Sentenza n. 50/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 263-bisCodice di procedura penale
- art. 263-terd.P.R. 447/1988
- art. 25legge 532/1982
citata
- art. 3legge 532/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 263
bis e 263 ter del codice di procedura penale e 25 legge 12 agosto 1982
n. 532 promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 gennaio 1983 dal Tribunale militare di Bari
nel procedimento penale a carico di Gaetani Luis Rafael, iscritta al n.
334 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 260 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 23 febbraio 1983 dal Tribunale militare di
Bari nel procedimento penale a carico di Ruccolo Claudio, iscritta al
n. 689 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due successive ordinanze, l'una pronunciata l'8 gennaio 1983
(n. 334/83) nel procedimento penale contro Gaetani Luis Rafael,
imputato del delitto di mancanza alla chiamata (art. 151, comma primo
c.p.m.p.); l'altra emessa il 23 febbraio stesso anno (n. 689/83) nel
processo penale contro Ruccolo Claudio, imputato di diserzione (art.
148, n. 1 c.p.m.p.), il Tribunale militare di Bari sollevava questione
di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod.
proc. pen. (così come introdotti dagli artt. 7 e 8 della l. 12 agosto
1982 n. 532) nonché dell'art. 25 della legge ora citata, nella parte
in cui non prevedono l'applicabilità, e i modi della stessa, al rito
militare dell'istituto del riesame dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale, in relazione agli artt. 3, comma primo e 24, comma
secondo Cost.
Le ordinanze danno atto che nell'un procedimento (n. 334) il
Procuratore militare aveva emesso ordine di cattura il 25 maggio 1982,
non eseguito perché l'imputato risultava emigrato all'estero, e che il
difensore aveva richiesto la revoca dell'ordine, incontrando, però, il
negativo parere del P. M. in data 5 gennaio 1983: dopodiché gli atti
erano stati trasmessi al Tribunale. Nell'altro procedimento, poi (n.
689/83), il P. M. aveva emesso ordine di cattura il 24 dicembre 1982,
anche questo ineseguito perché l'imputato era emigrato in Canada.
L'avviso di deposito dell'ordine era stato notificato in Cancelleria e
al difensore nominato dall'ufficio. Ma solo il 16 febbraio 1983 era
pervenuta alla Procura militare un'istanza di revoca sottoscritta da
altro avvocato non ancora nominato di fiducia, perché la nomina
pervenne soltanto il 19 successivo. Anche questa istanza seguiva la
stessa sorte dell'altra.
Osserva la motivazione che la legge istitutiva del riesame di
merito dei detti provvedimenti, da parte di un organo giurisdizionale
collegiale, nulla dice circa l'applicabilità del nuovo istituto al
rito militare. Il Giudice remittente è, però, convinto che sia
pressoché impossibile allo stato renderlo applicabile per via
interpretativa.
In proposito, fa rilevare che dal complesso delle disposizioni si
arguisce facilmente che la volontà del legislatore mira ad assicurare
di regola una netta "diversità" fra il cosiddetto "Tribunale della
libertà" e quello del dibattimento. Al contrario, la struttura dei
tribunali militari non consente l'attuazione di nessuna delle regole
finalizzate a garantire quella "diversità". Né poi il Tribunale
militare potrebbe convocarsi nei termini di legge, né sono previste
dall'Ordinamento Sezioni feriali.
In tali condizioni, e sussistendo nell'art. 261 c.p.m.p. una
generale norma di rinvio alle disposizioni della legge processuale
penale comune, viene a verificarsi ai danni dell'imputato militare una
situazione di effettiva e non giustificata disparità e una grave
menomazione del suo diritto di difesa.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato la quale
chiede che la questione sia dichiarata infondata.
Sostiene, infatti, l'Avvocatura che le norme denunziate sono
pienamente applicabili al rito militare, e le difficoltà rappresentate
sono facilmente superabili. Si tratterebbe, insomma, di situazione
analoga a quella dei tribunali minorili, per i quali la Cassazione ha
affermato l'applicabilità delle nuove norme. In realtà, non esiste
nella legge - secondo l'Avvocatura - una proclamata incompatibilità
dei giudici del riesame a partecipare al dibattimento. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze del Tribunale di Bari sollevano la stessa
questione di legittimità costituzionale: i due giudizi possono essere,
perciò, riuniti e decisi con unica sentenza.
Va subito, però, rilevata l'inammissibilità della questione
proposta con ordinanza 8 gennaio 1983 (n. 334/83). Risulta, infatti,
dalla motivazione che il provvedimento restrittivo della libertà
personale era stato emesso il 25 maggio 1982. Ma l'art. 32 della l. 12
agosto 1982 n. 532 avverte che le disposizioni riguardanti le richieste
di riesame si applicano esclusivamente ai provvedimenti emanati
successivamente all'entrata in vigore della legge, che - com'è noto -
essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1982 n.
223, è entrata in vigore il 29 agosto successivo.
Il Tribunale, pertanto, benché abbia sollevata la questione nel
gennaio 1983, non avrebbe mai potuto dare applicazione alla legge
impugnata nei confronti di un ordine di cattura emesso tre mesi prima.
2. - Va, invece, esaminata nel merito la questione sollevata
coll'ordinanza 23 febbraio 1983 (n. 689 Reg. ord. 1983).
Effettivamente, se la legge de qua fosse inapplicabile al rito dei
tribunali militari, si determinerebbe una situazione di grave
disparità a danno dei cittadini sottoposti alla giurisdizione militare
in tempo di pace, giacché soltanto a questi resterebbe precluso il
riesame nel merito dei provvedimenti restrittivi della libertà
personale. Trattamento differenziato sicuramente incompatibile con i
principi di cui agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost.
Ma alla Corte non sembra che nella realtà si verifichi la detta
situazione.
Intanto, non può essere evidentemente ostativo il fatto che la
legge nulla espressamente disponga circa l'applicabilità del nuovo
istituto al rito militare, giacché - come ricorda la stessa ordinanza
di rimessione - provvede in proposito il principio generale sancito
dall'art. 261 c.p.m.p., che estende le norme processuali ordinarie ai
procedimenti davanti ai tribunali militari.
Orbene, le ragioni tutte indicate dall'ordinanza quali insuperabili
ostacoli che renderebbero virtualmente inapplicabile la legge, sono in
realtà soltanto difficoltà di fatto che non possono escluderne in
assoluto l'operatività.
In proposito, l'argomento centrale addotto dal giudice a quo è
rappresentato dal rilievo secondo cui, mentre l'art. 25 della legge
prevede che i provvedimenti per il riesame siano attribuiti ad una o
più sezioni penali del Tribunale, la cui composizione è indicata
nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio Superiore della
Magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e
supplenti, tutto questo sarebbe irrealizzabile nei Tribunali militari.
A parte, infatti, - si sostiene - che l'art. 263 ter affida la
competenza ai Tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia,
mentre i Tribunali militari sono tutti situati nei detti capoluoghi,
resta comunque l'impossibilità di costituire più Sezioni data la loro
struttura, e anche perché prevalentemente vengono assegnati ai
Tribunali un solo Presidente ed un solo giudice togato: il che comporta
altresì che non si possano formare tabelle per la composizione delle
Sezioni, né predeterminare i magistrati che vi sono assegnati.
Secondo l'ordinanza essendo la normativa manifestamente orientata a
"cercare" di assicurare una diversità fra il giudice competente per il
riesame e quello del dibattimento, renderebbe ancora più evidente
l'impossibilità per i Tribunali militari di adeguarsi al precetto
della legge.
In realtà, lo stesso Tribunale di Bari si rende conto che il
legislatore non ha comminato alcuna espressa incompatibilità in
proposito, e che la situazione non trova peraltro alcun riferimento
nelle ipotesi generali previste dall'art. 61 cod. proc. pen., cui
rimanda l'art. 288 c.p.m.p.
Ben è vero che la legge si è ciononostante correttamente
preoccupata di predisporre meccanismi atti a privilegiare, per quanto
possibile, una qualche diversità di magistrati fra le due competenze,
e persino un loro avvicendamento annuale: senza, però, che
l'impossibilità di osservare tali disposizioni ordinamentali implichi
anche l'impossibilità di applicare la legge. Basti considerare che
anche davanti ai Tribunali ordinari dei piccoli capoluoghi di provincia
quella situazione di difficoltà tende a verificarsi, tanto che il
Consiglio Superiore della Magistratura ha avvertito al punto c) del
paragrafo 2 dei "Criteri generali per la formazione delle tabelle di
composizione degli uffici giudiziari", che la diversità fra i giudici
del riesame e quelli del giudizio è un'opportunità da osservarsi nei
limiti del possibile, quando l'organico lo consenta.
D'altra parte, non è nemmeno esatto che la struttura organica dei
Tribunali militari non consenta la costituzione di più Sezioni, visto
che l'ordinamento giudiziario militare di pace prevede, invece,
esplicitamente all'art. 8, comma terzo, che con decreto presidenziale
possa essere disposto il funzionamento di più Sezioni; e contempla,
anzi, nello stesso comma e nel successivo, i modi per il loro
funzionamento e per l'assegnazione dei procedimenti. Articolo che non
è stato abrogato espressamente dalla l. 7 maggio 1981 n. 180 (che ha
apportato modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), né
può essere ritenuto incompatibile con l'art. 2 della citata legge che,
adeguando la composizione del Tribunale militare a quello ordinario,
prescrive tuttavia che "il Tribunale militare è formato da un
magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da più magistrati
militari di tribunale o di appello".
Le sollevate obiezioni, pertanto, rappresentano mere difficoltà di
fatto, non diverse da quelle che si verificano nei tribunali ordinari,
e non tali da rendere impossibile l'applicazione della legge.
3. - Ancora di minore consistenza sono poi gli ulteriori rilievi,
concernenti sia la mancanza di una sezione feriale nei Tribunali, sia
l'impossibilità di poter provvedere entro i termini brevissimi dettati
dalla legge.
Sul primo punto, va ricordato che la citata legge di modifica
dell'ordinamento giudiziario militare prevede nell'art. 15 i modi per
la formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari
e, in genere, i provvedimenti per i trasferimenti dei magistrati
militari: provvedimenti che sono adottati, in via amministrativa, con
decreto presidenziale su proposta del Ministro della Difesa, sentito lo
speciale Comitato sostitutivo dell'organo di autogoverno fino a quando
quest'ultimo non sarà costituito. Esistono, quindi, nella legge gli
strumenti anche per costituire le Sezioni feriali e, frattanto, se del
caso, per adottare eventuali provvedimenti di supplenza attraverso
reciproci turni fra tribunali finitimi. Analogamente, del resto, a
quanto suggerisce la Corte di Cassazione per rendere operativa la legge
anche in altro settore.
Quanto al secondo rilievo, l'ordinanza non motiva, né peraltro lo
propone in relazione al precedente; ché anzi, da esso lo distingue
mediante l'espressione "... e perché".
È pensabile, tuttavia, che il Tribunale militare di Bari
intendesse riferirsi ad un argomento frequentemente utilizzato da altre
magistrature militari, secondo cui la difficoltà di convocare dai vari
reparti il giudice militare non togato non consentirebbe di rispettare
il ristretto termine di tre giorni (prorogabile a sei), imposto dalla
legge denunziata per la decisione sul riesame.
Ma è questo sicuramente il più fragile dei rilievi, ove si
consideri che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della l. 7 maggio
1981 n. 180, i giudici non togati, estratti a sorte ogni sei mesi,
distintamente per ciascun bimestre successivo, durano in funzione due
mesi. Il giudice in funzione, pertanto, può essere agevolmente
convocato anche ad horas, dato che l'art. 8, ultimo comma,
dell'Ordinamento Giudiziario militare (articolo non abrogato) sancisce
la "precedenza del servizio della giustizia militare"; e, in ogni caso,
esiste la disponibilità di ben due supplenti per ogni giudice estratto
(art. 2, ultimo comma, ultimo inciso l. 7 maggio 1981, n. 180).
Non sussistono, dunque, né incompatibilità, né assolute
impossibilità che rendano inapplicabili le norme denunziate al rito
militare: e conseguentemente non ha fondamento, nei sensi di cui s'è
detto, la sollevata questione di legittimità costituzionale. È
auspicabile, tuttavia, che opportune misure organizzative vengano
adottate per facilitare il superamento delle prospettate difficoltà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
263 bis e 263 ter cod. proc. pen. nonché dell'art. 25 della l. 12
agosto 1982 n. 532, sollevata dal Tribunale militare di Bari con
ordinanza 23 febbraio 1983 (n. 689 Reg. ord. 1983) con riferimento
agli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo della Costituzione;
dichiara inammissibile la stessa questione sollevata dal predetto
Tribunale con ordinanza 8 gennaio 1983 (n. 334 Reg. ord. 1983) con
riferimento agli stessi parametri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte