Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566

del codice di procedura penale e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 6,

il 16, il 24 ed il 4 giugno 1997 dal pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 600, 635, 636 e

637 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto, nel corso

di altrettanti dibattimenti celebrati con rito direttissimo, il

pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di

procedura penale, e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della

Costituzione;

che le norme censurate violerebbero i suddetti principi

costituzionali nella parte in cui non prescrivono che la relazione

dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le

dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida,

nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame

dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non

prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate,

nel fascicolo per il dibattimento;

che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte

costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità

ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui "una valutazione di

contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa" anticipa il

giudizio -, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte

(sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo

avanti al pretore, allorché ha escluso che la decisione sulla

convalida dell'arresto e sulla misura cautelare determini

l'incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il dibattimento

con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che l'acquisizione

degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel

rispetto delle forme e con le garanzie proprie della fase del

giudizio: in particolare per quanto "concerne i qualificanti momenti

della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia

giudiziaria procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a

norma dell'articolo 566 cod. proc. pen., viene "sentito" ai fini

della convalida";

che infatti, secondo il giudice a quo, solamente rispettando le

forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la

compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali

rappresentati dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e

27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche

"l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio";

che il rimettente, premesso di aver già provveduto al giudizio

di convalida e alla applicazione delle misure cautelari, motiva sulla

rilevanza osservando che i giudizi - nel corso dei quali la questione

è stata sollevata - sono proprio "nella fase dibattimentale

conseguente alla convalida (...), dove trovano applicazione le norme

censurate";

che è intervenuto nei vari giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze

deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che identica questione è stata già dichiarata manifestamente

inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 301 del 1997 (e

successivamente con ordinanza n. 401 del 1997), con la quale si è

rilevato che la questione era stata sollevata nel corso del

dibattimento, quando il rimettente aveva oramai già provveduto sulla

convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, e che

di conseguenza la questione, essendo volta a modificare le modalità

di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida

dell'arresto, rispetto alla quale il giudice a quo aveva oramai

esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al

giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché in limine era

stata sollevata;

che anche la questione oggetto dei presenti giudizi riuniti è

stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva già provveduto sulla

convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed

aveva già avuto inizio il dibattimento, sicché essa, per le

considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di

procedura penale e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della

Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte