Sentenza n. 52/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1970 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 412 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno
1968 dal tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di
Rosati Renato, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28
settembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 24 giugno 1968 nel procedimento penale contro
Rosati Renato, il tribunale di Lanciano ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell 'art. 412 del codice di procedura
penale in quanto fra le ipotesi di nullità del decreto di citazione a
giudizio non comprende anche la omissione delle generalità della parte
civile o delle altre parti private.
Per effetto di tale omissione risulterebbe violato l'art. 24 della
Costituzione, potendo la difesa dell'imputato essere pregiudicata dal
fatto di non essere tempestivamente posta in condizioni di conoscere le
generalità della parte civile o delle altre parti private.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle parti, ma
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'Avvocatura generale dello Stato chiede che la questione venga
dichiarata infondata, ed osserva che le norme che regolano la
partecipazione della parte civile al processo (artt. 91 e 106 cod.
proc. pen.) consentono all'imputato di conoscerne le generalità ben
prima del giudizio, se essa è di già costituita, mentre, se non è
avvenuta la costituzione prima di detta citazione, è ben evidente che
il decreto di citazione non può contenerne le generalità. Anche per
quanto riguarda la introduzione e la partecipazione al processo del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per l'ammenda,
se la citazione avviene prima del dibattimento, l'imputato ne è già
informato in applicazione delle norme che regolano la citazione
medesima (artt. 107, 123 del codice di procedura penale). Se invece
tali parti intervengono volontariamente soltanto in dibattimento, è
evidente, anche qui, che il decreto di citazione a giudizio non le può
indicare non essendo ancora partecipi al processo nel momento in cui il
decreto stesso viene notificato all'imputato. Considerato in diritto :
Il tribunale di Lanciano ritiene che l'art. 412 del codice di
procedura penale violi il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della
Costituzione, in quanto non comprende, fra le ipotesi di nullità del
decreto di citazione a giudizio, anche la mancata indicazione delle
generalità della parte civile o delle altre parti private.
La questione non è fondata.
L'art. 407 dello stesso codice pone, fra i requisiti del decreto di
citazione, anche le generalità e le altre indicazioni atte ad
identificare l'imputato, nonché le generalità "delle altre parti"
cioè della parte civile, del responsabile civile e della persona
civilmente obbligata per l'ammenda. Ma l'indicazione di tali
generalità non è in nessun caso prescritta a pena di nullità: il
decreto è nullo, infatti, solo qualora vi sia incertezza assoluta
sulla persona dell'imputato, oppure se siano state violate le
disposizioni sulla citazione della parte civile o delle altre parti,
ond'è a ritenersi che la mancanza delle generalità della parte civile
può produrre nullità nel solo caso in cui si risolva in un vizio
della citazione. Per di più, l'impossibilità di identificare
l'imputato col suo vero nome e cognome e con le altre generalità non
ritarda né sospende l'istruzione, il giudizio e l'esecuzione, quando
è certa l'identità fisica della persona (art. 81 cod. proc. pen.).
Ponendo a fondamento della denunziata illegittimità la mancanza di
conoscenza delle generalità della parte civile, l'ordinanza afferma
che la difesa "potrebbe essere pregiudicata dal fatto di non essere
messa tempestivamente in condizioni di conoscere le generalità delle
altre parti", ma non esamina se è quale rapporto esista fra tale
conoscenza e l'esercizio del diritto. Va invece considerato che le
indicazioni delle generalità sia dell'imputato, sia delle altre parti,
costituiscono un mezzo di identificazione utile agli effetti delle
citazioni o di altri atti processuali, o comunque collegati al processo
(quali, per esempio, le iscrizioni nel casellario giudiziale): mezzo
utile; ma non necessario ai fini dell'esercizio del diritto di difesa,
per il quale ciò che conta non sono le generalità delle altre parti
ma la possibilità di identificarle.
Per altro, le norme che regolano la partecipazione della parte
civile al processo consentono all'imputato di conoscere,
indipendentemente dal decreto di citazione, le generalità della parte
stessa e di avere tutte le altre indicazioni atte alla identificazione.
Infatti, la dichiarazione di costituzione di parte civile, se fatta
prima del dibattimento, deve essere notificata, a cura della parte
stessa, all'imputato ed al pubblico ministero; e deve contenere, a pena
di inammissibilità, le generalità di chi si costituisce, la elezione
di domicilio e l'esposizione sommaria dei motivi che la giustificano
(artt. 94 e 95 del cod. proc. pen.). Qualora non vi sia stata
costituzione prima del dibattimento, è evidente che il decreto di
citazione non può contenere le generalità sopraindicate, dal momento
che la persona offesa dal reato, non ancora costituita parte civile,
non è parte nel processo.
Lo stesso deve dirsi per il responsabile civile e per la persona
civilmente obbligata per l'ammenda, la citazione dei quali deve essere
notificata all'imputato (artt. 107 e 122 cod. proc. pen.) senza tener
conto del fatto che trattasi di persone note a lui.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 412 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 24 giugno
1968 del tribunale di Lanciano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte