé, a
realizzare equi rapporti sociali. Ma se pur non si voglia sostenere che
la proprietà pubblica sia esente dagli interventi coattivi previsti
per la proprietà privata, la proprietà degli enti pubblici non può
avere un trattamento deteriore rispetto a quello della proprietà
privata, come si verifica con la legge n. 46; la quale va oltre i
limiti indicati nell'art. 44 della Costituzione, imponendo una
enfiteusi perpetua, che si traduce in alienazione virtuale, sostituisce
sostanzialmente al patrimonio terriero una rendita, sostituibile, a sua
volta, con un capitale di affranco. E la costante esperienza economica
segnala il rapido declino dei patrimoni mobiliari con grave danno delle
Opere pie.
La legge n. 46 viola ancora l'art. 38 della Costituzione e, nel
contempo, il principio della localizzazione territoriale delle leggi
regionali, tendente a non turbare nel resto del territorio nazionale
interessi e rapporti analoghi all'oggetto della legge regionale,
principio da applicare anche nelle materie di legislazione esclusiva.
Infatti, la legge colpisce anche beni di enti pubblici con sede in ogni
parte d'Italia; causandone l'impoverimento con la concessione in
enfiteusi dei loro terreni; impoverimento che, in virtù del principio
della solidarietà nel campo della pubblica assistenza e beneficenza,
si ripercuoterebbe su tutte le categorie di bisognosi indicate
nell'art. 38 della Costituzione. E ciò viola, altresì, gli artt. 5
della Costituzione e 15 dello Statuto siciliano, che impongono di
adeguare le leggi alle esigenze dell'autonomia. Tale obbligo vieta di
pregiudicare la vita dei centri autonomi, come avverrebbe, trasformando
il patrimonio delle Opere pie in modo da compromettere la possibilità
di soddisfare gli interessi cui è destinato.
La difesa dell'Ospizio "Ardizzone - Gioeni" conclude:
"voglia la Corte giudicare che la legge è estranea alla materia
dell'agricoltura e foreste, non avendo per fine d'intensificare o
migliorare la produzione agraria, né di operare trasformazioni di
culture;
"che essa non rientra in alcun'altra delle materie in cui la
Regione ha il potere legislativo, trattandosi, invece, di legge dal
contenuto politico - sociale, che sfugge alla competenza della Regione,
in virtù del principio, più volte affermato dalla Corte, e ribadito a
proposito delle materie stesse comprese nell'art. 14 dello Statuto
siciliano, che "la Regione, per quanto di estesa autonomia, resta
sempre inquadrata nell'unità nazionale e subordinata allo Stato"
(sent. 9 marzo 1959, n. 12);
"dichiarare la illegittimità costituzionale della intera legge
regionale 13 aprile 1956;
"in deteriore ipotesi, dichiarare la illegittimità della
inclusione nell'alinea dell'articolo 1, delle parole: ' degli altri
enti pubblici '".
Anche la difesa della Regione ha depositato, nei termini (24 maggio
1961), memoria con la quale, anzitutto, insiste sulla pregiundiziale
della mancata motivazione delle rilevanza, non risultando dal
provvedimento di rinvio, se il Romeo avesse il requisito di coltivatore
diretto, essendo insufficiente la qualità di affittuario del fondo per
cui era stato convenuto in giudizio. Si assume, inoltre, che la
competenza dell'adita Sezione specializzata agraria, limitata alla
applicabilità delle leggi di proroga, non si estende alla
riconvenzionale con la quale il convenuto pretende di fare valere in
giudizio un titolo autonomo di godimento del fondo (concessione
enfiteutica). La Sezione agraria avrebbe dovuto inviare gli atti al
Tribunale, in sede ordinaria, per la decisione sull'eventuale ordinanza
di rimessione a questa Corte costituzionale.
Nel merito, premesso un cenno sui motivi che hanno suggerito la
legge impugnata, si ritorna sulla tesi che l'art. 44 della Costituzione
comprende la proprietà agli enti pubblici appartenente iure
privatorum; e che, comunque, i terreni appartenenti agli enti pubblici
perseguono gli stessi fini sociali e di produzione imposti alla
proprietà dei privati. Né gli enti pubblici subiscono, con ciò; un
trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai privati. Gli enti
pubblici mantengono integra tutta la loro proprietà terriera; sono
soltanto soggetti alla stabilizzazione degli attuali con tratti agrari,
resi perpetui con l'obbligo del miglioramento dei fondi a carico dei
coltivatori diretti, forma questa di normale gestione per gli enti
pubblici ed unico modo per eliminare il "gabellotto".
Prosegue la difesa, che la legge in esame non esorbita dai poteri
dell'Assemblea regionale conferiti dall'art. 14, lett. a, dello Statuto
per la Sicilia con competenza esclusiva; che tra gli obblighi imposti
alla proprietà terriera privata dall'art. 44 della Costituzione devesi
comprendere anche l'obbligo rivolto a limitare l'autonomia contrattuale
nel campo dei rapporti agrari, principio cui si è uniformata la legge
n. 46, che indubbiamente persegue il fine del razionale sfruttamento
del suolo e di instaurare equi rapporti sociali.
Inoltre, la stessa legge non è in contrasto con la legislazione
statale, né con i principi ed interessi generali cui essa si informa,
perché mira alla produttività della terra da conseguirsi col con
tratto di enfiteusi affrancabile. Sistema accolto dalla legge per la
formazione della piccola proprietà contadina (26 giugno 1948, n. 14:
art. 11), dalla legge regionale di riforma agraria siciliana (27
dicembre 1950, n. 104: artt. 26 e 16) e da numerose leggi per gli enti
pubblici (dalla legge 10 agosto 1862, n. 743, alla legge 16 giugno
1927, n. 1766).
Alcun limite il potere normativo della Regione può, inoltre,
incontrare nella legge 27 luglio 1890, n. 6972, non essendo questa
legge costituzionale.
Né sussiste, continua la difesa della Regione, la violazione
dell'art. 38 della Costituzione nel senso che la Regione, legiferando
in materia non ancora passata alla sua competenza (poteri relativi alle
Opere pie), agevolerebbe una determinata categoria a danno degli
indigenti. Invero, la legge si limita a rendere perpetui i rapporti
colonici esistenti in atto, con notevole semplificazione
amministrativa; e, nell'ambito del territorio regionale, pone per
determinate materie norme giuridiche che, se cogenti, importano
modifiche della capacità dei soggetti. È, poi, male invocata la
mancata emanazione del decreto presidenziale per il passaggio dei
poteri dallo Stato alla Regione, occorrendo tale passaggio soltanto per
l'esplicazione di funzioni amministrative.
Infine, la legge in oggetto non è in contrasto con il principio
sulla parità dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.), perché
tutte le leggi di riforma agraria, ancora in via di sviluppo, limitate
a determinate Regioni, danno luogo a squilibri e disparità di
trattamento. La esclusione, poi, degli enti ecclesiastici è
giustificata dalla legge del 27 maggio 1929, n. 810, che, dando
esecuzione ad accordi internazionali (Patti lateranensi), pone un
limite assoluto alla legislazione regionale. Si ripetono le
conclusioni già prese.
Nell'udienza del 7 giugno la difesa ha ulteriormente illustrato le
rispettive tesi, riportandosi alle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La Regione siciliana eccepisce l'inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale della legge 13 settembre 1956,
n. 46, per omessa motivazione sulla rilevanza. Assume la difesa, che la
legge impugnata non dispone la conversione automatica in enfiteusi del
contratto di affitto agrario di cui l'Ospizio "Ardizzone - Gioeni"
chiede la risoluzione per inadempienza; alla concessione enfiteutica si
addiverrebbe, invece, attraverso un complesso procedimento
amministrativo e la qualità di coltivatore in atto della terra è uno
soltanto dei requisiti richiesti per la trasformazione del rapporto
giuridico. E, pertanto, il giudice adito, mantenendosi nei limiti della
contestazione della lite, avrebbe potuto decidere indipendentemente
dalla proposta questione di costituzionalità. Inoltre, la Sezione
specializzata agraria, attesa la sua particolare competenza funzionale,
non avrebbe potuto conoscere della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale, ma doveva rimettere gli atti al Tribunale
di Catania, in sede ordinaria, il solo competente a decidere sulla
detta questione.
La eccezione non è fondata.
L'ordinanza di rinvio rileva che la legge in esame, non suggerita
dalla necessità di regolamentare situazioni eccezionali, appare in
contrasto con la legislazione statale in materia di riforma agraria e
con la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, che dalla riforma
esclude i terreni migliorati e, in particolare, gli agrumeti; considera
la eccezione rilevante per la decisione del giudizio e non
manifestamente infondata e rimette, in conseguenza, gli atti alla Corte
costituzionale per esaminare se la legge 13 settembre 1956, n. 46, sia
stata emanata oltre i limiti della potestà legislativa conferita
all'Assemblea siciliana dall'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale
per la Sicilia. Con tale motivazione il giudizio di rilevanza deve
ritenersi adeguatamente compiuto (Corte cost., sent. n. 102 del 25
giugno 1957, sent. n. 57 del 18 novembre 1959). Invero, data la
situazione processuale determinatasi con la eccezione di
incostituzionalità, il giudice adito doveva, ai fini della rilevanza,
procedere ad un esame delibativo della legge impugnata, né poteva,
allo stato, accertare, come sostiene la difesa della Regione, la
sussistenza dei requisiti richiesti per la conversione del rapporto
giuridico. E, pertanto, non è esatto che il giudizio di rilevanza sia
stato fatto sul presupposto dell'automatica conversione del contratto
di affitto agrario in concessione enfiteutica.
Infine, quanto alla incompetenza della Sezione specializzata a
decidere sulla rilevanza, questa Corte non può pronunciarsi sulla
competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, data la
separazione fra il giudizio principale e quello di costituzionalità.
Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale,
presuppone l'esistenza di un giudizio (principale) di merito; ed è
sufficiente che il giudizio di merito, nel corso del quale è sorta la
questione di legittimità costituzionale, sia stato di fatto instaurato
(Corte cost., sent. n. 24 del 18 aprile 1959, sent. n. 30 del 23
gennaio 1957).
2. - Nel merito, anzitutto è bene precisare, nel contrasto delle
parti, che l'Assemblea regionale con la legge impugnata non ha
legiferato in materia di pubblica beneficenza e di Opere pie (art. 14,
lett. m, Statuto regionale siciliano, che riguarda l'organizzazione, il
funzionamento, i controlli ecc., delle Opere pie ed assistenziali),
bensì in materia di agricoltura e precisamente di riforma agraria. Ma
in questo campo il potere dell'Assemblea deve adeguare ai particolari
bisogni dell'Isola le leggi di riforma agraria emanate sul piano
nazionale e sempre nell'ambito delle norme costituzionali. Le
differenziazioni regionali contrasterebbero con i principi enunciati
negli artt. 1 e 5 della Costituzione.
Le leggi dello Stato alle quali l'Assemblea siciliana deve, in
materia agraria, fare riferimento sono: il D. Lgt. 24 febbraio 1948, n.
114, per la piccola proprietà contadina; la legge Sila 12 maggio 1950,
n. 230; la legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841; la legge 18 maggio
1951, n. 333, per l'assegnazione dei terreni ai contadini.
3. - Poste tali premesse, la legge impugnata, disponendo che i
terreni anche utilizzati ed anche se gravati di usi civici o soggetti a
vincoli idrogeologici, a qualsiasi titolo appartenenti al patrimonio
degli "enti pubblici", sono assegnati in enfiteusi perpetua ai
lavoratori agricoli, che in atto li coltivano (artt. 1 e 2), sconvolge
la riforma accolta dalla legislazione nazionale, ponendosi con essa in
contrasto: per i soggetti colpiti dalla riforma; per il sistema con cui
la riforma viene attuata; per l'oggetto e per i soggetti che se ne
avvantaggiano.
Infatti, la legge n. 46 colpisce gli enti pubblici, tra i quali
sono da annoverare le Opere pie, mentre la legge Sila del 1950, n. 230
(art. 2, primo comma), e la legge stralcio del 1950, n. 841 (art. 4,
primo comma), riguardano soltanto i proprietari terrieri privati. Ché
anzi la legislazione statale considera con favore gli enti pubblici di
beneficenza e di assistenza in quanto dispone che le donazioni a
beneficio di essi sono valide, se fatte fino al 15 novembre 1949
anziché sino al 1 gennaio 1948 (legge stralcio: art. 20; legge 18
maggio 1951, n. 333, art. 4, primo comma). E la legge del 1948, n. 114,
comprende nella riforma i fondi rustici di natura patrimoniale
appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, ma non i beni
appartenenti agli altri enti pubblici (art. 5).
4. - Quanto al sistema, la legge in esame dispone la con versione
ex lege in enfiteusi perpetua di tutti i rapporti giuridici che legano
il coltivatore alla terra degli enti pubblici (mezzadria, affitto
agrario, bracciantato, ecc.); in contrasto con la riforma nazionale
attuata con la espropriazione della proprietà terriera privata con
indennizzo (legge del 1950 n. 230, art. 2, primo comma; legge del 1950
n. 841, art. 4, primo comma). E non v'ha dubbio che la determinazione
degli obblighi, dei vincoli e dei limiti alla proprietà privata (art.
44, primo comma, della Costituzione) va fatta sul piano nazionale.
Trattandosi di riforme di struttura con riflessi economici e sociali,
il ridimensionamento della proprietà e la ridistribuzione della
ricchezza, che devono ispirarsi a principi uniformi e generali, non
possono competere che allo Stato; il riconoscimento di una autonoma
attività legislativa regionale, in questo campo, finirebbe col
pregiudicare la riforma stessa.
5. - Relativamente all'oggetto, le leggi nazionali pongono, nel
quadro della trasformazione agraria e fondiaria, un duplice limite alla
espropriazione:
quantitativo, riservando de jure all'espropriato una quota del
patrimonio terriero in piena proprietà (legge del 1950, n. 230, art.
2, primo comma; legge del 1950, n. 841, art. 4, primo comma); e
riservando facoltativamente per l'espropriato anche in piena proprietà
il terzo residuo (cit. legge, n. 841, art. 9);
qualitativo, assoggettando ad espropriazione i terreni suscettibili
di trasformazione e disponendo esenzioni collegate a particolari tipi
di cultura o a tipi di aziende (cit. leggi, n. 230, art. 2, primo
comma, e n. 841, artt. 4, primo comma, 5, primo comma, e 10).
La legge n. 46, al contrario, assoggetta alla riforma senza limiti
ed esclusioni (conversione in enfiteusi ex lege) tutte le proprietà
terriere degli enti pubblici, anche se già convenientemente messe a
culture; violando l'art. 44 della Costituzione sotto un duplice
aspetto: perché colpisce anche i terreni migliorati, mentre i limiti
alla proprietà privata costituzionalmente consentiti devono tendere ad
una maggiore produttività; perché pregiudica gli equi rapporti
sociali, favorendo solo alcune categorie di lavoratori.
6. - La legge siciliana viola, inoltre, l'autonomia degli enti
pubblici limitandone la capacità negoziale nella sfera dei contratti
agrari ed è in contrasto con l'art. 27 della legge 17 giugno 1890, n.
6972, secondo il quale "i beni immobili delle istituzioni pubbliche di
beneficenza devono, di regola, essere dati in affitto con le forme
fissate dal regolamento", per assicurare il conseguimento dei benefici
fini istituzionali.
Secondo, poi, la legge regionale, l'assegnazione dei terreni è
fatta di regola al contadino che coltiva la terra in atto; mentre per
la legge stralcio l'assegnazione dei terreni espropriati è fatta di
preferenza ai coltivatori degli stessi terreni solo quando essi abbiano
in corso per lo stesso terreno contratti miglioratari, a lungo termine,
ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo (art.
21, secondo comma). E non è superfluo aggiungere che la legge
impugnata è in contrasto anche con la legislazione statale in materia
di contratti agrari, che non prevede la conversione ex lege di detti
contratti in enfiteusi perpetua.
7. - Infine, la legge regionale viola il principio di eguaglianza
(art. 3, primo comma, della Costituzione) tra contadini che coltivano
le terre degli enti pubblici e contadini che coltivano le terre dei
privati, essendo riservata soltanto ai primi la possibilità di averle
assegnate in concessione enfiteutica perpetua.
Gli altri motivi sono assorbiti.
Pertanto, le disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge 13
settembre 1956, n. 46, eccedono i limiti in base ai quali è consentita
un'attività normativa da parte dell'Assemblea regionale siciliana in
materia di riforma agraria e devono, quindi, essere dichiarate
incostituzionali. Dalla dichiarata incostituzionalità delle norme su
riportate Consegue la incostituzionalità della intera legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della
Regione;
dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale
siciliana 13 settembre 1956, n. 46, riguardante l'applicazione della
riforma agraria ai terreni degli enti pubblici in relazione
all'articolo 14, primo comma, lett. a, dello Statuto speciale per la
Sicilia e in riferimento agli artt. 3, 5 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
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