Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/03/1985 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2776 del

codice civile, in relazione all'art. 2751-bis n. 2, dello stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1983 dal Tribunale

di Spoleto nel procedimento civile vertente tra De Razza Carlo e s.p.a.

IFI, iscritta al n. 908 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di De Razza Carlo e dell'IFI,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 15 giugno

1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2776 cod. civ., in

relazione all'art. 2751-bis, n. 2, dello stesso codice, "nella parte in

cui non prevede che i crediti indicati nell'art. 2751-bis, n. 2, cod.

civ., in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, sono collocati

sul prezzo degli immobili in via sussidiaria, con preferenza solo

rispetto ai debiti chirografari e non anche rispetto ad ogni altro

credito anche se assistito da ipoteca";

e che nel presente giudizio si è costituita la parte privata avv.

Carlo De Razza ed ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio

dei ministri;

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione né

contiene il minimo riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo

il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione

termini e motivi della questione (v., da ultimo, sentenze n. 9 e n. 6

del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2776 cod. civ., in relazione

all'art. 2751-bis, n. 2, dello stesso codice, sollevata, in riferimento

agli artt. 1, 4, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte