Sentenza n. 53/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1958 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1422/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 20 dicembre 1956, n. 1422, promosso con ordinanza 31 maggio 1957
del Pretore di Marcianise emessa nel procedimento civile vertente tra
Foglia Vincenza e Modesto Raimondo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 174 del 13 luglio 1957 ed iscritta al n. 66 del
Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avvocato Costantino Mortati per Foglia Vincenza e il vice
avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La sig.ra Vincenza Foglia con citazione 18 aprile 1957
convenne dinanzi al Pretore di Marcianise l'affittuario di un fondo di
sua proprietà, Raimondo Modesto, per ottenere il pagamento di L.
74.000, equivalenti al canone, contrattualmente determinato in fasci di
canapa 2.60, poi perequato in fasci 2.30 al moggio. Il convenuto
eccepì che il canone richiestogli doveva essere ridotto del 30% a
norma dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, che dispone
appunto la riduzione in questa misura dei canoni dei fondi rustici in
canapa, o in danaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque
determinati, nelle provincie della Campania, a decorrere dall'annata
agraria 1955-56 e sino al termine dell'annata agraria in corso al
momento dell'entrata in vigore d'una nuova legge, contenente norme di
riforma dei contratti agrari.
L'attrice sollevò allora la questione di legittimità
costituzionale di questa disposizione di legge per violazione degli
artt. 3, 23, 24, 25, 42, 101, 102, 104, 108 della Costituzione, in
rapporto anche al principio della irretroattività della legge di cui
all'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile.
Il Pretore di Marcianise, con sua ordinanza 31 maggio 1957,
ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata
dalla sig.ra Foglia era rilevante, perché non se ne poteva prescindere
per la determinazione del quantum dell'obbligazione dedotta in
giudizio, osservò in particolare:
a) quanto all'art. 3 della Costituzione, che la riduzione dei
canoni d'affitto, disposta dalla legge limitatamente alla Campania, non
unica regione in cui vigono tali rapporti, potrebbe importare
disparità di trattamento dei cittadini. Ciò tanto più se si
consideri il fatto che le Sezioni specializzate agrarie di cui al
decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni
hanno competenza a stabilire l'equo canone, in conformità delle
tabelle annualmente emesse dalle apposite Commissioni tecniche
provinciali. Ne deriverebbe che in tal modo sarebbero posti sullo
stesso piano, agli effetti della riduzione del 30%, tanto i canoni
effettivi onerosi per gli affittuari, quanto i canoni ridotti dalle
Commissioni ad una misura equa, in conformità delle ricordate tabelle
provinciali;
b) quanto all'art. 24 della Costituzione, che la tutela dei
legittimati ad agire in giudizio per la perequazione del canone
potrebbe risultare inconciliabile con la indiscriminata riduzione dei
canoni "comunque determinati", disposta legislativamente. Questo
contrasto potrebbe apparire con particolare evidenza nel caso dei
contratti per i quali l'equo canone fosse già stato accertato in base
alle tabelle dell'annata agraria 1955-56, scaduta prima dell'entrata in
vigore della legge: la riduzione del canone avrebbe allora il carattere
d'una vera e propria imposizione e più propriamente di un
trasferimento coatto del diritto d'un privato a favore di altri
privati. A questo proposito l'ordinanza ritiene che al sindacato della
Corte debba essere sottoposta anche la questione dei limiti che il
legislatore incontra nel derogare al principio della irretroattività
della legge;
c) infine, in relazione all'art. 42 della Costituzione e con
particolare riferimento all'annata agraria 1955-56, che la riduzione
del 30% anche dei canoni dei quali sia stata accertata l'equità
potrebbe risolversi in una forma di espropriazione, senza indennizzo,
in danno del proprietario.
In base a questi rilievi il Pretore, rilevato che la questione
d'illegittimità costituzionale non era manifestamente infondata,
ordinò la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospese
il giudizio.
L'ordinanza del Pretore di Marcianise fu notificata alle parti in
causa e al Presidente del Consiglio, rispettivamente il 3 e il 5 giugno
1957, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 4 giugno
1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 13 luglio 1957.
2. - Il 24 giugno 1957 si costituì in giudizio il Presidente del
Consiglio che eccepì con le proprie deduzioni: in primo luogo, quanto
all'art. 3 della Costituzione, che il principio dell'uguaglianza dei
cittadini davanti alla legge non è violato, se questa parità sia
legislativamente disciplinata soltanto per il territorio d'una Regione
piuttosto che per tutto il territorio dello Stato; in secondo luogo,
quanto all'art. 23 della Costituzione, che la cosiddetta imposizione a
carico dei proprietari non sarebbe nel caso una prestazione personale e
che comunque sarebbe stata disposta per legge; in terzo luogo, quanto
agli artt. 24 e 25 della Costituzione, che, trattandosi di norme che
riguardano la libertà d'agire in giudizio e il diritto al proprio
giudice naturale, non si vede sotto quale profilo affermarne la
violazione; ed infine, che l'intervento legislativo in materia di fitti
non costituisce violazione né dell'art. 42, né degli artt. 101, 102 e
104 della Costituzione.
3. - Il 29 luglio 1957 si costituì in giudizio la sig.ra Vincenza
Foglia che con le proprie deduzioni si soffermò ad illustrare in modo
particolare l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, che
vizierebbe la norma impugnata sia sotto il profilo della singolarità
della legge, in quanto i casi ai quali si applicherebbe la riduzione
del 30% sarebbero casi singoli, numerabili ad uno ad uno e non una
serie indeterminata ed indeterminabile; sia per l'assenza d'una
qualsiasi peculiarità di fatto che possa porsi a fondamento del
trattamento differenziato stabilito dalla legge impugnata; sia per il
contrasto fra il principio della legislazione vincolistica in materia
di contratti agrari che limita gli interventi perequativi ai contratti
degli affittuari coltivatori diretti e il principio della legge
impugnata che invece favorisce indiscriminatamente tutti gli
affittuari, sì che ne risulterebbe una disciplina identica per
situazioni che l'intero sistema legislativo considera diverse.
La difesa della sig.ra Foglia insistette poi sulla violazione del
principio della irretroattività della legge che avrebbe rilevanza
costituzionale se riferito a situazioni consolidate sulla base di
giudicati emessi in virtù delle norme anteriormente vigenti. In tali
casi la retroattività della legge travolgerebbe l'efficacia dei
giudicati e si risolverebbe nella violazione del principio della
divisione dei poteri.
Successivamente, con memoria 14 maggio 1958, la difesa della sig.ra
Vincenza Foglia ha ulteriormente illustrato il primo motivo delle
proprie deduzioni specialmente riguardo alla possibilità
d'identificare i limiti della valutazione che compete al legislatore in
ordine alla diversità delle situazioni di fatto, con particolare
riferimento ai lavori preparatori della legge, ai fini del controllo di
costituzionalità diretto ad impedire che situazioni riconosciute in
astratto pari nel sistema legislativo siano trattate diversamente dalla
legge in casi concreti, quando per nessuno degli aspetti rivestiti essi
si discostino dalla norma.
La memoria ha poi rinnovato la censura della legge n. 1422 del
1956, sotto il riguardo della violazione dell'art. 24 della
Costituzione, in quanto un provvedimento di riduzione automatica dei
canoni non potrebbe che precludere il ricorso alle procedure
giurisdizionali, garantito in via generale a tutela dei diritti delle
parti contraenti.
A questo riguardo la difesa della sig.ra Foglia segnala la legge 9
luglio 1957, n. 601, che, interpretando la legge 20 dicembre 1956, n.
1422, esclude espressamente il ricorso per la perequazione del canone
dei contratti d'affitto dei fondi rustici delle provincie della
Campania, ridotti del 30% a termini della legge n. 1422 del 1956.
Questa legge d'interpretazione autentica non introdurrebbe nel sistema
alcun elemento legislativo nuovo perché l'esclusione della difesa
giudiziaria, che si afferma costituzionalmente illegittima, sarebbe
già contenuta nella legge del 1956 di cui la legge n. 601 del 1957 non
contiene, del resto, che una interpretazione.
4. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nei
termini prescritti.
Con questa memoria le osservazioni della difesa della sig.ra Foglia
a proposito della violazione dell'art. 3 della Costituzione sono
esaminate e criticate quali accuse d'ingiustizia sostanziale della
legge, cioè quali aspetti d'una questione irrilevante ai fini della
legittimità costituzionale. Infatti le censure della sig.ra Foglia
mirano a porre in luce che la legge impugnata non elimina le disparità
esistenti e che può ridurre anche i canoni equi. Ma tutto ciò
sarebbe estraneo al principio dell'uguaglianza che riguarderebbe invece
l'applicazione della legge ai cittadini che si trovino nella stessa
situazione soggettiva e non anche la considerazione delle condizioni
particolari che possono giustificare una disciplina legislativa
differenziata.
A questo riguardo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato - a suo
avviso ad abundantiam - che le tabelle delle Commissioni tecniche
provinciali sarebbero legate a criteri locali, iniqui rispetto a quelli
di altre regioni canapicole della Repubblica e che, secondo la
giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, le Sezioni agrarie
specializzate per la determinazione dell'equo canone sono competenti a
giudicare soltanto dell'eccessiva onerosità del contratto per
sopravvenuti eventi straordinari ed imprevedibili e non anche
dell'onerosità originaria dei contratti medesimi. Perciò, in
definititiva, anche sotto il profilo della giustizia intrinseca,
l'impugnato provvedimento legislativo avrebbe mirato ad eliminare
un'eccessiva disuguaglianza di trattamento dei canapicultori della
Campania, gravemente pregiudicati da condizioni locali, piuttosto che a
stabilire per essi una disciplina privilegiata.
Quanto al richiamo agli artt. 23 e 42, l'Avvocatura dello Stato ha
replicato con l'insegnamento della giurisprudenza della Cassazione,
secondo la quale la riduzione legislativa dei canoni non turba
l'equilibrio dei corrispettivi contrattuali perché mira anzi proprio a
tutelarlo, quando sia stato turbato. Ha richiamato inoltre la sentenza
di questa Corte n. 118 del 1957 che si sarebbe pronunziata in senso
favorevole alla tesi dell'Avvocatura, sia per quanto riguarda la natura
delle prestazioni divenute coattive nei contratti privati in seguito ad
una sopravvenuta disciplina legislativa, sia a proposito del fenomeno
espropriativo che erroneamente sarebbe stato riscontrato nella mutata
disciplina della struttura sinallagmatica del rapporto.
Infine, a proposito della violazione del principio della
irretroattività delle leggi sotto il profilo segnalato sopra,
l'Avvocatura dello Stato ha eccepito che, mentre per i giudicati dei
Tribunali ordinari la questione non si porrebbe, perché in questi casi
il titolo in base al quale agirebbe il proprietario sarebbe la sentenza
e non il contratto, per le sentenze delle Sezioni specializzate, che si
limitano ad accertare quale sia la misura equa del canone in seguito
agli eventi sopravvenuti che abbiano sconvolto l'equilibrio del
contratto, neppure sarebbe esatto parlare d'efficacia retroattiva della
legge sul giudicato. Difatti le sentenze delle Sezioni specializzate
non toccano i termini dell'originaria onerosità dei contratti, che
rimane immutata, anche se un elemento del contratto, cioè il canone,
sia stato giudiziariamente modificato in funzione degli eventi
sopravvenuti. Perciò la riduzione ope legis del canone, che è invece
in funzione dell'onerosità originaria, sarebbe irrilevante per i
giudicati delle Sezioni specializzate e non si potrebbe quindi parlare
d'efficacia retroattiva della legge n. 1422 del 1956.
Ciò a prescindere dalla considerazione che le eccezioni
d'illegittimità per violazione del principio dell'irretroattività
della legge sarebbero estranee al giudizio di costituzionalità, salvo
che in materia penale.
5 - Alla pubblica udienza dell'11 giugno 1958 le parti hanno
illustrato le rispettive tesi difensive, insistendo segnatamente sulla
questione di legittimità costituzionale della legge impugnata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - La prima questione di legittimità costituzionale proposta con
l'ordinanza del Pretore di Marcianise è quella dell'asserito contrasto
tra la legge impugnata e l'art. 3 della Costituzione o, più
esattamente, il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge che quell'articolo consacra. Le altre questioni che l'ordinanza
pure solleva sono, per lo meno in parte, derivate da questa o si
fondano su questa, dalla cui risoluzione, pertanto, dipende quella
della causa. E che sia così, sembrano ritenere tanto la difesa dello
Stato, quanto quella della Foglia la quale, segnatamente, su questo
punto ha insistito sia negli scritti difensivi, sia nella discussione
orale.
2 - La Corte ha già avuto occasione di chiarire il valore e il
significato del "principio di eguaglianza". L'obbligo del legislatore
di trattare in modo eguale i cittadini non esclude, secondo la Corte,
che esso possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse,
adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita
sociale. Così la Corte non ha ritenuto costituzionalmente
illegittima una legge che, distinguendo tra dottori e ragionieri
esercenti la "professione di commercialista", ha dettato regole diverse
per la relativa iscrizione negli albi professionali (sent. n. 3 del 16
gennaio 1957); e un identico giudizio ha dato della legge, che,
distinguendo tra immobili adibiti ad uso di abitazione e immobili
destinati ad altro uso, ha regolato diversamente i relativi rapporti di
locazione (sent. n. 28 del 22 gennaio 1957). Ma codesta
interpretazione contiene implicita l'affermazione (che, più che
un'ulteriore elaborazione del principio, ne costituisce un aspetto),
che a situazioni diverse non può essere imposta un'identica disciplina
legislativa. Una legge che pareggiasse situazioni che sono
oggettivamente diverse, violerebbe, del pari, il principio
dell'uguaglianza e contrasterebbe con le ripetute affermazioni della
Corte, secondo le quali è da ritenere costituzionalmente legittimo il
diverso regolamento legislativo di situazioni diverse.
La diversità delle due ipotesi è, in realtà, una diversità
meramente apparente, che non toglie la loro sostanziale identità, la
quale, perciò, esige una concorde soluzione del problema di
legittimità costituzionale, che esse possono proporre in riferimento
al principio contenuto nell'art. 3 della Costituzione.
Vero è che la giurisprudenza di questa Corte ha anche
costantemente affermato che la valutazione delle diverse situazioni è
riservata al potere discrezionale del legislatore e sottratta perciò
al giudizio di legittimità costituzionale. Ma è anche vero che non
si contraddice a queste affermazioni, né si compiono valutazioni di
natura politica, e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale
del legislatore, se si dichiara che il principio dell'eguaglianza è
violato, quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata
disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse.
3 - Ritiene la Corte che tale sia appunto il caso della legge 20
dicembre 1956, n. 1422. La disciplina dell'affitto dei fondi rustici
risulta in primo luogo dal decreto legislativo lo aprile 1947, n. 277.
Con questo decreto sono state istituite in ciascuna provincia
Commissioni tecniche, composte anche di rappresentanti delle categorie
interessate, col compito di stabilire per l'intera provincia o "per le
singole zone in cui la provincia dovesse venire ripartita ai fini
dell'omogeneità delle condizioni ambientali, degli ordinamenti
aziendali, dei rapporti tra proprietà locatrice e impresa affittuaria
e della produttività dei terreni per ogni formula contrattuale in
uso", "l'ammontare del canone da dover considerare normale ed equo
sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della
produzione indicando anche i limiti al di là dei quali vi sia ragione
di considerare la sperequazione grave" (art. 2). Con questo decreto
furono anche istituite Commissioni arbitrali competenti a decidere le
controversie relative alla materia regolata nel decreto stesso (art.
9), secondo criteri fissati nell'art. 1, ultimo capoverso.
Successivamente, con legge 18 agosto 1948, n. 1140, le Commissioni
tecniche provinciali ebbero il compito, sostanzialmente identico a
quello loro affidato dal decreto del 1947, di determinare "l'ammontare
del canone da considerarsi equo sulla base di un'oggettiva indagine
delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo
ai costi colturali ed all'imponibile della mano d'opera" (art. 2). A
queste Commissioni fu assegnato un termine per pronunciarsi
sull'equità del canone (art. 2), termine prorogato con legge 3 giugno
1949, n. 321, la quale, contemporaneamente, autorizzò il Ministero per
l'agricoltura a sciogliere le Commissioni che non si fossero
pronunziate nel termine, e a sostituirle con Commissioni tecniche
straordinarie composte di 3 membri di sua nomina (art. 3). Infine,
alle Commissioni arbitrali previste presso ciascun Tribunale dall'art.
9 del decreto legislativo del 1947, n. 277, furono sostituite le
Sezioni specializzate (art. 4 della legge 18 agosto 1948, n. 1140).
Ora il legislatore del 1956 ha ritenuto che l'applicazione di
questo sistema aveva portato ad una diversa determinazione
dell'ammontare dei "canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in
denaro con riferimento al prezzo della canapa": lo si ricava dalle
stesse parole della legge che, assoggettando tali canoni "comunque
determinati" a una riduzione del 30%, presume l'esistenza di canoni
perequati e di canoni non perequati, in generale determinati in
qualsiasi misura e per qualsivoglia via. Ma è evidente che codesta
parificazione di situazioni che lo stesso legislatore assume come
diverse, non può dirsi in armonia col principio dell'uguaglianza dei
cittadini davanti alla legge quale è stato consacrato nell'art. 3
della Costituzione: da che deriva che la legge del 20 dicembre 1956, n.
1422, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
4. - Dalla dichiarata illegittimità costituzionale della legge
impugnata discendono due conseguenze. La prima è che le altre
questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza del
Pretore di Marcianise sarebbero esaminate inutiliter e possono perciò
essere tralasciate. La seconda, che deve dichiararsi, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale della legge 9 luglio 1957, n. 601, che ha escluso il
ricorso di perequazione del canone previsto dall'art. 5 del decreto
legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e successive modifiche e
integrazioni "quando il canone sia stato ridotto del 30% a termini
della legge 20 dicembre 1956, n. 1422". L'intimo nesso che lega questa
legge all'altra del 1956 è di per sé evidente e non ha bisogno di
dimostrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 20 dicembre
1956, n. 1422, intitolata "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi
rustici composti in canapa nelle provincie della Campania", in
riferimento all'art. 3 della Costituzione; e, conseguentemente, della
legge 9 luglio 1957, n. 601.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1958:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte