Sentenza n. 63/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 352 cod. della
navigazione promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1979 dal
Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Gravino Ciro e
S.p.A. Rimorchiatori Sardi iscritta al n. 480 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217
dell'anno 1979;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il diritto di un
marittimo di percepire l'indennità di anzianità, a seguito della
cessazione del suo rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, il
Pretore di Napoli ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 352 cod. nav. nella parte in
cui esclude il diritto all'indennità di anzianità nell'ipotesi di
risoluzione del contratto di arruolamento per fatto imputabile
all'arruolato.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione,
nell'ordinanza di rimessione si sottolinea il carattere anche
retributivo (oltre che previdenziale) dell'indennità di fine
rapporto, affermandosi che il lavoratore non può essere privato di
essa senza che venga meno il rapporto tra retribuzione, qualità e
quantità del suo lavoro, garantito dall'art. 36 Cost. Si cita al
riguardo la sentenza 27 giugno 1968, n. 75 di questa Corte, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120 cod. civ.,
nella parte in cui escludeva il diritto del lavoratore all'indennità
nell'ipotesi di cessazione del rapporto in seguito a dimissioni
volontarie o licenziamento per colpa del lavoratore. Sotto altro
profilo, si deduce la incostituzionalità della norma anche in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, essendo il
diritto all'indennità di anzianità riconosciuto alla generalità
dei prestatori di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto
(art. 9 legge 15 luglio 1966, n. 604), la norma impugnata opererebbe
una discriminazione in danno dei lavoratori marittimi del tutto
ingiustificata.
Davanti a questa Corte non vi sono stati né intervento del
Presidente del Consiglio, né costituzione di parti private. Considerato in diritto
2. - Il giudice rimettente censura per violazione degli artt. 36 e
3 Cost. l'art. 352 cod.nav., secondo il quale in caso di risoluzione
del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, l'indennità di
anzianità è dovuta all'arruolato, "salvo che la risoluzione avvenga
per fatto imputabile all'arruolato stesso". La norma è conforme al
precetto posto dalla originaria formulazione dell'art. 2120, primo
comma, cod. civ. (anteriore, cioè, alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale ad opera della sentenza 20 giugno 1968,
n. 75).
Questa disposizione stabiliva che, in caso di cessazione del
contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità
non era dovuta se il licenziamento (del lavoratore) fosse da
ascrivere a di lui colpa o a dimissioni volontarie.
Questa Corte, dopo la sentenza n. 75 del 1968, ha avuto occasione
di estendere l'ambito di operatività del principio così sancito,
riconoscendo il diritto all'indennità di anzianità agli apprendisti
(sent. 29 gennaio 1970, n. 14) o in caso di durata del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato inferiore all'anno (sent. 28 dicembre
1971, n. 204) ovvero in caso di licenziamento in tronco del
lavoratore domestico (sent. 4 maggio 1972, n. 85) o, ancora, in caso
di destituzione o di dimissioni volontarie di dipendenti di impresa
autoferrotranviaria (sent. 22 giugno 1971, n. 140). Incidendo poi su
normative particolari, la Corte è intervenuta su disposizioni poste
dalla contrattazione collettiva, in base a previsioni di legge,
riguardanti attività lavorative speciali: contratto di lavoro
giornalistico (riduzione della indennità di anzianità in caso di
dimissioni di giornalista con servizio inferiore al quinquennio:
sent. 18 dicembre 1973, n. 188); contratto di lavoro di artigiano, di
viaggiatore e di piazzista (sent. 27 marzo 1974, n. 85) e, superando
il riferimento limitativo agli operai e agli impiegati, estendendo il
riconoscimento della indennità alla categoria dei dirigenti
industriali (sent. 20 gennaio 1971, n. 7).
Questa evoluzione garantistica si può sintetizzare con
l'affermazione della Corte di cassazione, secondo la quale gli
effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., influenzano qualsiasi
disposizione che privi il lavoratore dimissionario o licenziato per
giusta causa del trattamento di liquidazione o di quiescenza, come di
ogni altra indennità, comunque denominata, da corrispondersi in
conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 22 aprile
1974, n. 1136; 11 aprile 1969, n. 1168).
3. - La giurisprudenza di questa Corte ha avuto ripetute occasioni
di porre, poi, in luce, nel quadro del rapporto di lavoro, le
peculiarità del contratto di arruolamento, sottolineando le ragioni
di alcuni rilevanti aspetti della relativa disciplina: dalla durata
della prescrizione (sent. 27 giugno 1973, n. 98) ai limiti del
pignoramento della retribuzione del marittimo (sent. 4 aprile 1974,
n. 101); dalla titolarità e dalle modalità di esercizio del diritto
di sciopero (sent. 28 dicembre 1962, n. 124) all'applicabilità della
disciplina del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
(sent. 26 maggio 1976, n. 129), e, infine, all'oggetto e alla
funzione del rapporto di lavoro marittimo "in comandata",
caratterizzato dalla macanza della prestazione del lavoro su nave in
navigazione (sent. 13 dicembre 1985, n. 336).
Le peculiarità (e le connesse esigenze) del lavoro del personale
navigante marittimo hanno fondato decisioni quasi sempre preclusive
dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina generale del
lavoro ordinario; mentre quando si è ravvisato il possibile
adattamento della normativa generale al rapporto speciale, la Corte
ne ha prescritto l'osservanza (cfr. sent. 4 febbraio 1982, n. 23:
garanzia della "consecutività" delle ventiquattro ore di riposo
settimanale).
4. - I rapporti tra la disciplina del contratto di arruolamento,
posta dal codice della navigazione, e quella della prestazione di
lavoro, subordinato contenuta nel codice civile, sono regolati
dall'art. 1 cod. nav., che sancisce il principio della priorità
dell'applicazione del codice e delle leggi speciali (oltre che degli
usi e dell'analogia) rispetto al ricorso al diritto comune, dando
così prevalenza della normativa propria della materia.
Contestualmente al principio della graduazione di queste fonti, la
Corte ha affermato l'esigenza della parità di tutela del lavoratore
marittimo rispetto a quello comune, salvo che esistano (e prevalgano)
esigenze diverse che giustifichino la differenziazione della tutela
(cfr. sent. n. 98 del 1973 cit.). Esigenza della tutela (ed eventuali
ragioni di non operatività di essa) che è opportuno richiamare nel
presente giudizio di costituzionalità, per stabilire i limiti di
funzionamento della disciplina speciale, che si esplica con priorità
rispetto al diritto comune, quando questo preveda ad esempio,
fattispecie valide come tertium comparationis (e l'art. 2120
cod.civ., nella formulazione expurgata, ne costituisce esemplare
espressione). Ove, invece, il raffronto operi in via diretta tra la
fattispecie di diritto speciale e le disposizioni della Costituzione,
si è al di fuori dell'ambito di priorità del diritto speciale, data
la prevalenza determinata dal rango superiore del precetto
costituzionale.
Sì che qualora - come nel presente caso - l'ordinanza di
rimessione sospetti il contrasto tra l'art. 352 c. nav. e gli artt.
36 e 3 della Costituzione, ove tale contrasto si riconosca esistente,
la caducazione della norma consegue dalla riconosciuta
incompatibilità di essa con la fonte normativa poziore.
5. - Ritiene inoltre la Corte di dover sottolineare, sempre in
materia di fonti, che l'evoluzione in atto della normativa del
rapporto di arruolamento è caratterizzata dall'accentuazione del
ruolo di talune delle fonti che l'art. 1 cod. nav. collocava in
posizione subordinata. Tra esse, in particolare, quelle che sono
espressione dell'autonomia collettiva, chiamate ad operare in modo
sempre più penetrante nella disciplina degli aspetti retributivi del
rapporto: così per la legge 31 marzo 1977, n. 91, il cui art. 1
regola la determinazione dell'indennità di fine rapporto; così per
la legge 19 dicembre 1979, n.649 che, aggiungendo all'art. 325 c.
nav. un apposito comma, demanda ai contratti collettivi di
determinare e regolare "la misura e le componenti della
retribuzione"; così, infine, per la legge 29 maggio 1982, n. 297
(art. 4, secondo comma) che, ponendo la nuova disciplina del
trattamento di fine rapporto, demanda ai contratti collettivi la
determinazione e la regolamentazione della retribuzione in materia
(cfr. n. 7).
Può dunque affermarsi che la normativa del contratto di
arruolamento, posta dal codice della navigazione, viene sempre più
largamente limitata dalla produzione dell'autonomia collettiva,
cedendo ad essa momenti fondamentali (contenuto delle prestazioni,
durata, retribuzione, sanzioni disciplinari, ecc.). L'espressione
sintetica di questa evoluzione normativa, è contenuta negli artt. 5,
n. 35 e 9 dello schema di disegno di legge (1986) recante delega al
Governo per emanare un nuovo codice della navigazione e la relazione
illustrativa (nn. 3, 20, 41).
Rispetto alla disciplina di taluni degli anzidetti aspetti del
contratto di arruolamento l'autonomia collettiva si è venuta a
collocare come fonte primaria, mentre altre fonti, alle quali era
stata attribuita dall'art. 1 posizione prioritaria, hanno assunto
ruolo subordinato.
6. - Nella fattispecie l'ordinanza di rimessione ha peraltro
escluso la priorità attribuita in generale alla contrattazione
collettiva (c.c.n.l. per i marittimi imbarcati su navi da carico da
151 a 3000 t.s.l., che, tra l'altro, prevedeva la corresponsione
dell'indennità di anzianità), dato che nel caso concreto
l'ordinanza afferma trattarsi di "navigazione in senso improprio" (su
pontone-grue) limitata alla distanza di tre miglia dal porto. Onde la
lacuna, così ravvisata, nella contrattazione collettiva deve essere
necessariamente colmata dall'art. 352 cod. nav., rispetto al quale
sussistono, peraltro, i vizi di legittimità costituzionale
denunciati dal giudice rimettente per contrasto con l'art. 36
(mancata attribuzione al marittimo della parte di retribuzione
dovutagli all'atto della risoluzione del rapporto) e con l'art. 3
Cost. (discriminazione tra le posizioni del lavoratore, arruolato a
tempo indeterminato, quanto alla corresponsione della indennità di
anzianità, rispetto agli altri lavoratori subordinati, in caso di
risoluzione del rapporto per fatto ad esso imputabile).
7. - Ai fini del presente giudizio le considerazioni innanzi
svolte esimono dall'affrontare il tema dell'applicabilità al
contratto di arruolamento della legge n. 604 del 15 luglio 1966 e dei
riflessi sulla fattispecie della già ricordata legge 29 maggio 1982,
n. 297, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto di
lavoro (cfr. n. 5). Invero l'ordinanza di rimessione, emanata il 17
aprile 1979, si riferisce a contratto di arruolamento, cessato il 7
settembre 1977 (il ricorso avanti il pretore nella qualità di
giudice del lavoro era stato proposto l'11 novembre 1978) e l'art. 5
della legge n. 297 del 1982 dichiara non applicabile la normativa da
essa posta ai prestatori di lavoro in caso di rapporto già cessato
all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa (1° giugno 1982).
Sì che non interessa precisare se ed in quali limiti l'art. 4 della
legge n. 297 cit. operi sul trattamento di fine rapporto previsto dal
novellato art. 2120 c. civ.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 352 c. nav. nella
parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità
nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo
indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte