Ordinanza n. 601/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo e
terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti
agrari"), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1985 dal
Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Del Prete
Luigia e Cicatelli Donato ed altri, iscritta al n. 792 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il proprietario di un
fondo ne aveva richiesto la disponibilità per eseguirvi opere di
miglioramento e trasformazione, il Tribunale di Salerno, con
ordinanza del 5 luglio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt.
4, 35, 41, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, commi primo e terzo, della legge 3
maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), nella parte in
cui consente al proprietario, oltre che al conduttore, tali addizioni
e migliorie negli impianti produttivi e nei fabbricati rurali;
che il giudice a quo osserva come la norma impugnata, nel
consentire al proprietario siffatti interventi sul fondo affittato,
vanifichi in concreto le condizioni in cui si esplica il diritto al
lavoro del conduttore, privandolo dei mezzi di sussistenza e
sacrificandone la libertà d'iniziativa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rapppresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'infondatezza;
Considerato che la norma impugnata consente sia al proprietario
che all'affittuario del fondo l'esecuzione di "opere di miglioramento
fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e
dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la
destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei
programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non
esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il
fondo";
che proprio la previsione a favore di entrambe le parti del
rapporto di affitto delle descritte facoltà d'intervento sul fondo
assicura quel contemperamento degli opposti interessi nel quale si
sostanzia il senso dell'espressione "equi rapporti sociali", come da
questa Corte recentemente argomentato nella sentenza n. 437 del 1988;
che, inoltre, lo specifico interesse dell'affittuario
all'esecuzione di quanto sia necessario al miglioramento del fondo,
trova un'appropriata tutela nel diritto di surrogarsi al locatore
nell'effettuazione o nel completamento delle opere, ora espressamente
riconosciutagli dall'ultimo comma del medesimo art. 16 qui impugnato;
che le forme procedimentali descritte dalla norma impugnata dal
secondo comma in poi, oltre ad assicurare il contradditorio delle
parti, consentono - attraverso le funzioni decisorie attribuite
all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura un diretto controllo
pubblico circa la congruità delle opere rispetto alle condizioni
richieste dalla legge;
che, pertanto, la proposta questione è palesemente priva di
fondamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, primo e terzo comma, della legge 3
maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in
riferimento agli artt. 4, 35, 41, 42 e 44 della Costituzione, dal
Tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:601 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte