Sentenza n. 52/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo
comma, codice procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 novembre 1980 dal T.A.R. del Lazio sul
ricorso proposto da Bartoli Aldo contro Opera Nazionale Combattenti ed
altri iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 16 marzo 1981 dal T.A.R. del Lazio sul
ricorso proposto da Bugno Celeste contro Istituto Poligrafico dello
Stato iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 7 novembre 1980 dal T.A.R. del Lazio sul
ricorso proposto da Castellani Alberto contro Istituto Postelegrafonici
iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal T.A.R. della Lombardia
sul ricorso proposto da Taesi Giuliano contro Comune di Castrezzato
iscritta al n. 960 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A) Con ordinanza emessa il 7 novembre 1980 (R.O. n. 668/81) il
T.A.R. del Lazio, nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l'erogazione, da parte di un ente pubblico non economico (O.N.C.) ad un
proprio dipendente, del trattamento di quiescenza e di previdenza, con
le maggiorazioni conseguenti alla rivalutazione delle somme relative,
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,
terzo comma, cod. proc. civ., in quanto non applicabile al rapporto di
lavoro pubblico in relazione agli artt. 1, 3 cpv., 4, 34, 36 e 97
Cost..
1) In punto di rilevanza della questione ha, in particolare,
osservato:
a) la suddetta inapplicabilità non è superabile in via
ermeneutica, ostandovi il collegamento della norma censurata con l'art.
409 cod. proc. civ., che, fra le categorie di lavoratori considerate,
non comprende quella dei pubblici dipendenti titolari di rapporti
devoluti alla cognizione del giudice amministrativo.
b) Il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. realizza una
trasformazione dei crediti di lavoro da crediti di valuta in crediti di
valore, essendo la prevista rivalutazione completamente automatica, non
subordinata, cioè, alla dimostrazione del danno subito: e ciò a
differenza di quanto stabilito dalle norme generali e segnatamente
dall'art. 1224 cod. civ. in tema di risarcimento del danno da
svalutazione monetaria per il caso di ritardo nell'adempimento delle
obbligazioni primarie.
c) Ne consegue che il pubblico dipendente, allo stato attuale della
normativa in subiecta materia, per ottenere la rivalutazione dei propri
crediti retributivi, non può che invocare la predetta normativa
generale, avanzando la relativa domanda non davanti al giudice
giurisdizionalmente competente a conoscere del rapporto di impiego, ma
davanti all'A.G.O., trattandosi di diritto conseguenziale all'eventuale
pronuncia favorevole del primo. Viceversa l'eventuale declaratoria di
illegittimità costituzionale della censurata inapplicabilità della
disposizione speciale avrebbe effetti immediati anche nel giudizio in
corso, fondando la competenza del giudice adito a conoscere anche della
domanda di rivalutazione, il cui accoglimento conseguirebbe in modo del
tutto automatico al riconoscimento del credito, trattandosi soltanto di
esprimere quest'ultimo nei termini monetari vigenti al momento della
pronuncia, coerentemente con la natura che al credito stesso deve
riconoscersi, in forza della ripetuta disposizione speciale. Donde,
appunto, la sicura rilevanza della questione.
d) Né di questo può dubitarsi ipotizzando la necessità di un
intervento del legislatore ordinario per colmare il vuoto determinato
da una declaratoria siffatta, la quale avrebbe, invece, una funzione
integratrice della vigente normativa e comunque ne giustificherebbe
un'interpretazione estensiva, come la sola costituzionalmente corretta.
2) Circa la non manifesta infondatezza della questione, il giudice
a quo ha osservato che non sembrano pienamente appaganti le motivazioni
con le quali questa Corte (sent. n. 43/77) ha già escluso la
illegittimità della norma denunciata, in quanto non applicabile ai
rapporti di pubblico impiego.
a) Ha ritenuto che, dovendosi ravvisare la giustificazione del
trattamento privilegiato in materia di rivalutazione del credito di
lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari, nella sua particolare
natura e nella sua speciale garanzia, anche di livello costituzionale,
la identica giustificazione può ravvisarsi anche riguardo ai rapporti
di pubblico impiego, nel cui ambito sono ugualmente avvertibili sia
l'opportunità di una remora all'inadempimento della P.A., sia
l'opportunità di un meccanismo riequilibratore dell'ingiustificato
arricchimento che il debitore in mora riesce a conseguire per effetto
del fenomeno inflattivo.
b) Per quanto concerne il primo profilo, ha rilevato che la ipotesi
di provvedimenti illegittimi o di veri e propri atti illeciti della
P.A. in materia di rapporto di impiego non può in alcun modo
escludersi: del che la stessa esistenza della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo costituisce la più tangibile riprova; che,
quindi, la previsione di un meccanismo economico dissuasivo, accanto ed
oltre ai controlli preventivi e repressivi che caratterizzano l'azione
amministrativa, non è priva di una fondata giustificazione e si
risolve in un fattore di buon andamento dell'azione stessa,
conformemente al disposto dell'art. 97 Cost.; che il contrario avviso,
secondo cui un meccanismo di rivalutazione automatica non può avere,
nei confronti della P.A., uguale funzione ed efficacia dissuasiva di
comportamenti illegittimi, rispetto a quelle spiegate nei confronti del
privato datore di lavoro, non solo contrasta con l'orientamento
giurisprudenziale secondo il quale i ritardi e le difficoltà
strutturali dell'organizzazione amministrativa non devono risolversi in
danno del privato che da questa attende quanto dovutogli, ma finisce
anche per riconoscere una funzione giustificatrice ai difetti di tale
organizzazione e per impedire che siano perseguite le responsabilità
individuali attraverso l'apposito giudizio; - che del resto, anche in
altri campi si va affermando sempre di più la necessità di istituire
meccanismi idonei a porre remore all'inerzia della P.A., ad es. in
materia di appalti di opere pubbliche ove si prevede una particolare
tutela economica del creditore rispetto alla mora, pur trattandosi di
situazioni certamente meno protette, sotto il profilo costituzionale,
di quelle che fanno capo al lavoratore dipendente.
c) Lo stesso giudice ha reputato non persuasiva l'affermazione che
nel rapporto di pubblico impiego non sussisterebbe, con l'urgenza
apprezzabile riguardo al rapporto di lavoro privato, la necessità di
riequilibrare gli effetti combinati della mora del datore di lavoro e
della svalutazione. Essa, a suo avviso, potrebbe avere un fondamento
solo se si ritenesse che il meccanismo della rivalutazione automatica
è destinato a reprimere la prava voluntas del datore di lavoro di
conseguire un arricchimento in danno del lavoratore, mentre, in
realtà, siffatto meccanismo opera prescindendo completamente dalla
considerazione degli atteggiamenti soggettivi del debitore moroso ed al
solo fine di rimuovere il pregiudizio insito nei suddetti effetti,
conservando l'integrità del sinallagma originario ed il potere
d'acquisto della retribuzione. Ciò che rileva è il solo fatto
oggettivo della mora ed è quindi del tutto indifferente la natura
pubblica o privata del datore di lavoro, come sintomatica
dell'esclusione o della ravvisabilità dell'intento di lucrare sulla
probabile svalutazione monetaria.
d) Ha considerato neppure esatto che l'ente pubblico non economico
non sarebbe, per tale sua natura, in grado di risentire gli effetti
della svalutazione monetaria sui propri debiti, in quanto si tratta pur
sempre di un soggetto che, quanto meno sul piano patrimoniale, non può
sottrarsi al pari di ogni altro, alle vicende dell'economia nazionale
ed ai riflessi normativi delle medesime; che il rapporto di lavoro
privato e quello di lavoro pubblico, pur nelle ineliminabili
differenze, hanno in comune l'essenziale elemento ravvisabile nella
causa contrattuale alla cui conservazione nei termini originari è
predestinato il meccanismo di rivalutazione automatica, con una
funzione, dunque, identicamente apprezzabile nell'uno e nell'altro.
e) È quindi pervenuto alla conclusione che la non operatività di
tale meccanismo nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico non solo
appare in contrasto con quelle norme della Costituzione che, secondo la
stessa Corte Costituzionale (sent. n. 13 del 1977), concorrono a
formare la "garanzia rafforzata" del credito di lavoro, a tutela
dell'esigenza di mantenere inalterato il potere d'acquisto della
retribuzione, e cioè con gli artt. 1, 3 capv., 4, 34 e 36 Cost., ma
anche con l'art. 97, sul buon andamento dell'azione amministrativa.
B) Lo stesso T.A.R. del Lazio ha sollevato identica questione con
altre due ordinanze emesse rispettivamente il 16 marzo 1981 (R.O. n.
374/83), nella causa promossa da Bugno Celeste contro l'Istituto
Poligrafico dello Stato per ottenere la riliquidazione dell'indennità
di anzianità e di preavviso su una maggiore base di computo, oltre la
rivalutazione monetaria delle relative somme, ed il 7 novembre 1980
(R.O. n. 659/83) nella causa promossa da Castellani Alberto contro
l'Istituto Postelegrafonici per ottenere l'indennità di anzianità e
di preavviso, maggiorate di interessi e rivalutazione.
C) Inoltre, nella causa promossa da Taesi Giuliano contro il Comune
di Castrezzato per ottenere la rivalutazione di emolumenti relativi
alla sua opera di sanitario condotto e corrispostigli in ritardo, il
T.A.R. della Lombardia, con ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 (R.O.
n. 960/83), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., per la parte in cui, ai
sensi dell'art. 409 n. 5, stesso codice, ne è esclusa l'applicabilità
al rapporto di servizio pubblico, in relazione agli artt. 1, 4, 35 e 36
Cost..
1) In punto di rilevanza della questione, prendendo le mosse dalle
pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (30 ottobre
1981 n. 7) e delle SS.UU. della Corte di cassazione (3 novembre 1982,
n. 5750), il giudice a quo ha rilevato che la prima decisione, pur
riconoscendo il diritto dei pubblici dipendenti alla rivalutazione dei
propri crediti retributivi rimasti insoddisfatti alle rispettive
scadenze, ne ha individuato il fondamento nelle disposizioni generali
dettate per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie (artt. 1218 e
1224 cod. civ.) e non nell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ..
La stessa sentenza, tuttavia, ha riconosciuto anche che la
rivalutazione spetta automaticamente, onde esattamente, con la
decisione da loro emessa, le SS.UU. hanno rilevato che, in tal guisa,
sostanzialmente si è fatta applicazione di tale ultima norma, la quale
si caratterizza rispetto a quelle generali per l'automaticità del
meccanismo di rivalutazione previsto, che opera a prescindere da
qualsiasi dimostrazione della sussistenza del danno subito a causa
della svalutazione e che ha, perciò, trasformato il credito di lavoro
da credito di valuta in credito di valore: il che spiega appunto la
competenza in ordine alla domanda di rivalutazione dello stesso giudice
competente sul rapporto da cui il credito rivalutando trae origine e
cioè in caso di rapporto di pubblico impiego, al giudice
amministrativo e non già all'A.G.0. come sarebbe, se si facesse
questione di un mero diritto patrimoniale conseguenziale, attuabile
sulla base delle norme generali.
Ha osservato, poi, che non è possibile desumere, al contrario di
quanto mostra di ritenere la Corte regolatrice, dalla vigente normativa
la diretta applicabilità della norma censurata al rapporto di impiego
pubblico: vi ostano sia il combinato disposto di questa con l'art. 409
n. 5 cod. proc. civ., sia l'autorevole interpretazione della Corte
Costituzionale che ha ripetutamente affermato (sentt. n. 43/77 e n.
71/81) la legittimità della norma medesima, appunto presupponendone la
non applicabilità al rapporto suddetto.
Di qui la rilevanza della proposta questione in quanto la pronunzia
della Corte, sia essa di accoglimento o di rigetto, si proporrà come
l'unica interpretazione costituzionalmente da accogliere, cioè capace
di reagire direttamente, nei termini già precisati, sugli stessi
estremi della giurisdizione di esso giudice remittente.
2) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ha
ritenuto che gli argomenti con i quali questa Corte ha già escluso
l'illegittimità della norma censurata debbano essere rimeditati alla
luce di nuovi elementi di valutazione.
Ha osservato in particolare che la funzione della rivalutazione
automatica consistente nel porre una remora al ritardo nei pagamenti
può utilmente svolgersi anche nei confronti della P.A., specie in
epoche, come la presente, nelle quali quest'ultima può consapevolmente
trovare preferibile la via della mora per fronteggiare il crescente
fabbisogno di cassa del Tesoro.
Ugualmente per quanto riguarda il riequilibrio delle situazioni
patrimoniali delle parti, tanto più se si considera che anche il
lavoratore pubblico sopporta il prelevamento all'origine ed in "moneta
buona" di una porzione dei propri redditi, soprattutto al fine del
trattamento di quiescenza, sicché qualora il ritardo nell'erogazione
dei relativi cespiti non fosse, quanto agli effetti, correggibile
attraverso opportuni meccanismi di rivalutazione, il pregiudizio subito
resterebbe, in pratica, irrimediabile e direttamente proporzionale
all'entità del fenomeno infiattivo.
Ha, poi, rilevato che debba considerarsi il processo sempre più
rapido di assimilazione del lavoro pubblico a quello privato, reso
palese anche dalla recente legge n. 93/82 (sulla contrattazione
collettiva nel pubblico impiego e sull'applicabilità delle norme della
legge n. 300/70).
Ad avviso dello stesso giudice a quo, il diniego
dell'applicabilità anche al rapporto di lavoro pubblico dell'art. 429,
terzo comma, cod. proc. civ. importa violazione non solo delle norme
generali di tutela del lavoro in ogni sua forma (artt. 1, 4 e 35 Cost.)
ma anche di quella che garantisce un livello retributivo sufficiente
(art. 36 Cost.).
D) Tutte le ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, sono
state pubblicate con G. U. rispettivamente n. 26 del 27 gennaio 1982;
n. 253 del 14 settembre 1983; n. 18 del 18 gennaio 1984; n. 88 del 28
marzo 1984.
E) Nei giudizi susseguenti alle ordinanze nn. 374/83, 659/83 e
960/83 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Per quanto riguarda l'ordinanza n. 659/83, in via preliminare ha
osservato che si impone un riesame della rilevanza in quanto la
decisione del T.A.R. è stata annullata senza rinvio con decisione n.
643/83 del Consiglio di Stato il quale ha ritenuto l'insussistenza di
un rapporto di pubblico impiego tra il Castellani e il Poligrafico
dello Stato.
Con riferimento alle proposte censure ha rilevato che le medesime
non sembrano idonee a superare le considerazioni in base alle quali
questa Corte ha già ritenuto legittima la esclusione
dell'applicabilità dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. al
rapporto di impiego pubblico e che si compendiano, in buona sostanza,
nella considerazione delle importanti differenze fra datore di lavoro
pubblico e datore di lavoro privato, alla stregua delle quali appare
incontestabile l'impossibilità di riconoscere riguardo al primo le
stesse ragioni della rivalutazione automatica che possono valere per il
secondo.
Inoltre, ha dedotto che la norma sulla rivalutazione automatica,
come emerge dalla sua stessa collocazione, non costituisce espressione
di un principio generale dell'ordinamento e, di più, anche nell'ambito
del rapporto di lavoro privato, non è indiscriminatamente applicabile:
ad esempio, nel caso di fallimento del datore di lavoro, il valore del
credito del lavoratore rimane fissato a quello corrente alla data di
apertura del procedimento, come è stato riconosciuto
costituzionalmente (sent. n. 139/81).
La censurata esclusione, poi, appare razionalmente giustificata
anche alla stregua delle differenze fra i due tipi di rapporti e
dell'id quod plerumque accidit in quanto il sistema di controlli
preventivi dell'azione amministrativa, preordinati ad impedire
comportamenti illeciti o illegittimi e la circostanza che i ritardi dei
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sono per la maggior
parte causati dal sopravvenire di circostanze particolari che implicano
laboriosi procedimenti di ricalcolo delle retribuzioni, costituiscono
plausibili motivi per ritenere correttamente esercitata, nel senso
censurato dal giudice a quo, la discrezionalità del legislatore in
materia di rivalutazione. Tanto più se si considera che non è
impedito, al pubblico dipendente che abbia subito danni a causa della
mora della P.A., di ottenere il risarcimento secondo le norme comuni
(art. 1224 cod. civ.).
L'Avvocatura ha osservato, infine, che la previsione di un
meccanismo di rivalutazione automatica dei crediti del pubblico
dipendente determinerebbe il riversamento sistematico sul bilancio
statale di oneri difficilmente preventivabili, conseguenti alla
struttura procedimentale dell'azione amministrativa e difficilmente
eliminabili con un semplice recupero di efficienza.
Considerazioni sostanzialmente analoghe vengono ribadite
dall'Avvocatura con riferimento all'ordinanza del T.A.R. della
Lombardia, ma dopo la preliminare deduzione di un possibile profilo di
inammissibilità della questione ravvisata nel fatto che questa, da un
lato non appare formalmente proposta in relazione all'art. 3 Cost.,
sebbene l'iter argomentativo si svolga nel senso di una censura della
disparità di trattamento, in parte qua, fra pubblici e privati
dipendenti, e dall'altro, si presenta, riguardo agli ulteriori
parametri costituzionali invocati, estremamente generica. Considerato in diritto :
1. - I quattro giudizi proposti possono essere riuniti per essere
decisi congiuntamente in quanto le questioni sollevate sono
sostanzialmente identiche.
Il T.A.R. del Lazio, con tre ordinanze, in fattispecie di crediti
derivanti da rapporto di lavoro con enti pubblici non economici,
rispettivamente per trattamento di quiescenza e di previdenza (fondi
integrativi) (R.O. n. 668/81), per computo "dell'ora politica" nella
indennità di preavviso e di anzianità (R.O. n. 374/83), per
indennità di anzianità e preavviso e risarcimento danno da omessa
costituzione del rapporto prcvidenziale (R.O. n. 659/83), dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc.
civ., in riferimento agli artt. 1, 3 cpv., 4, 34, 36, 97 Cost..
Il giudice remittente richiama l'interpretazione dell'art. 429 cod.
proc. civ., anche da parte della giurisprudenza della Corte
Costituzionale, secondo cui lo stesso non è applicabile ai crediti
derivanti da rapporti di lavoro con enti pubblici non economici e le
ragioni addotte, cioè la insussistenza della remora al ritardo
dell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni e dell'esigenza di un
riequilibrio dei rapporti delle parti con il recupero, a favore del
lavoratore, dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro che
utilizza la forza di lavoro senza corrispondere al lavoratore quanto
dovutogli alle prescritte scadenze.
In punto di non manifesta infondatezza, dopo aver accennato, poi,
alla qualità del credito ed alle garanzie costituzionali sussistenti
anche per il lavoro pubblico, afferma che anche per il tipo di rapporto
di lavoro in esame possono sussistere l'inadempimento
dell'amministrazione pubblica e l'ingiustificato suo arricchimento per
la ricorrenza di atti illeciti e di atti illegittimi, nonostante i
controlli preventivi e le successive azioni repressive; possono
verificarsi conseguenze economiche che rendono necessaria
l'assicurazione del raggiungimento della imparzialità e del buon
funzionamento di cui all'art. 97 Cost..
Può anche sussistere la necessità e l'opportunità di imporre una
remora all'eventuale esercizio, da parte del datore di lavoro pubblico,
di attività produttive di danni, mentre una effettiva
responsabilizzazione dei dipendenti e la possibile limitazione dei
danni derivanti dalla loro attività illegittima sono utili per
assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione.
Così come la limitazione dei ritardi nei pagamenti, delle
lungaggini procedurali e delle complicazioni burocratiche sono utili
conseguenze dell'applicazione dell'art. 429, terzo comma cod. proc.
civ., oltre quella intrinseca di assicurare il potere di acquisto della
moneta anche per le somme dovute dalla pubblica amministrazione ai suoi
dipendenti.
Sul punto del riequilibrio delle posizioni delle parti, per i
crediti da lavoro pubblico, il giudice remittente osserva che non
rileva la qualità del datore di lavoro in quanto il meccanismo della
rivalutazione automatica è diretto a correggere i naturali effetti
della svalutazione monetaria la quale impoverisce il creditore ed
arricchisce il debitore anche senza una sua prova voluntas, onde la
sufficienza del solo accertamento dell'avvenuto inadempimento, come
condizione unica ed essenziale.
Aggiunge, infine, che l'ente pubblico non economico beneficia
anch'esso degli effetti della svalutazione monetaria per i suoi debiti
essendo sempre un soggetto dell'ordinamento.
Il T.A.R. della Lombardia, in riferimento agli art. 1, 4, 35 e 36
Cost., dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 429,
terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, ai sensi dell'art.
409 cod. proc. civ., ne risulta esclusa l'applicabilità ai crediti di
lavoro pubblico.
Richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite e dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la
rivalutazione del credito in esame si fonda sugli artt. 1218 e 1224
cod. civ., anziché sull'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.,
sebbene siano analoghi i principi applicati in concreto.
In punto di rilevanza, osserva, però, che la pronuncia della Corte
Costituzionale, sia essa di accoglimento o di rigetto, è essenziale in
quanto sancirebbe l'interpretazione conforme a Costituzione e potrebbe
avere effetti anche sulla giurisdizione dello stesso giudice
remittente.
Rileva la necessità di una rimeditazione delle considerazioni
svolte da questa Corte a sostegno della dichiarazione di non fondatezza
della questione già sollevata a suo tempo, osserva che la funzione di
remora al ritardo del pagamento, riconosciuta alla rivalutazione
automatica, può utilmente attuarsi anche nei confronti della pubblica
amministrazione, specie in un'epoca in cui la via della mora può
essere percorsa per fronteggiare il bisogno di cassa del tesoro; che
sussiste la necessità del riequilibrio delle situazioni patrimoniali
delle parti in quanto anche il lavoratore, specie nei trattamenti di
quiescenza, per il ritardo dei pagamenti, subisce gli effetti dannosi
della svalutazione monetaria correggibili solo con la rivalutazione.
Soggiunge, infine, che deve essere considerato il processo sempre
più rapido dell'assimilazione del rapporto di impiego pubblico a
quello privato secondo quanto si desume dalla più recente legislazione
e che, comunque, anche per il tipo di rapporto di lavoro in esame
debbono trovare applicazione le norme più generali che tutelano il
lavoro in ogni sua forma e garantiscono un livello retributivo
sufficiente alle normali esigenze di vita.
2. - Ritiene la Corte che, preliminarmente debba essere esaminata
l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, sollevata
dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio, di cui all'ordinanza n.
659/83 del T.A.R. del Lazio nella considerazione che dopo la decisione
parziale del T.A.R. con la quale detta questione è stata sollevata,
è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato che l'ha annullata
senza rinvio, considerando insussistente il preteso rapporto di impiego
pubblico.
L'eccezione non'è fondata.
Invero, il processo incidentale di costituzionalità non è
influenzato da circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento
principale e ciò in quanto, svolgendosi esso nell'interesse generale,
una volta che si sia validamente instaurato, a norma dell'art. 23,
legge n. 87 del 1953, acquisisce autonomia che lo pone al riparo
dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, financo nel caso in cui,
per qualunque causa, il giudizio rimasto sospeso cessi (art. 22 delle
norme integrative dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale; sent.
n. 300/84).
3. - Passando all'esame del merito, la Corte ritiene che la
questione non è fondata.
Invero, sucessivamente alle pronuncia di questa Corte (sent. n. 43
del 1977; ord. n. 63 del 1978; sent. n. 71 del 1981; sent. n. 76 del
1981), si è formato un indirizzo giurisprudenziale dei giudici
amministrativi, specie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
che si è andato man mano consolidando e che può, ora, dirsi costante,
secondo il quale, anche ai crediti di lavoro dei dipendenti da enti
pubblici non economici, ivi compresa l'amministrazione statale, è
sostanzialmente applicabile il principio dell'automatica rivalutazione,
in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento
dell'amministrazione datrice di lavoro. Le disposizioni ritenute
regolatrici, nella fattispecie, dei detti crediti di lavoro, sono state
interpretate in parità con quanto risultante per i lavoratori privati
o di enti pubblici economici, in conformità degli invocati precetti
costituzionali, quali, ad esempio, la natura privilegiata dei crediti,
l'assicurazione della funzione di sostentamento della retribuzione,
generalmente intesa secondo le esigenze di vita del lavoratore e la
tutela del lavoro.
Invero, dandosi rilevanza alla svalutazione monetaria come fatto
notorio, ed alla validità della prova per presunzione, si è ritenuto
che per i detti crediti sia venuto meno il principio della
insensibilità delle obbligazioni pecuniarie alla svalutazione
monetaria. Viceversa, la rivalutazione automatica trova applicazione in
forza del rischio che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento
comportano a carico dell'amministrazione debitrice ed in correlazione
alla tecnica risarcitoria usata in materia dal legislatore che consente
di attrarre in una fattispecie unica e complessa, tanto il momento
della maturazione dei crediti, della loro valutazione e della loro
liquidazione, quanto i relativi interessi e la loro svalutazione;
quindi, in definitiva, un meccanismo, da applicarsi dallo stesso
giudice amministrativo, competente sia sull'an che sul quantum, di
conservazione del valore economico della retribuzione generalmente
intesa atto a ripristinare, per il pagamento delle somme dovute, il
relativo potere di acquisto della moneta.
Si è considerato che la svalutazione non introduce un incremento
ulteriore delle ragioni creditorie del dipendente ma opera una
quantificazione di valori antologicamente e funzionalmente coincidenti
con i momenti originari di maturazione del diritto alla retribuzione;
che la rivalutazione ha l'esclusivo fine di rendere la retribuzione
immune dalla perdita del potere di acquisto dei beni reali necessari al
sostentamento del lavoratore ed assicurargli una esistenza libera e
dignitosa; che i parametri di riferimento normativo sono quelli
afferenti all'allargamento dell'area di tutelabilità della prestazione
lavorativa in presenza di oggettivi fattori esterni idonei ad alterare
l'originario equilibrio contrattuale tra detta prestazione e la
controprestazione remunerativa.
Secondo lo stesso indirizzo giurisprudenziale, dalla peculiarità
del fenomeno svalutativo, inerente anche ai crediti di lavoro pubblico,
deriva che la liquidazione, in sede giurisdizionale, della maggiore
somma, dovuta a titolo di rivalutazione, non necessita di una esplicita
domanda da parte del ricorrente lavoratore in quanto la detta maggior
somma non altera il petitum ma tende a conseguire il petitum originario
attraverso la corretta aestimatio.
D'altro canto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che
detto meccanismo, in sostanza, è uguale a quello che si ricollega
all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., ed all'art. 150 disp. att.
cod. proc. civ..
Hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo per
la sua applicazione in quanto egli si limita a stabilire l'intrinseco
valore economico del credito del lavoratore pubblico ed a delineare un
profilo della disciplina del rapporto assoggettato alla sua esclusiva
giurisdizione mentre solo le controversie sugli interessi moratori o
sul maggior danno conseguente a comportamenti colposi o dolosi
dell'amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario, essendo esse le sole da qualificarsi questioni
conseguenziali.
In sostanza hanno ritenuto che la mutazione in termini quantitativi
del credito del detto lavoratore per effetto della svalutazione avviene
ab intra e rimane entro il rapporto di impiego o di lavoro pubblico.
In tale situazione, essendo quello innanzi richiamato il diritto
vivente ed essendo sostanzialmente assicurato anche ai lavoratori
pubblici, in punto di rivalutazione dei crediti da essi vantati nei
confronti dell'amministrazione pubblica o dell'ente pubblico non
economico da cui dipendono, lo stesso trattamento dei lavoratori
privati o dipendenti da enti pubblici economici e trovando Così
applicazione gli invocati precetti costituzionali, non hanno fondamento
i rilievi e le osservazioni dei giudici remittenti che proprio i citati
effetti tendono a realizzare.
Pertanto, la questione sollevata va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt.
1, 3, 4, 34, 35, 36 e 97 Cost. dai T.A.R. del Lazio e della Lombardia
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte