Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 432 del codice

di procedura civile promossi dal Tribunale amministrativo regionale

della Puglia, sezione di Lecce, con sei ordinanze emesse il 13 maggio

(5 ordinanze) e il 27 maggio 1998, iscritte ai nn. 502, 503, 504,

505, 506 e 760 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 42, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Giuliano Giovanni ed altri e di

Minonne Salvatore, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi l'avv. Gabriella Spata per Giuliano Giovanni ed altri e per

Minonne Salvatore e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,

sezione di Lecce, adito in sede di giurisdizione esclusiva sul

pubblico impiego, ha proposto con le sei ordinanze indicate

l'identica questione di legittimità costituzionale, per violazione

degli artt. 3, 36 e 113 della Costituzione, dell'art. 432 codice di

procedura civile (secondo cui - nel rito del lavoro - quando sia

certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta,

il giudice ordinario la liquida con valutazione equitativa) nel

presupposto della inapplicabilità dello stesso al processo

amministrativo;

che dall'esposizione in fatto delle ordinanze n. 502, 503,

504 e 505 si ricava che Italo Vincenzo Fusaro', Michele Olivieri,

Annunziata Saracino e Giovanni Giuliano - premesso di aver ricevuto

dal comune di Avetrana successivi incarichi a tempo determinato,

formalmente qualificati come contratti di prestazione d'opera, e di

avere invece prestato attività lavorativa subordinata con

inserimento nell'apparato organizzatorio dell'ente - avevano

diffidato il comune a riconoscere l'instaurazione di altrettanti

rapporti di pubblico impiego e successivamente avevano proposto

ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, chiedendo

l'annullamento del silenzio-rifiuto, nonché l'accertamento

dell'avvenuta instaurazione di rapporti di pubblico impiego a tempo

indeterminato, con tutte le conseguenze sul piano giuridico ed

economico;

che l'ordinanza n. 506/1998, avente identica motivazione, è

stata pronunziata dal medesimo Tribunale amministrativo nel giudizio

successivamente promosso in via congiunta dai suddetti ricorrenti per

impugnare la delibera con la quale il comune aveva risposto

negativamente ai loro atti di diffida;

che con l'ordinanza n. 760/1998 il Tribunale amministrativo

ha prospettato la stessa questione di legittimità costituzionale nel

giudizio promosso da Salvatore Minonne contro l'U.S.L. LE/12, in

relazione ad una prestazione di servizio, svolta in base ad una

convenzione, per l'accertamento in via principale della

illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza-diffida

(con cui il Minonne aveva rivendicato la natura di pubblico impiego

del rapporto) e per l'accertamento della costituzione di un rapporto

di impiego a tempo indeterminato, nonché in via gradata del diritto

a percepire le differenze tra le retribuzioni erogate e quelle

spettanti in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto;

che tutte le ordinanze sopra indicate osservano che le

convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche con i

ricorrenti, nelle quali si parlava di prestazioni d'opera, devono

ritenersi simulate in quanto i ricorrenti hanno svolto mansioni del

tutto diverse, le quali presentano gli indici rivelatori della

subordinazione;

che, peraltro, secondo il giudice a quo le domande di

riconoscimento dell'esistenza di rapporti di pubblico impiego non

possono essere accolte, in quanto tali rapporti sarebbero nulli,

perché instaurati senza concorso;

che ai fini della decisione sulla domanda di rivendicazione

della differenza fra il dovuto in forza dei contratti di prestazione

d'opera e quanto i ricorrenti dei suddetti giudizi avrebbero avuto

diritto di percepire in forza dei rapporti di impiego nulli

dissimulati, non sarebbe applicabile l'art. 2126, comma primo codice

civile, in quanto difetterebbe il presupposto necessario per

l'applicazione di tale norma, cioè la previsione nella pianta

organica dell'ente dell'esistenza (e quindi della vacanza e

disponibilità) di un posto corrispondente alle attività prestate da

ciascuno dei ricorrenti;

che il giudice a quo, una volta assunta l'inapplicabilità

dell'art. 2126, primo comma codice civile, esamina le pretese dei

ricorrenti alla stregua dell'art. 2041 codice civile, ritenendo

sussistente sul punto la propria giurisdizione esclusiva;

che, secondo il giudice a quo l'onere di dimostrare

l'arricchimento della pubblica amministrazione graverebbe sui

lavoratori ricorrenti, che si verrebbero a trovare in una posizione

di difficoltà probatoria;

che la difficoltà di adempiere all'onere probatorio sarebbe

superabile ove il giudice amministrativo potesse applicare l'art. 432

codice di procedura civile e quindi, si potesse far luogo alla

liquidazione in via equitativa delle somme dovute ai ricorrenti per

le effettive prestazioni svolte;

che, tuttavia, l'applicazione al giudizio amministrativo sul

pubblico impiego di questa norma, essendo essa inerente al rito

speciale del lavoro, non sarebbe prevista e tale omessa previsione

apparirebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 113 della

Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sostenuto

l'inammissibilità della questione di costituzionalità o comunque la

sua infondatezza nel merito;

che i ricorrenti costituiti hanno sostenuto tra l'altro

l'infondatezza della questione per essere l'art. 2126 codice civile

applicabile anche nel caso di inesistenza di vacanza o disponibilità

di posti in pianta organica;

Considerato che nelle ordinanze di rimessione - mentre si

riferisce che i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del rapporto

di pubblico impiego e la condanna dell'amministrazione convenuta al

pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantomeno ai

sensi dell'art. 2126 codice civile - non si enuncia, invece, che essi

abbiano formulato, in via subordinata, alcuna domanda fondata

sull'arricchimento senza causa delle pubbliche amministrazioni

convenute, ex art. 2041 codice civile;

che le ordinanze non contengono alcuna enunciazione

dell'esistenza di una situazione che, in relazione alla causa petendi

ed al petitum dei ricorsi, sia stata ritenuta dal tribunale

amministrativo regionale rimettente idonea a giustificare la

qualificazione delle domande in base all'art. 2041 codice civile;

che, pertanto, (come già questa Corte ha affermato

nell'ordinanza n. 252 del 10 giugno 1994) si deve reputare

manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale di una norma che il giudice a quo non

deve applicare, perché concerne una domanda che dal testo della

stesse ordinanze di rimessione non risulta proposta, essendo indubbio

che anche il processo amministrativo è caratterizzato dal principio

della domanda.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 cod. proc.

civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 113 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia,

sezione di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte