Corte costituzionale

Ordinanza n. 494/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice

di procedura civile, in relazione agli artt. 116, 117 e 421, ultimo

comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'11

dicembre 1986 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente

tra Poletti Cinzica e Poletti Maria Bambina ed altro, iscritta al n.

146 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19 prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1986 il

pretore di Lecco ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c.

nella parte in cui non consente che le persone incapaci di

testimoniare a norma della stessa disposizione possano essere

liberamente interrogate sui fatti di causa, come invece previsto

dall'art. 421, ultimo comma, c.p.c.;

che il giudice a quo si duole in particolare di non poter

considerare come risposte a interrogatorio libero - quantomeno al

fine di trarne argomenti di prova in analogia con quanto stabilito

dal combinato disposto degli artt. 116, secondo comma, e 117 c.p.c. -

le deposizioni rese da alcuni testi escussi pur essendo incapaci di

testimoniare in quanto aventi nella causa un interesse che potrebbe

legittimarne la partecipazione al giudizio;

Considerato che la censura investe una scelta effettuata dal

legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale e che non

appare irragionevole che egli abbia ritenuto di non poter accordare

fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse

qualificato;

che l'esclusivo raffronto con la disciplina dettata per il

processo del lavoro, rispetto al quale sono peraltro previste

apposite cautele, non può essere fondatamente operato, attesa la sua

natura speciale;

che, pertanto, risulta manifesta la inammissibilità della

proposta questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di

Lecco con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 146 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:494 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte