Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 del codice di procedura

penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con

ordinanze emesse il 26 aprile 2001 dalla Corte di appello di Venezia,

il 20 ottobre 2000 dal Tribunale di Palmi, il 22 giugno 2001 dal

Tribunale di Tortona, rispettivamente iscritte ai nn. 505, 512 e 789

del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 26 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Palmi (r.o. n. 512 del 2001) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura

penale, nella parte in cui "non consente la lettura degli atti

dibattimentali assunti nel medesimo dibattimento ma da giudice

diverso o collegio diversamente composto";

che la questione era già stata sollevata nei confronti degli

artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. nell'ambito dello stesso

procedimento dal medesimo tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost;

che questa corte, con ordinanza n. 95 del 2000, aveva

disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo

esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche

introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e delle relative norme

transitorie;

che il rimettente ripropone la questione, ora estesa

all'art. 525 cod. proc. pen., in riferimento anche agli artt. 97 e

111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle precedenti

ordinanze e svolgendo ulteriori considerazioni sulle censure di

illegittimità degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen;

che nella precedente ordinanza di rimessione il combinato

disposto degli artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. era stato

sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale ex art. 3 della

Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina

riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto

rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altro

procedimento, nonché per la irrazionale "dispersione" di atti

legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti;

che, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., il

rimettente lamentava che la disciplina censurata poteva riguardare

anche prove favorevoli all'imputato, che sarebbe così rimasto

discriminato "rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in

altro processo";

che ad avviso del giudice a quo la medesima disciplina, non

consentendo "la utilizzazione di atti assunti nel contraddittorio da

un precedente collegio nel medesimo dibattimento" viola altresì

l'art. 111 Cost., che proprio nel contraddittorio delle parti ha

individuato il principio cardine della formazione della prova nel

processo penale;

che, infine, le norme censurate si porrebbero in contrasto

con l'art. 97 Cost., in quanto "sterili ripetizioni di prove"

potrebbero determinare l'impossibilità di definire i processi "nei

brevi tempi di vigenza di un medesimo collegio";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata

manifestamente infondata e depositando copia dell'atto di intervento

presentato in relazione a identica questione sollevata dallo stesso

tribunale con ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001;

che la Corte di appello di Venezia (r.o. n. 505 del 2001) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost.,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo

l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione,

nella parte in cui non prevede che, "nel caso di mutamento totale o

parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente

istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver

luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili

per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli

artt. 190 e 190-bis c.p.p.";

che, in particolare, la Corte rimettente premette che uno

degli appellanti aveva proposto eccezione di nullità della sentenza

di primo grado, "per non aver partecipato all'intera istruttoria

dibattimentale tutti i giudici che hanno concorso a deliberare la

sentenza" e che dagli atti risultava che effettivamente, dopo la

celebrazione di alcune udienze durante le quali erano stati sentiti

numerosi testi, a seguito del mutamento di uno dei componenti del

collegio, il tribunale, nella nuova composizione, e nonostante una

specifica richiesta della difesa, non aveva ritenuto necessario

"rinnovare l'esame dei testi [...] già esaminati, atteso che la

modifica della composizione del collegio giudicante di per sé solo

non giustifica l'accoglimento della richiesta";

che quanto ai profili di non manifesta infondatezza la Corte

rimettente sostiene che la normativa denunciata, interpretata alla

stregua della richiamata giurisprudenza, contrasta con gli artt. 3,

25, 101 e 111 Cost;

che l'art. 3 della Costituzione risulterebbe violato, con

riferimento alla diversa disciplina prevista dall'art. 190-bis cod.

proc. pen., in quanto "tale riesame obbligato verrebbe escluso per le

situazioni di maggior preoccupazione quanto alla genuina e "terza

acquisizione delle prove e invece imposto nelle situazioni

"fisiologiche (quale è l'occasionale mutamento del giudice per

ragioni del tutto svincolate dalle vicende endoprocedimentali)";

che la normativa impugnata sarebbe altresì in contrasto con

gli artt. 25, 101 e 111 della Costituzione in quanto il principio che

impone "l'integrale riesame di tutte le prove orali già assunte"

nella pienezza del contraddittorio, da un lato, verrebbe a

compromettere l'efficienza del processo e, dall'altro, ne

determinerebbe una dilazione della durata del tutto irragionevole;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in

relazione ad analoga questione sollevata dal tribunale di Palmi con

ordinanza rubricata al n. 312 del r.o. del 2001;

che il tribunale di Tortona (r.o. n. 789 del 2001) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo

periodo, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione

delle sezioni unite della Corte di cassazione, nella parte in cui

prevede che, "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del

mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione

del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice

non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza

ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e

sia stato richiesto da una delle parti";

che il rimettente premette che, dopo l'esame di numerosi

testi, la difesa di alcuni imputati, a seguito del mutamento della

composizione del collegio, aveva chiesto la rinnovazione del

dibattimento in base all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. e un

nuovo esame dei testi già esaminati dal precedente collegio;

che, pur condividendo il principio che la immutabilità del

giudice "rappresenti uno dei principi fondanti del sistema

processuale, attraverso il quale si estrinsecano i canoni

dell'oralità, dell'immediatezza e della centralità del

dibattimento" il tribunale rimettente ritiene che tali principi

devono essere opportunamente bilanciati con il "principio di non

dispersione dei mezzi di prova";

che la norma censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e

111 Cost., comportando una irragionevole dilazione dei tempi

processuali e non garantendo un efficace esercizio della

giurisdizione penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in

relazione ad analoga questione sollevata dal tribunale di Palmi con

ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001.

Considerato che le questioni sollevate dal tribunale di Palmi,

dalla Corte di appello di Venezia e dal tribunale di Tortona sono

sostanzialmente identiche e che pertanto va disposta la riunione dei

relativi giudizi;

che in sostanza i rimettenti lamentano che, in caso di

rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica

diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria

dibattimentale, le norme censurate impongono, alla luce

dell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione,

di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo

possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti;

che tale disciplina si porrebbe in contrasto con gli artt. 3,

24, 25, 97, 101 e 111 Cost;

che con ordinanza n. 399 del 2001 questa Corte ha dichiarato

manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, cod. proc.

pen., sollevate in riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 25,

101 e 111 Cost.) e sulla base di argomentazioni sostanzialmente

coincidenti con quelle prospettate dagli attuali rimettenti;

che successivamente, con ordinanza n. 431 del 2001, questa

Corte ha dichiarato manifestamente infondata altra questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238,

511, 511-bis e 525 cod. proc. pen., sollevata dal tribunale di Palmi

(identica alla r.o. n. 512 del 2001) in riferimento agli artt. 3, 24,

97 e 111 Cost;

che pertanto, non essendovi motivo di discostarsi dalle

considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nelle ordinanze

nn. 399 e 431 del 2001, le questioni di legittimità costituzionale

vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238,

511, 511-bis 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione,

dal tribunale di Palmi, dalla Corte di appello di Venezia e dal

tribunale di Tortona, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte