Sentenza n. 58/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 300/1963
- art. 2legge 300/1963
- art. 8legge 300/1963
- art. 9legge 300/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 30 gennaio 1963, n. 300 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre
1957), con riguardo agli artt. 8 e 9 di detta convenzione, promosso
con ordinanza emessa il 5 settembre 1996 dalla Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da Priebke Erich, iscritta al n. 1212 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 45, prima serie speciale dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, pronunciandosi su di un ricorso
promosso avverso i provvedimenti di convalida dell'arresto
provvisorio a fini di estradizione, eseguito ai sensi dell'art. 715
cod. proc. pen. dalla polizia giudiziaria, e di applicazione della
misura coercitiva della detenzione in carcere, adottati nei confronti
di un imputato sottoposto a processo penale in Italia per lo stesso
fatto a cui si riferisce la richiesta di estradizione, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 112 della
Costituzione, della legge 30 gennaio 1963, n. 300 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a
Parigi il 13 dicembre 1957), "a riguardo degli artt. 8 e 9 di detta
convenzione".
Rileva la Corte remittente che propedeutica all'esame di vari
motivi del ricorso appare la verifica richiesta dall'art. 714, comma
3, cod. proc. pen. - applicabile in tutti i casi di estradizione,
anche se regolati pattiziamente - secondo il quale le misure
cautelari coercitive non possono comunque essere disposte "se vi sono
ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una
sentenza favorevole all'estradizione".
Nella specie - osserva il giudice a quo - è pacifico che la
richiesta di estradizione riguarda gli stessi fatti (l'eccidio delle
Fosse Ardeatine, avvenuto in Roma il 24 marzo 1944) per i quali si
procede penalmente in Italia nei confronti della persona di cui è
chiesta l'estradizione (era già stata pronunciata sentenza di merito
in primo grado, peraltro dichiarata nulla successivamente
all'ordinanza di rimessione, onde il processo è tornato allo stadio
del rinvio a giudizio dell'imputato, in attesa di processo). La
normativa specificamente applicabile non sarebbe tuttavia quella
risultante dall'art. 705, comma 1, ultima parte, del codice di rito,
che vieta, fra l'altro, la pronuncia di sentenza favorevole
all'estradizione ove per lo stesso fatto sia in corso procedimento
penale in Italia, poiché su di essa prevarrebbe la normativa
pattizia risultante dalla combinazione degli artt. 8 e 9 della
convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con la
legge n. 300 del 1963, dalla quale emerge che l'estradizione può
essere rifiutata quando la persona reclamata sia oggetto nello Stato
richiesto di procedimenti penali per i fatti per i quali
l'estradizione è domandata (art. 8), mentre l'estradizione non è
accordata quando la persona richiesta è stata giudicata in via
definitiva dalle autorità competenti della parte richiesta per i
fatti per i quali l'estradizione è domandata (art. 9).
Nell'ordinanza si afferma che secondo tale sistema normativo il
ricorrente potrebbe essere estradato per rispondere degli stessi
fatti per i quali egli è sottoposto a giudizio in Italia, e che la
decisione sull'accoglimento o meno della richiesta di estradizione
spetterebbe, secondo la giurisprudenza uniforme della stessa Corte di
cassazione, al Ministro di grazia e giustizia, il quale deciderebbe a
discrezione, senza essere vincolato a (o anche solo indirizzato da)
criteri o parametri normativi, rendendosi così evanescente la
garanzia giurisdizionale, che pure assiste tutto il procedimento di
estradizione.
Tale sistema normativo sarebbe, secondo il giudice remittente,
lesivo anzitutto del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, poiché, non essendo possibile l'abbandono
del procedimento nel nostro Stato, per il principio di
irretrattabilità dell'azione penale, la persona sottoposta a tale
processo, una volta estradata, non sarebbe più in grado di
difendersi personalmente partecipando al processo medesimo. Né si
potrebbe eccepire la possibilità di riestradizione o di sospensione
del processo per legittimo impedimento dell'imputato: da un lato,
infatti, sarebbe interesse costituzionalmente protetto quello
dell'accusato di veder decisa la controversia in tempi ragionevoli;
dall'altro lato, la decisione penale definitiva cui si pervenga nello
Stato richiedente renderebbe giuridicamente impraticabile l'ulteriore
prosecuzione del giudizio in Italia, opponendosi il principio del ne
bis in idem internazionale, enunciato dall'art. 9 della convenzione
europea di estradizione.
In secondo luogo, secondo il giudice a quo, la normativa
applicabile sarebbe in contrasto col divieto di distrazione dal
giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25, primo
comma, della Costituzione, perché la discrezionale determinazione
dell'autorità politico-amministrativa risulterebbe capace di
sottrarre l'imputato al giudice precostituito per legge, già
individuato attraverso la celebrazione del processo.
In terzo luogo, si avrebbe violazione del principio di
irretrattabilità dell'azione penale, corollario indefettibile della
regola dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112
della Costituzione, perché, per effetto della discrezionale
decisione dell'autorità politico-amministrativa, con l'esecuzione
dell'estradizione il giudizio verrebbe consumato nello Stato
richiedente, sicché il processo penale in Italia dovrebbe essere
abbandonato.
La Corte remittente ritiene che la predetta situazione di contrasto
con i principi costituzionali costituisca il frutto del recepimento
nell'ordinamento giuridico italiano delle due richiamate disposizioni
(artt. 8 e 9) della convenzione europea di estradizione, sicché il
vizio di incostituzionalità si appunterebbe sugli artt. 1 e 2 della
legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione, per la parte
in cui essa ha recepito nella nostra legislazione norme in contrasto
con l'ordine costituzionale, che condiziona anche l'esercizio delle
potestà dei soggetti pubblici attraverso le quali si realizza la
cooperazione internazionale ai fini della mutua assistenza
giudiziaria.
Rileva il giudice a quo che l'art. 705, comma 1, ultima parte, cod.
proc. pen., individua il corretto meccanismo cui dovrebbero - e, nel
caso di accoglimento della questione, dovranno - attenersi sia
l'organo giurisdizionale che quello politico-amministrativo, vale a
dire la reiezione della richiesta di estradizione quando sia già
stata esercitata in Italia l'azione penale per gli stessi fatti per i
quali l'estradizione stessa è domandata: tanto più quando, come
nella specie, i fatti siano stati commessi in Italia e in danno di
cittadini italiani, così che l'estradizione implicherebbe anche una
deroga alla disposizione di cui all'art. 11, primo comma, cod. pen.,
che prevede in tal caso il rinnovamento del giudizio nello Stato
anche quando l'imputato sia stato giudicato all'estero.
In punto di rilevanza, la Corte remittente osserva che a seguito
dell'eventuale accoglimento della questione verrebbe meno la
possibilità giuridica dell'estradizione richiesta, sicché dovrebbe
riconoscersi l'inesistenza del presupposto di legittimità per
l'applicazione della misura coercitiva provvisoria adottata ed
impugnata.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
L'Avvocatura osserva che la regola, enunciata nell'art. 705, comma
1, cod. proc. pen. (il quale però fa salve le diverse disposizioni
delle convenzioni internazionali), rispondente alla tradizionale
concezione per cui l'estradizione presuppone la previa soddisfazione
delle pretese punitive dello Stato richiesto, non assurge alla
dignità di principio di diritto internazionale generalmente
riconosciuto: al contrario, la disposizione di ciascuno Stato a
soddisfare le pretese altrui, pure in presenza di un concomitante
esercizio della propria giurisdizione penale per lo stesso fatto,
formerebbe oggetto di apprezzamento anche alla luce dei criteri e dei
vantaggi connessi alla cooperazione internazionale.
In tale ottica l'art. 8 della convenzione europea di estradizione
contemplerebbe in termini di semplice facoltà il diniego dello Stato
richiesto di concedere l'estradizione in caso di "litispendenza
internazionale", lasciando alla valutazione dei poteri a ciò
preposti in ogni ordinamento il compito di verificare se sia
opportuno o meno avvalersi di detta facoltà, in relazione alla
pregnanza dell'interesse di ciascuno Stato al perseguimento del
giudicabile nel caso concreto: in linea con il moderno fondamento
dell'istituto dell'estradizione, consistente nel riconoscimento
internazionale del dovere reciproco degli Stati di consegnare gli
imputati o i condannati a quello Stato che ha il maggior interesse
alla punizione del colpevole, salvo espresso divieto stabilito dalle
convenzioni internazionali.
In questo quadro organico, secondo l'Avvocatura, dovrebbe
escludersi la fondatezza della questione. Non sussisterebbe, in primo
luogo, contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in
quanto lo stato di detenzione all'estero costituisce motivo di
legittimo impedimento dell'imputato che impone la sospensione o il
rinvio del processo penale. Né si potrebbe far rientrare nell'orbita
del diritto di difesa il distinto e più sfumato interesse a vedere
decisa la controversia penale in tempi ragionevoli, interesse
riconosciuto dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in una disposizione
diversa da quella attinente al diritto di difesa.
Gli artt. 8 e 9 della convenzione europea di estradizione, secondo
l'interveniente, non avrebbero, inoltre, derogato all'art. 11 cod.
pen. (sul rinnovamento del giudizio nei confronti dell'imputato già
giudicato all'estero) in relazione al principio del ne bis in idem
onde non sussisterebbe il divieto per il giudice italiano di
conoscere degli stessi fatti che formano oggetto di procedimento
penale in un altro Stato firmatario della convenzione.
Del resto, il principio del ne bis in idem non sarebbe generalmente
riconosciuto in ambito internazionale, e non potrebbe essere fatto
derivare né dal patto internazionale sui diritti civili e politici
adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia
con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, dato il carattere meramente
programmatico delle relative disposizioni, né dalla convenzione
degli Stati membri delle comunità europee firmata a Bruxelles il 25
maggio 1987 e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 350, che
contiene una espressa riserva relativamente, fra l'altro, al caso di
fatto commesso nel territorio dello Stato. In definitiva, secondo
l'Avvocatura, una volta cessata la impossibilità di partecipare al
procedimento legata allo stato di detenzione all'estero, il processo
sospeso nei confronti della persona estradata potrebbe ben
proseguire, a norma dell'art. 11 cod. pen., anche se nel frattempo
l'imputato fosse stato giudicato in via definitiva all'estero.
Non si avrebbe nemmeno, secondo l'interveniente, alcuna sottrazione
dell'estradato al giudice precostituito dall'ordinamento italiano, ma
solo la possibilità che sia invertita la normale priorità
nell'esercizio della giurisdizione penale fra Stato richiesto e Stato
richiedente, e non già uno spostamento di competenza dal giudice
italiano a quello straniero. Comunque il principio di cui all'art.
25, primo comma, della Costituzione, sarebbe posto essenzialmente a
garanzia dell'assoluta imparzialità degli organi giudiziari, e
sarebbe del tutto estraneo all'ipotesi di coordinamento fra le
giurisdizioni di diversi Stati.
Egualmente dovrebbe escludersi, ad avviso dell'Avvocatura, la
violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, in
quanto l'accoglimento della richiesta di estradizione non
precluderebbe la possibilità della prosecuzione del procedimento
penale in Italia, anche dopo la formazione del giudicato nello Stato
richiedente.
In ogni caso l'art. 112 della Costituzione mirerebbe essenzialmente
ad escludere qualsiasi discrezionalità del pubblico ministero
nell'esercizio dell'azione penale, e pertanto non vieterebbe che
l'ordinamento introduca determinate condizioni per il promuovimento o
la prosecuzione dell'azione penale: così non sarebbe in contrasto
con il precetto costituzionale la previsione di una decisione,
impeditiva della proseguibilità dell'azione, da parte del Ministero,
volta a realizzare il più acconcio regolamento dei rapporti fra le
giurisdizioni di diversi Stati, ove pure volesse in via di ipotesi
leggersi in tale chiave l'accoglimento della richiesta di
estradizione in situazione di litispendenza internazionale.
Infine l'Avvocatura dubita della rilevanza della questione,
osservando che il giudizio a quo non ha ad oggetto il provvedimento
di estradizione, ma la convalida dell'arresto provvisorio, ai cui
fini la legittimità costituzionale o meno del potere del Ministro di
concedere successivamente, ove lo ritenga, l'estradizione, non
avrebbe diretto rilievo.
3. - In prossimità della camera di consiglio l'Avvocatura dello
Stato ha depositato memoria insistendo per l'inammissibilità ovvero,
in ogni caso, per l'infondatezza della questione.
Dopo aver ricordato che il procedimento di estradizione
disciplinato dal codice di procedura penale si articola in due fasi,
la prima giurisdizionale, culminante in una sentenza del giudice
ordinario che dichiara la estradabilità della persona richiesta
dallo Stato estero, e la seconda, nella quale il Ministro di grazia e
giustizia, sulla base della pronuncia giurisdizionale, decide se
concedere o meno l'estradizione, con atto soggetto al sindacato del
giudice amministrativo, l'interveniente ricostruisce il rapporto tra
la valutazione dell'autorità giudiziaria e quella del Ministro in
ordine al caso della pendenza in Italia di procedimento penale a
carico della persona richiesta.
Mentre nel codice di rito abrogato la valutazione di tale elemento
era in toto confidata al Ministro, secondo il nuovo codice (art.
705, comma 1) la Corte d'appello può pervenire ad una pronuncia di
estradabilità a condizione che per lo stesso fatto non sia in corso
un procedimento penale in Italia.
Se però esiste una convenzione internazionale che consenta
l'estradizione anche in pendenza di procedimento penale in Italia,
tale ultima circostanza perderebbe ogni rilevanza per il giudice
ordinario, che "deve pronunciarsi a prescindere dall'esistenza o meno
del procedimento penale" che abbia ad oggetto lo stesso fatto.
Se dunque la questione della pendenza di siffatto procedimento,
soggiunge l'Avvocatura, è estranea al giudizio di estradabilità,
essa è ovviamente estranea anche al giudizio di convalida della
misura cautelare, rispetto alla quale il giudice ordinario, oltre a
verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal codice per
l'adozione delle misure cautelari coercitive (fatta eccezione per
quelle di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.), potrebbe
valutare in questa sede processuale solo se "vi sono ragioni per
ritenere che non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole
all'estradizione".
La questione sollevata, dunque, secondo l'Avvocatura, potrebbe
avere rilevanza solo qualora fosse impugnato davanti al giudice
amministrativo il decreto ministeriale che conceda l'estradizione. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dalla Corte di cassazione investe gli
artt. 1 e 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 300 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a
Parigi il 13 dicembre 1957), concernenti rispettivamente
l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione in Italia della
convenzione europea di estradizione, nella parte in cui consentono
che abbiano esecuzione gli artt. 8 e 9 di detta convenzione. L'art.
8, ad avviso della Corte remittente, darebbe facoltà al Ministro
della giustizia di concedere o meno l'estradizione, con
determinazione discrezionale, nel caso in cui sia in corso in Italia
procedimento penale nei confronti della persona richiesta, per lo
stesso fatto per il quale è domandata l'estradizione (art. 8), come
sarebbe altresì confermato a contrario dall'art. 9, che esclude
invece l'estradizione quando per lo stesso fatto sia stata
pronunciata nel nostro paese sentenza definitiva. Secondo il giudice
a quo, il riconoscimento all'autorità politico-amministrativa del
potere discrezionale di concedere l'estradizione in pendenza del
procedimento interno per il medesimo fatto comporterebbe violazione
dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiché l'estradato
non potrebbe difendersi partecipando al processo, che d'altra parte
non potrebbe né venir meno (data l'irretrattabilità dell'azione
penale), né essere sospeso senza violare il diritto dell'imputato ad
una sollecita definizione del processo, né comunque riprendere
successivamente in Italia perché lo impedirebbe il divieto del bis
in idem dopo la formazione del giudicato nello Stato destinatario
dell'estradizione. Sarebbero inoltre violati l'art. 25, primo comma,
e l'art. 112 della Costituzione, perché la decisione
politico-amministrativa discrezionale di estradizione sottrarrebbe il
processo al giudice interno precostituito e comporterebbe l'abbandono
del processo pendente in Italia e la rimessione della formazione del
giudicato alla giurisdizione dello Stato richiedente, sfociando nella
retrattazione dell'azione penale esercitata nel nostro Stato.
2. - L'eccezione di irrilevanza della questione, sollevata
dall'Avvocatura erariale, non può essere accolta. La Corte
remittente ha infatti argomentato, con motivazione congrua e
convincente, che il giudizio sul ricorso contro la decisione di
convalida dell'arresto provvisorio e di applicazione della misura
cautelare coercitiva provvisoria nei confronti dell'estradando
comporta, ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen., la
verifica che non vi siano "ragioni per ritenere che non sussistono le
condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione": tali
ragioni sussisterebbero se, a seguito dell'accoglimento della
questione, si dovesse applicare l'art. 705, comma 1, ultima parte,
cod. proc. pen., che prevede il diniego dell'estradizione quando per
lo stesso fatto sia pendente procedimento penale in Italia nei
confronti dell'estradando.
3. - Nel merito, la questione non è fondata nei termini di seguito
precisati.
La premessa - esplicita, ma non argomentata - dell'ordinanza di
rimessione è che alla specie risulti applicabile l'art. 8 della
convenzione europea, inteso nel senso che esso comporti la facoltà
discrezionale del Ministro di concedere l'estradizione in pendenza
del processo in Italia, e non invece l'art. 705, comma 1, ultima
parte, del codice di procedura penale, che vieta l'estradizione
quando per lo stesso fatto sia in corso procedimento penale nei
confronti della persona della quale è domandata l'estradizione. La
Corte remittente si limita ad affermare che sulla normativa
codicistica prevale quella pattizia.
Questa è anche, evidentemente, la premessa da cui hanno preso le
mosse sia il Ministro della giustizia, quando ha autorizzato
l'arresto provvisorio dell'estradando, sia la Corte d'appello, che ha
convalidato detto arresto e ha disposto la misura coercitiva
provvisoria: conformandosi in ciò agli unici due precedenti di
legittimità che si riscontrano nel vigore del codice di procedura
penale del 1989, secondo i quali l'art. 8 della convenzione
comporterebbe, prevalendo sull'art. 705 del codice di rito, la
possibilità di estradizione in pendenza di procedimento per lo
stesso fatto (Cass. 29 aprile 1992, Stokman; nonché, implicitamente,
Cass. 27 settembre 1995, Celik Oral).
4. - Tuttavia, ad avviso di questa Corte, tale ricostruzione del
sistema non tiene sufficiente conto della natura della norma
contenuta nell'art. 8 della convenzione europea di estradizione, ai
cui sensi "une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu
reclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour
le ou les faits à raison desquels l'extradiction est demandee".
Si tratta di una norma di diritto internazionale pattizio, rivolta
agli Stati contraenti e non operante direttamente negli ordinamenti
interni di questi. Essa attribuisce allo Stato richiesto (la Partie
requise è lo Stato come soggetto di diritto internazionale, non
questo o quell'organo previsto dall'ordinamento interno), che abbia
in corso un procedimento penale per lo stesso fatto nei confronti del
soggetto di cui è chiesta l'estradizione, la facoltà di rifiutarla:
ponendo dunque un limite all'estensione dell'obbligo di concedere
l'estradizione, che costituisce l'oggetto principale della
convenzione, il cui art. 1 appunto stabilisce che "les Parties
Contractantes s'engagent à se livrer reciproquement, selon les
regles et sous les conditions determinees par les articles suivants,
les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherches
aux fins d'execution d'une peine ou d'une mesure de sureté, par les
autorites judiciaires de la Partie requerante".
Questa, e non altra, è la portata normativa, nel diritto
internazionale, della disposizione in questione: la quale non
costituisce e non regola poteri o competenze degli organi interni
degli Stati contraenti, ma si limita a prevedere una condizione,
verificandosi la quale non sussiste l'obbligo internazionale di
estradizione.
Non sussiste, peraltro, nemmeno un divieto internazionale di
concedere l'estradizione in presenza di procedimento penale in corso
nello Stato richiesto, come invece è previsto dall'art. 9 della
stessa convenzione nella diversa ipotesi di esistenza di un giudicato
definitivo, per lo stesso fatto, nel medesimo Stato richiesto. Ciò
significa che, dal punto di vista internazionale, lo Stato richiesto
può sia concedere, sia negare l'estradizione, senza incorrere in
violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.
5. - In presenza di siffatta norma internazionale che riconosce una
facoltà, non può che rimanere rimesso all'ordinamento interno di
ciascuno degli Stati contraenti regolare la fattispecie, stabilendo
se e a quali condizioni, e per determinazione di quale autorità,
l'estradizione possa o debba essere concessa o negata. Qualunque sia
la soluzione discendente dall'ordinamento interno dello Stato
richiesto - e dunque sia che si preveda la possibilità o l'obbligo
di estradare, sia che viceversa si preveda un divieto di estradare -
la norma internazionale risulta pienamente osservata.
Orbene, allorché l'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., determina
le condizioni alle quali la Corte d'appello pronuncia sentenza
favorevole all'estradizione, "quando non esiste convenzione, o questa
non dispone diversamente", pone in essere una norma certamente
cedevole rispetto a contrastanti norme internazionali pattizie, che
lo Stato si sia impegnato ad osservare dandovi esecuzione
nell'ordinamento interno, ma, appunto, solo quando tali norme
internazionali risultino incompatibili con la predetta norma interna.
L'applicazione di quest'ultima è infatti esclusa non per il solo
fatto che esista una convenzione, bensì quando questa esista e
disponga altresì "diversamente". Se la convenzione esiste, ma non
dispone "diversamente", la norma interna resta pienamente
applicabile. Da questo punto di vista l'art. 705, comma 1, prima
parte, non fa che ripetere la clausola generale contenuta nell'art.
696 dello stesso codice, secondo cui le estradizioni "sono
disciplinate dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore
per lo Stato", oltre che dalle norme di diritto internazionale
generale (cui l'ordinamento interno si "adatta" automaticamente in
forza dell'art. 10, primo comma, della Costituzione), ma "se tali
norme mancano o non dispongono diversamente si applicano le norme che
seguono", cioè le norme del codice, fra le quali quelle di cui
all'art. 705.
Non può ritenersi che si sia in presenza di una convenzione che
dispone "diversamente" per il solo fatto che la formulazione della
norma pattizia non coincide con quella della norma del codice.
Infatti, così argomentando, non si terrebbe conto della diversa
natura delle due disposizioni: l'una, quella interna, diretta a
disciplinare le condizioni alle quali, secondo l'ordinamento interno,
l'organo giudiziario deve pronunciare una sentenza favorevole
all'estradizione (condizioni fra le quali è compresa l'assenza di un
procedimento penale in corso per lo stesso fatto nei confronti
dell'estradando); l'altra, quella internazionale, diretta a
disciplinare gli obblighi internazionali dello Stato nei confronti
degli altri Stati contraenti, e, in particolare, le condizioni in
presenza delle quali l'obbligo internazionale di estradare viene
meno, pur senza essere sostituito da un divieto, sempre
internazionale, di estradare.
Alla norma internazionale che riconosce una facoltà corrisponde,
come si è detto, una situazione di assenza di obbligo a carico dello
Stato verso gli altri Stati (in concreto, verso lo Stato
richiedente), e pertanto può trovare piena applicazione, perché non
contrasta con detta norma internazionale, la norma interna che
disciplina le condizioni per la pronuncia di estradabilità,
ricomprendendo fra queste, l'assenza di un procedimento interno per
lo stesso fatto. Tali condizioni valgono quando siano compatibili
con le norme convenzionali: la compatibilità sussiste, a sua volta,
se l'applicazione di dette condizioni (e dunque della norma interna
che le stabilisce) non comporta violazione della norma
internazionale, e pertanto violazione degli obblighi che lo Stato ha
assunto con la stipulazione della convenzione.
Ora, come si è detto, il diniego dell'estradizione, ai sensi
dell'art. 705, comma 1, ultima parte, allorquando penda un
procedimento penale nello Stato per il medesimo fatto, non comporta
alcuna violazione degli obblighi convenzionali, dal momento che la
convenzione consente appunto allo Stato richiesto, in tale
situazione, di rifiutare l'estradizione.
6. - Non sarebbe corretto, d'altra parte, desumere dalla sola
disposizione dell'art. 8 della convenzione l'esistenza di un potere
discrezionale, attribuito al Ministro della giustizia, di concedere o
meno l'estradizione in pendenza del procedimento penale nello Stato.
La norma pattizia in quanto tale, come si è detto, non disciplina le
procedure e i poteri relativi all'estradizione nell'ordinamento
interno ma solo gli obblighi internazionali e i relativi limiti.
Né diversa portata può attribuirsi alla norma interna di
esecuzione della corrispondente clausola pattizia.
La convenzione in questione, infatti, ha ricevuto attuazione in
Italia mediante la tecnica dell'"ordine di esecuzione": quello
contenuto nell'impugnato art. 2 della legge n. 300 del 1963. Tale
tecnica - che si esprime nella clausola secondo cui "piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione..." - dà luogo alla produzione
nell'ordinamento interno delle norme di "adattamento" ai disposti del
trattato. L'ordine di esecuzione produce implicitamente tutte le
norme interne necessarie perché lo Stato possa adempiere, sul piano
internazionale, agli obblighi convenzionalmente assunti, ma anche le
sole norme interne strettamente indispensabili a tale scopo.
Dall'ordine di esecuzione non può dunque desumersi alcuna norma
interna ulteriore che disciplini l'uso che lo Stato italiano abbia
inteso fare della facoltà ad esso riconosciuta di rifiutare
l'estradizione in pendenza di procedimento penale in Italia, e quindi
nemmeno una norma che attribuisca, in proposito, poteri discrezionali
al Ministro. Tale disciplina si desume esclusivamente dal diritto
interno (cfr., per un analogo rilievo, in una fattispecie sotto
questo profilo non dissimile, sent. n. 446 del 1990).
In assenza di ogni altra norma interna, l'applicazione della norma
internazionale comporterebbe certamente l'espansione del generale
potere di concedere o meno l'estradizione, che l'ordinamento interno
attribuisce al Ministro (cfr. art. 708, comma 1, cod. proc. pen.).
Si comprende perciò come, nel vigore del codice di procedura penale
abrogato, che non conteneva una disposizione analoga all'art. 705,
comma 1, ultima parte, del codice vigente, sul divieto di
estradizione in pendenza di procedimento penale per lo stesso fatto,
la giurisprudenza abbia ritenuto che l'applicazione dell'art. 8 della
convenzione europea comportasse il potere discrezionale del Ministro
di concedere o non concedere, in tale caso, l'estradizione (cfr.
Cass., I sez., 7 aprile 1982, Batrouni).
Ma la situazione è mutata con l'entrata in vigore del nuovo
codice, il quale ha introdotto la regola di cui all'art. 705, comma
1, ultima parte, in omaggio al principio ne bis in idem che pur non
essendo ancora assurto a regola di diritto internazionale generale
(sentenze n. 48 del 1967 e n. 69 del 1976), né essendo accolto senza
riserve nelle convenzioni internazionali che ad esso si riferiscono
(cfr. gli artt. 1 e 2 della convenzione fra gli Stati membri delle
comunità europee relativa all'applicazione del principio ne bis in
idem, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 e resa esecutiva in
Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 350), è tuttavia principio
tendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale, e
risponde del resto a evidenti ragioni di garanzia del singolo di
fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati.
L'art. 705 cod. proc. pen., in assenza di contrastanti disposizioni
di convenzioni internazionali (cioè di disposizioni che sanciscano
l'obbligo per lo Stato italiano di concedere l'estradizione pur in
pendenza di procedimento penale in Italia), comporta ora il divieto
di estradare, e dunque comporta una pronuncia di non estradabilità
da parte dell'autorità giudiziaria competente, con esclusione di
ogni potere discrezionale del Ministro. Alla facoltà, riconosciuta
allo Stato nell'ordinamento internazionale, di rifiutare
l'estradizione, corrisponde ora dunque, nell'ordinamento interno, il
divieto di concederla.
Che tale regola risponda ad esigenze dell'ordinamento, anche di
pregnanza costituzionale, è del resto convinzione della stessa Corte
di cassazione remittente, la quale dubita, per questa ragione, della
legittimità costituzionale di una diversa norma, che essa ritiene
esistente ed applicabile, traendola dalla convenzione, in base alla
quale sussisterebbe un potere discrezionale del Ministro di concedere
l'estradizione pur in pendenza di procedimento penale per lo stesso
fatto. Tali esigenze appaiono peraltro perfettamente soddisfatte
proprio dall'applicabilità generale dell'art. 705, comma 1, non
derogata e non impedita dall'esistenza di una clausola convenzionale
che si limita a riconoscere la facoltà dello Stato, in detta
ipotesi, di rifiutare l'estradizione.
7. - Il sistema normativo, in presenza del nuovo codice, va dunque
ricostruito nel senso che la pendenza del procedimento penale vieta,
anche nelle fattispecie cui risulta applicabile la convenzione
europea di estradizione, di adottare una pronuncia di estradabilità.
Né la conclusione qui raggiunta trova ostacolo in un contrario
diritto "vivente". Ancorché, come si è accennato, risultino, nel
vigore del nuovo codice, due sentenze della sesta sezione penale
della Corte di cassazione che - in linea con quanto sostenuto anche
nell'ordinanza introduttiva del presente giudizio - traggono
dall'art. 8 della convenzione l'esistenza di un potere discrezionale
del Ministro di concedere l'estradizione in pendenza di procedimento
penale per lo stesso fatto (Cass. 29 aprile 1992, Stokman; 27
settembre 1995, Celik Oral), non si può dire, anche per il numero
ancora esiguo di pronunce, che tale interpretazione sia
incontrastatamente consolidata. Anzi è significativo che proprio la
sentenza sul caso Stokman sia stata resa su un ricorso della procura
generale presso la Corte d'appello di Torino, nel quale si faceva
valere l'opposta interpretazione. Del resto, rispetto ad un
indirizzo interpretativo non consolidato, gli stessi dubbi di
costituzionalità proposti dal giudice di legittimità nell'ordinanza
che ha promosso il presente giudizio testimoniano l'esigenza di un
ripensamento.
8. - Così ricostruito il sistema normativo, ed escluso quindi che
alle norme di origine convenzionale denunciate dal giudice a quo si
debbano attribuire il significato e la portata da esso presupposti,
la questione di legittimità costituzionale risulta priva di
fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 300 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a
Parigi il 13 dicembre 1957), sollevata, con riguardo agli artt. 8 e 9
di detta convenzione, e in riferimento agli artt. 24, secondo comma,
25, primo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di cassazione
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte