Sentenza n. 51/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/02/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e
299 cod. proc. pen. e del combinato disposto degli artt. 34, 279 e
299 dello stesso codice, promossi con ordinanze emesse il 17 novembre
1995 dalla Corte d'assise di Reggio Calabria, il 16 aprile 1996 dal
tribunale di Catanzaro e il 4 marzo 1996 dalla Corte d'assise di
Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 210, 611 e 617 del
registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 11 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 17 novembre
1995 (reg. ord. n. 210 del 1996) ed il 4 marzo 1996 (reg. ord. n.
617 del 1996), la Corte d'assise di Reggio Calabria ha sollevato, in
relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che nel
dibattimento ha adottato misure coercitive nei confronti
dell'imputato.
Nei due giudizi la Corte d'assise, competente ad applicare le
misure cautelari quale "giudice che procede" (art. 279 cod. proc.
pen.), aveva disposto, su richiesta del pubblico ministero e nella
medesima composizione, la custodia cautelare in carcere di imputati
nel procedimento in corso.
Il giudice rimettente osserva che questa situazione è distinta da
quella che ha dato luogo alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale dello stesso art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevedeva l'incompatibilità a partecipare al
giudizio del giudice per le indagini preliminari che avesse applicato
una misura cautelare personale (sentenza n. 432 de 1995). Essendo i
casi di incompatibilità tassativi, il giudice rimettente ritiene di
non poter dare alla disposizione che li prevede una interpretazione
analogica o estensiva. Tuttavia lo stesso giudice ricorda che
l'applicazione di misure che limitano la libertà personale
presuppone l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. In altri
termini occorrono elementi probatori che, nel loro complesso,
consentano di pervenire ad un giudizio di alta probabilità in ordine
all'esistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato.
Questa valutazione del giudice chiamato ad applicare all'imputato,
nel corso del dibattimento, la custodia cautelare in carcere, non ha
carattere formale, bensì di contenuto, giacché riguarda la
probabile fondatezza dell'accusa e l'inesistenza di condizioni che
possano legittimare il proscioglimento.
Anche in questo caso, come in quello del giudice del dibattimento
che quale giudice per le indagini preliminari ha adottato un analogo
provvedimento, vi sarebbe un legittimo interesse dell'imputato a non
essere giudicato da un giudice che ha già espresso, sia pure
doverosamente, una valutazione dei medesimi fatti oggetto del
giudizio. Si dovrebbero, pertanto, estendere anche a questo nuovo
caso i principi sulla incompatibilità del giudice, già enunciati
dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 432 del 1995).
2. - È intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
L'Avvocatura ritiene che l'incompatibilità dedotta dalla Corte
d'assise di Reggio Calabria trovi origine nella occasionale
discontinuità temporale, dovuta alla durata dell'istruzione
dibattimentale, tra il momento in cui è stata emessa l'ordinanza di
custodia cautelare e quello in cui sarà pronunciata la sentenza che
definisce il dibattimento. Il dubbio di legittimità costituzionale
non avrebbe avuto ragione di essere sollevato, se il provvedimento
cautelare e la definizione del giudizio avessero avuto luogo
contestualmente, nella stessa udienza.
Ad avviso dell'Avvocatura, si tratterebbe di verificare se il
giudice del dibattimento, dopo aver emesso l'ordinanza che applica
una misura cautelare personale all'imputato, ritenendo sussistenti
gravi indizi di colpevolezza, possa procedere al giudizio finale
senza che vi sia sospetto di prevenzione. La questione, valutata
prescindendo dagli elementi accidentali costituiti dalla pluralità
di udienze dibattimentali e dalla discontinuità temporale dei
provvedimenti, sarebbe del tutto infondata. L'opinione contraria,
difatti, porterebbe a negare al giudice il potere di disporre
qualsiasi cosa nel dibattimento, giacché ogni provvedimento implica
l'assunto, da dimostrare mediante l'istruzione dibattimentale, che
l'accusa sia provvista di un certo fondamento.
3. - Il tribunale di Catanzaro, investito nel corso del
dibattimento della decisione sulla istanza dell'imputato di revoca
della custodia in carcere, ha sollevato, con ordinanza emessa il 16
aprile 1996 (reg. ord. n. 611 del 1996), due questioni di
legittimità costituzionale, che riguardano:
a) l'art. 299 cod. proc. pen., che - nella parte in cui preclude,
dopo il decreto di rinvio a giudizio, la valutazione della
persistenza della gravità degli indizi di colpevolezza che legittima
il mantenimento della misura cautelare personale - sarebbe in
contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione;
b) il combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc.
pen., che - nella parte in cui attribuisce al giudice del
dibattimento, anziché ad un diverso ed autonomo giudice, la
competenza a decidere sull'istanza di revoca della misura cautelare
proposta dall'imputato, determinando una manifesta incompatibilità
per il giudizio principale - sarebbe in contrasto con gli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della
Costituzione.
Il tribunale di Catanzaro rileva che, secondo la giurisprudenza
prevalente, dopo il decreto che dispone il giudizio (art. 429 cod.
proc. pen.) sarebbe precluso un nuovo esame della sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza. Lo stesso giudice ricorda che è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la possibilità di
valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi
in cui fosse stato emesso il decreto di rinvio a giudizio (sentenza
n. 71 del 1996). Ad avviso del giudice rimettente, se si ritenesse
che tale pronuncia non comprenda anche la valutazione delle istanze
di revisione di provvedimenti cautelari nel corso del dibattimento,
dovrebbe essere dichiarata l'illegittimità costituzionale anche
dell'art. 299 cod. proc. pen., nella parte in cui preclude, dopo il
rinvio a giudizio, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza.
Il tribunale di Catanzaro ritiene di dovere, comunque, procedere
all'esame nel merito dell'istanza di revoca della misura cautelare
proposta dall'imputato, essendo stati dedotti fatti nuovi, e di
dovere prendere cognizione non solo degli atti che compongono il
fascicolo dibattimentale o sono stati allegati dalla parti alle
rispettive richieste, ma anche degli atti contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero. In tal modo, tuttavia, verrebbe compromessa la
terzietà e la necessaria neutralità del giudice del dibattimento.
Difatti, decidere in materia cautelare comporterebbe l'apprezzamento
della esistenza di gravi indizi di colpevolezza che, attraverso
l'esame delle risultanze investigative, implicherebbe un controllo
inquisitorio, sia pure incidentale, estraneo alla fase accusatoria,
che caratterizza il giudizio dibattimentale. Sicché, ad avviso del
giudice rimettente, l'attribuzione (stabilita dal combinato disposto
degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc. pen.) della competenza a
decidere sulle istanze in materia di custodia cautelare al giudice
del dibattimento, anziché ad un diverso ed autonomo giudice,
determinerebbe un'incompatibilità a giudicare il merito della
questione principale.
Il dubbio di legittimità costituzionale è prospettato in
riferimento:
a) all'art. 3, primo comma, della Costituzione, giacché, a
seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della
mancata previsione dell'incompatibilità per il giudizio del giudice
per le indagini preliminari che ha applicato all'imputato una misura
cautelare personale (sentenza n. 432 del 1995), la situazione
considerata resterebbe regolata in modo diverso senza che sia
giustificata una differente disciplina;
b) all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché la
pronuncia del giudice del dibattimento sulla revoca della misura
cautelare influenzerebbe l'imparzialità del giudizio di merito;
c) all'art. 25, primo comma, della Costituzione, perché non
sarebbe rispettato il principio del giudice naturale, che sarebbe
invece garantito se la competenza sulle istanze concernenti la
libertà personale fosse attribuita al giudice per le indagini
preliminari, considerato giudice di cognizione inquisitoria. Considerato in diritto
1. - I dubbi di legittimità costituzionale riguardano:
a) l'incompatibilità del giudice del dibattimento che ha emesso
o debba pronunciarsi su di un provvedimento di custodia cautelare nei
confronti dell'imputato;
b) la preclusione, dopo il decreto di rinvio a giudizio, della
possibilità di valutare la persistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, ai fini del mantenimento della custodia cautelare
dell'imputato.
1.1. - Le questioni concernenti l'incompatibilità del giudice sono
state proposte con distinte prospettive.
La Corte d'assise di Reggio Calabria - competente ad applicare le
misure cautelari quale "giudice che procede" (art. 279 cod. proc.
pen.) - dopo aver emanato, su richiesta del pubblico ministero, un
provvedimento di custodia in carcere nei confronti degli imputati,
ritiene che l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui
non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che ha
applicato al medesimo imputato, nei confronti del quale si svolge il
giudizio, una misura coercitiva, contrasti con gli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Si tratterebbe di una situazione analoga a quella del giudice del
dibattimento che, quale giudice per le indagini preliminari, ha
applicato una misura cautelare personale, situazione questa per la
quale la mancata previsione dell'incompatibilità è già stata
dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 432 del 1995).
Inoltre la valutazione dell'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza a carico dell'imputato, che è il presupposto per
l'adozione della custodia cautelare, inciderebbe sul diritto a non
essere giudicato da un giudice che ha espresso una valutazione sui
medesimi fatti oggetto del giudizio.
1.2. - Il tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi sulla
istanza dell'imputato di revoca della custodia cautelare, richiama
gli stessi principi sopra enunciati in materia di incompatibilità
del giudice, ma prospetta in modo diverso la questione di
legittimità costituzionale. Difatti denuncia il contrasto, con gli
artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della
Costituzione, del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod.
proc. pen., nella parte in cui attribuisce la competenza a
pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti la libertà
personale dell'imputato al giudice del dibattimento, anziché ad un
diverso ed autonomo giudice, determinando così una manifesta
incompatibilità a giudicare il merito del giudizio principale.
1.3. - Altra e diversa questione, sollevata dal tribunale di
Catanzaro in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, investe l'art. 299 cod. proc. pen., nella
parte in cui, secondo il diritto vivente, precluderebbe di valutare,
dopo il decreto di rinvio a giudizio, la persistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, ai fini della revoca di una misura cautelare.
2. - Le diverse questioni, attinenti all'incompatibilità del
giudice ed all'adozione di misure cautelari, sono connesse e possono
essere decise con unica pronuncia.
3. - La questione che investe l'art. 34 cod. proc. pen. per la
omessa previsione dell'incompatibilità del giudice che abbia
adottato, in dibattimento, la misura della custodia cautelare in
carcere dell'imputato,
è inammissibile.
La Corte d'assise di Reggio Calabria rileva che la competenza ad
adottare misure cautelari personali spetta al giudice che procede
(art. 279 cod. proc. pen.) e, quindi, al giudice del dibattimento
quando sia investito del giudizio. Si tratta di una competenza
accessoria, che si radica in capo al giudice in ragione di quella
principale, che gli è propria, del giudizio sul merito.
Il giudice rimettente vorrebbe che, esercitata incidentalmente la
competenza accessoria, venga sostanzialmente meno quella principale,
a causa dell'incompatibilità che ritiene si determini.
L'esito prefigurato finirebbe con l'attribuire alle parti la
potestà di determinare l'incompatibilità nel corso del giudizio del
quale il giudice è già investito. Difatti, in qualsiasi momento del
dibattimento, il pubblico ministero potrebbe chiedere l'applicazione
di una misura cautelare nei confronti dell'imputato, e quest'ultimo,
là dove la misura sia stata, anche in precedenza, adottata,
chiederne la revoca. Con l'effetto, configurabile in base alla
prospettazione della questione delineata dal giudice rimettente, che
il giudice già investito del giudizio verrebbe spogliato del
giudizio stesso in ragione del compimento di un atto processuale cui
è tenuto, a seguito dell'istanza di una parte. Alla scelta
processuale di quest'ultima sarebbe, in definitiva, rimessa la
permanenza della titolarità del giudizio in capo al giudice che ne
è investito. Esito, questo, non solo irragionevole, ma anche in
contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per
legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere
distolto.
Difatti, per un verso, con la pronuncia sulla custodia cautelare
non solo verrebbe meno la possibilità di proseguire il dibattimento
ma, addirittura, tale situazione, determinata da istanze sempre
riproponibili dalle parti, potrebbe ripetersi indefinitamente anche
nel dibattimento che, a seguito della incompatibilità, abbia avuto
di nuovo inizio con una diversa composizione dell'organo giudicante.
Per altro verso, affermandosi una incompatibilità derivante dalla
pronuncia accessoria sulla libertà personale, il giudizio principale
verrebbe sottratto, quale effetto dell'iniziativa e della scelta di
una parte, al giudice già investito del merito.
Così come prospettata dal giudice rimettente, la questione non
può, dunque, avere ingresso.
4. - Egualmente inammissibile, ma per una diversa ragione, è la
questione relativa alla medesima incompatibilità del giudice
proposta dal tribunale di Catanzaro chiamato a pronunciarsi, in
dibattimento, sull'istanza di revoca di una misura cautelare
personale.
Anche il tribunale di Catanzaro prende in considerazione la
competenza, principale, del giudice del dibattimento per il giudizio
di merito, e la competenza, accessoria, dello stesso giudice per la
pronuncia sulle misure cautelari personali nel corso del
dibattimento. Ma, diversamente dalla Corte d'assise di Reggio
Calabria, vorrebbe che l'effetto di incompatibilità per il giudizio,
che ritiene si determini con la pronuncia incidentale sulla libertà
personale dell'imputato a causa della conoscenza degli atti contenuti
nel fascicolo del pubblico ministero, possa essere prevenuto ed
escluso attribuendo ad altro e diverso giudice la competenza sulle
misure cautelari.
La questione, così come viene prospettata, indipendentemente da
ogni valutazione nel merito, implica o prefigura molteplici scelte,
rimesse al legislatore. Difatti non sarebbe l'unica, né sarebbe
necessitata, la soluzione adombrata dal giudice rimettente - e senza
qui valutare se si tratti di un'ipotesi correttamente percorribile -
di una permanente competenza per le misure coercitive rimessa al
giudice per le indagini preliminari, quale giudice più idoneo in
ragione di una (asserita) connotazione inquisitoria del giudizio
cautelare.
5. - Il tribunale di Catanzaro dubita, inoltre, della legittimità
costituzionale dell'art. 299 cod. proc. pen., nella parte in cui,
secondo l'interpretazione che considera diritto vivente,
precluderebbe, nel giudizio di revoca delle misure coercitive, di
valutare nuovamente, dopo il decreto di rinvio a giudizio, la
persistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La questione è infondata.
La Corte ha già affermato (sentenza n. 71 del 1996; ed anche
ordinanze nn. 123, 212 e 314 del 1996) che il decreto che dispone il
giudizio non può ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che sostengono
l'adozione ed il mantenimento delle misure cautelari personali, ed ha
quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che,
nel riesame o nell'appello in materia di misure cautelari (artt. 309
e 310 cod. proc. pen.), non prevedono la possibilità di valutare la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quando sia stato emesso
il decreto che dispone il giudizio (art. 429 cod. proc. pen.). Tale
decisione si riflette, evidentemente, anche sulla revoca e sulla
sostituzione delle misure cautelari. Difatti il decreto che dispone
il giudizio, pur dando ingresso alla successiva fase del processo,
non ha più il valore di una definitiva valutazione dell'esistenza di
gravi indizi, tale da fondare la previsione di una probabile
condanna.
Rimane, dunque, esclusa la preclusione, ipotizzata dal giudice
rimettente, di un nuovo apprezzamento della sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, nel giudizio sulla revoca delle misure
cautelari personali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale:
dell'art. 34, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, dalla Corte d'assise di Reggio Calabria con le
ordinanze indicate in epigrafe;
del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 del cod. proc.
pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 299 del cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal
tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte