Ordinanza n. 536/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice
penale e degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 dal pretore
di Pietrasanta, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte costituzionale con ordinanza n. 60 del 1987
dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46 c.p.p. promossa
dal Pretore di Pietrasanta in quanto il giudice che gliela aveva
rimessa, spogliato di un procedimento penale in base proprio alle
norme denunziate, risultava sfornito di poteri decisori in ordine
alla soluzione di un eventuale conflitto nel quale solo la questione
stessa sarebbe risultata rilevante;
che il medesimo pretore, nell'ambito dello stesso procedimento,
osservando di conservare in astratto il potere di rivolgersi alla
Corte di Cassazione per denunziare il conflitto di competenza, ha
nuovamente riproposto tale questione, "per dare concreto fondamento a
tale denunzia", in tal modo palesando ex ore suo come non spetti a
lui applicare le norme denunziate e come una pronunzia della Corte
avrebbe efficacia eventuale restando il pretore libero di instaurare
o meno il ventilato conflitto;
che, nel merito, il pretore si riporta integralmente alle
considerazioni contenute nella prima ordinanza secondo cui le norme
denunziate violerebbero gli artt. 25, primo comma, 101, secondo
comma, e 107, terzo comma della Costituzione nella parte in cui
affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei
procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e
pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di
pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non
determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione
i procedimenti possono essere riuniti, così in sostanza sollevando
solo una questione circa la discrezionalità prevista dalle norme
denunziate in un senso già disatteso da questa Corte con sentenza n.
274 del 1974 in riferimento all'art. 20 c.p.p.;
Considerato che con l'ordinanza n. 60 del 1987 la Corte
costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la
questione de qua, non rilevando un vizio formale rimuovibile nello
stesso procedimento di merito, ma per difetto di legittimazione del
giudice remittente;
che tale pronunzia ha contenuto decisorio ed è quindi assistita
dall'efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 137 della
Costituzione, il quale in questo caso determina in radice
l'impossibilità di proporre da parte della stessa autorità la
medesima questione, per la rilevata carenza di poteri decisori;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46
cod.proc.pen. sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:536 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte