Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 247, quarto

comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 102 e 107 della

Costituzione; 438, 439, 440, 441, 442, 443 del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1990 dal giudice

istruttore presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a

carico di Secondo Domenico ed altri, iscritta al n. 515 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze,

nel procedimento penale a carico di Secondo Domenico ed altri,

imputati di concorso nei delitti di tentato omicidio pluriaggravato e

di strage, premesso che i detti imputati avevano ritualmente chiesto

ad esso giudice istruttore la definizione del processo con il rito

abbreviato ai sensi degli artt. 438 e segg. del codice di procedura

penale, 245 e 247, quarto comma, del decreto legislativo 8 luglio

1989, n. 271, e che il pubblico ministero aveva espresso il suo

dissenso, con ordinanza del 21 maggio 1990 (R.O. n. 515 del 1990) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 247, quarto comma, del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, perché in contrasto con gli artt. 3, 35, 102,

107 della Costituzione in quanto non prevede per il pubblico

ministero l'obbligo della motivazione del mancato consenso alla

richiesta di rito abbreviato e, di conseguenza, nega al giudice

istruttore la possibilità di valutare tale dissenso e, nel caso in

cui lo ritenga ingiustificato, di applicare a favore dell'imputato la

riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice

di procedura penale;

b) degli articoli 438, 439, 440, 441, 442 e 443 del codice di

procedura penale e 247, quarto comma, del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, nelle parti in cui, per i reati attribuiti alla

competenza della Corte di assise, giudice naturale precostituito per

legge, prevedono che quest'ultima sia sostituita dal giudice per le

indagini preliminari o dell'udienza preliminare ovvero dal giudice

istruttore, per violazione degli artt. 1, 3, 13, 24, 25, 76, 77, 101,

102, 107 e 111 della Costituzione, 6 della Convenzione dei diritti

dell'uomo firmata a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con legge

n. 848 del 1955;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni;

Considerato che il giudice istruttore remittente, da un verso,

censura la norma de qua perché non gli consente di sindacare le

ragioni poste dal pubblico ministero a base del dissenso

dall'accoglimento della richiesta degli imputati di definire il

processo con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 e segg. del

codice di procedura penale, e, dall'altro verso, rileva che

l'attribuzione della relativa competenza al giudice istruttore,

importando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice naturale

precostituito per legge per giudicare dei delitti di cui sono

imputati i richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe l'art. 25

della Costituzione;

che, pertanto, l'ordinanza di rimessione è affetta da palese

contraddittorietà e che detto vizio cagiona la manifesta

inammissibilità delle sollevate questioni di legittimità

costituzionale;

che, quindi, va emessa declaratoria in tal senso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale: a) degli artt. 247, quarto comma, del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 438,

primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3, 25, 102 e 107 della Costituzione; b) degli

artt. 438, 439, 440, 441, 442, 443 del codice di procedura penale e

247, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in

riferimento agli artt. 1, 3, 13, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 107 e 111

della Costituzione, nonché all'art. 6 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950

e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; sollevate dal giudice

istruttore presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 28

gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte