Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 367Codice di procedura civile
  • art. 6legge 177/1976
  • art. 2legge 336/1970
  • art. 1legge 324/1959
  • art. 57d.l. 163/1979
  • art. 14d.P.R. 1079/1970
  • art. 4d.P.R. 1079/1970
  • art. 3legge 1034/1971
  • art. 24legge 1034/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4

u.c., e 6 commi 1 e 2, l. 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine

previsto dall'art. 1 l. 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di

trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in

servizio e in quiescenza; norme in materia di computo della 13

mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di

interpretazione e di attuazione dell'art. 6 l. 29 aprile 1976 n. 177,

sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura

dei termini per la opzione) e dell'art. 5 cod. proc. civ. (momento

determinante della giurisdizione e della competenza) promossi con le

ordinanze emesse il 9 ottobre 1980 dal Pretore di Modena, l'11 dicembre

1980 dal Pretore di Genova, il 9 gennaio 1981 dal Tribunale di Cosenza,

il 9 marzo 1981 dal Pretore di Roma, il 5 marzo 1981 dal Pretore di

Genova, il 17 marzo 1981 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere (tre

ordinanze), il 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Genova e il 9 giugno

1981 dal Pretore di Modena, rispettivamente iscritte ai numeri 26, 49,

222, 287, 307, 388, 389, 390, 525 e 589 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 91, 98,

227, 262, 276 e 318 del 1981 e n. 5 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Alibrandi Rosa e di Malvezzi

Ercole e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Provvedendo sul ricorso alternativamente inteso

da Scapinelli Lorenzo, magistrato ordinario collocato a riposo il 6

febbraio 1976 con l'attribuzione, ai sensi dell'art. 2 comma 2, l. 24

maggio 1970 n. 336 e pertanto anche ai fini della liquidazione della

indennità di buonuscita, del trattamento economico di presidente di

sezione della Corte di cassazione, a conseguire la condanna dell'ENPAS

a corrispondergli la prestazione pecuniaria a lui dovuta nella misura

risultante dalla liquidazione della medesima effettuata mediante il

computo, nella base contributiva, anche della indennità integrativa

speciale istituita con l'art. 1 l. 27 maggio 1959 n. 324, o a sollevare

questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.

3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 in quanto e se escludono

l'indennità integrativa speciale dal novero degli assegni corrisposti

ai dipendenti dello Stato, che, per essere ricompresi nella base

retributiva, concorrono alla determinazione dell'ammontare

dell'indennità di buonuscita, nel contraddittorio dell'Istituto che

aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario

invocando l'art. 57 d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (richiamato in vigore

con efficacia retroattiva dalla l. 13 agosto 1979 n. 374, ribadita

dalle ll. 6 dicembre 1979 n. 610 e 20 marzo 1980 n. 75) e nel merito

aveva chiesto il rigetto della domanda attrice, l'adito Pretore di

Modena, in funzione di giudice del lavoro, a) in via principale

giudicò rilevante in relazione alla decisione della questione di

giurisdizione e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.

3 comma l, e 24 comma 1 Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75 che, abrogata

ogni diversa disposizione, attribuisce alla giurisdizione dei t.a.r. le

controversie in materia di indennità di buonuscita e di cessazione del

rapporto di impiego spettanti ai dipendenti dello Stato e delle sue

aziende autonome collocati a riposo e b) in subordine, per il caso di

mancato accoglimento della questione sollevata in via principale,

giudicò agli stessi fini della prima rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 25 comma 1 e all'art. 24 comma 1

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 cod.

proc. civ., il quale, prevedendo l'irrilevanza, per la determinazione

della giurisdizione delle modificazioni avvenute in corso di causa del

solo stato di fatto esistente al momento della domanda e non anche

delle modificazioni dello stato di diritto, rende immediatamente

operanti anche nei giudizi pendenti le sopravvenute disposizioni di

legge modificatrici della giurisdizione, sospendendo il giudizio con

ordinanza 9 ottobre 1980, notificata il 29 e comunicata il 30 dello

stesso mese di ottobre, pubblicata nella G.U. n. 91 del 1 aprile 1981 e

iscritta al n. 26 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si è

costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto depositato il 14 aprile 1981, nel quale l'Avvocatura

generale dello Stato ha concluso per la infondatezza delle proposte

questioni.

che:

2. - Provvedendo sui ricorsi separatamente proposti da Meola

Carmine, Robles Pietro Filippo, Wannenes Dario, Biagiotti Valentino e

De Franchis Carlo nei confronti dell'ENPAS (ricorsi poi riuniti),

l'adito Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, giudicò

rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità

dei commi 1 e 2 dell'art. 6 l. 20 marzo 1980 n. 75 (il secondo dei

quali sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti avanti ad autorità

giudiziaria diversa dai t.a.r. alla data di entrata in vigore della

legge con integrale compensazione delle spese tra le parti) in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanza 11 dicembre 1980,

notificata il successivo 23 e comunicata il 6 gennaio 1981, pubblicata

nella G.U. n. 98 dell'8 aprile 1981 e iscritta a n. 49 R.O. 1981.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto depositato

il 28 aprile 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha

concluso per la infondatezza della proposta questione.

che:

3. - Provvedendo sull'appello proposto dall'ENPAS nei

confronti di Alia Caterina ved. Copani avverso la sentenza 6-21

dicembre 1979, con cui il Pretore di Cosenza, in funzione di giudice

del lavoro, aveva condannato l'Istituto a favore della Alia al

pagamento della somma di lire 1.003.229 con interessi legali e

svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 15

ottobre 1973 ex art. 14 d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, il Tribunale

di Cosenza giudicò rilevanti e non manifestamente infondate le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 u.c. (per il

quale le somme dovute a titolo di prestazione a sensi dell'art. 3 della

stessa legge non danno luogo a corresponsione di interessi) e 6 comma 2

l. 20 marzo 1980 n. 75 in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., con

ordinanza 9 gennaio 1981, comunicata il 17 e notificata il 18 del

successivo mese di febbraio, pubblicata nella G.U. n. 227 del 19 agosto

1981 e iscritta al n. 222 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle

parti si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri con atto depositato il 1 settembre 1981, nel

quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la irrilevanza

e in ipotesi per la infondatezza delle proposte questioni.

che:

4. - Provvedendo sul ricorso proposto da Alibrandi Rosa ved.

Verardi per conseguire la condanna dell'ENPAS, rimasto contumace, al

pagamento della differenza tra l'indennità che sarebbesi dovuta

corrispondere al marito defunto dott. Mario qualora gli fosse stata

computata la tredicesima mensilità, e la indennità in effetti

liquidata dall'Istituto, l'adito Pretore di Roma, in funzione di

giudice del lavoro, giudicò rilevante e non manifestamente infondata,

in riferimento all'art. 24 commi 1 e 2 Cost., la questione, dalla

ricorrente sollevata, di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma

2 l. 20 marzo 1980 n. 75 con ordinanza 9 marzo 1981, notificata il 13 e

comunicata il 20 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 262 del 23

settembre 1981 e iscritta al n. 287 R.O. 1981. Avanti la Corte si è

costituito per la Alia l'avv. Arrigo Gramaccini, giusta delega in

margine alla comparsa di costituzione depositata il 10 luglio 1981,

concludendo per l'accoglimento della proposta questione, per la

manifesta infondatezza della quale ha concluso l'Avvocatura generale

dello Stato, intervenuta nell'interesse del Presidente del Consiglio

dei ministri con atto depositato il 7 ottobre 1981.

che:

5. - Provvedendo sul ricorso proposto da Soffientini Angela

nel contraddittorio dell'ENPAS al duplice fine di conseguire la

riliquidazione, previo computo della tredicesima, della indennità di

buonuscita e la corresponsione degli interessi, che assumeva dovutile

per il ritardo, l'adito Pretore di Genova, in funzione di giudice del

lavoro, giudicò non manifestamente infondata, in riferimento all'art.

25 commi 1 e 2 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 6

comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 nella parte in cui impone la

compensazione delle spese tra le parti nei giudizi dichiarati estinti

ai sensi della norma medesima con ordinanza 5 marzo 1981, notificata il

16 e comunicata il 24 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 262

del 23 settembre 1981 e iscritta al n. 307 R.O. 1981. Avanti la Corte

nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 13 ottobre

1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la

infondatezza della proposta questione.

che:

6. - Provvedendo sul ricorso proposto da Di Marco Francesco

nel contraddittorio dell'ENPAS al fine di conseguire la riliquidazione

dell'indennità di buonuscita previo computo della tredicesima

mensilità, l'adito Pretore di S. Maria Capua Vetere, in funzione di

giudice del lavoro, - dopo aver ritenuto irrilevanti, allo stato, le

eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Di Marco in

relazione all'art. 4 u.c. l. 75/1980, con cui è stata esclusa la

corresponsione di interessi per il ritardo nel pagamento delle somme

spettanti a seguito di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, e

in relazione all'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 nella parte in

cui esclude l'indennità integrativa speciale dal computo della base

contributiva ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita -

giudicò non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità

costituzionale dell'art. 6 commi 1 e 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 in

riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1, 25 comma 1 e 102 comma 1

Cost., con ordinanza 17 marzo 1981, notificata il 3 e comunicata il 6

del mese di aprile, pubblicata nella G.U. n. 276 del 7 ottobre 1981 e

iscritta al n. 388 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si è

costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto depositato il 27 ottobre 1981, nel quale l'Avvocatura

generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta

questione.

che: 7,

8. - Lo stesso Pretore di S. Maria Capua Vetere, in

funzione di giudice del lavoro, con due ordinanze emesse sotto la

stessa data 17 marzo 1981 su separati ricorsi - non riuniti - di

Borrelli Cosmo Onorio e di Zangari Calliope nel contraddittorio

dell'ENPAS (ordinanze, debitamente notificate, comunicate, pubblicate e

rispettivamente iscritte ai nn. 389 e 390 R.O. 1981), giudicò non

manifestamente infondata la questione di costituzionalità già

sollevata con la ordinanza iscritta al n. 388 R.O. 1981. Avanti la

Corte nessuna delle parti si è costituita; comune a quello spiegato

nell'incidente 388/1981 è l'intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri.

che:

9. - Provvedendo sull'appello proposto dall'ENPAS contro

D'Alia Giorgio e Scambellone Filippo avverso la sentenza 15-17 ottobre

1979 con cui il Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro,

aveva condannato l'Istituto a pagare al D'Alia lire 3.123.787 per

integrazione indennità di buonuscita e lire 1.767.071 per interessi e

allo Sgambellone lire 962.757 per integrazione indennità di buonuscita

e lire 263.032 per interessi, oltre le spese giudiziali liquidate in

lire 450.000, il Tribunale di Genova giudicò non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma

2 l. 20 marzo 1980 n. 75 nella parte in cui impone l'estinzione

d'ufficio, con compensazioni delle spese, dei processi pendenti aventi

ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con

inclusione della 13 mensilità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

con ordinanza 29 ottobre 1980, comunicata l'11 e notificata il 13 del

mese di novembre, pubblicata nella G.U. n. 318 del 18 novembre 1981 e

iscritta al n. 525 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si

è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto depositato il 9 dicembre 1981, nel quale l'Avvocatura

generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta

questione.

che:

10. - Provvedendo con ordinanza 9 giugno 1981 (notificata il

24 e comunicata il 26 dello stesso mese di giugno, pubblicata nella

G.U. n. 5 del 6 gennaio 1982 e iscritta al n. 589 R.O. 1981) sul

ricorso proposto da Malvezzi Ercole nel contraddittorio dell'ENPAS,

l'adito Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, dichiarò

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3

comma 1, 24 comma 1 e 103 comma 1 Cost., la questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75, viziato,

sempre ad avviso del giudice a quo, anche da eccesso di potere

legislativo perché, abrogata ogni diversa disposizione, attribuisce

alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. le controversie in materia di

indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di

impiego spettanti ai dipendenti dello Stato e delle sue aziende

autonome collocati a riposo. Avanti la Corte si è costituito Ercole

Malvezzi, rappresentato e difeso, giusta procura speciale n. 3244 rep.

per notar Pini di Modena, dall'avv. Mattia Persiani con deduzioni

depositate il 18 settembre 1981, in cui ha svolto argomentazioni intese

all'accoglimento della proposta questione (argomentazioni e conclusione

ribadite nella memoria depositata il 9 febbraio 1982); ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato

il 26 gennaio 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha

argomentato e concluso per la infondatezza della questione

(argomentazioni e conclusione ribadite nella memoria 12 febbraio 1981).

Considerato che:

11. - Carattere di novità rispetto alle questioni

già giudicate infondate da questa Corte con sent. 185/1981 e di bel

nuovo proposte nei dieci incidenti, la cui trattazione unitaria si

appalesa opportuna, sembra rivesta il profilo di contrasto dell'art. 6

comma 2 l. 75/1980 in riferimento all'art. 3 Cost. (contrasto già

escluso con il n. 10 del dispositivo della richiamata sentenza),

prospettato con la ordinanza 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Genova a

motivo della ipotizzata diversità dei presupposti dell'estinzione del

processo, previsti nella legge impugnata, rispetto a quelli

dell'istituto dell'estinzione, così come costruiti nel codice di rito

civile. Ma l'argomento del giudice a quo non merita plauso perché il

collegamento dell'estinzione - e non della possibile trasmigrazione del

giudizio avanti il giudice competente o munito di giurisdizione -

all'incompetenza o al difetto di giurisdizione del giudice adito

rientra nella razionale discrezionalità del legislatore per poco si

ponga mente all'art. 367 c.p.c., il quale non consente tale

trasmigrazione le quante volte fornito di giurisdizione sia (non il

giudice ordinario, ma) il giudice speciale.

che:

12. - Non diversa ha da essere la sorte della censura di

eccesso di potere legislativo, di cui, secondo l'avviso espresso dal

Pretore di Modena nella ordinanza 9 giugno 1981, sarebbe affetto l'art.

6 comma 1 l. 75/1980, perché questa Corte, nella motivazione in

diritto della ripetuta sentenza (n. 36.2), non ha mancato di precisare

che le controversie sulla indennità di buonuscita dei dipendenti dello

Stato e delle aziende autonome "non esigono menomamente per

l'accertamento dei fatti l'utilizzazione di tecniche di cui la l.

533/1973 somministra messe assai più copiosa di quel che non sia

riuscito ai conditores della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 di apprestare".

Pertanto il legislatore ordinario non ha violato gli artt. 3, 24 comma

1 e 103 comma 1 Cost., cui nulla di sostanzioso aggiunge la

prospettazione dell'eccesso di potere legislativo per esser del tutto

razionale la scelta operata dal legislatore medesimo.

che:

13. - Per il resto nessun argomento nuovo viene nelle

ordinanze di rimessione svolto che induca a dubitare della validità

dei giudizi d'infondatezza formulati nella sentenza 185/1981.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal

Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento

agli artt. 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost. con ordinanza 9 ottobre 1980, e

dallo stesso Pretore, anche in riferimento all'art. 103 comma 1 Cost. e

sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, con ordinanza 9

giugno 1981;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di

Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 24

commi 1 e 25 comma 1 Cost., con ordinanza 9 ottobre 1980;

c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2 l. 20 marzo 1980 n. 75,

sollevata dal Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con

ordinanza 11 dicembre 1980 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e

dal Pretore di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del

lavoro, con le tre ordinanze rese il 17 marzo 1981 in riferimento agli

artt. 3 comma 1, 24 comma 1, 25 comma 1 e 102 comma 1 Cost.;

d) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 u.c. e 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75,

sollevata dal Tribunale di Cosenza, in riferimento agli artt. 3, 24 e

38 Cost., con ordinanza 9 gennaio 1981;

e) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75, sollevata

dal Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza

5 marzo 1981, in riferimento all'art. 24, commi 1 e 2 Cost., e dal

Tribunale di Genova con ordinanza 29 ottobre 1980 in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte