Sentenza n. 622/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
della Regione Toscana 20 marzo 1975, n. 22 (Norme sulle procedure
contrattuali degli enti ospedalieri), promosso con ordinanza emessa
il 30 luglio 1981 dal pretore di Firenze sul ricorso proposto
dall'Ospedale Generale Olga Basilewsky contro Salvadori Bruno,
iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 1982;
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con atto notificato il 10 marzo 1978, Salvadori Bruno,
creditore dell'Ospedale generale di zona "Olga Basilewski" per la
somma di lire 3.206.400, pignorava, fino a concorrenza di tale
importo, il deposito pecuniario di cui l'ente aveva la titolarità,
presso la propria tesoreria, gestita dalla Cassa di Risparmio di
Firenze.
All'esecuzione così intrapresa proponeva opposizione l'Ospedale,
eccependo l'impignorabilità, ai sensi dell'art. 11 della legge
regionale della Toscana 20 marzo 1975, del denaro di sua
appartenenza.
Il creditore procedente si costituiva in giudizio eccependo
l'illegittimità della citata norma, in relazione agli artt. 3 e 24
Cost., e l'adito Pretore di Firenze, ritenendo la questione rilevante
e non manifestamente infondata, ne rimetteva l'esame a questa Corte,
con ordinanza in data 30 luglio 1981.
All'uopo, premetteva che l'ente pubblico condannato al pagamento
di una somma di denaro versa in una situazione pienamente
assimilabile a quella di qualsiasi privato debitore, dovendo
anch'esso rispondere dell'adempimento con tutti i propri beni ed
eventualmente soggiacere all'espropriazione degli stessi, sempre che
non facciano parte del demanio o del patrimonio indisponibile e
siano, in quanto tali, sottratti alla pignorabilità.
Fra i beni pignorabili dell'ente pubblico deve certamente
annoverarsi il denaro, sia che giaccia nella cassa dell'ente
medesimo, sia che costituisca oggetto dei suoi crediti: esso, invero,
per il carattere "neutro", non può, di per sé, ritenersi gravato da
vincoli di destinazione; e non valgono a conferirgli carattere di
indisponibilità né la natura pubblicistica della fonte di
provenienza, né l'iscrizione in bilancio di uscite idonee ad
assorbire i mezzi pecuniari dell'ente.
Tuttavia, anche per il denaro, un vincolo di indisponibilità e di
conseguente pignorabilità può essere stabilito da una legge che lo
destini a soddisfazione di una specifica esigenza correlata
all'espletamento di un pubblico servizio. Nel caso in questione, un
vincolo siffatto risulta stabilito dalla suddetta norma, la quale,
sebbene menzioni soltanto genericamente i "beni" dell'ente pubblico
ospedaliero, non può non riferirsi anche al denaro, tecnicamente
riconducibile nell'ambito di tale generale categoria, come si
argomenta dagli artt. 810 e 820 cod. civ.
Osserva, pertanto, il giudice a quo che la menzionata norma
preclude lo svolgimento dell'esecuzione forzata di cui trattasi e
che, conseguentemente, assume rilevanza il dubbio di
costituzionalità sollevato in ordine ad essa.
Nel merito osserva, poi, che tale dubbio si pone, in primo luogo,
in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost. La garanzia
costituzionale del diritto di difesa, anche nei confronti degli enti
pubblici, non può ritenersi circoscritta alla sola cognizione, ma,
per essere compiutamente assicurata, deve estendersi al procedimento
esecutivo diretto all'effettiva realizzazione del credito
insoddisfatto.
Per contro, la norma censurata, sancendo il suddetto vincolo in
modo indiscriminato, senza, cioè, che rilevi in modo alcuno
l'accertamento di una concreta sussistenza della strumentalità del
bene allo svolgimento del pubblico servizio, preclude ai creditori
dell'ente ogni possibilità di azione esecutiva, causa
l'insussistenza di beni patrimoniali disponibili da aggredire: e ciò
senza che la soddisfazione del diritto vantato possa conseguirsi
attraverso la diversa via del giudizio di ottemperanza, praticabile
nei casi in cui la sentenza di condanna del giudice ordinario non
escluda un residuo potere della P.A. di scegliere il comportamento da
osservare, alla luce dello specifico interesse affidato alle sue
cure; potere, invece, insussistente in caso di condanna al pagamento
di una somma di denaro, che esige soltanto il compimento di un atto
dovuto, versando, al riguardo, la P.A. nella identica situazione di
un privato debitore.
La norma viene, poi, ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost.,
poiché, attese le suddette conseguenze da essa prodotte, ne deriva
un'irrazionale discriminazione, nel lato passivo del rapporto, tra
gli enti ospedalieri toscani e tutti gli altri debitori, pubblici o
privati, affermandosi solo relativamente ai primi l'eccezione ai
principi della responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) e
dell'assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata in caso di
inadempimento (art. 2910 cod. civ.). Discriminazione ingiustificata
si produce anche nel lato attivo del rapporto, tra creditori dei
detti enti ospedalieri e creditori di altri soggetti privati o
pubblici, trovando l'esecuzione intrapresa dai primi un ostacolo
insormontabile nell'assenza dal patrimonio dell'ente debitore di beni
disponibili da aggredire.
Sottolinea, infine, il giudice remittente che tale situazione di
illegittimità non è venuta meno a seguito dell'istituzione del
servizio sanitario nazionale, la quale ha solo comportato il
subingresso delle UU.SS.LL. nella posizione dei cessati enti
ospedalieri, il cui patrimonio è stato trasferito ai Comuni di
appartenenza dei nuovi organismi, senza cessazione del vincolo di
destinazione dal quale si trovava ad essere indiscriminatamente
gravato, per effetto della norma denunciata.
2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Si è costituita la Regione Toscana, sollecitando una declaratoria
di infondatezza della questione e riservandosi di formulare in
prosieguo ulteriori deduzioni.
Nell'imminenza dell'udienza ha depositato una memoria difensiva la
stessa Regione sostenendo che la questione potrebbe essere ritenuta
infondata alla stregua di un'interpretazione della norma censurata,
diversa da quella fatta propria dal giudice a quo.
Osserva, invero, la difesa della Regione che detta norma sancisce
l'indisponibilità dei beni degli enti ospedalieri con espresso
riferimento all'art. 828, secondo comma, cod. civ.
Quest'ultima disposizione, poi, menziona soltanto genericamente "i
beni che fanno parte del patrimonio indisponibile" degli enti
pubblici e, pertanto, ai fini della concreta individuazione dei beni
stessi, non può ritenersi implicitamente richiamato l'art. 826 cod.
civ., che appunto contiene elementi idonei a siffatta individuazione,
attribuendo al suddetto patrimonio "gli edifici destinati a sede di
uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati ad un
pubblico servizio", senza far menzione del denaro.
Questo, pertanto, in difetto di una espressa norma di legge che
come tale lo ascriva al patrimonio indisponibile (ciò che non fa la
disposizione impugnata), essendo un bene tipicamente fungibile, non
può risultare sottratto alla garanzia dei creditori dell'ente ed
essere, a tal fine, liberamente pignorabile. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Firenze dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge regionale della Toscana 20
marzo 1975, n. 22, perché, sancendo indiscriminatamente
l'indisponibilità di tutti i beni degli enti ospedalieri senza
escludere il denaro e, comunque, senza consentire l'accertamento di
una sua effettiva destinazione al soddisfacimento di esigenze
connesse all'espletamento del pubblico servizio, violerebbe:
a) l'art. 24 Cost., in quanto limiterebbe il diritto di difesa
del creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna al
pagamento di una determinata somma, non consentendogli, in caso di
inadempimento dell'ente, di eseguirla forzatamente;
b) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che produce
fra enti ospedalieri toscani ed ogni altro debitore nonché fra i
creditori di tali enti e quelli di altro soggetto pubblico o privato.
1.1. - La questione non è fondata.
La norma impugnata sancisce la indisponibilità dei beni
appartenenti agli enti ospedalieri ai sensi del secondo comma
dell'art. 828 cod. civ., siccome si intendono destinati a pubblico
servizio ospedaliero.
La norma del codice civile, richiamata ai fini della sancita
indisponibilità dei detti beni, riguarda i beni immobili
appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, i quali, per la
loro destinazione, possono essere sottratti alla loro destinazione,
in via generale, solo nei modi stabiliti dalle leggi che li
riguardano.
Tra i detti beni non possono essere ritenute comprese le somme di
denaro e i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente
pubblico. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale anche della
Corte di cassazione, essi rientrano nel patrimonio indisponibile
dell'ente a norma dell'art. 828, secondo comma, cod. civ. solo quando
una espressa disposizione di legge o un provvedimento amministrativo
dia loro una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio
pubblico, cioè all'esercizio di una determinata attività per
l'attuazione di una funzione dell'ente sia direttamente sia
strumentalmente con l'erogazione della spesa per le strutture
necessarie al fine dell'esercizio di quella attività. Essi vengono,
così, sottratti alla garanzia generica ex art. 2740 cod. civ. dei
creditori dell'ente.
Ora, la norma censurata, siccome generica e non riferentesi
specificamente ed univocamente alle somme di denaro, non è idonea
per se stessa a sancirne l'indisponibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge della Regione Toscana 20 marzo 1975, n. 22,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di
Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:622 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte