Sentenza n. 51/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 97r.d. 3269/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 65 del
d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (Testo unico delle disposizioni
riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1975 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Bonanomi Carla Stella e
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 468 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;
2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1976 dalla Corte di Cassazione sul
ricorso proposto dalla curatela del fallimento s.p.a. G. L. Tondani
contro l'Esattoria Civica di Milano ed altro, iscritta al n. 66 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977.
Visti l'atto di costituzione della curatela del fallimento Soc.
Tondani e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Enrico Biamonti per la curatela del fallimento Soc.
Tondani e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 15 settembre 1971 l'Esattoria delle Imposte di Milano
intimò a Bonanomi Carla Stella - quale acquirente di un immobile già
di proprietà, alla data del 29 marzo 1947, di Rossi Francesco - il
pagamento della somma di lire 13.663.325, dovuta dal Rossi medesimo a
titolo di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio: ciò in
forza del privilegio speciale di cui all'art. 65 d.P.R. 9 maggio 1950
n. 203 (testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte
straordinarie sul patrimonio).
Con citazione del 15 febbraio 1972 la Bonanomi convenne avanti il
Tribunale di Milano l'Esattoria e l'Amministrazione finanziaria dello
Stato chiedendo dichiararsi infondata la intimazione.
L'adito Tribunale con ordinanza del 9 gennaio 1975 (comunicata il
24 marzo e notificata il 18 settembre 1975, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975 e iscritta al n. 468 registro
ordinanze 1975) sollevò d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 d.P.R. 203/1950
nella parte in cui questa norma - a differenza dell'art. 97 r.d. 30
dicembre 1923 n. 3269 e dell'art. 68 r.d. in pari data, n. 3270,
rispettivamente relativi all'imposta di registro ed a quella sulle
successioni - "non dispone che l'azione a garanzia del privilegio
spettante allo Stato per la riscossione dell'imposta si estingue nel
termine (decennale ordinario) posto dalla legge per domandare il
pagamento dell'imposta".
La rilevanza della questione è dal Tribunale ravvisata in ciò
che, pur non essendo nella specie prescritta l'obbligazione principale,
dovrebbe nondimeno la terza acquirente del bene essere assolta da ogni
pretesa e andare indenne da azione espropriativa se, conformemente ad
esigenze di uguaglianza rispetto al trattamento del terzo possessore in
altre ipotesi di privilegio fiscale, fosse a questo applicabile, anche
in materia di imposta straordinaria sul patrimonio, un autonomo termine
estintivo, che dovrebbe, secondo il Tribunale, essere quello decennale
ordinario (operante, in mancanza di diversa disposizione, per la
richiesta di pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio).
Sulla non manifesta infondatezza della proposta questione il
Tribunale, premesso che, in linea di principio, il privilegio speciale
può essere esercitato senza altro limite di tempo che non sia quello
della prescrizione del credito garantito, osservava che l'art. 97 della
legge di registro ha posto, in deroga a tale principio, un autonomo
termine di estinzione dell'azione esecutiva privilegiata, soggiungendo
che la Corte costituzionale, con sentenza 141/1974, ha esteso tale
disciplina alla materia dell'imposta di successione, avendo ritenuto
irrazionale il diverso trattamento prima risultante dall'art. 68 della
relativa legge.
Il Tribunale - non senza aver ricordato che la Corte, nella
menzionata sentenza, argomentava anche dalle esigenze di certezza del
diritto e di sicurezza nella circolazione dei beni, quali ragioni
giustificatrici di una rigorosa delimitazione del termine entro cui
può essere esercitata l'azione esecutiva sul bene oggetto del
privilegio - ha osservato a) che non minore irrazionalità è dato
rilevare nel diverso trattamento riservato dalla legge alla materia
dell'imposta straordinaria sul patrimonio, "posto che la diversità dei
presupposti di imposta non esplica alcun rilievo rispetto al favore per
le esigenze finanziarie dello Stato, in funzione del quale è stabilito
il privilegio", b) che le esigenze di sicurezza nella circolazione dei
beni e di tutela del terzo acquirente "operano indifferentemente, quale
che sia la natura ed il campo di applicazione dell'obbligazione
tributaria, cui il privilegio accede".
Ha infine rilevato il giudice a quo che sotto lo specifico profilo
testé indicato (irragionevolezza del deteriore trattamento del terzo
possessore nella materia di cui trattasi rispetto a quello del terzo
possessore in materia di imposte di registro e successoria) la
questione di costituzionalità dell'art. 65 d.P.R. 203/1950 non è
stata affrontata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210/1971,
la quale si è limitata ad affermare la legittimità del rinvio operato
dal legislatore fiscale alle generali norme del codice civile in tema
di privilegi, senza tener conto che lo stesso legislatore fiscale aveva
ritenuto di derogare a quella regolamentazione generale, ponendo un
autonomo termine di estinzione del privilegio in materia di imposta di
registro (disciplina successivamente estesa dalla Corte stessa
all'imposta di successione).
2. - In questa sede nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri con atto depositato il 29 settembre 1975, nel quale
l'Avvocatura generale dello Stato, richiamata a sostegno della
conclusione d'infondatezza della questione la sentenza 210/1971, ha
osservato che l'esigenza eguagliatrice, che indusse la Corte a ritenere
nella sentenza 141/1974 illegittima la non previsione, per l'imposta
sulle successioni, di un autonomo termine di decadenza dell'azione
esecutiva reale, non potrebbe operare relativamente all'analogo difetto
di tale previsione per l'imposta straordinaria sul patrimonio, in
quanto le imposte di registro e sulle successioni, entrambe relative a
trasferimenti, hanno struttura, funzione e disciplina affini, mentre da
entrambe si differenzia profondamente l'imposta straordinaria sul
patrimonio, sia per la sua natura giuridica (di imposta diretta e
straordinaria, contro il carattere indiretto ed ordinario delle altre)
sia per le esigenze finanziarie cui assolve (straordinarie ed
eccezionali, appunto, in piena antitesi con l'ordinarietà e normalità
delle esigenze, cui assolvono le due classiche imposte indirette).
Ha poi respinto l'interveniente la proposizione del Tribunale di
Milano, secondo cui la diversa disciplina dei privilegi sarebbe
comunque ingiustificata perché è pur sempre identica la causa del
privilegio (favore per le esigenze finanziarie dello Stato) e identiche
le ragioni che postulerebbero un autonomo termine estintivo (certezza
del diritto e sicurezza nella circolazione dei beni) sul riflesso che
"la diversa natura delle singole imposte influisce direttamente sulla
disciplina del credito relativo e del corrispondente privilegio,
determinando situazioni di fatto e di diritto sostanzialmente diverse",
come conferma il fatto che, "se così non fosse, non si
giustificherebbe la diversa disciplina dettata dagli artt. 2771, 2772 e
2788 codice civile per i privilegi relativi ad imposte dirette e
indirette, tutte genericamente preordinate al soddisfacimento delle
esigenze finanziarie dello Stato". Quanto poi al bisogno di sicurezza
nella circolazione dei beni, esso - sempre ad avviso della Avvocatura
dello Stato - verrebbe in rilievo in modo diverso nelle due ipotesi,
perché la tipicità ed unicità dell'occasione generatrice del
privilegio speciale relativo all'imposta straordinaria sul patrimonio
(possesso dell'immobile alla data del 29 marzo 1947) ridurrebbe, per il
terzo acquirente, la difficoltà di rilevamento del privilegio stesso
e, quindi, la lamentata situazione di pericolo.
3. - Con ricorso 3 luglio 1968 l'Esattoria civica di Milano chiese
al giudice delegato del fallimento della s.p.a. Gian Luca Tondani
l'ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 101 legge fallimentare, del
credito di lire 54.198.397 per imposta straordinaria progressiva sul
patrimonio dovuta da Gian Luca Tondani, con privilegio speciale sul
prezzo ricavante dalla vendita di un immobile dal Tondani medesimo
conferito nella società fallita, sul quale gravava il privilegio
speciale di cui all'art. 65 t.u. 9 maggio 1950 n. 203.
Mentre il curatore del fallimento si oppose all'ammissione del
credito in via privilegiata eccependo la prescrizione del privilegio
speciale, l'Esattoria chiamò in causa l'Amministrazione delle Finanze
dello Stato la quale si costituì facendo propria la domanda.
Mentre l'adito Tribunale, con sentenza 1 aprile-26 luglio 1971,
dichiarò il privilegio speciale estinto per prescrizione ritenendo che
ad esso fosse applicabile la prescrizione ordinaria decorrente dalla
data (11 agosto 1950) dell'acquisto dell'immobile, che ne era gravato,
da parte della società fallita, la Corte d'appello di Milano, adita
dall'Esattoria e dall'Amministrazione finanziaria, con sentenza 27
novembre 1973-18 gennaio 1974, in riforma della sentenza di primo
grado, ammise l'Esattoria al passivo del fallimento per il credito di
imposta di lire 44.859.522 con privilegio speciale sulla somma ricavata
dalla vendita dell'immobile conferito dal debitore di imposta nella
società fallita, ritenendo che il privilegio speciale immobiliare,
previsto dall'art. 65 t.u. 9 maggio 1950 n. 203, si estingue solo con
l'estinzione del credito di imposta del quale costituisce un
accessorio, e che, in mancanza di specifica disposizione di legge in
senso contrario, non siano per esso configurabili cause di estinzione
autonome e distinte rispetto a quelle incidenti sul credito garantito.
Sul ricorso del curatore del fallimento della s.p.a. Tondani le
Sezioni unite della Corte di Cassazione, con ordinanza 8 ottobre 1976
(notificata il 14 gennaio 1977 e comunicata il successivo 25,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13 aprile 1977 e
iscritta al n. 66 registro ordinanze 1977), ha d'ufficio sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 65 d.P.R. n. 203/1950, "nella parte in cui non dispone,
analogamente a quanto previsto dalle norme concernenti il privilegio
speciale che assiste il credito dello Stato per altre imposte, che il
privilegio speciale relativo al credito per l'imposta straordinaria
progressiva sul patrimonio si estingue ove l'azione esecutiva
privilegiata non sia esercitata entro un determinato termine,
indipendentemente dall'estinzione del credito di imposta".
La Corte di Cassazione muove dalla premessa che i privilegi
speciali - i quali condividono per certi aspetti la natura dei tipici
diritti reali di garanzia, ma se ne differenziano per la mancanza di
un'autonoma fattispecie costitutiva rispetto a quella del credito,
donde una loro più accentuata accessorietà - seguono necessariamente
le sorti del credito garantito e non possono, almeno di regola,
estinguersi prima ed indipendentemente da quest'ultimo, né le
disposizioni particolari che, come l'art. 97 della legge di registro e
l'art. 68 della legge sull'imposta di successione (quest'ultimo nel
testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale operata con la sentenza n. 141/1974), prevedono una
causa estintiva autonoma, esprimono un contrapposto principio perché
costituiscono norme eccezionali insuscettibili di applicazione
analogica.
Tale premessa rende rilevante la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 65, proprio per la mancata previsione di
un autonomo termine estintivo dell'azione esecutiva privilegiata:
questione la cui non manifesta infondatezza discende, secondo la Corte
di Cassazione, dal fatto che la omessa previsione implica per il terzo
acquirente, relativamente all'imposta in esame, un trattamento
deteriore rispetto a quello in cui versano gli acquirenti di beni
vincolati a garanzia di altre imposte, senza che la diversità tragga
razionale giustificazione dalla differente natura dei tributi e, in
particolare, dalla distinzione fra imposte dirette e indirette, che
attiene al modo di manifestarsi della capacità contributiva e non
giustifica, di per sé, gradi diversi di intensità della garanzia
della obbligazione tributaria. Al contrario, l'esigenza di sicurezza
della circolazione dei beni (quale giustificazione di un termine per
l'esercizio dell'azione esecutiva privilegiata: v. sentenza n.
141/1974) si presenta nell'ipotesi di imposta progressiva sul
patrimonio più marcata che non nella ipotesi, ad esempio, di imposta
di registro, posto che, in quest'ultimo caso, il privilegio afferisce
al singolo o ai singoli beni oggetto del trasferimento, mentre,
nell'altro, il privilegio colpisce tutti gli immobili esistenti nel
patrimonio del contribuente ad una determinata data.
4. - In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 26 aprile 1977, in cui l'Avvocatura
generale dello Stato ha riprodotto argomentazioni e conclusioni
spiegate nell'altro incidente.
Si è costituito il curatore del fallimento della s.p.a. Tondani,
rappresentato e assistito dagli avv. Enrico Biamonti e Giovanni
Panzarini giusta delega in calce alle deduzioni depositate il 3 luglio
1977, in cui - sottolineata in linea preliminare la differenza della
questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza in
esame rispetto alla questione disattesa con la sentenza n. 210/1971
(ora, e non allora, specificamente censurandosi il difetto di autonomo
limite temporale dell'azione esecutiva privilegiata) - rileva che la
censurata diversità di trattamento del terzo acquirente nell'ipotesi
in esame, rispetto a quanto previsto in tema di imposte di registro e
sulle successioni, non solo non è razionalmente giustificata, ma è
tanto più grave in quanto, nel primo caso, l'acquirente versa nella
radicale impossibilità (pratica e giuridica) di informazione circa
l'esistenza del privilegio, stante il segreto di ufficio previsto
dall'art. 68 d.P.R. n. 203/1950 (a torto sottovalutato dalla sentenza
n. 210/1971) e la non pubblicità dei ruoli dell'imposta in questione
(art. 50, secondo comma, d.P.R. citato).
Osserva ancora la curatela che, proprio per la gravità della
deroga che il privilegio immobiliare in genere apporta al sistema della
trascrizione immobiliare, la legge provvede a limitare il medesimo sia
in relazione al tempo cui si riferiscono i tributi sia, soprattutto,
dal punto di vista della localizzazione del bene con il collegare il
privilegio agli immobili "situati nel territorio del comune in cui il
tributo si riscuote" (articolo 2771 codice civile), o con il preservare
parzialmente i diritti dei terzi pur successivi all'insorgenza del
tributo (articolo 2772 codice civile), o ancora coordinando tributo e
immobile (finanza locale: art. 2773 codice civile), o ancora collegando
il privilegio a dati esteriori individuabili (impianti in tema di
concessione di acque pubbliche, opere di bonifica e miglioramento:
artt. 2774 e 2775 codice civile).
Tali norme, evidentemente preordinate a fornire al terzo diligente
la possibilità di sopperire al difetto di pubblicità in senso
tecnico, rendono tanto più palese la gravità della situazione
esistente in tema di privilegio relativo all'imposta straordinaria sul
patrimonio, ove ogni possibilità di informazione è preclusa. Ad
analoga ratio di tutela del terzo acquirente (nel senso della oggettiva
controllabilità di una situazione a lui opponibile pur al di fuori del
meccanismo della trascrizione) si collega, sempre ad avviso della
curatela, il principio della inusucapibilità delle servitù non a
parenti.
Non manca la curatela di rilevare che, nella recente riforma
tributaria, l'art. 56, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), regolando
il privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 2771 codice civile,
ha tenuto conto della natura delle nuove imposte dirette tendenti a
colpire il coacervo dei redditi ed ha provveduto ad evitare che il
diritto di garanzia gravasse sugli immobili a tutela dell'intero
credito d'imposta, disponendo che "i privilegi... sono limitati
all'imposta o alla quota proporzionale d'imposta immutabile ai redditi
immobiliari": anche questa disposizione dimostra - secondo la curatela
- l'assoluta irrazionalità ed iniquità del privilegio che assiste
l'imposta straordinaria sul patrimonio, posto che tale imposta, sorta
in relazione all'intero patrimonio del contribuente, può focalizzarsi,
nel momento della realizzazione privilegiata, per l'intero sul singolo
immobile del terzo possessore (ciò che appunto è avvenuto nel caso di
specie).
L'impugnato art. 65 - osserva conclusivamente la curatela - mette
in moto un meccanismo per cui, a distanza di decenni dall'istituzione
del tributo, un terzo, incolpevolmente ignaro del vincolo, può vedersi
sottratto un bene (che potrebbe anche essere il suo unico cespite
immobiliare, frutto dei risparmi di una vita), senza sostanziali
possibilità di rivalsa nei confronti del debitore d'imposta. La
abnormità di tale situazione anche dal punto di vista del principio
della capacità contributiva, lo sconvolgimento del sistema di
pubblicità, la differenza di trattamento rispetto ad altre ipotesi di
privilegi fiscali (registro e successione), la disarmonia inspiegabile
con la disciplina civilistica dei privilegi fiscali, l'eventualità che
nel singolo bene acquistato dal terzo si concentri la garanzia del
soddisfacimento di un credito commisurato all'intero patrimonio del
contribuente, sono tutti elementi che - secondo la curatela - segnalano
"l'iniquità e l'irragionevolezza della diversa disciplina del tributo
de quo rispetto al sistema e così la lesione gravissima dell'art. 3
della Costituzione".
Nella memoria illustrativa depositata il 26 novembre 1981, la
difesa della curatela insiste con particolare intensità sulla
incompatibilità tra privilegi speciali immobiliari e il sistema della
pubblicità immobiliare, su ciò che il privilegio che assiste
l'imposta straordinaria sul patrimonio grava su tutti i beni
appartenenti al soggetto, che il terzo acquirente non può rilevare in
alcun modo il pagamento del tributo né ha notizia dei ruoli
esattoriali, che per quel che concerne la imposta de qua non sono
soggetti a pubblicazioni, né dai competenti funzionari per essere
questi tenuti al segreto d'ufficio. Ciò ribadito, la difesa torna ad
intrattenersi sul tema della questione di costituzionalità, e cioè
sulla mancata previsione di una prescrizione breve estintiva del
privilegio ed estintiva del credito tributario; su di che confuta le
deduzioni dell'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri
negando che le caratteristiche dei tributi di registro e sulle
successioni giustifichino la diversità di trattamento riservata ai tre
tributi.
5. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981, nella quale il
giudice Andrioli ha riferito sui due incidenti, l'avvocato Biamonti,
per la curatela del fallimento della soc. Tondani, ha in particolar
misura insistito sul principio della capacità contributiva e
argomentato dalla sent. 141/1974 della Corte; l'avvocato dello Stato
Angelini Rota, pur ammettendo il contrasto tra l'esigenza di certezza
del diritto e la carenza di pubblicità del privilegio in esame, ha
invocato il principio: accessorium sequitur principale e sottolineato
la differenza tra il privilegio a tutela dell'imposta straordinaria sul
patrimonio e altro privilegio, per il quale il legislatore ha fissato
termine di esercizio dell'azione contro il terzo (termine, nel cui
difetto la Corte ebbe a ravvisare lesione dell'art. 3 in riferimento ad
altro tributo nella ripetuta sent. 141/1974). Considerato in diritto :
6. - Sebbene diverse siano le fattispecie concrete su cui sono
sorti i due incidenti (procedura espropriativa individuale nella specie
su cui si è pronunciato il Tribunale di Milano; domanda di ammissione
al passivo fallimentare nella specie su cui han rescritto le Sezioni
unite della Cassazione), l'identità della disposizione impugnata e del
parametro di costituzionalità induce la Corte a disporre la riunione
degli incidenti stessi, di cui è da negare la fondatezza per le
ragioni che si passa ad esporre non senza sottolineare la genericità
del quesito prospettato dai giudici a quibus, i quali sollecitano da
questa Corte - in buona sostanza - la formulazione di norma che estende
la prescrizione ordinaria decennale all'azione esecutiva individuale
del Fisco contro il terzo acquirente - immediato e mediato - dal
titolare del patrimonio al 29 marzo 1947, di cui faceva parte
l'immobile trasferito.
7. - Nel sistema del codice di procedura civile del 1942 il terzo
acquirente di immobile acquista la veste di terzo proprietario e,
quindi, di parte necessaria nel processo di espropriazione singolare
sol quando il bene sia gravato da ipoteca iscritta in tempo anteriore
alla trascrizione dell'atto d'acquisto (sebbene l'art. 2812 codice
civile non manchi di escludere dal novero acquirenti di taluni diritti
reali che pur abbiano trascritto il proprio titolo in tempo posteriore
alla iscrizione ipotecaria): limitazione che ha, nel campo dei mobili,
il suo omologo nell'attribuzione della qualità di terzo proprietario
e, quindi, di necessario litisconsorte passivo all'acquirente di mobile
sol se gravato da pegno. Né la presente è sede opportuna per
ricordare le dispute, non ancora sopite in dottrina e in
giurisprudenza, sulla sorte degli stessi diritti di garanzia che pur
attribuiscono al terzo acquirente la qualità di terzo proprietario
allorquando nei confronti del debitore diretto o del terzo acquirente
sia stata, in tempo successivo al sorgere del privilegio, aperta
procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Pertanto nel sistema dei codici civili sostanziale e processuale
del 1942 l'azione espropriativa - singolare e, a fortiori, collettiva -
contro il terzo acquirente del bene gravato da privilegio speciale non
è neppur prevista e, pertanto, sufficiente soggetto passivo della
medesima è il debitore, non già il terzo acquirente, il quale,
ammenoché non sia coinvolto di fatto in alcuna delle situazioni
spaziali descritte nell'art. 513 codice procedura civile proprie,
peraltro, dei soli mobili, si vede spogliare del diritto reale senza
essere messo al giorno degli atti del procedimento espropriativo che ne
lo privano.
D'altro canto le ragioni di tale "politica" legislativa non sono da
ravvisare in ciò che la quasi totalità dei privilegi non formi
oggetto di idoneo sistema di pubblicità perché rimane pur sempre
dubbio se siffatta assistenza valga ad attribuire al terzo acquirente
la qualità di terzo proprietario che l'art. 602 codice procedura
civile assegna - lo si ripete - al terzo acquirente d'immobile gravato
da ipoteca (e - ipotesi estranee alla presente disamina - al terzo
acquirente di mobile gravato da pegno e all'acquirente di bene la cui
alienazione da parte del debitore sia stata revocata per frode).
L'ultimo rilievo consente di far giustizia dei sospetti di
attentato alla sana circolazione dei beni e alla buona fede del terzo
acquirente, su cui i giudici che hanno sollevato gli incidenti e la
difesa dell'unica parte privata costituitasi in questa sede hanno in
particolar guisa insistito: posto che la data di nascita del privilegio
per l'imposta straordinaria sul patrimonio risulta da norma avente
forza di legge pubblicata a due riprese nella Gazzetta Ufficiale, la
ricerca dei dati del collegamento tra il terzo e il titolare del
patrimonio debitore del tributo non incontra difficoltà più ardue di
quelle che i registri delle conservatorie e il catasto e le mappe
censuarie frappongono alla diligenza di chi - nel territorio di
diciotto delle venti regioni nelle quali si articola la Repubblica -
intende acquistare senza pericolo di evizione immobili o concedere
senza incorrere in sgradevoli sorprese credito al titolare di diritti
reali immobiliari: difficoltà, che per un verso nulla han da vedere
con il segreto d'ufficio cui sono tenuti coloro che - come ogni altro
funzionario o consulente - partecipano alle operazioni applicative
dell'imposta, e, per altro verso, deve vittoriosamente superare il
Fisco per identificare in primo luogo l'appartenenza dell'immobile de
quo al patrimonio della persona al 29 marzo 1947 e in secondo luogo il
proprietario in atto dell'immobile medesimo (difficoltà che al certo
non sorgevano neppur ipoteticamente nella specie, in ultima istanza
sottoposta all'esame delle Sezioni unite, dappoiché avente causa
immediato del debitore Gianluca Tondani era la società identificata
con le sue stesse generalità, alla quale il Tondani medesimo aveva
apportato l'obnoxio immobile).
La disamina del diritto positivo, pur condotta nei termini
delibatori che la presente sede rende necessari, permette di affermare
che nella normativa dei tributi, la cui prescrizione estintiva
aspirerebbero Tribunale di Milano e Sezioni unite della Cassazione
estesa al tributo in esame, il terzo è tutelato con l'attribuzione
della qualità di contraddittore passivo necessario nella
espropriazione forzata, di cui il sistema dei codici civili sostanziale
e processuale non munisce i terzi titolari di beni mobili e immobili
aventi causa da debitore per crediti diversi dai tributi, direttamente
l'uno e assunti a parametri i due altri.
8. - I precedenti rilievi indurrebbero da soli a dire infondata
l'accusa di irrazionalità per ingiustificata divergenza di trattamento
- nella quale si esaurisce, a ben guardare, la motivazione delle due
ordinanze - ove queste siano spogliate delle preoccupazioni di
attentati alla sana circolazione dei beni e alla buona fede dei terzi,
di cui si è dimostrata la estraneità a una disamina condotta, come si
deve, sulla base di dati ricavati dal diritto positivo - se giudici a
quibus e parte privata costituita non insistessero sulla discrepanza
che la disciplina positiva sull'imposta di registro e la sent. 141/1974
in riferimento alla imposta sulle successioni han determinato tra la
imposta de qua agitur e gli or menzionati tributi.
Senonché in una materia basata, come i privilegi, sulla "causa"
del credito garantito (art. 2745 codice civile) e, quindi, sulla
funzione sociale del medesimo, la "causa" della imposta straordinaria
sul patrimonio non può non giustificare la mancata considerazione
della incidenza della prescrizione sull'azione espropriativa contro il
terzo, di cui si sono fatti carico il legislatore per la imposta di
registro e questa Corte per la imposta sulle successioni: "causa", o
funzione che dir si voglia, ravvisata nella esigenza di chiamare tutti
a raccolta per sanare le ferite della guerra perduta e non per far
fronte alle normali esigenze finanziarie dello Stato; esigenza che, per
tutelare il diritto di difesa del terzo, ben giustificava
l'attribuzione al terzo della qualità di necessario contraddittore
passivo non già l'assoggettamento di detta azione a prescrizione
diversa da quella estintiva del credito tributario, ove si consideri il
carico di lavoro che - stante la generalità dei soggetti passivi del
tributo e la universalità dei beni colpiti - sarebbe gravato sugli
uffici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 468 registro ordinanze 1975 e 66
registro ordinanze 1977,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 65 d.P.R. 9 maggio 1950 n. 203, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, nella parte in cui, a differenza che per gli artt.
97 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 68 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270,
non dispone che l'azione a garanzia del privilegio spettante allo Stato
per la riscossione dell'imposta si estingue nel termine (decennale
ordinario) posto dalla legge per domandare il pagamento dell'imposta,
sollevata con ordinanza 9 gennaio 1975 dal Tribunale di Milano;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 65 d.P.R. 9 maggio 1950 n. 203, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione e nei limiti di cui alla motivazione
della ordinanza, emessa dalla Corte di Cassazione - Sezioni unite
civili - l'8 ottobre 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte