Sentenza n. 63/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/04/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
- art. 231Codice di procedura penale
- art. 232Codice di procedura penale
- art. 225Codice di procedura penale
- art. 364Codice di procedura penale
- art. 304-quaterd.P.R. 447/1988
- art. 320Codice di procedura penale
- art. 372Codice di procedura penale
- art. 367Codice di procedura penale
- art. 317-bisd.P.R. 447/1988
- art. 317legge 62/1971
usata come parametro
citata
- art. 309Codice di procedura penale
- art. 304-terd.P.R. 447/1988
- art. 398Codice di procedura penale
- art. 225legge 932/1969
- art. 231legge 932/1969
- art. 232legge 932/1969
- art. 3legge 932/1969
- art. 4legge 932/1969
- art. 5legge 932/1969
- art. 1legge 62/1971
- art. 4legge 62/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità cosituzionale degli artt. 225,
231, 232 (nel testo modificato dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 5
dicembre 1969, n. 932), 303, 304 bis e quater (nel testo modificato
dagli artt. 1 e 4 della legge 18 marzo 1971, n. 62), 304 ter, 317, 317
bis, 320, 348, 349, 364, 366, 367, 372, 389, 392, 397 e 398 del codice
di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 novembre 1970 dal pretore di Cagliari nel
procedimento penale a carico di Mura Ester, iscritta al n. 14 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 4 gennaio 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di Marabini
Ariodante ed altro, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile
1971;
3) ordinanza emessa il 18 gennaio 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Masoni Giordano
ed altri, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;
4) ordinanza emessa il 19 gennaio 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di Mongino
Francesco ed altri, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28
aprile 1971;
5) ordinanza emessa il 23 febbraio 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cardelli Cesare
ed altro, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971;
6) ordinanza 31 maggio 1971 (integrata da altra del 9 giugno 1971)
emessa dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di
Martino Giuseppe, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27
ottobre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1972 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 28 novembre 1970 il pretore di Cagliari,
nel procedimento penale in fase istruttoria a carico di Mura Ester,
imputata di emissione di assegni a vuoto, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale "della norma risultante dal combinato
disposto degli artt. 304 bis, ter, quater, in relazione agli artt. 348,
349, 364, 366, 367, 389 e 392 c.p.p." in quanto escluderebbe la
possibilità per il difensore di assistere in istruttoria
all'interrogatorio dell'imputato, all'esame dei testimoni ed ai
confronti, e contrasterebbe quindi con la garanzia di difesa di cui
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Con la stessa ordinanza il pretore ha sollevato altresì questione
di legittimità costituzionale "della norma risultante dal combinato
disposto degli artt. 304 bis e quater, 372, 389, 392 e 397 c.p.p.",
perché vieterebbe al difensore di prendere visione di tutti gli atti
processuali sino a che è in corso di svolgimento l'istruttoria, e si
porrebbe quindi in contrasto con la citata garanzia costituzionale.
Osserva il pretore, quanto alla rilevanza delle dette questioni,
che nel procedimento istruttorio a quo devono essere compiuti atti ai
quali il difensore ha chiesto di assistere, quali l'interrogatorio
dell'imputata e di un teste, e che lo stesso difensore ha altresì
chiesto di esaminare gli atti del procedimento, mentre "eventuali
confronti" potrebbero rendersi necessari nel corso dell'istruttoria.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il pretore rileva poi che
il diritto di difesa si renderebbe operante solo quando il difensore
abbia la possibilità di presenziare ai vari atti preistruttori ed
istruttori, o di prendere comunque subito visione di tutti gli atti
istruttori, oltre quelli contemplati dalla norma citata, e che la
violazione sarebbe ancor più evidente per il grave squilibrio fra la
posizione dell'accusa e quella della difesa, a vantaggio della prima
tanto nell'istruttoria formale, nella quale il pubblico ministero può
presenziare a tutti gli atti, quanto nell'istruttoria sommaria del
pretore, in cui è lo stesso giudice che esercita la funzione di
pubblico ministero.
Con ordinanza emessa il 4 gennaio 1971 dal giudice istruttore
presso il tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di
Marabini Ariodante e Maroni Vincenzo, imputati di diffamazione,
appropriazione indebita ed altro, sono state sollevate censure di
illegittimità costituzionale analoghe a quelle contenute
nell'ordinanza sopra menzionata, per quanto riguarda l'esclusione del
difensore dall'assistenza all'interrogatorio dell'imputato, agli esami
testimoniali, ed ai confronti, ed il divieto di prendere visione degli
atti prima della conclusione dell'istruttoria. Inoltre, in particolare,
con la detta ordinanza si denunziano l'art. 304 bis, primo comma,
c.p.p. nella parte in cui esclude il diritto dei difensori della parte
di assistere ai sequestri, alle ispezioni ed alle perquisizioni
personali; l'art. 304 ter c.p.p., nella parte in cui consente al
giudice, nei casi di assoluta urgenza, di procedere agli atti ai quali
i difensori hanno diritto di assistere anche senza dare loro avviso, e
comunque di procedere in assenza del difensore regolarmente avvisato, o
prima del termine fissato; l'art. 317 bis c.p.p., nella parte in cui
consente al giudice di procedere alla perizia, nei casi di assoluta
urgenza, senza darne avviso ai difensori della parte o prima del
termine fissato; l'art. 304 quater, primo, secondo, terzo e quarto
comma, c.p.p., nella parte in cui esclude l'obbligo del deposito in
cancelleria, se non a fine istruttoria (art. 372 c.p.p.), dei verbali,
degli esami testimoniali e dei confronti, ed altresì nella parte in
cui stabilisce termini entro i quali i difensori hanno facoltà di
esaminare ed estrarre copia degli atti ostensibili e di formulare
istanze concernenti gli atti suddetti; l'art. 320, c.p.p., nella parte
in cui fissa termini analoghi per la perizia; gli artt. 225, quarto e
ultimo comma, 231, 232 c.p.p. (nel testo modificato dagli artt. 3, 4 e
5 legge 5 dicembre 1969, n. 932), nella parte in cui escludono il
diritto dei difensori delle parti di assistere ai rilievi, alle
sommarie informazioni testimoniali, al sommario interrogatorio
dell'imputato, alle ispezioni ed ai confronti nel corso delle indagini
di polizia giudiziaria, nonché il deposito in cancelleria di verbali
degli atti suddetti; l'art. 317, secondo comma, c.p.p., nella parte in
cui consente al giudice di disporre con ordinanza, d'ufficio o su
richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le
operazioni peritali anche senza l'intervento di difensori.
Infine il giudice ha sollevato, in relazione all'art. 3, oltre che
all'art. 24 della Costituzione, anche la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 304 bis, ter e quater c.p.p., nella parte in
cui prevederebbero per i difensori soltanto la facoltà, e non
l'obbligo, di assistere agli atti indicati nel comma primo dell'art.
304 bis, ivi compresi l'interrogatorio dell'imputato, i sequestri, le
ispezioni, le perquisizioni personali, i confronti e gli esami
testimoniali.
Quanto alla rilevanza di tutte le suddette questioni, il giudice
dà atto che i difensori dell'imputato avevano chiesto di assistere ad
ogni atto istruttorio e di prendere visione di ogni atto e documento
del processo, e precisa che le questioni sopra menzionate vengono
sollevate per quanto riguarda la difesa di tutte le parti private nel
processo penale, e non soltanto dell'imputato, essendo rilevanti anche
sotto questo profilo, "ben potendo la parte lesa costituirsi parte
civile e provocare altresì la citazione di eventuali responsabili
civili (facoltizzati dall'altra parte ad intervenire ex art. 112 c.p.p.
ovvero a nominare un difensore ex art. 304, penultimo comma, c.p.p.)".
Riguardo agli atti da compiere nell'istruttoria, il giudice
dichiara che si dovrà procedere all'interrogatorio dell'imputato, a
sequestri, ad ispezioni, a perquisizioni personali, a confronti e ad
esami testimoniali e che, ove le censure trovassero accoglimento, nei
casi in cui si verificassero situazioni di urgenza, non sarebbe
consentito procedere alle operazioni alle quali il difensore ha diritto
di assistere senza dargliene avviso, o prima del termine fissato.
Anche rilevante sarebbe la questione sotto il profilo della mancata
obbligatorietà per i difensori di esercitare i loro interventi poiché
in caso di accoglimento, potrebbe profilarsi a loro carico la
responsabilità per inosservanza dell'obbligo stesso.
Quanto al merito osserva in genere che il diritto di difesa sarebbe
in primo luogo garanzia di contraddittorio e di assistenza
tecnico-professionale, per cui la garanzia stessa sarebbe rispettata
nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di
partecipare ad una effettiva dialettica processuale, non pienamente
realizzabile senza l'intervento del difensore. E appunto, secondo
l'ordinanza, tutte le citate norme non rispetterebbero tali principi,
creando una disparità di trattamento fra il p.m. e la difesa, tale da
violare l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. La presenza,
invero, del p.m. ai sequestri, ispezioni, perquisizioni personali,
confronti, esami testimoniali postulerebbe la possibilità di controllo
e di intervento della difesa, intervento comunque da considerare sempre
come positivo ai fini di giustizia. Eventuali preoccupazioni circa la
conservazione del carattere inquisitorio dell'istruttoria dovrebbero
cedere di fronte al prevalere della esigenza di osservare il principio
di difesa costituzionalmente garantito, mentre l'automatica estensione
della tutela del segreto istruttorio, di cui all'art. 307 c.p.p.,
eliminerebbe eventuali inconvenienti in ordine a tale punto.
Altra discriminazione a danno della difesa emergerebbe poi dalla
possibilità di prescindere dal suo intervento nei casi di atti urgenti
(304 ter, ultimo comma, c.p.p.), poiché tale facoltà non è
contemplata nei confronti del p.m., che deve in ogni caso essere
avvertito (art. 304 ter, primo comma, e 303, secondo comma, c.p.p.). E,
ad avviso del giudice, tale discriminazione andrebbe appunto eliminata
estendendo alla difesa della parte privata le facoltà ed i diritti
attribuiti al pubblico ministero.
Conseguenziale alle enunciazioni che precedono sarebbe poi il
riconoscimento del diritto del difensore ad ottenere il deposito di
tutti i verbali degli atti ai quali egli può assistere, e senza limiti
di tempo, perché diversamente si ammetterebbe una discriminazione a
favore del p.m., che ha invece facoltà di prendere visione di tali
atti in ogni stato dell'istruzione.
Analogamente dovrebbe ritenersi per quanto riguarda poi tutti gli
altri atti e documenti del processo che secondo l'art. 372 c.p.p. non
possono essere messi a disposizione della difesa prima della
conclusione dell'istruttoria (ad esempio: denunzie, querele, documenti,
ecc.), mentre ciò non vale per il p.m. (art. 303 c.p.p.).
A fini di più completa attuazione del diritto di difesa
risponderebbe altresì l'estensione della questione anche agli artt.
225, 231 e 232 c.p.p. (nel testo modificato dagli artt. 3, 4 e 5 della
legge 5 dicembre 1969, n. 932), perché appunto l'esclusione dei
difensori dall'assistere al compimento degli atti di polizia
giudiziaria, salvo che per le ricognizioni e perquisizioni, inciderebbe
negativamente sulla realtà della dialettica processuale nella delicata
fase delle prime indagini.
Infine, secondo il giudice, lasciare i difensori arbitri di
presenziare o no agli atti istruttori lederebbe il diritto di difesa,
dovendo in ogni caso, invece, essere garantita l'assistenza da parte di
un difensore, e contrasterebbe pure con il principio di eguaglianza,
poiché darebbe luogo a disparità di trattamento a favore di coloro
che, per la loro posizione economica e sociale, sarebbero maggiormente
in grado di garantirsi la costante assistenza nel processo.
Con ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Pisa,
emessa il 18 gennaio 1971 nel procedimento penale a carico di Masoni
Giordano ed altri, imputati di violenza a pubblico ufficiale, evasione
fraudolenta alle imposte di consumo, favoreggiamento personale e altro,
su conforme richiesta del difensore degli imputati, che non aveva
potuto assistere all'escussione di due testimoni, è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo
comma, per la parte che esclude l'assistenza del difensore
dell'imputato alla prova testimoniale, per motivi analoghi a quelli
contenuti al riguardo nelle precedenti ordinanze, con espresso
riferimento, peraltro, all'art. 3, oltre che all'art. 24, della
Costituzione e con la precisazione che, alternativamente, la
dichiarazione di illegittimità potrebbe colpire l'art. 303 c.p.p.,
nella parte in cui conferisce al p.m. la facoltà di assistere alla
prova testimoniale, poiché anche con la esclusione di entrambe le
parti di difesa ed accusa, si conseguirebbe egualmente lo scopo di
assicurare la parità di trattamento.
Anche il giudice istruttore presso il tribunale di Matera, con
ordinanza emessa il 19 gennaio 1971 nel procedimento penale a carico di
Mongino Francesco ed altri, ha sollevato analoga questione in relazione
all'art. 24, secondo comma, Cost., ed il giudice istruttore presso il
tribunale di Roma, con ordinanza 23 febbraio 1971 nel procedimento a
carico di Cardelli Cesare ed altro, imputati di tentato furto
aggravato, ha svolto censure contro il divieto di assistere alla prova
testimoniale e contro il divieto di prendere visione degli atti durante
l'istruttoria, in senso analogo a quello esposto in precedenza.
Infine, pure il pretore di Torino, con ordinanze 31 maggio e 9
giugno 1971, emesse nel procedimento penale a carico di Martino
Giuseppe, imputato di appropriazione indebita, ha sollevato questioni
analoghe a quelle di cui alle ordinanze dei giudici istruttori presso i
tribunali di Roma e di Matera, ma in relazione agli artt. 304 bis e
quater c.p.p., così come rispettivamente modificati dagli artt. 1 e 4
della legge 18 marzo 1971, n. 62, ed "ai difensori delle parti, e
particolarmente dell'imputato", insistendo particolarmente
sull'esigenza che, secondo l'attuale coscienza giuridica, il processo
penale segua, nella fase istruttoria, gli schemi del processo
accusatorio e non già quelli del sistema inquisitorio, e richiamandosi
altresì all'art. 398 c.p.p., che attribuisce al pretore il potere di
compiere, per i reati di sua competenza, tutti gli atti che la legge
attribuisce al giudice istruttore, nonché all'art. 389 c.p.p.,
concernente i casi in cui si procede con istruzione sommaria.
Tutte le predette ordinanze sono state regolarmente pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale.
Non vi è stata costituzione di parti e, conseguentemente, la
discussione è stata assegnata in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze, elencate in epigrafe, emesse rispettivamente dai
giudici istruttori presso i tribunali di Pesaro, Pisa, Roma, Matera e
dai pretori di Cagliari e Torino, sottopongono all'esame di questa
Corte questioni di legittimità costituzionale, in parte basate su
motivi comuni ed in parte su motivi connessi, con riferimento ad una
stessa normativa. Si rende, pertanto, opportuna la riunione dei giudizi
onde pervenire a contestuale decisione, con unica sentenza.
2. - Le varie questioni, rispettivamente sollevate, concernono, in
sintesi, la tutela, nel processo penale dei diritti di difesa e di
parità di trattamento (artt. 3 e 24 Cost.) in relazione all'assistenza
del difensore dell'imputato e della parte civile nel compimento, sia
nei casi ordinari che di urgenza, di determinati atti, durante la fase
istruttoria e quella preistruttoria (interrogatorio dell'imputato,
escussione di testimoni, confronti, sequestri, ispezioni, perquisizioni
personali, perizie) nonché in relazione al deposito in cancelleria dei
relativi processi verbali.
3. - Con le ordinanze suindicate del pretore di Cagliari e del
giudice istruttore di Pesaro, è stato denunciato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., l'art. 304 bis, primo comma, c.p.p. in quanto non
comprende l'interrogatorio dell'imputato tra gli atti per i quali è
ammessa l'assistenza del difensore.
Tale esclusione è stata, tuttavia, riconosciuta illegittima da
questa Corte con la sentenza n. 190 del 23 dicembre 1970.
Pertanto, trattandosi di questione già decisa nel senso ora detto,
ne va dichiarata la manifesta infondatezza in questa sede.
4. - L'ordinanza del giudice istruttore di Pesaro sottopone la
questione di legittimità dell'art. 317, comma secondo, c.p.p. nella
parte in cui consente al giudice di disporre che il perito inizi o
prosegua le operazioni in laboratorio od in un istituto anche senza
l'intervento dei difensori.
Ma, in coerenza al successivo riconosciuto diritto di assistenza da
parte del difensore dell'imputato alle operazioni peritali (art. 1 d.l.
n. 2 del 1971 e art. 1 legge n. 62 del 1971) la formula dell'art. 317
c.p.p., modificata secondo l'art. 5 legge ora citata, non riproduce
più la disposizione impugnata.
Il che rende necessaria la restituzione degli atti relativi al
giudice a quo affinché, alla stregua di quanto sopra, riesamini la
rilevanza della questione.
5. - Le ordinanze del giudice istruttore di Pesaro e del pretore di
Torino sottopongono al giudizio della Corte, l'esame del punto
riguardante l'illegittimità della non estensione ai difensori delle
parti civili dei diritti di assistenza ad atti istruttori. Ma, nell'una
e nell'altra ordinanza, la questione viene posta, nonostante la
mancanza, nel caso, del presupposto di una già effettuata od in
itinere costituzione di parte civile.
Sulla specifica rilevanza di tale questione, in senso concreto ed
attuale, cioè come necessario presupposto del giudizio da emettere e
non quale ipotesi astratta, le ordinanze, a differenza delle altre
ipotesi in esame, non danno alcuna motivazione.
Pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo sentenze 78 e 150 del 1971 e n. 7 del 1972) la questione va
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
6. - Altra questione che l'ordinanza del giudice istruttore di
Pesaro prospetta, tanto per tutti gli atti cui ai difensori degli
imputati sia già consentito di intervenire, quanto per gli altri nei
quali l'intervento dovesse ritenersi ugualmente dovuto, viene motivata
nel senso che l'intervento, in luogo di una presenza consentita
dovrebbe rivestire carattere di necessarietà.
Da qui l'istanza di parziale illegittimità degli artt. 304 bis,
ter e quater c.p.p.
La stessa questione è già stata esaminata dalla Corte con
sentenza n. 62 del 1971 e decisa nel senso che debbasi distinguere
anzitutto, nel rapporto tra il difensore ed il suo patrocinato, il
diritto processuale ed il dovere professionale ed il rispettivo
contenuto e che spetti, poi, al legislatore valutare se determinati
atti possano essere validamente compiuti, a seconda di ogni fase
processuale, sia istruttoria che dibattimentale, anche se il difensore
si astenga dal presenziarvi.
La Corte, non ha motivo per discostarsi da queste precedenti
considerazioni. La questione proposta deve pertanto dichiararsi
manifestamente infondata.
7. - Tutte le ordinanze sollevano questione di legittimità
dell'art. 304 bis, oggi sostituito nel suo testo dalla citata legge n.
62 del 1971, che non annovera gli esami testimoniali tra gli atti cui i
difensori degli imputati hanno diritto di assistere.
La questione è prospettata sotto due aspetti: si assume che
l'estromissione dei difensori comprometterebbe il diritto di difesa
nella importante fase di acquisizione delle prove: si aggiunge che la
costante ed ampia disponibilità d'intervento da parte del pubblico
ministero (art. 303 c.p.p.) produrrebbe disuguaglianza di trattamento,
laddove la dialettica dell'indagine istruttoria richiederebbe, sia per
l'una che per l'altra parte, la pubblica e la privata, una
partecipazione attiva, diretta e simultanea, in condizioni di parità.
Da qui, con maggiore o minore accentuazione su l'uno o l'altro
aspetto della questione, la denuncia per violazione degli artt. 3 e 24
della Costituzione.
La decisione esige il richiamo preventivo del contenuto e dei
limiti del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Tale esame ha già formato oggetto di statuizioni della Corte.
Con numerose sentenze (n. 46 del 1957, n. 59 del 1959, n. 29 e 93
del 1962, n. 59 e 108 del 1963, n. 2 e 25 del 1964, n. 5 e 52 del 1965,
n. 33 del 1966, e specialmente n. 190 del 1970) è stato ritenuto: A)
che l'assistenza del difensore costituisce il normale presidio per la
tutela del diritto di difesa; B) che, tuttavia, tale presidio non può
essere disciplinato in modo uniforme, come necessità assoluta e
inderogabile, in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale,
bensì va disciplinato secondo le speciali caratteristiche e modalità
di attuazione di ogni singolo atto, in modo da assicurarne la finalità
sostanziale.
La questione ora in esame e le altre, connesse, da esaminare in
seguito, debbono essere considerate alla stregua dei suindicati criteri
direttivi, nel quadro generale del sistema, a cominciare dal
prospettato diritto di assistenza del difensore allo svolgimento delle
prove testimoniali.
Vanno anzitutto tenuti presenti, in termini di paragone, i motivi
già ritenuti validi dalla Corte per dichiarare la illegittimità
dell'art. 304 bis nella parte relativa alla assistenza del difensore
all'interrogatorio dell'imputato (sentenza n. 190 del 1970). Trattasi
di motivi indicati come attinenti alla importanza fondamentale
dell'interrogatorio, sia come mezzo di prova, sia come mezzo di difesa,
sia come premessa per dar luogo, nell'ulteriore corso della
istruttoria, alle più ampie investigazioni su tutti i fatti e su tutte
le circostanze che l'imputato ha esposto, per l'accertamento della
verità (art. 368 c.p.p.). In altre parole, mediante l'interrogatorio,
vengono ad essere poste le basi del piano di difesa, dando adito
all'esercizio della facoltà, attribuita ai difensori dall'art. 145
c.p.p., di presentare al giudice, in ogni stato del procedimento,
memorie e istanze: qui le ragioni della assistenza personale e diretta
del patrono rivestono carattere di razionale evidenza. Nel momento
della contestazione del fatto e dell'indicazione degli elementi di
prova a carico, con invito a discolparsi e ad indicare le prove a
favore, il rapporto imputato-patrono si fa più stretto, realizzando
una finalità tecnica, accompagnata da un significato di sostegno
morale.
La situazione si presenta, tuttavia, differenziata per quanto
riguarda la fase di escussione delle prove testimoniali. In questa fase
è dominante l'attività del magistrato inquirente, attività da
svolgere, in condizioni di riservatezza, nei modi, nei tempi e nelle
varie direzioni a lui suggeriti, di volta in volta, come più utili per
la ricostruzione della verità obbiettiva al fine di ricavarne dati per
il rinvio a giudizio, o meno, dell'imputato.
Va anche tenuto presente, per caratterizzare la natura della fase
istruttoria, che in essa i testimoni, di regola, non giurano (art. 357,
secondo comma, c.p.p.).
Questo rilievo, mentre, ovviamente, non può significare
diminuzione di importanza delle deposizioni istruttorie, vale,
tuttavia, a mettere in evidenza che si tratta di atti non definitivi,
ma da rinnovare in sede dibattimentale, nella pienezza del
contraddittorio e con tutte le garanzie sostanziali e formali a
controllo dei dati fino a quel momento acquisiti e resi noti alla
difesa mediante il precedente deposito.
La ripetibilità degli atti, contrapposta alla irripetibilità che,
in altre particolarissime situazioni, potrebbe compromettere la difesa,
va pertanto considerata come primario elemento distintivo per ammettere
od escludere motivatamente l'intervento del difensore, in sede
istruttoria.
Le ordinanze prospettano la questione sotto altro profilo,
attinente al diverso trattamento riservato al pubblico ministero, al
quale l'art. 303 c.p.p. (particolarmente denunciato con l'ordinanza
del giudice istruttore del tribunale di Pisa) consente di essere
onnipresente nell'assistenza agli atti di istruzione, con potere di
fare istanze, osservazioni e riserve.
Con la già richiamata sentenza n. 190 del 1970 questa Corte ha
esaminato in qual senso ed entro quali limiti vada considerata la
comparazione dei poteri conferiti dalla legge al pubblico ministero con
quelli conferiti al difensore dell'imputato, per accertarne la maggiore
o minore loro omogeneità.
È stato ritenuto che, pur agendo il pubblico ministero
esclusivamente nell'interesse della legge, non è da escludere che,
nella dialettica del processo, anch'esso sia da considerare come parte:
ma che, tuttavia, da ciò non consegue che i poteri processuali del
difensore debbano essere sempre pari a quelli del pubblico ministero,
il quale, per la sua peculiare posizione istituzionale, per la funzione
assegnatagli, o per esigenze connesse alla corretta amministrazione
della giustizia, deve, invece, fruire, in casi razionalmente
giustificabili, di particolare trattamento.
Tale il caso (secondo questi concetti, qui ribaditi dalla Corte)
dell'assistenza del pubblico ministero in tutta la fase istruttoria e
compresa quindi, anche la fase di escussione delle prove testimoniali,
in considerazione che si tratta in ogni momento dell'esercizio di una
funzione pubblica, da svolgere "super partes" a tutela di superiori
interessi di giustizia obbiettiva. Ciò non crea né privilegio
ingiustificato né illegittima disparità di trattamento che contrasti
con l'art. 3 della Costituzione. Posto quanto sopra, la questione deve
essere dichiarata non fondata anche sotto l'ulteriore profilo, dedotto
nell'ordinanza del giudice istruttore di Pisa, nel senso che, per
ripristinare la parità, basterebbe risolvere la questione riducendola
al punto della esclusione dell'intervento del pubblico ministero,
intervento che, invece, si giustifica di per sé, secondo i basilari
motivi ora esposti.
8. - Le ordinanze del pretore di Cagliari e del giudice istruttore
di Pesaro sollevano questione di legittimità dell'articolo 304 bis,
comma primo, c.p.p. nella parte in cui l'assistenza ai confronti
indicati all'art. 364 c.p.p. non è compresa tra i diritti del
difensore (come continua a non essere compresa nel nuovo testo
dell'articolo, secondo la legge n. 62 del 1971). Nella seconda delle
citate ordinanze si insiste particolarmente nel rilevare il vizio di
illegittimità che colpirebbe, comunque, l'esclusione del diritto di
intervento in sede di confronto tra coimputati.
La Corte non ritiene fondata la questione.
Per i confronti tra testi o tra testi ed imputati valgono
ovviamente gli stessi motivi, esposti al numero precedente, per
giustificare l'esclusione del diritto di intervento.
Per i confronti tra coimputati, va osservato in più che essi
attengono ad una fase istruttoria distaccata da quella iniziale
dell'interrogatorio dei singoli imputati, la quale è fase di
impostazione della difesa e delle sue prove e perciò comporta, per le
particolarissime e varie ragioni indicate al numero precedente,
l'intervento dei difensori.
La procedura dei confronti si inserisce nell'attività istruttoria
successiva, come mezzo affidato all'iniziativa ed alla sagacia del
magistrato istruente: e ciò con quelle caratteristiche, compresa la
ripetibilità, delineate per la prova testimoniale. Le ragioni
dell'esclusione vengono ad essere sostanzialmente le stesse, senza che
i diritti della difesa possano dirsi menomati data l'immanente riserva
di poterli con migliore cognizione di causa far valere in sede, tempo e
modo utili.
9. - L'ordinanza del giudice istruttore di Pesaro pone la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis c.p.p. in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, a motivo della mancata inclusione
del diritto del difensore dell'imputato all'assistenza nelle operazioni
di sequestro. Si assume che tale assistenza sarebbe imposta da esigenze
di controllo e di contraddittorio con l'accusa.
La questione non è fondata.
Il sequestro di "cose pertinenti al reato" (art. 337 c.p.p.) è
mezzo cautelare in funzione della prova penale, disposto
nell'istruzione dal giudice con decreto motivato ed eseguito dallo
stesso magistrato od anche, per sua delega, da un ufficiale di polizia
giudiziaria. Il contenuto ed i limiti oggettivi dell'atto non impongono
l'assistenza, al momento dell'esecuzione da parte del difensore
dell'imputato. La garanzia conoscitiva dell'atto è, per la difesa,
tutelata a sufficienza dal deposito da eseguirsi entro cinque giorni
dal suo compimento (art. 304 quater c.p.p.) come già questa Corte, con
sentenza n. 148 del 1964, ha ritenuto tutelato il diritto di difesa
mediante il deposito dei verbali di sequestro eseguito dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 222 c.p.p.
10. - Con le ordinanze del giudice istruttore di Pesaro e del
pretore di Cagliari viene sollevata questione di legittimità dell'art.
304 bis c.p.p. nella parte in cui non comprende il diritto dei
difensori delle parti di assistere con il preavviso di cui all'art.
304 ter alle ispezioni giudiziali, sia a quelle, in genere, di persone,
luoghi e cose (art. 309 c.p.p.) sia a quelle corporali (art. 310
c.p.p.).
La questione, per quanto riguarda le ispezioni di cui all'art. 309
c.p.p. è fondata nei sensi di seguito indicati. La Corte osserva che
dette ispezioni sono disposte dal giudice a scopo di percezione visiva,
personale e diretta, delle tracce e degli altri effetti materiali che
il reato abbia lasciato. Trattasi di rilievi tecnici (segnaletici,
descrittivi, fotografici e simili) che il giudice può compiere
direttamente od anche, secondo l'art. 309, demandare ad un ufficiale di
polizia giudiziaria.
L'ispezione ha, dunque, finalità descrittiva di quanto viene
obbiettivamente a cadere sotto i sensi del giudice o dei tecnici
chiamati a coadiuvarlo.
Ciò posto, non può tuttavia negarsi che l'assistenza del
difensore sia non solo compatibile con l'adempimento delle cennate
verificazioni, ma anche di loro eventuale ausilio. Si tratta, invero,
di reperire le tracce del reato e gli effetti materiali che ne siano
derivati o di ricostruirli, in caso di scomparsa o alterazione. Il fine
da conseguire è, pur sotto diverso aspetto, collaterale a quello delle
perquisizioni domiciliari, dirette a reperire "cose pertinenti al
reato". Per cui, lo stesso motivo che ha già condotto ad includere
nell'art. 304 bis il diritto di assistenza alle perquisizioni
domiciliari, deve valere anche per le ispezioni giudiziali del genere
suindicato: con la conseguente rilevazione di illegittimità dell'art.
304 bis nella parte in cui tale inclusione non è prevista.
Ma la Corte osserva che la questione, così imperniata sulla tutela
del diritto di difesa, non possa intendersi con ciò esaurita, bensì
implichi, con richiamo all'art. 304 ter, ulteriori considerazioni,
relative alla peculiare natura del mezzo istruttorio in esame.
Si evince dall'ora cennato articolo che, per quanto concerne le
perquisizioni domiciliari, il pur riconosciuto diritto di assistenza
subisce un adattamento nel senso che non occorre il preavviso a cura
del cancelliere, dell'atto da compiere, ma che, dove la conoscenza
dell'atto stesso pervenga "aliunde" alla parte interessata, sia sempre
aperta la facoltà del difensore di intervenire (non diversamente da
quanto prescritto nello stesso articolo per i casi generici di
urgenza). Tale norma è giustificata, come si è detto, dalla
particolare natura dell'atto che comunemente esige, per assicurarne gli
effetti utili, urgenza di determinazione e rapidità di esecuzione.
La Corte osserva che ciò che è giustificato per le perquisizioni
domiciliari, deve, per analogia, considerarsi giustificato anche per le
ispezioni, qualificate dalle stesse esigenze di urgenza cui è
informato lo stesso art. 309 c.p.p. laddove prevede le ipotesi della
scomparsa o dell'alterazione delle tracce del reato ed i più
difficoltosi ed incerti mezzi sostitutivi per ovviarvi. Di
conseguenza, così precisato il contenuto dell'esercizio del diritto di
difesa sul punto, deve anche pronunciarsi l'illegittimità dell'art.
304 ter c.p.p. nella parte in cui non prevede che il difensore, pur
senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia essere presente alle
ispezioni di cui al cennato art. 309.
11. - La Corte ritiene, invece, di considerare diversamente il
punto riguardante le ispezioni corporali.
Trattasi di un mezzo tecnico caratterizzato da estrema riservatezza
in quanto viene ad incidere nella sfera di rispetto del naturale pudore
della persona assoggettata. Lo stesso articolo 310 lo circonda di molte
cautele, tanto perché vi si dia luogo, quanto per le modalità di
effettuazione.
È, poi, sintomatico che nella delega legislativa al Governo per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale figuri espressamente
esclusa ogni facoltà del difensore di assistervi.
D'altra parte, i relativi processi verbali sono tra quelli da
depositarsi nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento
dell'atto: sicché la tutela del diritto di difesa al riguardo è da
ritenere in questo modo sufficientemente assicurata. Di conseguenza, la
questione è da giudicarsi non fondata.
12. - La Corte ritiene, invece, fondata, negli stessi sensi e
limiti già esposti al n. 10 a proposito delle ispezioni di cui
all'art. 309 c.p.p. la questione relativa alle perquisizioni personali,
proposta con l'ordinanza del giudice istruttore di Pesaro.
La questione non assume quel rilievo di rigorosa tutela dell'intima
riservatezza della persona, peculiare alle ispezioni corporali. Nessun
principio del genere viene intaccato dalle modalità delle
perquisizioni personali, le quali ai fini di giustizia sono compatibili
con l'assistenza del difensore.
Valgono, tuttavia, le stesse ragioni addotte per le perquisizioni
domiciliari e le ispezioni non corporali nel senso che per l'esercizio
del diritto di assistenza, non occorre il previo avvertimento, ma è
consentito il volontario intervento.
13. - Con le ordinanze del giudice istruttore di Pesaro e del
pretore di Cagliari, si pone la questione di legittimità degli artt.
231 e 232 cod. proc. pen. nella parte in cui escludono l'assistenza
della difesa agli atti di polizia giudiziaria, compiuti,
rispettivamente, dal pretore e dal Procuratore della Repubblica.
Per quanto riguarda l'art. 231, si osserva che questa Corte, con la
sentenza n. 148 del 1969 ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte
in cui si escludeva l'applicazione ai predetti atti degli artt. 390,
304 bis, ter, quater: mentre, per quanto riguarda l'art. 232 il
riconoscimento, negli stessi termini ed agli stessi effetti,
dell'illegittimità, è intervenuto con la sentenza n. 86 del 1968.
Ne consegue, dati questi precedenti, la manifesta infondatezza
della questione.
14. - Le stesse ordinanze propongono uguale questione in rapporto
alle "sommarie informazioni" assunte dagli ufficiali di polizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 225 cod. proc. pen. di cui viene
denunciata l'incostituzionalità.
In proposito, va ricordato che con la citata sentenza n. 86 del
1968 questa Corte, precisando il contenuto delle garanzie di difesa da
osservare nella fase informativa preliminare, ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 225 nella parte in cui rendeva possibile il
compimento di atti istruttori, senza l'applicazione degli artt. 390,
304 bis, ter e quater cod. proc. pen. Da ciò consegue, seguendo i
già indicati principi direttivi, che la questione debba essere
dichiarata manifestamente non fondata.
15. - L'ordinanza del giudice istruttore di Pesaro pone questione
di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater, primo, secondo,
terzo e quarto comma, cod. proc. pen. nonché, per la perizia,
dell'art. 320 stesso codice, nella parte in cui la durata del deposito
per l'esame dei relativi atti istruttori, viene sottoposta ad un
termine prefissato dal giudice. Questa restrizione non sarebbe
razionale, specie se confrontata con l'ampia disponibilità conferita
al pubblico ministero con l'articolo 303 cod. proc. pen.
La questione non è fondata.
A parte l'autonoma posizione istituzionale del p.m. di cui già si
è detto, la fissazione di un termine di deposito pel difensore
risponde al fine di un ordinato e tempestivo svolgimento della
attività istruttoria. Trattasi, d'altra parte, di termine che, a
domanda dei difensori, e per giusta causa, può essere prorogato dal
giudice: il che, anche per effetto dell'intervenuta estensione alla
perizia del diritto di assistenza diretta, riguarda di conseguenza
anche il deposito dei relativi processi verbali, con conseguente
possibilità di proroga. I diritti di difesa non risultano né
pretermessi né violati.
16. - La stessa ordinanza e quella del pretore di Torino sollevano
altra questione di legittimità nel senso che, premesso che
l'assistenza del difensore alle prove testimoniali e ai confronti
sarebbe dovuta, sarebbe anche dovuto di conseguenza il deposito dei
verbali entro cinque giorni, e non entro la successiva scadenza a
chiusura dell'istruttoria, secondo l'articolo 372 cod. proc. pen. che
viene, sotto questo profilo, denunciato per incostituzionalità insieme
con l'art.304 quater. Anche l'ordinanza del giudice istruttore di Roma
prospetta, per analoghi motivi, l'incostituzionalità di detto art.
372.
La questione non è fondata.
L'ora ricordata premessa della questione è già stata dichiarata
priva di fondamento. Valgono in proposito le stesse ragioni di
permanente opportunità acché tutto quanto riguarda le prove
testimoniali ed i confronti sia mantenuto nella sfera di attività
discretiva del giudice sino al suo organico completamento, senza
frammentarie anticipazioni.
Il deposito dei processi verbali nel termine di cui all'art. 372
cod. proc. pen. è coerente al sistema ed alla sua finalità, senza che
ne risulti sostanzialmente intaccato il diritto di difesa.
17. - Infine, la stessa ordinanza del giudice di Pesaro fa
questione di costituzionalità dell'art. 304 ter, comma ultimo, cod.
proc. pen., nella parte in cui consente al giudice, nei casi di
urgenza, di procedere agli atti ai quali i difensori hanno diritto di
assistere, senza darne loro avviso o in loro assenza, pur se
preavvisati, od anche prima del termine fissato.
La questione non è fondata.
Va considerato che la suindicata norma è sottoposta alla duplice
condizione che l'urgenza debba essere riconosciuta dal giudice di
carattere "assoluto" ed accompagnata dalla verbalizzazione dei motivi
della deroga, salvo sempre il deposito degli atti. L'esplicazione
della tutela difensiva deve, pertanto, eccezionalmente, cedere di
fronte a superiori e non differibili esigenze di giustizia. E, d'altra
parte, lo stesso art. 304 ter fa sempre salva "in ogni caso" la
facoltà del difensore di intervenire.
La stessa ordinanza propone uguale questione per l'articolo 317
bis, che riguarda la perizia urgente: alla quale ipotesi sono
riferibili le stesse considerazioni ora esposte riguardo all'art. 304
ter.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
A) Dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura
penale, nella parte riguardante la non estensione ai difensori di parti
civili del diritto di assistenza ad atti istruttori, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore
presso il tribunale di Pesaro e dal pretore di Torino.
B) Dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione
giudiziale di cui all'art. 309 del codice di procedura penale;
2) dell'art. 304 ter del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato,
possa tuttavia presenziare alla ispezione di cui sopra;
3) dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede il diritto di assistenza del difensore agli atti di
perquisizione personale;
4) dell'art. 304 ter del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato,
possa tuttavia presenziare alla detta perquisizione.
C) Dichiara manifestamente infondate:
1) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304
bis, ter e quater, 366 e 367 del codice di procedura penale, nella
parte riguardante l'esclusione dell'assistenza della difesa
all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro e dal
pretore di Cagliari, essendo l'esclusione già dichiarata illegittima
con sentenza n. 190 del 1970;
2) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304
bis, ter e quater del codice di procedura penale, nella parte in cui è
considerata facoltativa e non necessaria l'assistenza del difensore
agli atti istruttori, sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro, trattandosi di
questione già decisa con sentenza n. 62 del 1971;
3) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 231 e
232 del codice di procedura penale, nella parte riguardante la mancata
assistenza del difensore agli atti di polizia giudiziaria compiuti
rispettivamente dal pretore e dal Procuratore della Repubblica,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
giudice istruttore di Pesaro e dal pretore di Cagliari, trattandosi di
norme già dichiarate illegittime con le sentenze n. 86 del 1968 e n.
148 del 1969;
4) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del
codice di procedura penale, nella parte riguardante la mancata
assistenza della difesa al compimento degli atti di sommarie
informazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dagli stessi giudici, trattandosi di norma già
dichiarata illegittima con la sentenza n. 86 del 1968.
D) Dichiara non fondate:
1) la questione di legittimità costituzionale, degli articoli 303,
304 bis, ter e quater, 348, 349, 389, 392, 397 e 398 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non è compresa l'assistenza del
difensore alla escussione delle prove testimoniali, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle ordinanze,
elencate in epigrafe, dei giudici istruttori di Pesaro, Pisa, Roma,
Matera e dai pretori di Cagliari e Torino;
2) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304
bis e 364 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
comprendono l'assistenza del difensore ai confronti tra testi, tra
testi ed imputati e tra coimputati, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro e dal
pretore di Cagliari;
3) le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 304
bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprende
l'assistenza del difensore agli atti di sequestro, nonché agli atti di
ispezione corporale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro;
4) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304
quater e 320 del codice di procedura penale, nella parte in cui la
durata del deposito in cancelleria degli atti istruttori è sottoposta
ad un termine fissato dal giudice, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro;
5) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 372
del codice di procedura penale, nella parte in cui è stabilito il
termine di deposito in cancelleria dei verbali di prova testimoniale e
dei confronti, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dai giudici istruttori di Pesaro e Roma e dal pretore di
Torino;
6) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304
ter, comma ultimo, e 317 bis del codice di procedura penale, nella
parte in cui consentono di procedere, nei casi di urgenza, senza darne
avviso ai difensori o prima del termine fissato, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice
istruttore di Pesaro.
E) Ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore presso
il tribunale di Pesaro per il riesame della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 317, comma secondo, del codice di procedura
penale secondo la sopravvenuta legge 8 marzo 1971, n. 62.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte