Sentenza n. 7/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1962 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 479/1949
- art. 3legge 479/1949
- art. 1legge 505/1950
- art. 1legge 435/1951
- art. 5legge 479/1949
- art. 3legge 4/1955
usata come parametro
citata
- art. 5legge 4/1955
- art. 3d.l. 277/1947
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 del
D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277, dell'art. 1 della legge 3 agosto
1949, n. 479, dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, dell'art.
1 della legge 16 giugno 1951, n. 435, dell'art. 1 della legge 11 luglio
1952, n. 765, della legge 5 gennaio 1955, n. 4, dell'art. 3, ultimo
comma, della legge 18 agosto 1948, n. 1140, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 aprile 1960 dal Tribunale di Mantova nel
procedimento civile tra Grassi Corinna e Borroni Ferruccio ed altri,
iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 25 giugno 1960;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1960 dal Tribunale di Mantova nel
procedimento civile tra Lanfranchi Walter e Mario e Ceni Alberto,
iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 25 giugno 1960.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 novembre 1961 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Grassi Corinna e Ceni Alberto,
l'avv. Arturo Carlo Jemolo per Lanfranchi Walter e Mario, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna. per il
Presidente del Consiglio dei Ministri
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 12 aprile 1960 la Sezione specializzata per la
perequazione dei canoni agrari presso il Tribunale di Mantova
sospendeva il giudizio promosso avanti ad essa da Grassi Corinna,
proprietaria di terreni concessi in affitto a Borroni Ferruccio ed
altri, onde ottenere la perequazione del canone in cereali dovuto dagli
affittuari, ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte,
avendo ritenuto che il giudizio non potesse essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata
dall'attrice sull'illegittimità costituzionale delle norme regolanti
la materia, ed in particolare dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 1 aprile
1947, n. 277, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Con successiva ordinanza del 26 aprile 1960 la Sezione medesima
disponeva l'invio alla Corte degli atti relativi ad altro giudizio
promosso dai sigg. Lanfranchi Walter e Mario, affittuari di un fondo di
proprietà dell'ing. Ceni Alberto, onde ottenere il riconoscimento del
diritto a corrispondere al proprietario il canone ridotto del 30 per
cento, anziché del 15 per cento come effettuato fin dall'annata
agraria 1949, avendo ritenuto pregiudiziale per la decisione di merito,
e non manifestamente infondata sulla base delle deduzioni del
convenuto, la risoluzione della questione di costituzionalità da
questi sollevata, nei confronti delle norme disciplinanti la materia,
per il loro contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 42 della Costituzione.
Le due ordinanze iscritte ai nn. 57 e 58 del Registro ordinanze
1960, regolarmente notificate e comunicate, furono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25 giugno 1960, n. 155.
Il 21 maggio 1960 si costituiva nel primo dei detti giudizi, con
atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Con atto depositato il 2 maggio
dello stesso anno e con l'assistenza dell'avv. Aldo Radonich si è
anche costituita la signora Grassi Corinna. Con successivo atto di
intervento e deduzioni dell'Avvocatura in data 21 maggio 1960, il
Presidente del Consiglio interveniva nell'altro giudizio proposto dai
sigg. Lanfranchi, mentre costoro producevano le proprie deduzioni il
12 luglio 1960 con l'assistenza dell'avv. Arturo Carlo Jemolo, e
l'altra parte, ing. Ceni, si costituiva in data 25 maggio 1960, con
deduzioni a firma degli avvocati Buzzatti, Scalori e Radonich.
Nei confronti della prima ordinanza la difesa della Grassi ha
osservato che il divieto disposto dall'art. 5, ultimo comma, del
D.L.C.P.S. n. 277 del 1947 (nonché dagli artt. 3 legge n. 1140 del
1948; 4 legge n. 321 del 1949; 1 legge n. 479 del 1949; 2 e 3 legge n.
505 del 1950; 1, ultimo comma, legge 16 giugno 1951, n. 435; 1, comma
terzo e quarto, legge 11 luglio 1952, n. 765; 1 legge n. 4 del 1955, ed
1 legge n. 244 del 1957) di richiedere la perequazione giudiziale per i
contratti con canoni determinati esclusivamente in cereali, non trova
giustificazione obiettiva in alcun elemento idoneo a differenziare i
medesimi dagli altri, per i quali il diritto di azione al fine di
ottenere la perequazione è riconosciuto, e pertanto viola in primo
luogo il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, ed in secondo
luogo quello di cui all'art. 24, perché fa venir meno la possibilità
di adire il giudice speciale, mentre d'altra parte rimane precluso ogni
altro mezzo di difesa in conseguenza del regime vincolistico di proroga
dei contratti agrari, nonché del divieto di ricorso al magistrato
ordinario. Conclude chiedendo che la Corte dichiari la
incostituzionalità della norma impugnata, nonché di quelle successive
ad essa connesse. Chiede, altresì, che, tenuto conto del fatto che
l'ordinanza de qua investe argomenti in parte identici, in parte
connessi con quelli che sono oggetto dell'altra ordinanza, disponga la
riunione dei procedimenti.
L'Avvocatura dello Stato, nel richiedere il rigetto dell'eccezione,
ha fatto osservare che la norma impugnata non viola il principio di
eguaglianza, poiché dispone lo stesso trattamento per tutti i canoni
che presentano i requisiti da essa stabiliti, e che, d'altra parte, non
si rende possibile al giudice della costituzionalità della legge (come
risulterebbe dalle pronuncie da questi emesse su tal punto) sindacare
l'apprezzamento compiuto dal legislatore circa le caratteristiche
differenziali di certi rapporti o istituti al fine di sottoporli ad una
disciplina diversa da quella disposta per altri. Ha, inoltre, messo in
rilievo che del pari insussistente è l'altra censura di violazione
dell'art. 24, perché da questo discende solo la pretesa di agire in
giudizio per la difesa di propri diritti o interessi, sicché esso non
è invocabile allorché non sussista nessuna di tali situazioni
soggettive, e d'altra parte la pretesa di carattere sostanziale, che si
fa valere nei confronti del citato art. 5, non rientra fra quei diritti
costituzionalmente garantiti che oppongono un limite invalicabile alla
discrezionalità del legislatore, per quanto riguarda il diritto di
azione giurisdizionale.
A sostegno dell'eccezione sollevata con la seconda ordinanza, la
difesa dell'ing. Ceni, convenuto nel giudizio a quo, ha fatto rilevare
che (mentre la legislazione anteriore alla legge 3 agosto 1949, n. 479,
nel disciplinare i canoni di affitto convenuti in cereali o con
riferimento al loro valore, si limitava ad erogare all'affittuario un
sussidio di coltivazione a carico dello Stato senza incidere sul prezzo
dell'affitto dovuto al proprietario) viceversa la legge del 1949 ora
citata e la successiva n. 4 del 1955, imponendo, la prima,
l'applicazione della riduzione del 30 per cento anche quando fosse
cessato l'obbligo dell'ammasso, e la seconda la stessa riduzione pure
ai canoni pagati in natura, hanno dato luogo ad una disuguaglianza di
trattamento rispetto a rapporti economico-giuridici che sono
sostanzialmente eguali fra loro: diseguaglianza aggravata, poi, dal
divieto di far ricorso all'Autorità giudiziaria onde ottenere la
perequazione del canone, con violazione, oltreché del citato art. 3,
anche dell'art. 24 della Costituzione. Altra violazione, poi, si
lamenta in relazione agli artt. 41, 42 e 44, poiché le norme
denunciate limitano, con la libertà contrattuale, quella
dell'iniziativa economica privata nonché il diritto di proprietà.
Conclude chiedendo che, previa riunione del procedimento con quello
promosso con la prima ordinanza, venga dichiarata l'incostituzionalità
delle norme impugnate.
La difesa dei resistenti sigg. Lanfranchi, ha eccepito
preliminarmente la mancanza nell'ordinanza di rinvio di ogni
motivazione in ordine sia alla rilevanza e sia alla non manifesta
infondatezza della questione proposta. Nel merito essa, dopo avere
osservato che le disposizioni legislative denunciate sono lo sviluppo
della disciplina già effettuata fin dal 1944 in poi, e che esse
trovano applicazione non solo per i vecchi contratti, ma anche per
quelli stipulati dopo il luglio 1952 (fino a che non si avrà la nuova
legge in materia), mette in rilievo come una loro invalidazione
verrebbe a sconvolgere le previsioni fatte dai contraenti sulla base
delle medesime, dando così un inatteso premio ai proprietari. Afferma
poi (sulla base anche di quanto ritiene di desumere da precedenti
sentenze di questa Corte): a) che il principio di eguaglianza non è
leso quando si faccia corrispondere a una situazione particolare
disposizioni anch'esse particolari, specie poi se si tenga presente il
compito, che lo stesso art. 3 Cost. affida allo Stato, di rimuovere gli
ostacoli che si oppongono al conseguimento di un'effettiva parità di
posizione giuridica; b) che neppure il principio della difesa
giudiziale è violato, dato che esso presuppone la titolarità di un
diritto sostanziale e spetta al legislatore stabilire quando questo
ultimo debba essere riconosciuto; c) che la libera iniziativa economica
ed il diritto di proprietà, di cui agli artt. da 41 a 44 Cost., non
escludono interventi limitativi per opera della legge, quando ciò sia
reso necessario dall'esigenza di incrementare la produzione o di
ricondurre ad equità determinati rapporti sociali. Chiede che la Corte
rigetti la eccezione sollevata.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha concluso in quest'ultimo senso,
sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle della
difesa Lanfranchi.
Le difese associate dell'ing. Ceni e della signora Grassi hanno
depositato in data 3 ottobre una memoria a firma anche dell'avv.
Antonio Sorrentino, con cui sono esaminate congiuntamente le questioni
sollevate con le due ordinanze. Esse rilevano, anzitutto, la
infondatezza della eccezione avversaria di inammissibilità, dato che
non occorre alcuna motivazione relativa alla rilevanza della questione
sollevata allorché, come nella specie, essa sia in re ipsa, sicché al
giudice non rimane che dichiararla, e che, quanto alla non
infondatezza, la motivazione può ben risultare dal rinvio che
l'ordinanza fa alle ragioni addotte dalle parti.
Nel merito, osserva che la violazione del principio di eguaglianza
si verifica per opera delle leggi denunciate, dato che la riduzione del
30 per cento, senza possibilità del giudizio di perequazione, colpisce
i soli contratti il cui canone sia stato pattuito "esclusivamente" in
cereali, mentre ne rimangono esenti quelli per i quali siano stati
stipulati canoni anche in parte in denaro, o in prodotti diversi. Non
si nega che lo Stato possa ridurre di impero i canoni onde favorire il
contraente che esso ritenga più debole, ma si contesta che ciò sia
disposto solo per alcuni fra i vari canoni da corrispondere sulla base
di contratti agrari. Il principio predetto sarebbe svuotato di pratico
significato se si riservasse al legislatore un potere assolutamente
discrezionale e, come tale, insindacabile nel disporre una disciplina
diversa per rapporti da esso ritenuti differenti, secondo avrebbe
riconosciuto questa Corte quando ebbe a dichiarare incostituzionale la
regolamentazione differenziata di situazioni presupposte uguali dallo
stesso legislatore, oppure quando ha fatto derivare il proprio giudizio
sul rispetto o meno del principio in parola dall'accertamento
dell'esistenza di "un'idonea giustificazione" o di un "ragionevole
motivo" del diverso trattamento. Dall'applicazione alla specie di tale
criterio interpretativo deduce come la particolare disciplina di cui si
tratta non possa apparire giustificata sulla base della peculiarità di
struttura dei contratti con canoni determinati in cereali, e neppure
dal fatto che la coltivazione di questi sia effettuata solo in singole
regioni, o che la coltivazione stessa presenti caratteriche la rendano
più onerosa di altre. Tanto meno una giustificazione di tal genere
sarebbe ammissibile quando si pensi che i contratti di cui trattasi non
hanno necessariamente ad oggetto "fondi" coltivati a cereali, ma solo
"canoni" commisurati in cereali, e che è del tutto fortuito il
pattuire tale specie di corresponsione del canone. In realtà, la
riduzione era strettamente connessa al preesistente regime di ammasso,
e avrebbe dovuto cessare con la soppressione del medesimo nonché del
sussidio di coltivazione cui ineriva, come del resto era riconosciuto
nella stessa relazione alla legge del 1949. Sicché, sulla base di tale
relazione nonché dalla lettera della legge predetta, si deve ritenere
che solo una situazione contingente determinava la riduzione del
prezzo, e che, una volta che essa fosse cessata, nessuna ragione di
discriminazione si sarebbe potuto far più valere. Né può dedursi
alcunché in contrario dalla sussistenza dell'ammasso volontario per
contingente poiché, una volta abolito il sussidio di coltivazione ed
introdotte le nuove disposizioni, il prezzo di ammasso è venuto a
coincidere con quello di mercato. D'altra parte, se fosse diversamente,
il regime così costituito (e limitato oggi al solo grano) sarebbe
fonte di ancora più grave sperequazione di trattamento, perché fatto
valere nell'ambito di una stessa categoria di contratti con canoni in
cereali già soggetti ad ammasso e sulla base di circostanze fortuite,
come sono il tipo del cereale e la misura del contingente che ogni
produttore può conferire all'ammasso. Osserva, altresì, che anche
l'esclusione del rimedio giuridico della perequazione dei canoni
importa una discriminazione capricciosa e irrazionale, perché non
tiene conto delle coltivazioni effettivamente praticate nel fondo; è
fatta valere solo per i canoni costituiti esclusivamente in cereali
(non già per quelli misti a danaro o con riferimento ad altri
prodotti) e, anche nell'ambito di tale tipo di canoni, discrimina
secondo le annate cui i canoni si riferiscono. Inoltre, disponendosi
che la riduzione colpisca anche coloro che avevano adito nel 1947 le
Sezioni specializzate ottenendo una perequazione, effettuata con
riguardo al canone in cereali computato al prezzo netto corrisposto
dall'ammasso (con riduzione cioè del 30 per cento), si è dato vita ad
una situazione più grave di quella che ebbe a verificarsi per la
riduzione dei canoni con corrispettivo determinato in canapa e che fu
oggetto di una pronuncia di incostituzionalità della Corte. Fa, poi,
rilevare che dalle stesse norme impugnate si desume come il legislatore
abbia considerato fra loro equivalenti i rapporti per i quali operava
un differente trattamento, negando per alcuni il rimedio della
perequazione accordato per gli altri, e come analoga deduzione può
trarsi dal fatto che il D. 5 aprile 1945, n. 157, ha ragguagliato i
canoni di affitto in denaro a quelli con corrispettivo riferito al
prezzo del grano, presupponendo così la piena identità fra gli uni e
gli altri, mentre poi sono state assoggettate a riduzione coattiva
anche i canoni in cereali provenienti da detta conversione,
differenziando così situazioni che erano state poste sullo stesso
piano, e, con altra contraddizione, ha poi negato per alcuni la
perequazione accordata agli altri. Infine, con particolare riferimento
alla denunciata violazione dell'art. 24, aggiunge che l'esclusione
dell'azione in perequazione ha anche per effetto di privare il
proprietario del diritto di cui all'art. 1467 Cod. civ., che ha come
alternativa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva
onerosità.
Anche la difesa del sig. Lanfranchi ha depositato una memoria in
data 5 ottobre 1961. In essa si insistepsreliminarmente sulla
eccezione di inammissibilità, osservandosi come, essendo controverso
il significato (se innovativo o integrativo) da dare allo art. 1 della
legge del 1952, che stabiliva il mantenimento in vigore dell'art. 5 del
decreto n. 277 del 1947 anche se i cereali non fossero più soggetti ad
ammasso, si rendeva necessario che la Sezione, nel giudizio sulla
rilevanza, chiarisse quale interpretazione intendesse dare alla legge
stessa. Nel merito, rileva come già l'art. 3 della legge 18 agosto
1948, n. 1140, aveva stabilito la riduzione del 30 per cento del prezzo
di ammasso, anche a prescindere dalla esistenza dell'obbligo pel
produttore di conferire cereali all'ammasso, sicché la successiva
legge del 1949 non ebbe a modificare il regime di riduzione di canoni,
mentre non si ebbero rilevanti mutamenti dei prezzi. Che, comunque,
rientra nel potere del legislatore intervenire nella materia
contrattuale modificando gli elementi economici e quelli di durata
delle convenzioni stipulate, senza che ciò trovi ostacolo negli artt.
41 e 42, perché questi prevedono limiti all'iniziativa ed alla
proprietà per motivi sociali e tali motivi sussistono nella specie,
tenuto conto che la cultura del grano, mentre si rivolge a un genere di
prima necessità, costituisce una delle coltivazioni meno redditizie. E
quando si pensi ancora che per il grano si può avere riferimento ad un
prezzo standard (quale si ha anche con l'ammasso per contingente),
che, inoltre, non vi sono grandi differenziazioni, secondo le varie
regioni, di patti contrattuali o di prezzi, si deve ammettere la
sussistenza di quel ragionevole motivo, da considerare sufficiente a
giustificare la limitazione imposta dal legislatore.
Con riferimento, poi, alla censura di violazione dell'art. 24 fa
osservare come non è possibile ammettere nel nostro diritto una
correzione da parte del giudice, sotto l'aspetto dell'equità, delle
regolamentazioni autoritative disposte dal legislatore relative a dati
rapporti.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha prodotto memoria per ciascuno dei
due giudizi in data 25 ottobre nella quale ribadisce le considerazioni
svolte negli atti di intervento.
Nella discussione orale i rappresentanti delle parti hanno
illustrato le rispettive conclusioni, nelle quali hanno dichiarato di
insistere. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, congiuntamente discusse all'udienza, possono
essere riunite e definite con unica sentenza, data l'identità delle
questioni con esse sollevate.
2. - Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità proposte
dalla difesa degli affittuari. Infatti, la Corte ha altre volte
statuito che il giudizio sulla non manifesta infondatezza della
questione di incostituzionalità può essere validamente effettuato dal
giudice a quo mediante rinvio alle deduzioni svolte a suo sostegno
dalla parte che l'ha sollevata. Anche in ordine all'apprezzamento della
rilevanza da attribuire alla soluzione della questione stessa per la
definizione della controversia di merito, la Corte ha ritenuto che non
sia da richiedere un'apposita motivazione quando dagli atti della causa
se ne palesi evidente la sussistenza. Non ha, pertanto, importanza il
rilievo (da cui si vorrebbe dedurre l'inammissibilità per
insufficiente accertamento della rilevanza) dell'omissione di ogni
indagine sul carattere, innovativo o interpretativo, rivestito
dall'art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 765, e ciò anche a
prescindere dalla considerazione che, pur se questo dovesse
considerarsi innovativo, permarrebbe sempre l'interesse alla soluzione
della questione, sia pure limitato ad un minor numero di annate
agrarie.
3. - L'eccezione di incostituzionalità con cui si allega la
violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione, e correlativamente dell'art. 24, è prospettata sotto due
aspetti diversi; e cioè, in primo luogo, con riferimento al carattere
arbitrario che si attribuisce alla riduzione coattiva nella misura del
30 per cento, stabilita pei canoni in grano o ragguagliati al prezzo
del grano; in secondo luogo, in relazione all'esclusione, sancita
dall'art. 5 D. L. 1 aprile 1947, n. 277, dell'azione di perequazione
del canone relativamente ai contratti di cui trattasi.
Sul primo punto la Corte deve riconfermare i criteri enunciati in
passato con numerose pronuncie (nn. 3, 28, 118 del 1957; n. 53 del
1958; n. 46 del 1959; n. 16 del 1960), in ordine all'interpretazione da
dare all'art. 3 della Costituzione ed ai limiti del sindacato ad essa
consentito per l'accertamento dell'osservanza del principio di
eguaglianza da parte del legislatore: criteri secondo cui, mentre è
da ritenere implicita nel principio predetto l'esigenza di disporre
trattamenti differenziati per situazioni obiettivamente diverse,
rimane, tuttavia, aperto al giudice della costituzionalità
l'accertamento delle circostanze dalle quali si desuma l'inesistenza di
ogni presupposto idoneo a giustificare la diversità del trattamento.
Per rendersi conto se, alla stregua del criterio riferito, possa
ritenersi fondata l'eccepita violazione dell'art. 3 in conseguenza
della riduzione ope legis del canone di locazione pattuito in grano o
in misura equivalente, è da ricordare come tale riduzione, già
disposta per l'annata agraria 1944-45 e confermata per quella
successiva dal D.L.P. 22 giugno 1946, n. 44, era collegata al regime
dell'ammasso obbligatorio di tutta la produzione del grano, imposto
dall'esigenza di non far mancare un prodotto di prima necessità:
esigenza alla quale si volle provvedere, sia disponendo che, nel caso
di pattuizione del canone di affitto in quantitativi di grano o con
riferimento al suo valore, fosse corrisposto all'affittuario un "premio
di coltivazione" pari ad un terzo del prezzo base del prodotto, in
compenso delle maggiori spese culturali conseguenti agli eventi
straordinari che erano intervenuti, sia stabilendo pel prodotto
conferito all'ammasso un corrispettivo superiore a quello ricavabile
dal libero mercato. L'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nel
confermare tale ripartizione del prezzo fra concedente e colono,
stabilì che ad essa dovesse farsi luogo anche quando fosse venuto meno
l'obbligo del conferimento all'ammasso, e quest'ultima statuizione
venne ribadita, per le rispettive annate agrarie, dall'art. 1 legge n.
479 del 1949, dall'art. 3 legge n. 505 del 1950, dall'art. 1 legge n.
435 del 1951, e finalmente prorogata sine die dall'art. 1 legge n. 765
del 1952.
Si sostiene dalla difesa dei concedenti che il mantenimento della
riduzione del canone, pur dopo l'eliminazione del "premio di
coltivazione" e dopo che l'obbligo del conferimento all'ammasso (in un
primo momento limitato a determinati contingenti del prodotto - legge
n. 454 del 1950) venne abolito, consentendosi solo un ammasso
volontario, dia luogo ad ingiustificata sperequazione di trattamento
rispetto a quanto praticato nei casi di canoni non pattuiti in grano.
Riguardo a tale doglianza deve, anzitutto, mettersi in rilievo
l'inesattezza dell'argomentazione sulla quale è fondata, secondo cui
la riduzione del canone sarebbe venuta a pesare sul concedente solo in
conseguenza della trasformazione del regime dell'ammasso. In realtà
fin dalle prime leggi che ebbero a togliere al proprietario la
disponibilità del prodotto, questi è venuto a subire l'onere della
decurtazione del canone, poiché il c. d. "premio di coltivazione",
previsto dalle leggi stesse, in null'altro consisteva se non nella
facoltà conferita all'affittuario di corrispondere la sua prestazione
in misura inferiore a quella pattuita. È vero che tale riduzione
trovava un qualche compenso, in via di media, e di fatto, nella
corresponsione a favore del concedente di un prezzo per il grano da lui
conferito in certa misura superiore a quello di mercato. Ma non è meno
vero che di tale beneficio, anche se minore nella sua entità, egli
ancora gode pur dopo il passaggio dall'ammasso totale a quello
volontario per contingente. Ciò può dirsi non solo nei riguardi della
quantità rientrante nel contingente ma anche per la parte rimanente.
Infatti, mentre per la prima il concedente si avvantaggia in modo
diretto del prezzo superiore a quello della libera contrattazione,
qual'è fissato dal Comitato interministeriale prezzi, per l'altra
viene a godere del sovrapprezzo che indirettamente risulta dalla
manovra operata dalla pubblica autorità, la quale gradua l'immissione
al consumo del grano ammassato onde stabilizzare i prezzi e preservare
i produttori dai ribassi che altrimenti si produrrebbero a suo danno.
La cura posta dallo Stato onde ottenere tali risultati appare
comprovata anche dalle recenti disposizioni consacrate nel D.M. 9
agosto 1961, che, in attuazione delle direttive fissate dal piano
quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, di cui alla legge 2
giugno 1961, n. 454, ha regolato l'ammasso volontario del grano, allo
scopo di incoraggiare e sostenere (giovandosi degli stanziamenti di
appositi contributi posti a carico dello Stato), l'iniziativa dei
produttori, e ciò "anche in considerazione della nuova riduzione
dell'ammasso per contingente", secondo è detto nelle premesse del
decreto ministeriale predetto.
Se si tiene presente la circostanza ora messa in rilievo si rende
palese l'infondatezza della tesi di parte secondo cui l'ammasso per
contingente avrebbe aggravato la sperequazione fra gli stessi
produttori, in quanto avrebbe diversificato le loro posizioni in base
alla circostanza del tutto accidentale dell'essere o no ammessi al
conferimento.
Alle considerazioni che precedono, di per sé sufficienti a far
ritenere non arbitrario il trattamento differenziato disposto per i
canoni in grano, sono poi da aggiungere quelle deducibili, per una
parte, dagli interessi di carattere generale cui soddisfa la cultura
granaria, rivolta ad un prodotto avvertito di prima necessità dalla
massa della popolazione (tale, quindi, da giustificare ogni intervento
dello Stato idoneo ad incrementarla, o per lo meno a non scoraggiarla),
e, per l'altra parte, dalla struttura dei contratti agrari con canoni
in grano, che si presenta più uniforme nelle varie regioni (tale,
quindi, da non fare apparire ingiusta una riduzione operata nella
stessa misura per tutte).
Non esercita influenza sulla conclusione alla quale si è pervenuti
il fatto, rilevato dalla difesa dei concedenti, che la riduzione
coattiva (ai sensi della legge interpretativa 5 gennaio 1955, n. 4) si
applica tanto sul canone pagato in natura quanto su quello risultante
dalla conversione in danaro. Infatti, l'affittuario che non produce
grano nel fondo locato dovrà ragguagliare il canone al prezzo corrente
(che, come si è visto, non è quello di mercato) sobbarcandosi così
all'onere correlativo. Quest'ultima argomentazione è sufficiente anche
a far ritenere non probante l'argomentazione di parte, che, a riprova
della presunta iniquità della riduzione, fa rilevare come questa
colpisca in modo uguale tutti i canoni, senza riguardo al tipo di
cultura effettivamente praticato nel fondo, e tale quindi da non
trovare giustificazione nei particolari oneri connessi alla produzione
del grano.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, a far ritenere
infondata l'eccezione basata sulla violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
4. - Sfornita di fondamento è anche l'eccezione, sollevata con
l'ordinanza del 26 aprile 1960, di violazione degli artt. 41 e 42
della Costituzione. Infatti, tali articoli, mentre affermano in via di
massima la libertà dell'iniziativa economica privata ed il libero
godimento della proprietà privata, consentono tuttavia che all'una ed
all'altro siano imposti limiti, al fine di farli armonizzare con
l'utilità sociale e render possibile l'adempimento di quella funzione
sociale che non può dissociarsi dal godimento dei beni di produzione
o, più generalmente, dall'esercizio di ogni attività produttiva.
L'esigenza del conseguimento di tali fini come giustifica l'imposizione
di condizioni restrittive per lo svolgimento dell'autonomia
contrattuale, così può consentire la modifica o l'eliminazione di
clausole di contratti in corso quando esse si rivelino contrastanti con
l'utilità sociale.
Nella specie la riduzione obbligatoria dei canoni in grano ha
corrisposto all'esigenza di eliminare o attenuare il danno economico
che sarebbe provenuto agli affittuari dal mantenimento di quelli
pattuiti in contratto, in conseguenza del grave mutamento derivato
dagli eventi bellici. E non può esser dubbio che ricondurre ad equità
i rapporti contrattuali i quali appaiono gravemente sperequati a danno
di una delle parti, e tanto più di quella da ritenere più debole, ai
sensi del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, rientri nei
poteri che l'art. 41 conferisce al legislatore.
5. - Si deve ora passare all'esame dell'altro motivo con il quale
si è denunciata l'incostituzionalità degli artt. 5, ultimo comma, del
D.L.C.P.S. n. 277 del 1947 e 3, ultimo comma, della legge n. 1140 del
1948, pel fatto che essi, in contrasto con l'art. 24, precludono alle
parti, pei contratti con canoni in grano, il diritto di invocare avanti
alle Sezioni specializzate la revisione dei canoni che risultassero
sperequati.
È da ricordare al riguardo che il potere di esperimento
dell'azione giudiziaria, qual'è garantito dall'art. 24, ha a suo
presupposto il possesso in chi l'esercita della titolarità di un
diritto o di un interesse legittimo, cioè di una situazione giuridica
subiettiva di vantaggio, di carattere sostanziale, il cui
riconoscimento, in caso di controversia, sia posto ad oggetto della
pretesa fatta valere in giudizio.
Si tratta, pertanto, di vedere se la riduzione coattiva del 30 per
cento sui canoni in grano importi di per sé l'assorbimento del potere
di richiedere la revisione dei canoni così ridotti, perché, se così
fosse, i motivi dedotti a dimostrazione della legittimità della
riduzione dovrebbero farsi valere anche per ritenere valido il divieto
di perequazione.
Per quanto il punto abbia dato luogo in dottrina a dissensi di
opinione, non può del tutto escludersi la compatibilità della
diminuzione coattiva ed uniforme per tutta una categoria di canoni, con
la riduzione ad equità dei medesimi, rendendosi possibile che la
competente Sezione specializzata, dopo avere valutato, alla stregua dei
criteri fissati dagli artt. 1 e 2 del D. n. 277 del 1947, le condizioni
particolari relative al contratto denunciato, determini il quantitativo
ritenuto equo di derrate da corrispondere dall'affittuario ed applichi
poi sul medesimo la riduzione del 30 per cento (rimanendo in ogni caso
precluso che la riduzione stessa sia fatta valere quale motivo di
sperequazione). Tale compatibilità risulta del resto riconosciuta
dallo stesso legislatore, come si desume dalle leggi che per alcune
annate agrarie hanno ammesso le due categorie di misure (D. L. P. 22
giugno 1946, n. 44; art. 1 D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975), nonché
dai lavori preparatori della legge 16 maggio 1950, n. 505.
È, tuttavia, da tenere presente che l'esigenza di operare una
riequilibrazione delle prestazioni corrispettive, quali erano state
stipulate nei contratti agrari, prorogati sine die per opera della
legge, ha trovato la sua principale ragion d'essere nel mutamento
verificatosi nelle condizioni generali per effento degli eventi
bellici, ed in particolare modo nella grave alterazione del valore
della moneta. Ora, mentre per la generalità dei detti contratti si è
ritenuto necessario consentire la riduzione ad equità delle loro
clausole con riferimento alle situazioni specifiche dei singoli
rapporti, viceversa per quelli i cui canoni erano stati stipulati in
grano è parso opportuno effettuare una perequazione di carattere
generale ed uniforme, nella considerazione che per essi la
particolarità delle situazioni proprie di questo o di quel fondo, di
questa o di quella zona assumessero un valore secondario e marginale,
tale da non giustificare l'esperimento di appositi giudizi in
perequazione. Siffatto apprezzamento non può ritenersi irrazionale
quando si richiamino le precedenti osservazioni in ordine al beneficio
accordato agli affittuari con la riduzione del 30 per cento ed a quello
che ai concedenti è provenuto in virtù della corresponsione di un
prezzo politico del grano ammassato, prima, e poi delle provvidenze
adottate in regime di ammasso per contingente.
Né potrebbe dedursi un particolare motivo di incostituzionalità
per violazione dell'art. 3 dal fatto che il legislatore, per singole
annate agrarie, ha accordato il rimedio della perequazione pur in
presenza della riduzione coattiva, perché, una volta esclusa la
sussistenza di una vera pretesa alla perequazione, sfuggono
all'apprezzamento della Corte i motivi di opportunità che hanno
consigliato l'adozione in via temporanea di tale trattamento.
Neppure fondata è da ritenere l'altra censura di
incostituzionalità che la difesa dei concedenti ha prospettato, sempre
sotto l'aspetto della violazione degli artt. 3 e 24, allegando la
ingiustificata preclusione del rimedio della perequazione a danno di
coloro i quali, avendo adito per l'annata agraria 1946-47 le Sezioni
specializzate ed ottenuto la perequazione con riferimento anche alle
riduzioni del 30 per cento, ai sensi dell'art. 2 del D. n. 975 del
1947, sono stati poi colpiti da riduzioni del canone già sottoposto ad
un giudizio nel quale si era tenuto conto di tale falcidia. Infatti, la
giurisprudenza della Cassazione ha sempre fatto esatta applicazione
delle leggi che si sono succedute in materia, statuendo che le
revisioni effettuate dal giudice per l'annata agraria 1946-47 in base
al citato decreto n. 975 del 1947, devono considerarsi limitate
esclusivamente a tale annata, ed ogni loro ultrattività è esclusa
dalle altre leggi di proroga che, con riferimento alle annate
successive, hanno ripristinato il divieto di revisione.
6. - Dalla ammissione fatta della costituzionalità delle norme che
sottraggono i contratti di cui si parla al giudizio di perequazione non
discende la conseguenza prospettata dalla difesa del Ceni, cioè la
eliminazione nei confronti dei contratti stessi del potere garantito,
in via generale, alle parti contraenti dall'art. 1467 Cod. civ.,
poiché deve, invece, ritenersi che questa norma trova applicazione
anche per essi, allorché ricorrano le condizioni e sotto l'osservanza
delle modalità ivi previste, naturalmente senza che si possa invocare
come causa di eccessiva onerosità sopravvenuta la svalutazione
monetaria, ed al solo fine di ottenere non già la risoluzione del
contratto, bensì la modifica delle clausole relative alla prestazione
del canone.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti
indicati in epigrafe:
respinge le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura
generale dello Stato e dalla difesa dei sigg. Lanfranchi;
dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza della
Sezione specializzata del Tribunale di Mantova del 12 aprile 1960,
sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, capoverso, D.L.C.P.S. 1
aprile 1947, n. 277, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, e con l'altra ordinanza 26 aprile 1960 sulla legittimità
costituzionale dell'art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 479; art. 3 legge
15 luglio 1950, n. 505; art. 1 legge 16 giugno 1951, n. 435; art. 1
legge 11 luglio 1952, n. 765; legge 5 gennaio 1955, n. 4, nonché art.
5, capoverso, D.L. 1 aprile 1947, n. 277, e art. 3, ultimo comma,
legge 18 agosto 1948, n. 1140, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 42
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Cosulta, il 20 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
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