Sentenza n. 531/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 29/1990
- art. 4legge 29/1990
- art. 5legge 29/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 2, 4, lett. a, b, c e d, e 5, secondo comma, della legge
14 febbraio 1990, n. 29 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 3
maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei
contratti agrari associativi"), promosso con ordinanza emessa il 3
maggio 1990 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente
tra Chiaraluce Umberto ed altro e Mennuni Diego, iscritta al n. 420
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia tra i mezzadri Umberto e
Alfredo Chiaraluce e il concedente Diego Mennuni circa il preteso
diritto dei primi alla conversione del rapporto in affitto, il
Tribunale di Potenza, con ordinanza in data 3 maggio 1990, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del "combinato
disposto degli artt. 2, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1990, n. 29,
nella parte in cui escludono che, nel caso in cui il concedente abbia
dato un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa mezzadrile, la
conversione del contratto in affitto, richiesta dal mezzadro, abbia
luogo senza il consenso del concedente stesso ove non sussistano
congiuntamente le condizioni di cui all'art. 4, lett. a, b, c e d
della legge medesima, nonché impongono al concedente l'onere di
documentare la regolare tenuta della contabilità a partire da almeno
due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio
1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione".
A giudizio del tribunale remittente le condizioni cui l'art. 4
subordina l'esclusione del diritto del mezzadro alla conversione del
rapporto in affitto "rilevano poco o nulla in ordine all'accertamento
dell'adeguato apporto richiesto al concedente" secondo la sentenza di
questa Corte n. 138 del 1984, di guisa che la norma impugnata "sembra
urtare contro i medesimi principi costituzionali richiamati da tale
sentenza". Sarebbe inoltre lesivo del diritto di difesa l'onere di
documentazione accollato al concedente dall'art. 5 in ordine alla
regolare tenuta della contabilità, atteso che, "per quanto riguarda
il libretto colonico, la legge (artt. 2161 e 2162 cod.civ.) non
prevede obblighi di conservazione ed anzi impone brevi termini di
decadenza per impugnarne le risultanze".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Secondo l'interveniente la legge denunciata ha inteso risolvere
delicate questioni, insorte dopo la citata sentenza, in merito sia
agli indici di fatto rilevanti per la definizione dell'"adeguato
apporto del concedente" ostativo della conversione del rapporto in
affitto per volontà unilaterale del mezzadro, sia al relativo onere
di prova. Le soluzioni adottate dal legislatore corrispondono agli
orientamenti prevalenti nella giurisprudenza più recente della Corte
di cassazione e non appaiono limitative dei diritti costituzionali
richiamati dal giudice remittente. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Potenza ritiene contrastanti con gli artt. 3,
24, 41 e 44 della Costituzione gli artt. 2, 4 e 5, secondo comma,
della legge 14 febbraio 1990, n. 29, i primi due perché le quattro
condizioni ivi previste hanno scarsa pertinenza con l'accertamento
dell'"adeguato apporto del concedente", in mancanza del quale
soltanto, giusta la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, può
avere luogo la conversione di un contratto associativo agrario in
affitto per volontà unilaterale del concessionario (c.d. conversione
automatica), il terzo perché impone al concedente un onere di
documentazione della regolare tenuta della contabilità
eccessivamente risalente nel tempo.
2. - La questione non è fondata.
In seguito alla citata sentenza n. 138 la legge 14 febbraio 1990,
n. 29, art. 2, ha aggiunto ai due casi di esclusione della
conversione automatica dei contratti associativi in affitto previsti
dall'art. 29 della legge n. 203 del 1982, un terzo caso, che si
verifica "quando, da almeno due anni prima della data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un
adeguato apporto alla condirezione dell'impresa". L'art. 4 precisa
che "si reputa adeguato l'apporto del concedente quando ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni: a) effettiva partecipazione al
razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della
produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare
produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a
quelle medie delle imprese agricole della zona; b) adeguata e
dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri
fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle
esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del
concedente; c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia
parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno
nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario; d)
regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei
contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti,
negli altri contratti associativi".
Il giudice remittente censura questa norma perché, in contrasto
con l'interpretazione della sentenza di questa Corte n. 138 del 1984
assunta dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze
nn. 3947 e 5477 del 1988, esclude la sussistenza dell'"adeguato
apporto del concedente alla condirezione dell'impresa" per il solo
fatto dell'inadempimento di obblighi derivanti dal contratto.
Va osservato anzitutto che delle quattro condizioni congiuntamente
richieste dalla norma impugnata solo la seconda e la quarta attengono
al formale adempimento di obblighi contrattuali. La prima e la terza
indicano, invece, due criteri qualitativi e insieme quantitativi per
accertare l'adeguato apporto del concedente sotto il profilo
dell'assolvimento "in maniera adeguata dei doveri inerenti alla
condirezione dell'impresa mezzadrile" (cfr. sent. n. 138, punto 10 in
diritto). La condizione sub a) esige un'applicazione di
professionalità imprenditoriale in misura idonea ad assicurare, in
sinergia con l'attività di conduzione del mezzadro, un livello di
produttività e di retribuzione del lavoro almeno pari a quello medio
delle imprese della zona. La condizione sub c) integra la prima
richiedendo che l'iniziativa imprenditoriale del concedente sia
supportata da un conferimento di scorte vive e morte almeno pari al
conferimento del mezzadro, di guisa che, se il contratto o gli usi,
in deroga alla norma dispositiva dell'art. 2146 cod.civ.,
prevedessero un conferimento del concedente inferiore a quello del
mezzadro, l'osservanza del contratto non basterebbe, pur nel concorso
delle altre condizioni, a concretare il requisito dell'adeguato
apporto.
Tali condizioni sono coerenti con la direttiva di sfavore per la
mezzadria (e, in genere, per il contratto associativo agrario)
sottesa alla legge n. 203 del 1982, alla stregua della quale il
limite derivante dagli artt. 41 e 44 Cost. alla conversione
automatica in affitto deve collocarsi a una soglia, discrezionalmente
individuata dal legislatore, costituita da un contributo del
concedente qualificato dalla funzione di innovazione che è carattere
essenziale dell'attività d'impresa, e dunque superiore al semplice
adempimento degli obblighi contrattuali. Né si può dire che le
determinazioni del legislatore del 1990 eccedono il criterio della
ragionevolezza, considerato che l'art. 4, lett. a), non assume a
parametro l'impresa ottimale, bensì la produttività media delle
aziende agricole in zona, mentre la lettera c), per quanto concerne
la mezzadria, indica tra i connotati del concedente meritevole di
esonero dalla soggezione alla conversione del contratto il fatto di
non avere preteso una clausola contrattuale derogatoria in proprio
favore alla regola di pari quantità del conferimento delle scorte.
3. - Un concedente che si impegna nell'impresa mezzadrile al di
là del formale adempimento del contratto è, peraltro, un concedente
che anzitutto rispetta puntualmente i propri obblighi contrattuali.
La giurisprudenza richiamata nell'ordinanza di rimessione è stata
corretta da successive pronunce della Corte di cassazione,
specialmente dalle sentenze nn. 1564 e 3971 del 1989, secondo le
quali il rispetto delle obbligazioni derivanti dal contratto è
presupposto necessario, sebbene non sufficiente, per escludere il
diritto (potestativo) del mezzadro alla conversione del contratto in
affitto.
A questo presupposto si collegano specificamente la seconda e la
quarta delle condizioni indicate dall'art. 4 della legge n. 29 del
1990, la cui valutazione deve qui essere riferita al solo contratto
di mezzadria. La condizione sub b) richiede l'adempimento
dell'obbligo previsto dall'art. 2145 cod. civ., nonché, se
nell'oggetto della concessione siano compresi altri fabbricati
aziendali, dell'obbligo di fornirli e mantenerli in stato conforme
alle esigenze della buona tecnica agraria. La lettera d), la quale
subordina il diritto di opposizione alla condizione che il concedente
abbia curato la regolare tenuta della contabilità, in quanto si
riferisce al passato (e precisamente a un periodo compreso tra il 6
maggio 1980 e il 6 maggio 1986), deve essere intesa nel senso
ristretto di regolare tenuta del libretto colonico prescritto
dall'art. 2161 cod. civ., la cui mancanza fornisce un indubbio
criterio di apprezzamento negativo della condotta del concedente.
L'onere della prova che, pur per quest'ultima condizione incombe,
a norma dell'art. 5, secondo comma, al concedente, giusta la regola
generale dell'art. 2697 cod.civ., non è irragionevole, perché il
buon padre di famiglia conserva i documenti afferenti ai propri
rapporti obbligatori almeno per il tempo corrispondente al termine di
prescrizione, né lede il diritto di difesa, perché il concedente,
che senza sua colpa abbia perduto il libretto, può sempre dimostrare
con altri mezzi di avere tenuto regolarmente la contabilità
aziendale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n.
29 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203,
relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari
associativi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44
della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:531 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte