Sentenza n. 53/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 505 cod.
pen., promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1978 dal Pretore di
Pistoia nel procedimento penale a carico di Ciardi Sergio ed altri,
iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 dell'anno 1978;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Pistoia, con ordinanza 22 marzo 1978, e nel processo
penale a carico di Ciardi Sergio ed altri, sollevava questione di
legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 505 cod. pen. per
asserito contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost..
Riferiva, in proposito, il magistrato che, nella giornata del 12
aprile 1976, tutti i macellai del mandamento di Pistoia avevano chiuso
i rispettivi negozi per protestare contro l'arresto di un loro collega,
imputato di aver violato la normativa che disciplina i prezzi al
consumo. Dei quarantasette macellai coinvolti nella vicenda, si era
proceduto soltanto nei confronti di dodici, dato che per gli altri 35,
non avendo essi alcuno alle proprie dipendenze, si era prestato
ossequio alla sentenza n. 222/1975 di questa Corte. Pertanto, cinque di
quei dodici erano stati prosciolti in un precedente giudizio con
formule varie e, dei residui sette, ancora tre venivano prosciolti in
linea di fatto nel dibattimento conseguente ad opposizione a decreto
penale di condanna.
Rimaneva, perciò, sub judice la posizione degli ultimi quattro
opponenti, tutti comparsi al dibattimento, ciascuno dei quali risultava
effettivamente avere alle dipendenze "uno o due dipendenti", secondo
quanto testualmente si legge nell'ordinanza.
Riteneva ciononostante il Pretore che anche questi dovessero essere
assimilati ai loro colleghi senza dipendenti, "sia per dimensioni
d'impresa, sia per l'esistenza di situazioni ambivalenti caratterizzate
da forme di collaborazione saltuaria o periodica non configurabili
negli schemi del rapporto di lavoro subordinato, sia per l'irrilevanza,
ai fini professionali e sindacali, dell'assunzione o del licenziamento
del lavoratore dipendente".
Concludeva, perciò, ritenendo applicabili anche ai predetti "le
motivazioni addotte a sostegno della sentenza n. 222 del 1975 citata" e
sollevando l'eccezione di cui sopra.
Nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio innanzi a
questa Corte. Considerato in diritto :
La proposta questione incidentale non è fondata.
Se vi fossero davvero, in ipotesi, ragioni per ritenere che, nella
specie, l'apparente sussistenza di uno o due dipendenti si risolvesse
in realtà in "situazioni caratterizzate da forme di collaborazione
saltuaria o periodica sicuramente non configurabili negli schemi del
rapporto di lavoro subordinato", non si tratterebbe di questione di
legittimità costituzionale, ma bensl' di questione attinente al fatto,
affidata, come tale, all'apprezzamento del giudice di merito. Il quale,
ove dovesse escludere la sussistenza nella specie di alcuna dipendenza
in senso tecnico giuridico, non sarebbe certo tenuto a chiedere a
questa Corte l'applicazione degli effetti derivanti dalla sentenza 8
luglio 1975 n. 222.
Sotto questo aspetto, anzi, la questione sarebbe inammissibile.
Senonché l'ordinanza finisce poi per riproporre nelle conclusioni
la effettiva questione di legittimità, chiedendo alla Corte di
estendere la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art.
506 in relazione all'art. 505 cod. pen., già espressa per l'ipotesi di
piccoli imprenditori senza dipendenti, anche al caso di piccoli
imprenditori che abbiano uno o due dipendenti: con ciò mostrando di
attribuire alle precedenti argomentazioni mero valore illustrativo.
Ma il punto focale della citata precedente decisione di questa
Corte investe proprio il momento conseguente al comportamento del
datore di lavoro che, sospendendo l'attività aziendale, determina
altresl' la sospensione del lavoro subordinato. Solo quando tale
effetto è impossibile, perché si tratta di soggetto che
"personalmente gestisce l'azienda" e "non avendo persone alle proprie
dipendenze" non può nemmeno essere considerato "datore di lavoro nei
termini propri di questa espressione", solo allora la norma che,
ciononostante definisce serrata una siffatta situazione, incontra la
censura già espressa.
Ma se l'imprenditore - come nella specie - ha alle sue dipendenze
uno o due lavoratori, gli effetti temuti comunque si verificano, e non
può esservi, perciò, una soluzione intermedia o minimale. Infatti, la
scarsa rilevanza del fatto trova la sua definizione nell'ambito
dell'ordinamento giuridicopenale, attraverso le valutazioni suggerite
dall'art. 133 cod. pen. o, al limite, nelle situazioni circostanziali
di cui all'art. 62 bis cod. pen..
Non sussiste, quindi, né disparità di trattamento né
irrazionalità ex art. 3 Cost., né sussistono limitazioni
all'iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., perché questa non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale: e la Corte ha già
indicato proprio in relazione al problema della serrata, la disciplina
dei prezzi delle merci a largo consumo, come le carni bovine, fra le
legittime misure protettive del benessere sociale (sent. 27 giugno 1958
n. 47).
Né l'ordinanza solleva alcun problema in ordine allo stesso
istituto della serrata come tale, e alla problematico della sua
rilevanza penale in relazione ai principi generali di libertà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 505 cod. pen., sollevata dal Pretore di Pistoia, con
ordinanza 22 marzo 1978, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte