Ordinanza n. 548/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) in relazione agli artt. 1, 42 e 43 del codice
penale e 14 delle preleggi, promosso con ordinanza emessa il 27
aprile 1983 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 630 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 27
aprile 1983 (reg. ord. n. 630/85) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14
preleggi, nella parte in cui secondo l'orientamento consolidato della
Cassazione, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle
scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di
dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo
di dolo sia di colpa, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo
comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma,
Cost.;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo Pretore
di Fermo con ordinanza identicamente motivata, è stata dichiarata
manifestamente inammissibile con ordinanza n. 636 del 1987, in quanto
il Pretore censura in realtà solo una certa interpretazione che
della disposizione impugnata dà la Corte di Cassazione e che egli
esplicitamente afferma di non condividere mentre compete al giudice a
quo e non a questa Corte interpretare la disposizione impugnata nel
modo che lo stesso giudice ritiene corretto;
che per le stesse ragioni anche la presente questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in
relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101,
secondo comma e 111, secondo comma, Cost., dal Pretore di Fermo con
ordinanza del 27 aprile 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:548 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte