Sentenza n. 54/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del r.d.
31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1973 dalla
Corte dei conti - sezione giurisdizionale - sul ricorso di Devoto
Giacomo ed altri, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24
aprile 1974.
Visto l'atto di costituzione di Devoto Giacomo ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avv. Mario Nigro, per Devoto Giacomo ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio di responsabilità promosso dal
Procuratore generale della Corte dei conti contro Giacomo Devoto,
Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli
studi di Firenze, ed altri membri dello stesso Consiglio, la Corte dei
conti, sezione giurisdizionale, con ordinanza 23 novembre 1973,
ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del
t.u. delle leggi sull'istruzione superiore (approvato con r.d. 31
agosto 1933, n. 1592), in riferimento all'art. 3, comma primo, della
Costituzione.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituite le
parti private, sostenendo la tesi (poi illustrata con successive
memorie) della piena legittimità della norma impugnata. Considerato in diritto :
1. - Stabilisce l'art. 52 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, t. u.
delle leggi sull'istruzione superiore, che il Presidente ed i
componenti il Consiglio di amministrazione delle Università sono
personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in
eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati
all'Università o Istituto superiore a causa d'inosservanza di
disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa
grave.
La norma - secondo il giudice a quo, che ne denunzia
l'illegittimità - comporterebbe un privilegio per il Presidente ed i
componenti il Consiglio di amministrazione delle Università, rispetto
ai membri del consiglio di amministrazione di altri enti pubblici ed
agli altri ordinatori di spesa operanti nell'ambito della stessa
Università: in quanto, invero, la responsabilità sarebbe, per i
primi, limitata al dolo o alla colpa grave, laddove, per i secondi, si
estenderebbe anche alle ipotesi di colpa lieve e negligenza, ai sensi
dell'art. 52 r.d. 1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei
conti.
Tale disparità di trattamento non risulterebbe, d'altra parte,
sorretta da criteri logici e razionali: e ciò darebbe, appunto,
ragione della ipotizzata violazione dell'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Per aversi violazione del principio di uguaglianza, occorre che le
situazioni diversamente trattate siano uguali o suscettibili di essere
considerate tali.
Deve, pertanto, escludersi che contrasti con l'art. 3 della
Costituzione il trattamento differenziato di categorie di soggetti, che
siano "diverse o comunque non uguali (seppur affini) nel loro
ordinamento", come questa Corte ha avuto modo di precisare, tra
l'altro, in tema di responsabilità dei pubblici dipendenti per
violazione dei diritti soggettivi dei terzi, riconoscendo la
legittimità di disposizioni limitative della responsabilità anzidetta
in considerazione, appunto, della peculiarità di taluni aspetti
dell'ordinamento di determinate categorie di dipendenti. (Cfr. sentenze
1968, n. 2 e 1972, n. 123).
3. - Analogo difetto di omogeneità si riscontra, nella specie -
nel diverso e collaterale settore della responsabilità (amministrativa
e contabile) dei pubblici dipendenti verso l'ente - tra le categorie di
soggetti poste a raffronto nell'ordinanza di rimessione.
Il termine di comparazione è, infatti, come si è detto, in primo
luogo, rappresentato dagli amministratori di enti pubblici in genere
quali - al pari degli altri dipendenti della P.A. - rispondono verso
l'ente per qualsiasi tipo di colpa, anche, quindi, per colpa lieve o
negligenza: in base al richiamato art. 52 del r.d. 1934, n. 1214, t.u.
delle leggi sulla Corte dei conti e più esattamente agli artt. 82 del
r.d. 1923, n. 2440, sulla contabilità di Stato, e 18 del d.P.R. 1957,
n.3 (c.d. Statuto degli impiegati civili dello Stato).
Ora - pur prescindendo dalla considerazione che l'esposto principio
di non rilevanza del grado della colpa, che regola la responsabilità
amministrativa dei pubblici dipendenti, non è né rigido, né
assoluto, in quanto, per un verso, riceve, in concreto un temperamento
attraverso il meccanismo applicativo del c.d. "potere riduttivo della
Corte dei conti" (di cui agli artt. 83 r.d. 1923, n. 2440, 52, ultimo
comma, r.d. 1934, n. 1214, 19 legge 1957, n. 3, citati) e, per altro
verso conosce, comunque, non poche eccezioni (v. gli artt. 15 legge
1961, n. 90, 1 legge 1962, n. 1833, 22 d.P.R. 1957, n. 3, relativi ai
dipendenti adibiti alla conduzione di autoveicoli e mezzi meccanici;
l'art. 11 legge 1965, n. 340 - su cui è intervenuta la decisione della
Corte n. 108 del 1967 - concernente agenti dell'Amministrazione delle
belle arti, per dati periodi di gestione; l'art. 20 d.P.R. 1957, n. 3
cit., in tema di omissione di denuncia: articoli i quali contemplano
altrettante ipotesi di limitazione della responsabilità) - resta,
comunque, il rilievo, preminente sul piano logico, che la
responsabilità amministrativa di cui si discute ben può ricevere un
trattamento differenziato con riguardo ai soggetti contemplati dalla
norma denunziata (agli amministratori, cioè, delle Università). Ciò,
in quanto trattasi, nella specie, di membri dell'organo di governo di
un ente tipico dotato di speciale autonomia, la cui posizione si
diversifica, quindi, rispetto a quella degli amministratori (ed altri
dipendenti) pubblici in genere: non dissimilmente da quanto, ad
esempio, avviene per gli amministratori (ed anzi, anche per gli
impiegati) di altri enti tipici, come le opere pie e i minori enti
territoriali. Nei confronti dei quali sono previste analoghe
attenuazioni della responsabilità rispettivamente dall'art. 12 r.d.
1923, n. 2841, sugli enti di assistenza e beneficenza (richiamato
dall'art. 56 della legge ospedaliera 1968, n. 132) e dall'art. 108 r.d.
1923, n.2839, di riforma della legge comunale (poi trasfuso nell'art.
261 del successivo t.u. del 1934, n.383): entrambi, emanati in base
alla medesima legge di delega - 3 dicembre 1922, n. 1601 - cui si
ricollega anche il r.d. 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione
superiore, il cui art. 10 costituisce il puntuale antecedente della
norma oggi impugnata.
4. - A tali rilievi concernenti l'astratta possibilità di
diversificazione della disciplina della responsabilità amministrativa
e contabile nei riguardi degli amministratori delle Università, va
aggiunto che il diverso trattamento, nella misura e nei termini in cui
risulta in concreto operato dalla norma denunziata (cioè limitando la
responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave), appare, per
altro, pienamente razionale e giustificato.
Ciò in base alla considerazione, per un verso, del fatto che gli
amministratori delle Università svolgono la loro attività
gratuitamente (circostanza questa che, anche nel campo contrattuale
privato, l'ordinamento non manca di valutare al fine di attenuazione
della responsabilità: v. artt. 1710, 1768 cod. civ.) e, per altro
verso, dell'esigenza di adottare, nella specie, un metro unitario di
valutazione della responsabilità, che tenga conto del fatto che nei
consigli di amministrazione delle Università sono presenti soggetti
(rappresentanti di enti e privati contribuenti al mantenimento
dell'istituto, ex art. 10 r.d. 1923, n. 2102 cit., art. 10 r.d. 1933,
n. 1592; rappresentanti di comuni e province, ex art. 2 r.d. 1937, n.
439) per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacità e
da cui, quindi, non è coerentemente esigibile - nell'esercizio di una
gestione economica e finanziaria, quale è, appunto, l'attività di
amministrazione in questione - un grado massimo di diligenza.
5. - Le considerazioni da ultimo esposte - sulla peculiarità della
posizione dei componenti il Consiglio di amministrazione delle
Università - danno, poi, contestuale giustificazione del particolare
trattamento a tali soggetti riservato dalla norma impugnata, anche
sotto il profilo del parallelo con "gli altri agenti contabili operanti
nell'ambito della Università". Atteso che, nei confronti di questi
ultimi, evidentemente, non ricorrono le esaminate condizioni (di
gratuità dell'attività ecc.), che giustificano - come detto - la
attenuazione della responsabilità, prevista per gli amministratori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore), sollevata dalla Corte dei conti, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte