Sentenza n. 60/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/02/1996 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo
comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 7 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico
di Erich Priebke, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Erich Priebke, di Roberto
Massari, di Giuseppe Nobili, dell'A.N.F.I.M., di Nicoletta Leoni, di
Anna Rivalta, della provincia e del comune di Roma, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi gli avvocati Enrico Baccino per Erich Priebke, Giancarlo
Maniga e Sebastiano Di Lascio per Anna Rivalta, Marcello Gentili e
Sebastiano Di Lascio per Nicoletta Leoni, Sebastiano Di Lascio per
l'A.N.F.I.M., Paola Severino per Giuseppe Nobili, Rocco Ventre per
Roberto Massari, Nicola Lombardi per la provincia di Roma, Giuseppe
Lo Mastro per il comune di Roma, nonché l'Avvocato dello Stato
Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 nel procedimento
penale a carico di Erich Priebke, imputato del reato di concorso in
violenza con omicidio continuato in danno di cittadini italiani
(artt. 13 e 185, primo e secondo comma, del codice penale militare di
guerra, in relazione agli articoli 81, 110, 575, 577, nn. 3 e 4, e
61, n. 4, del codice penale), il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice
penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
2. - Premette il remittente che in sede di udienza preliminare sono
state presentate dalle persone alle quali il reato ha recato danno
(ovvero dai loro successori universali) dichiarazioni di costituzione
di parte civile, ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice di
procedura penale.
Posto che sulla base del primo comma dell'art. 270 del codice
penale militare di pace "l'azione civile per le restituzioni e per il
risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali
militari", il giudice a quo osserva che dopo l'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale molto si è discusso sulla
perdurante vigenza di questa disposizione, negata da numerosi organi
giudiziari militari.
Detto contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle sezioni
unite della Corte di cassazione, le quali, confermandone la vigenza,
hanno ribadito l'inammissibilità della costituzione di parte civile
nel procedimento penale militare; da qui la rilevanza della
questione, dato che, proprio in applicazione della norma impugnata,
dovrebbe esser dichiarata l'inammissibilità dei detti atti di
costituzione.
3. - Sottolinea il giudice militare che, successivamente alla
sentenza n. 78 del 1989, con la quale questa Corte ha dichiarato non
fondata la medesima questione, il contesto normativo è mutato con
l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, uno dei cui
obiettivi è costituito proprio dalla tutela della posizione della
persona offesa dal reato.
Osserva al riguardo il remittente che la contemporanea vigenza, per
il processo penale militare, delle norme riguardanti i diritti di
iniziativa e di intervento della persona offesa (o dei prossimi
congiunti di essa) e della norma preclusiva impugnata conduce alla
situazione paradossale che, mentre alla persona offesa sono
riconosciuti specifici poteri nella fase delle indagini preliminari,
la stessa, nelle fasi successive, può esercitare esclusivamente, o
quasi, i diritti previsti in generale dall'art. 90 del codice di
procedura penale.
Si rileva, inoltre, che nel processo penale militare non appare
precluso l'intervento degli enti, o delle associazioni,
rappresentativi di interessi lesi dal reato. Ciò in quanto la
disposizione di cui al citato art. 270 non può, ad avviso del
remittente, ritenersi suscettibile di una interpretazione analogica
tale da implicare, oltre al divieto di costituzione di parte civile,
anche il divieto di intervento di detti enti e associazioni. Ne
consegue che, mentre nel processo penale comune si è voluto
differenziare la posizione degli enti e delle associazioni,
riconoscendo ad essi poteri meno incisivi di quelli attribuiti alla
parte civile, nel processo penale militare, al contrario, data
l'impossibilità per la persona offesa dal reato di costituirsi parte
civile, l'ente o l'associazione usufruirebbero di strumenti di
intervento addirittura più ampi di quelli della stessa persona
offesa (cfr. artt. 505 e 511, comma 6, del codice di procedura
penale).
La compressione dei diritti di azione e di difesa della persona
danneggiata dal reato nel processo penale militare ed il suo
deteriore trattamento appaiono, pertanto, irragionevoli, anche
perché non fondati sulla esigenza di tutela di interessi meritevoli
di preminente considerazione.
Inoltre, prosegue il giudice a quo, dopo la riforma della giustizia
militare, avvenuta a partire dal 1981, risulterebbe chiaramente
inattuale uno dei principali motivi che avevano portato il
legislatore, nel 1941, a stabilire la regola di cui all'art. 270:
vale a dire che i tribunali militari si configurano prevalentemente
come giudici del fatto, non idonei, in quanto tali, a valutare
questioni di carattere patrimoniale.
La situazione normativa è oggi ben diversa essendo state eliminate
alcune delle principali diversità del diritto penale sostanziale
militare, ed ancor più significative sono le modifiche intervenute
nel processo penale militare; processo in cui trovano oggi
applicazione le norme del codice di procedura penale ispirate a
principi fondamentali del nuovo modello processuale, quali, ad
esempio, quelle in tema di misure cautelari.
A ciò può aggiungersi, ad avviso del remittente, il fatto che la
Corte costituzionale a partire dal 1989 ha dichiarato
l'illegittimità di tutte le norme speciali del processo penale
militare che sono state sottoposte al suo esame, così che l'art. 270
rimane in sostanza l'unica norma contenente una significativa deroga
alla procedura penale comune.
4. - La disparità di trattamento nel diritto di difesa della
persona danneggiata dal reato appare poi - prosegue il giudice a quo
- particolarmente evidente in ordine ai delitti, come quello
contestato nel presente procedimento, che sono specificamente lesivi
di interessi della persona piuttosto che di interessi attinenti il
servizio e la disciplina militare.
Il reato previsto dall'art. 185 del codice penale militare di
guerra è infatti caratterizzato dalla "non estraneità alla guerra"
delle cause che hanno determinato l'atto di violenza contro persone
civili che non prendono parte alle operazioni militari. Ciò comporta
la qualificazione del fatto come "crimine di guerra" e l'applicazione
delle norme, sostanziali e di giurisdizione, previste per i reati
militari. Non sembra tuttavia, ad avviso del remittente,
specificatamente nei casi in cui la violenza consiste nell'omicidio,
che il bene sostanzialmente protetto sia individuabile in un
interesse militare, piuttosto che nella vita e nei diritti
inviolabili dell'individuo.
In conclusione, il giudice a quo ritiene che si ponga in contrasto
con i principi costituzionali di eguaglianza e di inviolabilità del
diritto di difesa la disposizione secondo cui il soggetto che subisce
un danno a beni della persona in conseguenza di un reato militare non
può esercitare nel processo penale dinanzi al giudice militare i
medesimi diritti riconosciutigli nel processo penale, primo fra tutti
quello, che appare il più significativo, di costituirsi parte
civile.
5. - Si è costituito in giudizio Erich Priebke, imputato nel
giudizio a quo, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione, richiamando in proposito gli argomenti posti a base
delle sentenze nn. 78 del 1989 e 106 del 1977 di questa Corte.
6. - Si sono altresì costituiti nel presente giudizio Anna
Rivalta, Nicoletta Leoni, Giuseppe Nobili e Roberto Massari,
familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine, nonché l'A.N.F.I.M.,
la provincia di Roma e il comune di Roma, tutti concludendo per la
declaratoria di illegittimità dell'art. 270, primo comma, sulla base
dei medesimi motivi espressi dal giudice a quo, e sottolineando, in
particolare, che per effetto della denunciata disposizione viene
impedito alla persona danneggiata dal reato di partecipare
all'accertamento del fatto storico che è fonte e presupposto del suo
diritto al risarcimento dei danni, non potendo concorrere né portare
il suo contributo di conoscenza e di prove alla formazione del
convincimento del giudice in ordine alla responsabilità
dell'imputato.
7. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.
Premette la difesa del Presidente del Consiglio che la norma
impugnata deve senz'altro ritenersi vigente alla luce della corrente
interpretazione giurisprudenziale, per cui la questione sollevata
può trovare soluzione solo in sede di giudizio di costituzionalità.
Nel merito, l'Avvocatura sottolinea che, pur essendosi la Corte
costituzionale già pronunciata sulla medesima questione, la disamina
allora compiuta si era polarizzata sulla portata della norma in
relazione agli aspetti salienti emersi in quel contesto; mentre ora
sembra necessaria una radicale reductio ad unitatem dell'istituto che
superi la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare (come
la sentenza n. 278 del 1987 di questa Corte aveva osservato),
riconducendolo nell'ambito dell'ordinamento generale dello Stato,
garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini.
Non i soli fatti costituenti illeciti penali militari, osserva
l'Avvocatura, ma tutti gli illeciti penali offendono, prima ancora
che i singoli e specifici beni, l'intera collettività.
Circa il contrasto tra la norma impugnata e l'art. 3 della
Costituzione, l'Avvocatura rileva che non può negarsi il trattamento
fortemente discriminatorio tra il danneggiato dal reato comune ed il
danneggiato dal reato militare; disparità di trattamento le cui
ragioni giustificatrici non possono più ritenersi valide, sia per i
mutamenti del panorama normativo che per i plurimi interventi
"demolitori" di questa Corte, per effetto dei quali la norma in
questione viene di fatto a restare l'ultimo significativo aspetto di
differenziazione tra i due processi.
Condividendo le motivazioni addotte dal giudice a quo a sostegno
del progressivo venir meno del carattere di "specialità" del
processo militare rispetto e quello comune, e del positivo contributo
che la partecipazione della parte civile può dare per giungere
celermente all'accertamento della verità processuale, la difesa del
Presidente del Consiglio valuta come argomento di scarso pregio
l'ulteriore tesi della inidoneità dei tribunali militari, per la
presenza di militari di carriera nei collegi, a valutare i fatti
nella loro valenza di illeciti civili. Detta presenza, infatti, per
effetto della legge n. 180 del 1981, è divenuta ormai minoritaria,
per cui, volendo ancora sostenere l'inidoneità di tale collegio, si
dovrebbe - a fortiori - negare ingresso all'azione civile anche nei
giudizi davanti alla corte d'assise, collegio in cui la presenza di
componenti non togati è nettamente maggioritaria.
Se, quindi, non sembra potersi negare - nel complessivo contesto
dell'istituto e della sua ratio - che la norma in esame confligga con
l'art. 3 della Costituzione, non minore, ad avviso dell'Avvocatura,
sembra il suo contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Infatti, non potrebbe più ritenersi decisiva la considerazione,
svolta nelle citate precedenti decisioni di questa Corte, per cui la
limitazione del diritto di azione del danneggiato è di ordine
meramente temporale, sostanziandosi nella mera sospensione del
giudizio civile, sino alla definizione del processo penale, stabilita
dal secondo comma del cit. art. 270.
Basterebbe osservare che una più coerente ed adeguata evoluzione
dell'istituto sposta il suo fulcro dal petitum (liquidazione del
danno) alla causa petendi (accertamento dell'illecito), sicché la
ratio della possibilità di costituirsi parte civile nel processo
penale finisce per risiedere non più nel principio di economia
processuale o di unità della giurisdizione, ma nell'interesse della
parte lesa ad essere presente ed a cooperare nell'accertamento del
reato.
8. - Hanno depositato memorie aggiuntive Erich Priebke, Anna
Rivalta, Giuseppe Nobili e l'Avvocatura generale dello Stato,
ribadendo le argomentazioni già svolte ed insistendo nelle
conclusioni già formulate.
La difesa di Erich Priebke, in particolare, ribadisce quanto già
esposto nell'atto di costituzione, sostenendo che, dal punto di vista
costituzionale, qualunque regime giuridico in tema di rapporti tra
azione civile e azione penale è legittimo; la scelta, pertanto, è
di esclusiva competenza del legislatore, come si evincerebbe anche
dal fatto che la sola dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 270 lascerebbe privo di regolamentazione l'istituto della
costituzione di parte civile nel processo penale militare.
La medesima difesa insiste, infine, sulla "specialità" del diritto
penale militare; specialità che attiene all'aspetto sostanziale
della res iudicanda, rappresentato dalla tutela della disciplina e
del servizio militare. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare
di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Ad avviso del remittente la norma impugnata, secondo cui "nei
procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per
le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere
proposta davanti ai tribunali militari", si pone in contrasto:
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento
deteriore della persona danneggiata dal reato nel processo penale
militare, a fronte dell'inesistenza di un analogo divieto nel
processo penale ordinario, risulta, nell'attuale contesto normativo,
non fondato sull'esigenza di tutela di specifici e preminenti
interessi, e quindi privo di razionale giustificazione;
con l'art. 24 della Costituzione, poiché la denunciata
preclusione è suscettibile di comprimere illegittimamente il diritto
del danneggiato di agire in giudizio per la tutela delle proprie
ragioni.
2. - Questa Corte, dunque, è chiamata a decidere se, ai sensi
degli artt. 3 e 24 della Costituzione, possa ritenersi legittima
l'attuale diversità di disciplina tra processo penale militare e
processo penale ordinario in ordine alla possibilità di esercitare
l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.
La persona danneggiata dal reato, infatti, ove il presunto
responsabile sia sottoposto a processo militare, non può in alcun
modo esercitare l'azione civile prima che quel processo sia definito,
né in sede penale - stante il divieto in esame - né in sede civile,
a causa della sospensione obbligatoria del giudizio civile fino
all'esito del giudizio penale, disposta dal secondo comma del
medesimo art. 270.
Il termine di raffronto costituito dalla disciplina di diritto
comune esprime, invece, un principio del tutto opposto, in base al
quale il danneggiato dal reato può usufruire subito della scelta tra
entrambe le vie, ciascuna delle quali consente l'esercizio immediato
del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.
è in questi termini, pertanto, che la questione va sostanzialmente
esaminata: e cioè in quanto investe il divieto di costituzione di
parte civile nel processo penale militare, sotto il duplice
significato che tale divieto, nel sistema complessivamente delineato
dal codice penale militare di pace, assume in raffronto alle
corrispondenti norme di diritto comune; da un lato, quindi, come
regola di esclusione del diritto di agire immediatamente in giudizio,
dall'altro, come divieto di partecipare attivamente all'accertamento
dei fatti in sede penale (se non con i più limitati poteri
riconosciuti alla persona offesa), con conseguente impossibilità di
avvalersi dei mezzi di prova propri di tale procedimento.
Nella delineata differenza di disciplina i parametri costituzionali
invocati assumono entrambi rilievo, e vanno, quindi, esaminati
congiuntamente.
3. - La questione è fondata.
Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale
dell'art. 270 del codice penale militare di pace è già stata
sottoposta, in passato, all'esame di questa Corte (v. sentt. n. 106
del 1977 e, in particolare, n. 78 del 1989), la quale, ritenendo che
la legittimità della singola norma che ammette od esclude
l'esperibilità dell'azione civile nel giudizio penale fosse da
valutare "anche e soprattutto in relazione al generale quadro dei
rapporti tra le giurisdizioni delineato dal legislatore ordinario"
(cfr. cit. sent. n. 78 del 1989), era allora pervenuta a decisioni di
non fondatezza.
Sulla base del medesimo criterio, in riferimento al mutamento del
quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, ed alla luce dei principi successivamente affermati
dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di armonizzazione fra
diritto penale militare e diritto comune, si deve ora giungere a
conclusioni diverse.
4. - Occorre innanzitutto riaffermare il principio in forza del
quale, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, viene
superata radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento
militare, ricondotto nell'ambito del generale ordinamento dello
Stato, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di
tutti i cittadini, militari oppure no, di guisa che il diritto penale
militare di pace, "non solo non può più ritenersi avulso dal
sistema generale garantistico dello Stato, ma non va più esaltato
come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza
da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, tutti gli altri"
(v. sent. n. 278 del 1987).
Da un lato, quindi, non può essere impedito, per principio, alla
giurisdizione ordinaria di assumere la cognizione di reati militari
allorché esistano preminenti ragioni d'interesse generale,
dall'altro occorre di volta in volta stabilire se particolari
esigenze, beni o valori possano essere considerati preminenti, o
sottordinati, rispetto ad esigenze, beni o valori tutelati attraverso
la speciale giurisdizione dei tribunali militari di pace (sul punto,
v. citt. sentt. n. 278 del 1987 e n. 78 del 1989).
In applicazione di tale principio, questa Corte è intervenuta più
volte per armonizzare con i valori costituzionali, in relazione al
tertium comparationis costituito dalle disposizioni del diritto
penale sostanziale e processuale comune, il processo penale militare
e le stesse sanzioni stabilite per alcune fattispecie di reato (cfr.
sentt. n. 298 del 1995, nonché n. 49 del 1995, n. 429 del 1992, n.
469 e n. 274 del 1990, n. 503 e n. 49 del 1989).
Ora, ai fini che qui interessano, occorre considerare che, se da un
lato la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della
Costituzione, non eleva a regola costituzionale quella del
simultaneus processus, dall'altro, l'intervento della parte civile
nel processo penale trova giustificazione, oltre che nella necessità
di tutelare un legittimo interesse della persona danneggiata dal
reato, nell'unicità del fatto storico valutabile sotto il duplice
profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile (v. sent. n.
532 del 1995); si deve rilevare, inoltre, che la salvaguardia della
posizione del danneggiato costituisce uno specifico obiettivo del
nuovo codice di procedura penale, previsto dal legislatore nella
legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 (cfr. art. 2, direttive da n.
20 a n. 28).
Pertanto, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 270 del
codice penale militare di pace (la quale, giova ripetere, pone un
divieto derogatorio del principio generale di diritto comune)
potrebbe essere ritenuta legittima solo ove si riconoscesse una
ragionevole giustificazione nella natura propria del procedimento
militare, ovvero nella tutela di interessi considerati preminenti
(così come, ad esempio, avviene in ordine alla esclusione della
parte civile nel processo penale minorile, che ha una sua
significativa motivazione nel tutelare "la personalità del minore
dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata":
v. relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo
penale minorile).
5. - Come si è già detto, nel contesto delineato dal nuovo codice
di procedura penale (diversamente da quanto avveniva nel codice
previgente, cui è riferita la cit. sent. n. 78 del 1989), ed in
coerenza con la recente giurisprudenza di questa Corte, tale
disparità di trattamento non può oggi ritenersi sorretta da
ragionevole ed adeguata giustificazione.
Sono venute meno, infatti, le ragioni che sostenevano la tesi
(posta a base della cit. sent. n. 78 del 1989) secondo cui la
giurisdizione militare, istituita esclusivamente per la tutela della
disciplina e del servizio militare, non avrebbe né motivo né
capacità per l'apprezzamento di questioni di carattere patrimoniale,
in quanto i tribunali militari si configurerebbero come "giudici
prevalentemente di fatto".
Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di affermare che
l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di
pace è diretta a perseguire l'equiparazione della magistratura
militare a quella ordinaria; pertanto, essendo la condizione dei
magistrati militari oggi del tutto assimilata, per stato giuridico,
garanzie di indipendenza ed articolazione di carriera, a quella dei
magistrati ordinari (v. sent. n. 71 del 1995), non è più possibile
porre in dubbio l'idoneità del giudice militare - il quale nella sua
attuale composizione collegiale è formato da una maggioranza di
magistrati di carriera - a conoscere degli interessi civili nascenti
da reato.
6. - In assenza, quindi, di speciali o preminenti ragioni che
giustifichino la disciplina in esame, l'attuale differenziazione, nel
processo militare, delle modalità di esercizio del diritto di azione
e del diritto di difesa non può che ritenersi lesiva degli artt. 3 e
24 della Costituzione.
La citata decisione n. 78 del 1989 aveva affermato: "nessuna
limitazione, se non temporale, del diritto d'azione subisce il
danneggiato da reato militare".
Ma se detta "limitazione temporale" era coerente al sistema sotto
la vigenza del vecchio codice di procedura penale, il quale anche
prevedeva, all'art. 24, la sospensione dell'azione civile fino al
definitivo accertamento dei fatti in sede penale, non è più
possibile ritenerla legittima ora che il termine di raffronto è
costituito dall'attuale codice di procedura penale, il cui art. 75,
comma 2, consente l'esercizio immediato dell'azione civile nella sede
propria, senza alcuna sospensione sino all'esito del giudizio penale.
Fin dalla sent. n. 55 del 1971, questa Corte ha riconosciuto come
componente essenziale del diritto di difesa la disponibilità della
prova dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle
proprie ragioni.
In coerenza con tale principio il legislatore ha mantenuto, anche
nel nuovo processo penale, la possibilità di esercitare l'azione
civile in sede penale; rimettendo in tal modo allo stesso danneggiato
la scelta sull'opportunità di avvalersi degli strumenti di indagine
e dei mezzi di acquisizione delle prove propri di questo processo,
ovvero di utilizzare, in sede civile, le presunzioni probatorie
stabilite dalla legge in determinate materie. Non solo, ma in
conseguenza della radicale innovazione consistente nello svolgimento
autonomo dei due giudizi, prospettato come regola (e quindi, nella
eliminazione della pregiudizialità necessaria del procedimento
penale rispetto a quello civile di danno), il legislatore ha ora reso
possibile l'esercizio dell'azione civile, immediatamente, sia nel
giudizio penale che in quello civile.
7. - In conclusione, in raffronto a tali principi, che nel processo
penale ordinario consentono la più ampia tutela della persona
danneggiata dal reato, l'esclusione della parte civile dal processo
penale militare impedisce, senza alcun ragionevole motivo,
l'esercizio del diritto di agire in giudizio, non solo in quanto
divieto di partecipare attivamente all'accertamento dei fatti in sede
penale, ma anche come impossibilità di iniziare immediatamente
l'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
270, primo comma, del codice penale militare di pace.
8. -Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, poiché
parte della medesima regula iuris ora dichiarata illegittima è
contenuta anche nel secondo comma del medesimo art. 270, il quale -
disponendo la sospensione obbligatoria del giudizio civile fino
all'esito di quello penale militare - impedisce anch'esso l'immediato
esercizio dell'azione civile, e realizza la medesima ingiustificata
disparità di trattamento in raffronto alla corrispondente disciplina
vigente nel processo penale ordinario (v. cit. art. 75, comma 2), la
dichiarazione d'illegittimità costituzionale va estesa al secondo
comma dello stesso art. 270.
9. - è appena il caso di sottolineare, infine, che, in virtù del
rinvio esplicitamente operato dall'art. 261 del codice penale
militare di pace alle disposizioni del codice di procedura penale, la
dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata
comporta l'automatica applicazione nel processo penale militare delle
corrispondenti norme di diritto comune sulla partecipazione della
parte civile, e sui suoi diritti, nel giudizio penale, nonché sui
rapporti tra azione civile e azione penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo
comma, del codice penale militare di pace;
Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, secondo comma, del
codice penale militare di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte