Sentenza n. 559/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/12/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1d.l. 16/1982
applicata al caso
- art. 13d.l. 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 25 marzo 1982, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in
materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario
nazionale) e dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e
per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 maggio 1983 dal Pretore di Milano nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Brambilla Enrico ed altri e
la s.p.a. Cassa Generale di Assicurazioni ed altre, iscritta al n. 45
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1984 dal Tribunale di Parma
nel procedimento civile vertente tra la Banca Commerciale Italiana e
Porcari Roberto, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis
dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 21 giugno 1985 dal Pretore di Sondrio nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Rossi Fernanda e la s.p.a.
Manifattura di Berbenno, iscritta al n. 571 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,
prima serie speciale, dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 2 aprile 1986 dal Tribunale di Modena nel
procedimento civile vertente tra la Banca Popolare dell'Emilia e
Bergonzini Emilio ed altri, iscritta al n. 551 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,
prima serie speciale, dell'anno 1986;
5) ordinanza emessa il 3 febbraio 1987 dal Pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Negretti Roberto e la Banca
Nazionale del Lavoro, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1987
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Brambilla Enrico ed altri, della
Banca Commerciale Italiana, di Porcari Roberto, della Banca Popolare
dell'Emilia, di Bergonzini Emilio e della Banca Nazionale del Lavoro,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi gli avv.ti Luciano Ventura per Porcari Roberto, Leopoldo
Parigini per Bergonzini Emilio e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico
per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 17 maggio 1983 (r.o. 45/84), il
Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 32, primo
comma, e 36, terzo comma, Cost., una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, in
quanto prevede che "per le cure idrotermali non è consentita la
concessione di congedi straordinari".
Premesso che nella specie era contestata da alcuni dipendenti di
compagnie di assicurazione l'imputazione in conto ferie di assenze
dal lavoro per cure idropiniche, il giudice a quo nega innanzitutto
rilievo alle successive modifiche di detta disposizione - vigente
all'epoca dei fatti - e precisa che il testo normativo non ne esclude
l'applicabilità al rapporto di lavoro privato e si riferisce ad ogni
ipotesi di cura idrotermale, e non solo a quelle indifferibili, da
effettuarsi nell'immediatezza della malattia. Ratio della norma tesa
a disincentivare cure termali non necessarie - sarebbe quella di
consentirne la fruizione solo nel periodo feriale, cioè al di fuori
del normale svolgimento del rapporto di lavoro: sicché, - argomenta
il Pretore - se il lavoratore sacrifica il suo diritto alle cure
idropiniche - cioè alla salute - per conservare intatto il suo
"monte ferie", ne risulta violato l'art. 32 Cost.; se invece si
sottopone alle cure, vedrà limitato l'irrinunziabile diritto a ferie
annuali retribuite garantito dall'art. 36 Cost. Né ciò potrebbe
giustificarsi in vista degli obiettivi perseguiti dal legislatore
(contenimento della spesa pubblica, recupero di produttività e freno
al frequente abuso di cure non necessarie), dovendo i rimedi essere
ricercati in un maggiore rigore nelle concessioni e nei controlli
anziché nel sacrificio delle esigenze terapeutiche dei lavoratori.
I ricorrenti nel giudizio a quo, costituitisi a mezzo dell'avv. F.
Canera, hanno svolto considerazioni analoghe.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto.
2. - Con ordinanze emesse rispettivamente in data 19 dicembre 1984
(r.o. 78/85), 21 giugno 1985 (r.o. 571/85),
2 aprile 1986 (r.o. 551/86) e 3 febbraio 1987 (r.o. 139/87) il
Tribunale di Parma, il Pretore di Sondrio, il Tribunale di Modena ed
il Pretore di Brescia hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
assumendone, tutti, il contrasto con gli artt. 32, primo comma e 38,
secondo comma, Cost., ed inoltre, il terzo, con l'art. 36, primo
comma e gli altri con l'art. 3 Cost.
La disposizione di cui al predetto art. 13 prevede, per i
lavoratori pubblici e privati, la concessione di prestazioni
idrotermali fuori dai congedi e dalle ferie annuali, esclusivamente
per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata
prescrizione di un medico specialista della unità sanitaria locale o
dell'INPS (comma terzo), per un tempo non superiore a giorni quindici
l'anno e con intervallo di giorni quindici rispetto ai periodi di
ferie ed ai congedi ordinari (commi quarto e quinto). Essa non
prevede, però, che il lavoratore abbia diritto alla retribuzione.
I giudici a quibus muovono tutti dal presupposto
dell'inapplicabilità nella specie della disposizione di cui all'art.
2110 c.c., tanto in via diretta - in quanto la cura termale,
diversamente dalla malattia, non presuppone inabilità al lavoro -
quanto in via analogica, trattandosi di norma eccezionale che, in
deroga al principio sinallagmatico, consente il trattamento
retributivo anche in mancanza di prestazioni lavorative.
Ciò premesso, il contrasto con l'art. 3 Cost. viene ravvisato dal
Tribunale di Parma e dai Pretori di Sondrio e Brescia nel diverso
trattamento riservato al lavoratore che abbisogni di cure termali per
esigenze terapeutiche o riabilitative rispetto al lavoratore malato,
nell'assunto - esplicitato dal terzo di tali giudici - che le due
situazioni siano assai simili.
Quanto al dedotto contrasto con gli artt. 32 e 38 Cost., i giudici
ora citati adottano motivazioni generiche. Il Tribunale di Modena,
dal canto suo, assume che dalla seconda di tali disposizioni
scaturisce il diritto ad una retribuzione comunque sufficiente anche
con riferimento a quelle situazioni che interrompono il sinallagma
lavorativo e che alle situazioni in essa elencate (in modo non
tassativo) è assimilabile quella in questione: ciò perché, essendo
ricollegate dalla legge a certificate esigenze terapeutiche o
riabilitative, le cure termali si pongono in necessario collegamento
con uno stato patologico.
Ora - osserva il Tribunale (con ciò motivando anche in
riferimento all'art. 36 Cost.) - "è evidente che il diritto alla
salute non risulta efficacemente tutelato se il lavoratore si trova
nell'obbligata alternativa di far fronte alle proprie esigenze
curative senza percepire alcun emolumento o indennità, facendo venir
meno in parte l'assicurazione per sé e per la propria famiglia di
una esistenza libera e dignitosa, ovvero di non sottoporsi alle
necessarie cure per poter continuare a prestare la propria opera
percependo la relativa retribuzione, ovvero ancora di sacrificare
parte delle ferie - altro diritto costituzionalmente garantito - ove
non possa né rinunciare alle cure né perdere la retribuzione".
Il Pretore di Sondrio prospetta, infine, un ulteriore profilo di
disparità di trattamento scaturente dalla disposizione impugnata,
osservando che essa, in quanto ispirata ad esigenze di contenimento
della spesa pubblica, avrebbe dovuto escludere la retribuibilità
delle assenze per cure termali anche nel settore del pubblico
impiego, nel quale essa è consentita - e di fatto ottenuta mediante
l'istituto del congedo straordinario "per gravi motivi" di cui agli
artt. 37 e 40 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il Pretore ammette
peraltro esplicitamente la non rilevanza di tale questione nella
causa principale, avente ad oggetto la pretesa di retribuzione del
periodo di assenza per cure termali avanzata da un dipendente di
un'azienda privata (Manifattura di Berbenno). Nei giudizi principali
di cui alle altre tre ordinanze, analoga pretesa era stata avanzata
nei confronti di aziende di credito.
3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta con memorie di analogo
tenore nei quattro predetti giudizi, nega tanto l'equiparabilità
della situazione in esame a quella della malattia - nella quale sola
sussiste l'incapacità di prestare l'attività lavorativa - quanto la
violazione degli artt. 32 e 38 Cost., posto che spetta al legislatore
stabilire in quali casi si abbia diritto a cure gratuite, e che
l'assistenza sanitaria e la retribuzione sono garantiti solo in caso
di infortunio e malattia.
La questione sarebbe, inoltre, infondata in quanto, in punto di
retribuzione, la disposizione impugnata non ha innovato rispetto alle
precedenti normative sull'accesso alle cure termali (d.l. n. 16/1982
conv. in l. n. 98/1982); ed anzi essa sarebbe più propriamente
inammissibile, in quanto, non avendo la norma regolato il punto,
questo avrebbe dovuto - alla stregua degli artt. 2110 c.c. e 98 disp.
att. c.c. - essere deciso alla stregua delle leggi speciali per i
singoli rapporti ovvero dei contratti collettivi.
4. - Nei giudizi instaurati con le ordinanze dei Tribunali di
Parma e Modena si sono costituite, con memorie di tenore analogo, le
parti private Porcari Roberto e Bergonzini Emilio, rispettivamente
rappresentati dagli avv.ti L. Ventura e L. Petronio (la prima) e L.
Parigini e G.V. Provenzani (la seconda).
Le parti private chiedono che la Corte adotti una decisione
interpretativa di rigetto, assumendo che la norma impugnata non ha
provveduto in tema di retribuzione in quanto la situazione in essa
considerata rientra tra quelle di "malattia" regolate dall'art. 2110
c.c. La limitazione ai casi di "effettive esigenze terapeutiche"
comporta, invero, che si abbia riguardo solo a situazioni in cui la
tutela della salute del lavoratore richiede che egli si sottoponga ad
un trattamento sanitario; ed il nesso eziologico tra lo stato morboso
e l'astensione dal lavoro richiesto dall'art. 2110 c.c. sussisterebbe
"pur quando la capacità lavorativa permanga, ma la prestazione non
sia possibile in relazione alla natura ed alle modalità della cura".
L'assoggettamento alla regolamentazione propria della malattia
sarebbe poi confermato dall'avere il legislatore riferito le assenze
per cure termali ai medesimi titoli giuridici concernenti le assenze
per malattia "congedi straordinari", "aspettative per infermità"
ovvero "permessi per malattia comunque denominati".
A conforto della suesposta tesi le predette parti, hanno
richiamato, in memorie aggiunte, alcune recenti sentenze della Corte
di Cassazione (sez. lav., nn. 7875 del 1986, 49, 4279, 5921 del
1987); ed hanno sostenuto che non sarebbe condivisibile la tesi
sostenuta in sede parlamentare secondo cui, mentre per i pubblici
dipendenti la retribuzione spetterebbe già in base alla legge, per
quelli privati vi sarebbe una "riserva contrattuale", spettando ai
contratti collettivi stabilire se e in che misura i permessi in
questione debbano essere retribuiti. Il rinvio a tali contratti
potrebbe invero riferirsi solo al rinvio alle "norme corporative" di
cui all'art. 2110, primo comma, c.c., che però opera solo per la
misura e durata nel tempo della retribuzione (o indennità) e non per
la spettanza o meno di questo.
D'altra parte, il concetto di malattia non potrebbe essere
ristretto ai casi di impossibilità assoluta di lavorare, dovendo
esso, alla stregua dell'art. 32 Cost., essere definito come
instabilità della salute in senso lato, tale da rendere la persona
abbisognevole di cure ed attenzioni (cfr. Cass. 1° agosto 1986, n.
4957). Inoltre, l'indennità di malattia dovrebbe essere attribuita
non tanto per la sussistenza di un'incapacità lavorativa, quanto in
ragione di una astensione dal lavoro che trovi ragione, diretta od
indiretta, nella malattia del lavoratore e quindi anche solo nella
necessità di fruire delle opportune cure. (cfr.C. cost. n. 67/75).
Se non si accogliesse la prospettata tesi interpretativa,
l'incostituzionalità della norma sarebbe - ad avviso della difesa -
evidente, giusta quanto sottolineato dalla citata giurisprudenza
della Cassazione (sent. 7875/86) ed attesa anche l'inammissibile
disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati che
conseguirebbe al diniego della retribuibilità per questi ultimi.
5. - Non possono essere prese in considerazione, essendo mancata
una costituzione tempestiva, le memorie presentate nell'imminenza
dell'udienza dalla Banca Nazionale del Lavoro, dalla Banca Popolare
dell'Emilia e dalla Banca Commerciale Italiana, parti private nei
giudizi principali instaurati, rispettivamente, presso il Pretore di
Brescia e presso i Tribunali di Modena e Parma. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le
cinque ordinanze indicate in epigrafe investono la disciplina delle
cure idrotermali, quale dettata prima dall'articolo unico della legge
25 marzo 1982 n. 98 (di conversione del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16)
e poi dall'art. 13 della l. 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione
del d.l. 12 settembre 1983 n. 463): per l'identità della materia
considerata da tutti i giudici remittenti appare opportuna un'unica
decisione.
2.- Giova premettere che il regime normativo della materia delle
cure idrotermali anteriore all'emanazione delle disposizioni
impugnate era contrassegnato, innanzitutto, dall'obbligo di
erogazione - stabilito dall'art. 36 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale
- da parte delle Unità sanitarie locali, delle prestazioni
idrotermali, peraltro limitate al solo aspetto terapeutico, con la
previsione della promozione con legge da parte delle regioni della
integrazione e qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali
pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione. A tali
erogazioni - prima della legge di riforma sanitaria - provvedeva, per
i lavoratori subordinati del settore privato, l'INAM, che, sin dalla
legge istitutiva dell'Ente, considerava le cure balneoterapiche ed
idropiniche come prestazioni integrative ordinarie e quindi
obbligatorie; altri Enti assicurativi prevedevano analoghe forme di
tutela a favore dei dipendenti del settore pubblico, e in entrambe le
situazioni le cure venivano erogate sia in forma diretta che
indiretta, con il concorso dell'Istituto alle spese alberghiere.
L'INPS, a sua volta, prevedeva le prestazioni idrotermali come
misura sanitaria idonea a prevenire, attenuare o eliminare le
invalidità, e a tale fine si era dotata di propri stabilimenti
termali a favore dei propri assicurati, nell'ambito dei quali cura e
soggiorno erano gratuiti. Infine le cure potevano essere erogate
dall'INAIL a favore di dipendenti infortunati sul lavoro.
Nel pubblico impiego i dipendenti potevano avvalersi dell'istituto
del congedo straordinario previsto dagli artt. 37 e 40 dello Statuto
degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3),
concesso per "gravi motivi" comprendenti - secondo prassi consolidata
- anche le malattie richiedenti cure idrotermali previste da
sanitari.
Nel settore privato, a partire dalla seconda metà degli anni '70,
i permessi per cure termali venivano previsti e disciplinati in
numerosi contratti collettivi, con soluzioni diverse in ordine alla
equiparazione dell'assenza per cure alla malattia, alle modalità e
provenienza della certificazione, alle ragioni della richiesta, alle
possibilità o meno di richieste plurime nel corso di un anno.
Questa situazione normativa, caratterizzata in generale - pur se
con non poche eccezioni nel settore privato - dalla possibilità di
usufruire di permessi retribuiti per le cure idrotermali prescritte,
ed erogate dai vari enti competenti, fuori dai periodi feriali e
spesso senza limitazioni temporali, viene radicalmente modificata con
l'art. 1, primo comma, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio
1982, n. 16, disposizione per cui - nel testo sostituito con l'art.
unico della legge di conversione 25 marzo 1982, n. 98 - "Per le cure
idrotermali, elioterapiche e climatiche non è consentita la
concessione di congedi straordinari". Per effetto di tale norma,
applicabile, secondo la prevalente interpretazione, sia al settore
pubblico che a quello privato, decadono le normative contrattuali che
prevedevano detti congedi e permessi.
Tale disciplina viene però a sua volta modificata, a brevissima
distanza di tempo, con la legge 7 agosto 1982, n. 526 (Provvedimenti
urgenti per lo sviluppo dell'economia) che, sostituendo integralmente
la sopracitata disposizione, stabilisce all'art. 4 che "l'aspettativa
per malattia che richiede cure idrotermali da fruirsi fuori dai
congedi ordinari, può essere concessa solo se la malattia sia stata
accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti
dalla unità sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti
della patologia in questione, che certifichino la impossibilità del
rinvio delle cure". Ma, subito dopo, il ripristino - nei limiti così
descritti - della concedibilità di "aspettativa per malattia che
richiede cure idrotermali da fruirsi fuori dei congedi ordinari"
viene più ampiamente regolato e definito da altre disposizioni
succedutesi nel corso del 1983. Dopo i dd.ll. nn. 2, 59, 176 e 317
del 1983, tutti decaduti, viene emanato il d.l. 12 settembre 1983, n.
463, l'art. 13 del quale consente la concessione ai lavoratori
dipendenti pubblici e privati di prestazioni idrotermali, fuori dei
congedi ordinari e delle ferie annuali, ma per non più di quindici
giorni all'anno, con intervallo di almeno quindici giorni dal periodo
feriale, ed "esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o
riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata
prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale"
ovvero dell'INPS e dell'INAIL per i lavoratori avviati alle cure da
detti istituti.
In sede di conversione del predetto d.l., avvenuta con la legge 11
novembre 1983, n. 638, viene soppresso il requisito della connessione
delle esigenze terapeutiche o riabilitative con "stati patologici in
atto".
3.- Il soprarichiamato art. 1, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25
gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico della
legge 25 marzo 1982, n. 98, è impugnato dal Pretore di Milano - in
una fattispecie verificatasi nel periodo di vigenza di tale alinea in
quanto stabilisce il divieto di concessione di congedi straordinari
per cure idrotermali e ne consente perciò la fruizione solo durante
le ferie annuali. Ad avviso del giudice a quo, ciò contrasta con gli
artt. 32, primo comma e 36, terzo comma, Cost. in quanto pone il
lavoratore nell'alternativa o di omettere le cure con ciò
sacrificandone il diritto alla salute - ovvero di rinunciare in parte
alle ferie, con ciò ledendo il diritto garantito dalla seconda di
tali disposizioni.
La questione è fondata.
Al riguardo, va preliminarmente chiarito, quanto all'efficacia
terapeutica delle cure idrotermali, che la crenoterapia è
generalmente ritenuta strumento efficace di intervento - pur se nel
quadro di un più ampio piano di cure e con funzione complementare
rispetto ad altri mezzi terapeutici - su una serie di situazioni
morbose, con funzione preventiva, di cura specialistica e
riabilitativa. Essa non è in genere indicata - quando non
controindicata - nelle affezioni acute, ma può positivamente operare
rispetto a numerose affezioni a carattere cronico o recidivante, o
nella fase di remissione del processo morboso, per agevolarne
l'andamento e consolidarne gli esiti, o a fini di rallentamento o di
arresto di un processo morboso, o per impedire complicazioni
aggravanti o ricadute, o più in generale - in via riabilitativa per
il pieno o parziale ripristino della funzionalità di organi lesi
dalla malattia.
È appena il caso di ricordare, inoltre, che il periodo feriale
viene in generale predeterminato dal datore di lavoro o dalla
contrattazione sindacale in modo da essere goduto continuativamente e
collettivamente dalla più parte dei dipendenti delle singole aziende
o uffici in un certo arco di tempo: e che in ogni caso, il lavoratore
non può assentarsi unilateralmente, a titolo di ferie, in periodo da
lui scelto, ove questo non coincida con le esigenze dell'azienda.
Ora, l'obbligo, scaturente dalla norma impugnata, di usufruire
delle prestazioni idrotermali durante il periodo feriale - cioè o in
un periodo predeterminato da accordi aziendali o dalla decisione
dell'imprenditore sulla base dell'interesse dell'azienda - può in
concreto confliggere con le esigenze terapeutiche cui sono
finalizzate le cure idrotermali. La prescrizione di queste - come si
preciserà più diffusamente in appresso - può ben comportare,
invero, l'esigenza che esse siano effettuate con la necessaria
tempestività, in mancanza della quale i suindicati obiettivi della
cura potrebbero risultare frustrati o non essere conseguiti col
medesimo grado di efficacia.
Tanto basta a ritenere violato l'art. 32 Cost., essendo evidente
che l'impedimento alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle
esigenze terapeutiche si traduce in violazione del diritto primario
alla salute. Di ciò il legislatore si è del resto reso ben conto,
avendo in breve tempo provveduto a ripristinare - pur se con i
considerevoli limiti suaccennati - la fruibilità di cure termali al
di fuori del periodo feriale.
La preclusione alla disciplina in questione discendente dall'art.
32 Cost. non può, d'altra parte, essere aggirata - come avvenne nel
caso oggetto del giudizio a quo - concedendo il permesso per cure
idrotermali nel momento in cui si renda necessario e poi computandolo
"in conto ferie". In tal caso, infatti, risulterebbe violato il
diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite
(art. 36, terzo comma, Cost.), che comporta per il lavoratore la
facoltà di scelta del modo più adeguato per ritemprare le energie
psico-fisiche e non può perciò essere fatto coincidere, per
imposizione di legge, con le cure termali, che hanno finalità
diverse.
Qualunque sia, perciò, il modo in cui venga intesa ed applicata,
la norma impugnata confligge o con l'uno o con l'altro dei parametri
costituzionali invocati: di conseguenza, essa va dichiarata
costituzionalmente illegittima.
4. - I Tribunali di Parma e Modena ed i Pretori di Sondrio e
Brescia dubitano, a loro volta, della legittimità costituzionale
dell'art. 13, comma terzo, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
Le censure, variamente articolate nelle singole ordinanze - giusta
quanto specificato in narrativa - assumono a parametro gli artt. 3,
32, primo comma, 36, primo comma e 38, secondo comma Cost.
Come già più sopra precisato, la disposizione di cui al predetto
art. 13 prevede, per i lavoratori pubblici e privati, la concessione
di prestazioni idrotermali fuori dai congedi e dalle ferie annuali,
esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative,
su motivata prescrizione di un medico specialista della unità
sanitaria locale o dell'INPS (comma terzo), per un tempo non
superiore a quindici giorni l'anno e con intervallo di quindici
giorni rispetto ai periodi di ferie ed ai congedi ordinari (commi
quarto e quinto).
La norma non prevede espressamente che per il periodo di cura
così concesso il lavoratore abbia diritto alla retribuzione; ed i
giudici a quibus assumono che esso non spetti, e ravvisano in ciò
sia un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratore malato
- cui il diritto alla retribuzione spetta ex art. 2110 c.c. - e
lavoratore che abbisogni di cure termali per esigenze terapeutiche o
riabilitative (art. 3 Cost.), sia una lesione dei diritti alla
salute, ad una retribuzione sufficiente ed idonea a garantire
un'esistenza libera e dignitosa (artt. 32, 36 e 38 Cost.), atteso che
mancando la retribuzione per le assenze in discorso il lavoratore
verrebbe posto nell'obbligata alternativa di rinunciare o alle cure
necessarie, o alla retribuzione ovvero alle ferie.
Nell'escludere, in via interpretativa, il diritto alla
retribuzione per le assenze in questione, i giudici rimettenti
muovono dal presupposto dell'inapplicabilità nella specie della
disposizione di cui all'art. 2110 c.c., tanto in via diretta - in
quanto la cura termale, diversamente dalla malattia, non presuppone
inabilità al lavoro - quanto in via analogica, trattandosi di norma
eccezionale che, in deroga al principio sinallagmatico, consente il
trattamento retributivo anche in mancanza di prestazioni lavorative.
Tale assunto interpretativo contrasta però con l'orientamento
prevalente della Corte di Cassazione, sezione lavoro: la quale, in
numerose recenti pronunzie, ha viceversa ritenuto che nel concetto di
malattia, tutelabile ex art. 2110 c.c., rientri l'affezione per la
quale sia accertata l'esigenza effettiva di cure idrotermali,
contemplata dall'art. 13 della l. n. 638 del 1983.
Poiché non mancano pronunzie in senso difforme, si pone
l'esigenza di verificare se l'interpretazione presupposta dai giudici
a quibus sia corretta, ed in particolare se le censure da costoro
prospettate non traggano origine da un'inadeguata considerazione
dell'incidenza dei disposti costituzionali invocati in sede di
interpretazione delle suddette norme di legge ordinaria.
5. - Deve essere disattesa, in via preliminare, l'eccezione di
inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato, fondata
sulla tesi secondo cui il quesito sulla retribuibilità dei permessi
per cure termali andrebbe risolto alla stregua di disposizioni
contenute in leggi speciali o nella contrattazione collettiva.
Tale assunto, invero, poggia sull'implicito presupposto
dell'inapplicabilità nella specie dell'art. 2110 c.c., che è,
viceversa, proprio il punto da sottoporre a verifica.
L'opinione dalla quale muovono i giudici a quibus è che il
concetto di malattia nell'ambito del rapporto di lavoro sia non solo
diverso, e più ristretto, da quello biologico, ma che esso vada
limitato alle sole affezioni che di per sé, ed immediatamente,
determinano un'incapacità alla prestazione lavorativa, con
esclusione, quindi, di quelle a decorso cronico o recidivante, qui
considerate, nelle quali la temporanea impossibilità della
prestazione lavorativa non discende direttamente dalla malattia,
bensì dall'esigenza, clinicamente accertata, di sottoporsi alle cure
all'uopo necessarie.
Alla base di tale assunto sta la concezione secondo cui il
principio di corrispettività opererebbe, nell'ambito del rapporto di
lavoro, nel senso di esigere una puntuale corrispondenza tra singole
prestazioni lavorative e retribuzione, sicché la corresponsione di
questa in assenza delle prime potrebbe giustificarsi solo in virtù
di norme eccezionali - e come tali di stretta interpretazione - quale
appunto l'art. 2110 c.c.
Corollario di questa impostazione è che la retribuzione non
sarebbe dovuta per i periodi di assenza per cure termali, ancorché
rese necessarie da "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative"
del lavoratore, dovendosi ritenere strumento sufficiente di tutela
della salute di costui, nel bilanciamento tra i contrapposti
interessi, la concessione da parte del datore di lavoro del relativo
permesso, e non potendosi addossare al medesimo anche l'onere della
retribuzione corrispondente.
6. - La tesi secondo cui le assenze dal lavoro per fruire di cure
idrotermali non sarebbero riconducibili, ai fini retributivi, alla
assenza per "malattia" di cui all'art. 2110 c.c. è, già sul piano
lessicale, contraddetta dalla loro qualificazione, nel citato art.
13, come "aspettative per infermità" o "permessi per malattia",
oltre che dall'essere esse motivate da "effettive esigenze
terapeutiche o riabilitative", che ovviamente presuppongono uno stato
patologico.
Evidente è, poi, il vizio logico insito nell'assumere a priori
che l'art. 2110 c.c. consideri "malattia" solo gli stati patologici
acuti - cosa che non risulta affatto dal testo della norma - per
desumerne che esorbitino dall'ambito della tutela ivi prevista i
momenti curativi delle affezioni croniche: le quali, invece, non solo
nel significato biologico, ma anche in quello proprio del linguaggio
comune - cui in generale le norme giuridiche fanno riferimento - sono
malattie allo stesso titolo di quelle acute. La riprova di tale vizio
sta nelle aberranti conseguenze cui la predetta tesi conduce. Alla
stregua di essa, infatti, la tutela apprestata dall'art. 2110 c.c.
opererebbe rispetto alle assenze relative ad affezioni acute, magari
di lieve entità, e non opererebbe, invece, rispetto a quelle
conseguenti all'esigenza di sottoporsi ad accertamenti clinici resi
necessari dall'insorgenza dei sintomi di malattie gravissime, ovvero
rispetto ai periodi di degenza ospedaliera destinati agli
accertamenti prodromici ad operazioni chirurgiche o, comunque, ad
interventi terapeutici programmabili nel tempo: ipotesi queste, nelle
quali - così come nel caso delle cure termali - non è ravvisabile
un attuale impedimento alla prestazione di lavoro derivante
"direttamente" dalla malattia.
7. - Se poi dal piano delle conseguenze si passa all'esame delle
premesse fondanti la tesi in esame, si deve constatare che essa si
radica su una concezione della tutela della salute, e più in
generale dall'equilibrio dei contrapposti interessi nell'ambito del
rapporto di lavoro, difforme da quella emergente dalle disposizioni
che la Costituzione detta in materia.
Va ricordato innanzitutto - come questa Corte ha più volte avuto
occasione di sottolineare - che il valore primario assegnato al
diritto alla salute (art. 32 Cost.) comporta che la sua tutela debba
spiegarsi non solo in ambito pubblicistico - al che si è provveduto
con la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 - ma anche nei
rapporti tra privati, ove la salute rileva come posizione soggettiva
autonoma, la cui lesione va risarcita indipendentemente dalle
conseguenze incidenti sull'attitudine del soggetto a produrre redditi
(sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986).
Nell'ambito, poi, della generale garanzia assicurata a tutti i
cittadini, una tutela privilegiata spetta ai lavoratori, nei cui
confronti essa si svolge tanto sotto il profilo sanitario che sotto
quello economico, in quanto vanno ad essi assicurati, in caso di
infortunio, malattia o invalidità, mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita (art. 38, secondo comma, Cost.).
Sotto il primo aspetto, sono coerenti con tale ispirazione
costituzionale sia le disposizioni volte in generale a garantire
l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro (artt. 20 ss. l. n.
833 del 1978); sia l'imposizione all'imprenditore di un rigoroso
dovere di garantire la sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c.), che
si pone come condizione per il legittimo esplicarsi dell'iniziativa
economica privata (art. 41, secondo comma, Cost.); sia, infine,
l'attribuzione ai lavoratori di un potere di controllo e di
promozione delle misure idonee a garantire la loro salute ed
integrità fisica (art. 9 l. n. 300 del 1970).
Sotto il secondo profilo, la tutela della salute del lavoratore
nell'ambito del rapporto di lavoro si realizza, tra l'altro,
riversando entro certi limiti sull'imprenditore il rischio della
malattia di costui e perciò imponendogli - per un certo periodo sia
di non recedere dal contratto, sia di corrispondere la retribuzione
al dipendente (art. 2110 c.c.).
Ora, che la composizione degli interessi in gioco così realizzata
non possa intendersi limitata alle affezioni acute direttamente
invalidanti discende, sia dall'ampiezza della tutela della salute
accordata al lavoratore come singolo, sia dalla considerazione che la
salute è garantita, secondo l'art. 32 Cost., anche come interesse
della collettività, e che una sua efficace salvaguardia giova anche
al miglior assolvimento dei compiti assegnati allo Stato dall'art.
38, quarto comma, Cost.
Il perseguimento di una sempre migliore condizione sanitaria della
popolazione è, invero, uno degli obiettivi primari che la
Costituzione assegna alla Repubblica: ed è perciò interesse
generale che per le malattie croniche e recidivanti - quali sono
quelle qui tipicamente in discussione - siano tempestivamente
apprestate cure idonee ad arrestarne il corso o ad impedirne
l'aggravamento. Ciò anche perché l'esigenza di garantire a tutti il
diritto ad adeguate prestazioni sanitarie e previdenziali è
razionalmente soddisfatta promuovendo la somministrazione di cure
tempestive, sì da prevenire od attenuare oneri (per pensioni di
invalidità, o per spese farmaceutiche e specialistiche) destinati a
far carico in futuro sulla sfera sanitaria pubblica: ed è appunto
anche in quest'ottica che si collocano le cure idrotermali erogate
dagli enti assicurativi e previdenziali ai propri assistiti.
A tale interesse, individuale e collettivo, corrisponde del resto,
a ben vedere, l'interesse dello stesso datore di lavoro che,
retribuendo assenze limitate per cure idonee ad impedire il progresso
o l'aggravamento della malattia, può evitare di sopportare in futuro
l'onere di un ben maggiore periodo di assenza dovuto al verificarsi
di tali eventi.
8. - Il descritto rilievo che alla tutela della salute va
assegnato nell'ambito del rapporto di lavoro incide sulla definizione
del punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in esso dedotti
ed implica una concezione della corrispettività diversa da quella
presupposta dalle ordinanze di rimessione.
Innanzitutto, l'assumere che il principio di corrispettività nel
rapporto di lavoro si risolve meccanicamente, salvo deroghe
eccezionali, in una relazione biunivoca tra prestazione lavorativa e
retribuzione urta contro il concetto di retribuzione assunto
dall'art. 36 Cost., che non è - come questa Corte ha più volte
precisato - mero corrispettivo del lavoro, ma compenso del lavoro
proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo
normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del
lavoratore e dei suoi familiari, che deve essere sufficiente ad
assicurare a costoro un'esistenza libera e dignitosa. Per realizzare
tale funzione della retribuzione, il legislatore può provvedere non
solo mediante strumenti previdenziali e di sicurezza sociale, ma
anche imponendo determinate prestazioni all'imprenditore: ciò per la
ragione che nel rapporto il lavoratore impegna non solo le proprie
energie lavorative ma - necessariamente ed in modo durevole - la sua
stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi interessi e
rapporti personali e sociali.
L'interesse alla salvaguardia della salute del lavoratore - che
può subire pregiudizio anche per le modalità della prestazione
lavorativa - fa perciò parte del sinallagma contrattuale; e
conseguentemente, la corresponsione della retribuzione durante le
assenze per malattia (art. 2110 c.c.) non è fatto eccezionale, ma
strumento per far assolvere ad essa la sua normale funzione.
Nell'interpretazione di tale norma non possono perciò introdursi
- in linea di principio - artificiose distinzioni tra le assenze per
malattia, a seconda che siano dovute all'insorgenza di affezioni
morbose acute ovvero alla necessità di cura di malattie croniche.
Nell'un caso e nell'altro, è in questione l'interesse alla salute
del lavoratore dedotto in contratto, ed un bilanciamento dei
contrapposti interessi che sia rispettoso delle direttive
costituzionali suenunciate non può operarsi - sempre in linea di
principio - escludendo le seconde dall'area della retribuibilità.
L'area del possibile bilanciamento va, viceversa, spostata sul
terreno concreto delle specificità degli stati morbosi e delle cure
considerate ed è in relazione a questo che la distribuzione del
rischio della malattia tra lavoratore ed imprenditore, ovvero tra
questi e gli istituti previdenziali di sicurezza sociale, può
formare oggetto di particolare regolamentazione.
9. - Alla stregua delle suesposte premesse, la specifica
disciplina dei permessi extraferiali per cure idrotermali dettata
nell'impugnato art. 13 appare idonea a realizzare un equilibrato
contemperamento delle varie esigenze in gioco.
Gli obiettivi di ridimensionamento della spesa sanitaria, di
riduzione del costo del lavoro e di contenimento dell'assenteismo
praticato col ricorso a cure termali non strettamente necessarie a
fini terapeutici - obiettivi che ispirano la disciplina in questione
fin dal d.l. n. 16 del 1982 - trovano realizzazione, da un lato, con
la fissazione di un periodo massimo di permesso di quindici giorni
l'anno (sicché, ove siano prescritti due cicli annuali di cure,
ciascuno di tale durata, solo uno potrà effettuarsi al di fuori
delle ferie) nonché con l'imposizione di un intervallo, pure di
quindici giorni, tra detto periodo ed i congedi ordinari o le ferie
annuali (commi quarto e quinto); dall'altro, nell'esclusione dei
permessi extraferiali tanto per le cure effettuate per esigenze
meramente preventive, quanto per quelle elioterapiche, climatiche,
psammoterapiche e similari (sesto comma). Ne risultano perciò
travolte - trattandosi di norme di ordine pubblico economico - quelle
disposizioni dell'autonomia collettiva che non ponevano siffatte
limitazioni.
Inoltre, la serietà ed imparzialità dell'accertamento
dell'esistenza di "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative"
richiedenti fruizione di cure termali "fuori dai congedi ordinari e
dalle ferie annuali" è dalla norma assicurata col richiedere, al
riguardo, una "motivata prescrizione" proveniente da "un medico
specialista" nelle affezioni di volta in volta considerate
dell'unità sanitaria locale (ovvero dell'INPS o dell'INAIL, ove
trattisi di lavoratori inviati alle cure da tali istituti); ed è
appena il caso di notare che eventuali atteggiamenti compiacenti
sarebbero imputabili non alla norma, ma alla carenza dei controlli
pubblici in tali ipotesi necessari.
Ed ancora: poiché la speciale disciplina limitativa della
concessione di permessi extraferiali retribuiti per cure termali
contenuta nel citato art. 13 si applica a tutti i lavoratori
dipendenti, sia pubblici che privati, ne risulta superata la censura
- peraltro dichiaratamente irrilevante nel giudizio a quo prospettata
dal Pretore di Sondrio nel presupposto della riconducibilità della
fattispecie in esame, per i primi, nell'istituto del congedo
straordinario "per gravi motivi" di cui agli artt. 37 e 40 del d.P.R.
n. 3 del 1957.
10. - Sul versante opposto, l'esigenza di adeguata tutela della
salute dei lavoratori è assicurata dalla disposizione in esame
ancorando la fruizione di cure termali in periodo extraferiale
all'accertata sussistenza di "effettive esigenze terapeutiche o
riabilitative".
Con tale formulazione, il legislatore ha, innanzitutto,
riconosciuto la rilevanza delle cure termali prescritte per esigenze
riabilitative, per ottenere cioè la remissione di una malattia o
almeno la regressione dei postumi di essa: esigenze che erano state
ingiustificatamente obliterate dalla legge n. 526 del 1982,
trattandosi di uno dei settori per i quali le cure termali sono
ritenute appropriate.
Inoltre, l'eliminazione di requisiti impropri o troppo restrittivi
- quali erano, rispettivamente, quelli concernenti la connessione
delle esigenze terapeutiche con "stati patologici in atto" (art. 13
d.l. n. 463 del 1983) e "l'impossibilità del rinvio delle cure"
(art. 4 l. n. 526 del 1982) - ha reso chiaro, da un lato, che la
tutela apprestata dalla norma concerne - tipicamente, anche se non
esclusivamente - le affezioni croniche o recidivanti, nonché le
esigenze di riabilitazione da stati morbosi di varia natura, e
dall'altro che le cure termali prescrivibili per il periodo
extraferiale non sono necessariamente, e solo, quelle reputate così
urgenti da risultare indifferibili.
Anche alla stregua di tali precisazioni, perciò, la disposizione
impugnata va intesa nel senso che le cure idrotermali ivi
disciplinate sono quelle per le quali risulti accertata la reale
esigenza - per il conseguimento dei divisati scopi terapeutici o
riabilitativi - che esse siano effettuate in periodo extraferiale.
Come ha esattamente precisato la Corte di Cassazione il lavoratore
non può cioè essere costretto a rinviare ad altra epoca cure
termali che, se effettuate prima, si rivelerebbero più efficaci:
maggiormente idonee, cioè, ad arrestare o rallentare il processo
morboso, o ad evitare aggravamenti o ricadute, ovvero a conseguire
una pronta remissione o riabilitazione.
Un'interpretazione della norma, quale quella presupposta dai
giudici a quibus, che comportasse in tali casi il mancato accollo
all'imprenditore dell'onere retributivo per il periodo di cura
condurrebbe al risultato - certamente incostituzionale - di indurre
nel lavoratore una rilevante remora alla tempestiva fruizione delle
cure necessarie, così compromettendone la guarigione, o esponendolo
al pericolo di aggravamenti o comunque frapponendo ostacoli alla
terapia ritenuta appropriata: ciò che tra l'altro implicherebbe non
consentite differenziazioni, in termini di tutela della salute, tra
chi sia in condizioni di rinunziare ad una quota della retribuzione e
chi, non possa invece privarsene.
Con la suesposta interpretazione le censure prospettate dai
giudici a quibus vengono meno, e perciò le questioni da costoro
sollevate vanno dichiarate infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo
sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98.
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,
del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 32, 36 e 38 Cost. dai Tribunali di Parma e Modena e dai
Pretori di Sondrio e Brescia con ordinanze emesse, rispettivamente,
in data 19 dicembre 1984, 2 aprile 1986, 21 giugno 1985 e 3 febbraio
1987 (ordd. nn. 78/85, 551/86, 571/85 e 139/87).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:559 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte