Sentenza n. 70/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/12/1960 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 692/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4
della legge 4 agosto 1955, n. 692 (concernente l'estensione
dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 giugno 1959 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra la Società "Chimical" e l'Istituto
nazionale assicurazioni malattie (I. N. A. M.)., iscritta al n. 94 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959;
2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1959 dal Pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra la Società "Lancellotti" e l'Istituto
nazionale assicurazioni malattie (I. N. A. M.), iscritta al n. 115 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1960 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino, Massimo Severo Giannini e
Rosario Nicolò, per la Società "Chimical", l'avv. Antonio
Tagliaferri, per la Società "Lancellotti", gli avvocati Aldo Dedin e
Carlo Arturo Jemolo, per l'Istituto nazionale assicurazioni malattie
(I. N. A. M.), e il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Risulta dall'ordinanza 25 giugno 1959 del Tribunale di Roma,
che la Società "Chimical", con sede in Napoli, produttrice di
specialità medicinali, ha chiamato in giudizio l'Istituto nazionale
assicurazioni malattie (I. N. A. M.), deducendo che non sarebbe tenuta
a concedere lo sconto del 12 per cento, sul prezzo di vendita dei
medicinali di sua produzione, acquistati presso le farmacie da persone
assistite da detto Istituto. Sconto il cui rimborso era stato chiesto
dall'I. N. A. M. con note di addebito, in base all'art. 4 della legge 4
agosto 1955, n. 692 (concernente l'estensione dell'assistenza di
malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia), e al decreto
dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 18
novembre 1955 (contenente le modalità di applicazione dell'anzidetta
disposizione). La Società attrice eccepiva l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4 sopra citato e del decreto dell'Alto
Commissario, qualora si ritenesse avere valore di legge, perché in
contrasto con gli artt. 3, 23, 38 e 53 della Costituzione.
Il Tribunale ha osservato che la questione, sebbene sollevata in
relazione al decreto dell'Alto Commissario, investe l'art. 4 della
legge e ha ritenuto la questione stessa rilevante per la decisione
della causa.
Nell'ordinanza si premette che il primo comma del predetto art. 4
autorizza gli Istituti e gli enti indicati nell'art. 2 ad acquistare
direttamente dai produttori qualsiasi preparato farmaceutico, e i
galenici preconfezionati per la distribuzione ai propri assistiti; che,
peraltro, in base al terzo comma dello stesso art. 4, "qualora gli
Istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà
prevista dal primo comma, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, determinerà annualmente, con proprio decreto, la misura di
uno sconto minimo da praticarsi a favore degli Istituti ed enti
predetti, oltre a quello praticato per la distribuzione e per la
vendita al pubblico. Detto sconto non dovrà essere inferiore al 17
per cento e sarà a carico delle farmacie nella misura fissa del 5 per
cento".
Il Tribunale ha espresso il dubbio circa la legittimità
costituzionale di questa disposizione, osservando:
1) che lo sconto obbligatorio si risolverebbe in sostanza in una
prestazione patrimoniale a carico dei produttori di specialità
medicinali. Prestazione della quale la legge fissa soltanto il minimo,
di guisa che l'Alto Commissario non sarebbe tenuto ad osservare un
limite massimo, né, per stabilire la misura dello sconto, dovrebbe
seguire criteri e direttive legislativamente predeterminate; donde il
dedotto contrasto con l'art. 23 della Costituzione;
2) che la questione non sarebbe neppure manifestamente infondata in
riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, in quanto, per
l'art. 38, alla previdenza ed assistenza, oggetto di tale disposizione,
si dovrebbe provvedere con contribuzioni di carattere generale,
gravanti su tutti i cittadini e non già su singoli gruppi o categorie,
sia mediante tributi, in base ai principi stabiliti dall'art. 53 della
Costituzione, sia mediante contribuzioni imposte ai datori di lavoro ed
ai lavoratori di tutte le categorie produttrici.
Il Tribunale ha disposto pertanto la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, eseguite le prescritte notificazioni e comunicazioni,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1959.
Avanti a questa Corte si è costituita la Società "Chimical",
rappresentata dagli avvocati Marcello De Cesaris e Rosario Nicolò, in
base a procura del 3 agosto 1959, e dagli avvocati Antonio Sorrentino e
Massimo Severo Giannini, in base a procura 17 febbraio 1960. Nelle
deduzioni depositate il 21 settembre 1959, la predetta Società
richiama sostanzialmente i motivi già prospettati nell'ordinanza e
conclude perché sia dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 4 della
legge 4 agosto 1955, n. 692.
Si è pure costituito l'Istituto nazionale per le assicurazioni
contro le malattie, rappresentato dagli avvocati Aldo Dedin e Carlo
Arturo Jemolo, che hanno depositato le deduzioni il 22 ottobre 1959.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le
deduzioni il 18 agosto 1959.
La difesa dell'I. N. A. M. osserva preliminarmente che il
Tribunale, oltre a non avere riconosciuta la manifesta infondatezza
della questione in relazione agli articoli della Costituzione
richiamati e specialmente in relazione all'art. 23, non avrebbe
adeguatamente motivato sulla rilevanza perché non avrebbe tenuto conto
che la contestazione riguardava direttamente il decreto dell'Alto
Commissario del 18 novembre 1958, con la conseguenza che contro questo
provvedimento si sarebbe dovuta dirigere l'impugnazione davanti alla
giurisdizione competente, e perché l'eventuale contrasto fra l'art. 4
della legge del 1955 e l'art. 23 della Costituzione, per la mancanza,
nella legge, di norme limitative della discrezionalità amministrativa,
non si sarebbe potuto eccepire nell'attuale controversia, in quanto,
nel decreto dell'Alto Commissario, lo sconto è stato indicato nella
stessa misura del 17 per cento fissata nel terzo comma dell'art. 4.
Nel merito l'Istituto sostiene che la disposizione dell'art. 4,
sopra ricordata, non potrebbe ricondursi nell'ambito dell'art. 23 della
Costituzione. Anche se si ritiene, secondo la giurisprudenza di questa
Corte (sentenza n. 4 del 1957), che tale norma comprenda qualsiasi
specie e forma di prestazione (patrimoniale o personale) istituita con
atto di autorità, detto sconto costituirebbe un modo di fissazione del
prezzo, e cioè un prezzo differenziato a favore di una particolare e
limitata categoria di acquirenti, qualificati per i compiti ad essi
conferiti dalla legge.
Ciò troverebbe conferma nella considerazione che lo sconto
stabilito dal citato art. 4 non avrebbe natura sostanzialmente diversa
dai prezzi fissati inderogabilmente per la vendita dei medicinali al
pubblico. Non potrebbe, quindi, essere configurato come una prestazione
patrimoniale obbligatoria ai sensi dell'art. 23 della Costituzione.
La difesa dell'I. N. A. M., peraltro, osserva che, anche se si
volesse riscontrare, nello sconto di cui si tratta, il carattere di
pre, stazione patrimoniale, non per questo la disposizione della legge
del 1955 potrebbe ritenersi in contrasto con l'art. 23; posto che la
legge stabilisce tassativamente una parte dello sconto medesimo
attribuendo all'Autorità amministrativa il potere di determinare la
parte eventualmente variabile.
Si fa pure rilevare, su questo punto, che, comunque, anche se si
ritenesse sussistente la mancanza di criteri direttivi e di limiti per
la determinazione dello sconto in misura maggiore del minimo, la
illegittimità costituzionale non potrebbe riguardare quella parte
della disposizione che determina tassativamente la misura dello sconto
base.
In coerenza con i rilievi sopra accennati, la difesa dell'I. N. A.
M. contesta, altresì, che la disposizione dell'art. 4 della legge del
1955 sia in contrasto con gli artt. 38 e 53 della Costituzione. Non
con l'art. 38, poiché, in coerenza con le premesse anzidette, sarebbe
pure da escludere che lo sconto possa configurarsi come contributo al
finanziamento degli enti assistenziali indicati nell'art. 2 della detta
legge. Per analoghe ragioni anche l'art. 53 sarebbe richiamato fuori
luogo nella specie.
Non sussisterebbe neppure la violazione dell'art. 3 della
Costituzione. Il principio, infatti, dell'eguaglianza stabilito in
detto articolo sarebbe applicabile soltanto alle persone fisiche, e non
già agli enti pubblici regolati da particolari ordinamenti. E, per
quanto riguarda, d'altra parte, i produttori, poiché l'obbligo
stabilito dalla legge graverebbe su tutte indistintamente le imprese
produttrici di specialità medicinali, nessun contrasto sarebbe
ravvisabile con il ricordato art. 3 della Carta costituzionale, in
quanto situazioni differenziate possono essere regolate con norme
differenziate.
In sostanza, secondo la difesa dell'I. N.A..M., lo sconto di che
trattasi, in quanto stabilito per la tutela della sanità pubblica,
rientrerebbe nell'ambito degli artt. 32 e 41 della Costituzione,
analogamente al caso già deciso da questa Corte con la sentenza n. 29
del 1957, relativo al prezzo di imperio per i medicinali.
Anche l'Avvocatura dello Stato nelle deduzioni sostiene la
legittimità costituzionale della disposizione impugnata, aderendo
sostanzialmente alla tesi difensiva prospettata dall'I. N. A. M.
Rileva che le disposizioni dell'art. 4 della legge del 1955, sia
quella contenuta nel primo comma, sia quella contenuta nel terzo,
rappresenterebbero un'ulteriore applicazione di un principio già
accolto nella legislazione sanitaria italiana. Secondo la quale la
produzione e la vendita dei medicinali non può essere lasciata alla
libera iniziativa privata. Con la conseguenza che i prezzi sono
autoritativamente determinati in seguito a pareri espressi da
commissioni di esperti. La legittimità costituzionale della norma
relativa all'invariabilità dei prezzi stessi, già ritenuta da questa
Corte con la sentenza n. 29 del 1957, consentirebbe, quindi, di
ritenere la costituzionalità anche del ricordato art. 4.
Chiede, pertanto, che si dichiari inammissibile, e comunque
manifestamente infondata, la questione ora sollevata.
La difesa della Società "Chimical" il 12 ottobre 1960 ha
depositato memoria illustrativa, nella quale, ribadendo la tesi già
prospettata nelle deduzioni, confuta quelle sostenute dall'Istituto
nazionale assicurazioni malattie e dall'Avvocatura dello Stato.
Insiste nel sostenere che, nella specie, si sarebbe in presenza di
una prestazione patrimoniale ai sensi dell'art. 23 della Costituzione,
nell'ambito della quale rientrerebbero sia l'imposizione di dare una
determinata somma, sia quella di ricevere meno di quanto spetta. Ora la
determinazione di tale prestazione, mancando qualsiasi criterio
direttivo, sarebbe devoluta alla completa discrezionalità degli organi
amministrativi, e non sussisterebbe, d'altra parte, alcuna garanzia per
gli interessati, né amministrativa né giurisdizionale. Non
funzionerebbero neppure, per la determinazione dello sconto coattivo,
gli stessi criteri obiettivi, che valgono per la fissazione dei prezzi
dei medicinali, dato che la legge prescinderebbe completamente da ogni
riferimento al procedimento di formazione dei prezzi.
Secondo la difesa della Società, quindi, lo sconto obbligatorio
non potrebbe in alcun modo configurarsi come un prezzo differenziato,
poiché sfuggirebbe ad ogni controllabile valutazione del costo e delle
spese inerenti alla produzione. La finalità della legge sarebbe stata,
invece, quella di riversare sui produttori dei medicinali e sui
farmacisti, cioè su una determinata categoria, una parte degli oneri
derivanti dall'estensione ai pensionati dell'assistenza sanitaria. Caso
sostanzialmente analogo, si fa notare, a quello già esaminato da
questa Corte nella sentenza n. 30 del 1957 relativamente al
corrispettivo dovuto dagli utenti delle bombole di metano per le
prestazioni dovute dall'ente pubblico.
La difesa della Società ribadisce anche la tesi che la norma in
questione sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 38 e 53 della
Costituzione.
Ravviserebbe, infatti, una disparità di trattamento, sia riguardo
ai beneficiari, poiché dalla sfera di applicazione della norma
resterebbero fuori gli assistiti di altri numerosi enti, sia
relativamente agli enti assistenziali, poiché non tutti gli enti
assistenziali godrebbero di uguali agevolazioni; sia, infine, anche
rispetto ai produttori, non soltanto nei rapporti fra questi e gli
altri imprenditori in genere, ma altresì rispetto ad attività
industriali che riguardano lo stesso settore sanitario.
Non si potrebbe, d'altra parte, richiamare l'art. 32 della
Costituzione, il quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(sentenza n. 29 del 1957) giustifica costituzionalmente i prezzi
d'imperio dei medicinali, poiché il principio sancito dall'art. 32
costituirebbe uno dei limiti alla libertà dell'iniziativa privata
garantita dell'art. 41, mentre lo sconto coattivo resterebbe fuori
dell'ambito della predetta norma, dato il suo particolare carattere di
prestazione obbligatoria disciplinata dall'art. 23 della Costituzione.
Sussisterebbe, inoltre, la violazione dell'art. 38 della
Costituzione, poiché, in base al quarto comma di detto articolo,
soltanto allo Stato spetterebbe il compito di intervenire per integrare
finanziariamente quelle attività di protezione sociale che si
appalesassero obiettivamente inadeguate. A nessun'altra categoria di
soggetti perciò potrebbe essere addossato l'onere di integrare la
consistenza patrimoniale, eventualmente inadeguata, degli enti
assistenziali.
Per quanto attiene all'art. 53 si osserva che dalla disposizione si
dovrebbe dedurre il principio generale, riferibile a qualsiasi
prestazione patrimoniale obbligatoria, che questa debba ispirarsi ad un
cirterio logico e razionale, non ravvisabile nella specie, dato che
l'entità della prestazione cresce con l'aumento della produzione,
mentre nel libero commercio, tale aumento produrrebbe un maggior utile
al produttore e la mancanza del limite massimo dello sconto potrebbe
eliminare del tutto l'utile.
La difesa dell'I. N. A. M., nella memoria depositata il 12 ottobre
1960, riferendo ampiamente i precedenti legislativi della legge del
1955, pone in rilievo che la legge stessa sarebbe stata emanata per
l'esigenza di attribuire intanto agli istituti di assistenza per le
malattie un'attenuazione del prezzo d'imperio, per rendere possibile
una maggiore estensione dell'assistenza ai pensionati. La
determinazione dello sconto, poi, da parte dell'Autorità
amministrativa, sarebbe giustificata anche dal fatto che si tratterebbe
di provvedere in relazione a situazioni variabili nel tempo.
La difesa dell'I. N. A. M. ribadisce, altresì, che nessun
contrasto sarebbe ravvisabile fra la norma impugnata e gli artt. 3, 23,
38 e 53 della Costituzione, e, richiamando i rilievi già esposti nelle
deduzioni, osserva, circa l'art. 3, che si tratterebbe di situazioni
che la legge considera diverse, in base ad elementi di merito non
valutabili in questa sede; circa l'art. 23, che se anche lo sconto
obbligatorio si configurasse come prestazione, rimessa per la
determinazione della parte variabile, alla discrezionalità
dell'Autorità amministrativa, sussisterebbero garanzie sufficienti,
derivanti specialmente dalla stretta relazione fra la determinazione
dei prezzi dei medicinali e la fissazione dello sconto e dal fatto che
il provvedimento è devoluto al Ministro della sanità, cui è deferita
la competenza a provvedere e a coordinare tutta la materia.
Relativamente all'art. 38, osserva, in aggiunta a quanto già
dedotto, che il penultimo comma di detto articolo dispone bensì che ai
compiti previdenziali ed assistenziali debbano provvedere organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato, ma ciò non escluderebbe
che a carico di particolari categorie di cittadini possano essere
imposti oneri particolari, poiché, in caso diverso, sarebbe
incostituzionale, in generale, tutto il sistema assistenziale, in
quanto pone a carico degli imprenditori gli obblighi assicurativi.
Circa, infine, l'art. 53, confermando che sarebbe estraneo alla
materia dell'attuale controversia, si fa notare che la disposizione
contenuta in detto articolo sarebbe piuttosto diretta ad invalidare il
sistema tributario considerato nel suo complesso, quando venisse a
superare la capacità contributiva dei cittadini, o anche ad invalidare
i vari tributi qualora la misura dell'imposizione superasse l'entità
del cespite gravato; il che, sarebbe da escludere nella specie.
Anche l'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 13
ottobre 1960, conferma le tesi già sostenute nelle deduzioni,
insistendo nel ritenere che la corretta soluzione della questione
oggetto dell'attuale controversia si ricollegherebbe ai principi che
regolano in generale la determinazione dei prezzi e la formazione delle
tariffe per le imprese che esercitano pubblici servizi o produttrici di
beni di pubblico interesse. E, per quanto riguarda i prodotti
medicinali, per i quali i prezzi invariabili sono stabiliti
autoritativamente per fini di pubblico interesse, rileva che anche la
determinazione degli sconti non può essere lasciata alla libera
valutazione dei produttori. Ed aggiunge che nel caso la
discrezionalità dell'Amministrazione non sarebbe senza limiti, essendo
strettamente collegata ai criteri tecnici, dei quali, nella materia dei
medicinali, è stata già riconosciuta la legittimità dalla
giurisprudenza di questa Corte.
2. - Nel corso del giudizio per opposizione al decreto di
ingiunzione, emesso dal Pretore di Napoli su istanza dell'Istituto
nazionale assicurazione contro le malattie (I. N. A. M.), nei confronti
della Società "Lancellotti" per il pagamento di lire 104.208, importo
dello sconto dovuto all'Istituto sul prezzo dei medicinali acquistati
presso le farmacie dagli assistiti dell'Istituto stesso, la difesa
della Società eccepì l'illegittimità costituzionale del ricordato
art. 4 della legge del 1955, perché in contrasto con gli artt. 3, 38,
53, 41 e 42 della Costituzione.
Il Pretore di Napoli, ritenuta la rilevanza della questione di
costituzionalità per la decisione definitiva di merito, con ordinanza
del 20 ottobre 1959, ha sospeso di decidere ed ha disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte.
Secondo l'ordinanza, il dubbio circa la costituzionalità della
norma legislativa deriverebbe dal considerare che questa, con lo
stabilire lo sconto del 17 per cento (di cui 5 per cento a carico del
farmacista) nella vendita dei medicinali, sarebbe in contrasto non
soltanto con gli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, ma anche con gli
artt. 41 e 42, in quanto la produzione dei medicinali sarebbe già
soggetta a rigorosi controlli e ad un prezzo d'imperio che
costituirebbe il limite sociale dell'attività produttiva, concretando
un'equa rimunerazione per il produttore. Di guisa che l'imposizione di
un ulteriore sconto comprimerebbe il prezzo d'obbligo, facendo cessare
l'equità della rimunerazione e rendendo perciò antieconomica la
libera organizzazione del produttore di specialità medicinali.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28
novembre 1959, e sono state fatte le prescritte comunicazioni e
notificazioni.
In questa sede per la Società "Lancellotti" si sono costituiti gli
avvocati Michele Farina e Antonio Tagliaferri, che hanno depositato le
deduzioni il 9 novembre 1959.
Per l'I. N. A. M. si sono costituiti gli avvocati Aldo Dedin,
Salvatore Di Pasquale, Carlo Arturo Jemolo e Giovanni Severini,
depositando le deduzioni il 16 dicembre 1959. È pure intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 12 novembre
1959.
Anche nelle deduzioni della Società "Lancellotti" si sostiene che
la disposizione della legge del 1955, ora impugnata, violerebbe gli
artt. 3, 38 e 53 della Costituzione. E sarebbe, altresì, in contrasto
con gli artt. 41 e 42, poiché il prezzo d'imperio, per la vendita dei
medicinali, determinato dall'organo amministrativo competente, in base
agli elementi forniti dai produttori e attraverso un'operazione di
conguaglio, prescinderebbe dal costo commerciale dei prodotti, e
perciò già costituirebbe il limite sociale all'attività produttiva,
lasciando una ristretta rimunerazione per l'attività dell'impresa. Di
guisa che l'ulteriore sconto del 12 per cento, su tale prezzo, farebbe
venir meno il giusto corrispettivo per l'attività del produttore,
incidendo su tutto l'andamento della produzione, così da renderla
antieconomica.
Si rileva, inoltre, che, come risulta anche dalla sentenza di
questa Corte n. 29 del 1957, il prezzo d'imperio relativamente ai
medicinali avrebbe la finalità non soltanto di tutelare i compratori
da eventuali speculazioni, ma anche di eliminare gli inconvenienti
eventualmente derivati dalla concorrenza con pregiudizio della qualità
del prodotto e, quindi, della salute dei cittadini. Il che
confermerebbe che l'industria farmaceutica non potrebbe essere privata
di quell'equa rimunerazione già compresa nel prezzo d'imperio.
Lo sconto a carico dei produttori, si aggiunge, costituirebbe
altresì una forma di espropriazione di servizi, se non di beni e di
utilità.
Conclude, pertanto, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari
l'illegittimità dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in
riferimento agli artt. 3, 38, 41, 42 e 53 della Costituzione.
La difesa dell'I. N. A. M. si riporta a quanto ha esposto nelle
osservazioni relative all'ordinanza emanata dal Tribunale di Roma,
ribadendo la tesi che l'art. 4 della legge del 1955 non sarebbe in
contrasto, né con l'art. 3, né con l'art. 38 della Costituzione.
Per quanto attiene, d'altra parte, all'art. 41, richiamando i
principi già affermati da questa Corte nella sentenza n. 29 del 1957,
circa la legittimità delle disposizioni che stabiliscono
l'invariabilità dei prezzi imposti autoritativamente per la vendita
dei medicinali, osserva che, in coerenza con tale principio, dovrebbe
anche ammettersi la legittimità dello sconto obbligatorio, che, oltre
ad essere ampiamente praticato anche in regime di libera concorrenza,
nel nostro ordinamento sarebbe normale a favore di certe categorie di
consumatori.
L'art. 42 e l'art. 53 sarebbero richiamati fuori luogo. Il primo
perché non si tratterebbe comunque di un'espropriazione. Il secondo
per i motivi già accennati nelle precedenti deduzioni.
Conclude, quindi, chiedendo che si dichiari la legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge del 1955.
L'Avvocatura dello Stato, anche in questa causa, aderisce a queste
conclusioni con argomentazioni già svolte in relazione all'ordinanza
emessa dal Tribunale di Roma.
Con memoria depositata l'8 ottobre 1960 la difesa della Società
"Lancellotti" insiste nelle tesi già prospettate nelle deduzioni.
Memoria illustrativa ha altresì depositato l'Avvocatura dello Stato,
in data 13 ottobre 1960, riferendosi alle argomentazioni già svolte
nella memoria depositata in relazione all'ordinanza del Tribunale di
Roma.
La difesa dell'I. N. A. M., nella memoria depositata il 12 ottobre
1960, contesta che possa ravvisarsi contrasto con gli artt. 41 e 42
della Costituzione richiamati nell'ordinanza del Pretore di Napoli.
Poiché la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuta la legittimità
costituzionale di tutti i prezzi d'imperio, non si potrebbe
fondatamente ritenere che questi soltanto rappresentino il limite
sociale che può essere imposto alla libera iniziativa privata e che un
ulteriore sconto possa far venir meno ogni rimunerazione del
produttore. Dovendosi, invece, ritenere che, nella determinazione del
prezzo d'imperio, si terrebbe conto di ogni elemento e, quindi, anche
degli sconti obbligatori per legge.
Osserva quanto all'art. 42 (che si ritiene sia stato richiamato
fuori luogo) che, anche in tale norma comunque, è riconosciuta la
legittimità dei limiti della proprietà privata per assicurarne la
funzione sociale. Considerato in diritto :
Le due cause, discusse nella stessa udienza, debbono essere riunite
e decise con unica sentenza, data l'identità della questione.
1. - Come risulta dalle ordinanze, ed è pacifico, la questione di
costituzionalità è sollevata riguardo al terzo comma dell'art. 4
della legge 4 agosto 1955, n. 692, il cui testo è stato sopra
riportato.
II dubbio sulla costituzionalità della disposizione è prospettato
dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt.
3, 23, 38 e 53 della Costituzione, e dall'ordinanza emessa dal Pretore
di Napoli in riferimento agli artt. 3, 38, 41, 42 e 53.
2. - La Corte non ritiene fondati i rilievi che la difesa
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I. N.
A. M.), senza peraltro formulare al riguardo conclusioni, deduce
preliminarmente circa il giudizio sulla rilevanza espresso dal
Tribunale di Roma. Il giudice del merito, si assume, avrebbe sollevato
la questione di costituzionalità senza tener conto: 1) che sostanzial
mente l'azione intentata dalla Società "Chimical" aveva come
presupposto il rifiuto di dare esecuzione al decreto dell'Alto
Commissario del 18 novembre del 1955, e che perciò contro questo
provvedimento si sarebbe dovuta proporre l'impugnazione nella
competente sede, nella quale si sarebbe potuta dedurre l'eccezione di
incostituzionalità della norma legislativa; 2) che, comunque, l'Alto
Commissario ha determinato in concreto lo sconto preveduto dal terzo
comma dell'art. 4, nella misura minima del 17 per cento già stabilita
dalla legge. Di guisa che, anche se tale sconto si configurasse come
prestazione patrimoniale obbligatoria, ai sensi dell'art. 23 della
Costituzione, l'eccezione di illegittimità della disposizione, per
mancanza, nella parte variabile, di criteri e di limiti idonei a
circoscrivere il potere dell'Amministrazione, sarebbe perciò
irrilevante nella controversia promossa dalla Società "Chimical".
Sul primo punto la Corte osserva che il Tribunale, circa la
rilevanza, ha sufficientemente motivato, perché ha premesso che
l'eccezione di incostituzionalità riguarda in definitiva l'art. 4
della legge, di cui il decreto dell'Alto Commissario ha determinato
soltanto le modalità di applicazione, ed ha precisato, con giudizio
insindacabile, che le ragioni delle parti avevano come presupposto
proprio l'applicazione della norma legislativa che si assume viziata
d'incostituzionalità.
Osserva, sul secondo punto, che l'eccezione dedotta dalla difesa
dell'I. N. A. M. tendeva in sostanza a negare alla Società "Chimical"
l'interesse a promuovere la controversia e che l'accertamento sulla
sussistenza o meno di tale interesse rientra nell'apprezzamento del
giudice del merito, non soggetto a controllo in questa sede.
Nessuna critica, d'altra parte, si può muovere al Tribunale per
non aver respinto l'eccezione di incostituzionalità, essendo rimesso
esclusivamente al giudice del merito sollevare la questione, ed alla
competenza di questa Corte decidere sulla fondatezza o meno della
questione medesima.
3. - Il problema principale che ora si prospetta, consiste
nell'esaminare se lo sconto obbligatorio, stabilito a favore degli
Istituti e degli enti indicati nell'art. 2 della legge del 1955 già
ricordata, debba qualificarsi come prestazione patrimoniale imposta in
base alla legge, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, come deduce
la Società "Chimical", ovvero se si debba considerare come
un'ulteriore riduzione del prezzo d'imperio, stabilito per la vendita
dei prodotti farmaceutici, a favore degli enti assistenziali indicati
dalla legge, e perciò quale prezzo differenziato, sostanzialmente
analogo al prezzo d'imperio e del tutto diverso, per sua stessa natura,
dalle prestazioni patrimoniali imposte.
Questa tesi, sostenuta dalla difesa dell'I.N.A.M. e
dall'Avvocatura dello Stato, muove dal presupposto che la concessione
di uno sconto si presenta come fenomeno normale non soltanto nelle
libere contrattazioni, ma altresì quando la determinazione dei prezzi,
o l'imposizione di uno sconto a favore di determinate categorie di
soggetti, è disciplinata da norme legislative. In entrambi i casi, si
sostiene, il concessionario di un pubblico servizio, il produttore e il
venditore, per stabilire la tariffa o il prezzo, terranno conto del
volume degli affari e anche dello sconto da praticarsi, così da
assicurare un congruo margine di utile. La situazione non sarebbe
diversa se riferita allo sconto obbligatorio preveduto dal ricordato
terzo comma dell'art. 4, poiché anche questo sarebbe strettamente
collegato con i prezzi d'imperio invariabili, stabiliti per la vendita
dei prodotti medicinali a tutti i consumatori, e dei detti prezzi
avrebbe la medesima natura sostanziale.
La tesi non è fondata. È vero che i prezzi di vendita al pubblico
dei prodotti farmaceutici approvati dalle competenti autorità,
rientrano nella categoria dei prezzi d'imperio, invariabili in base
alle disposizioni dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie
(approvato con decreto del 27 luglio 1934, n. 1263), disposizioni
ritenute costituzionalmente legittime con la sentenza di questa Corte
n. 29 del 1957. Ma da ciò non si può trarre la illazione che, alla
stessa stregua, debba considerarsi anche lo sconto obbligatorio, di cui
si discute. Non è contestato, infatti, che i prezzi anzidetti,
valevoli per la generalità degli acquirenti, sono determinati in
seguito ad un procedimento, nel quale si tiene conto di vari
coefficienti, al fine, già posto in luce dalla citata sentenza, di
tutelare il pubblico, non soltanto da eventuali speculazioni, ma anche
dagli inconvenienti che dalla libera concorrenza potrebbero derivare
per la preparazione dei medicinali, con risultati pregiudizievoli per
la salute dei cittadini. Lo sconto obbligatorio, invece, stabilito dal
citato art. 4, è diretto al conseguimento di una diversa finalità,
pure di interesse generale, quella cioè di assicurare, con mezzi
adeguati, l'assistenza farmaceutica, nella misura più estesa
possibile, a tutti i pensionati di invalidità e vecchiaia. Ed è
perciò che, nel sistema della legge del 1955, coerentemente alla
predetta finalità, come risulta anche dai lavori preparatori, questo
sconto è regolato in modo autonomo rispetto ai prezzi di vendita al
pubblico. Esso è, infatti, imposto al di fuori di tali prezzi (come è
pacifico), ed oltre quegli sconti che, di regola, vengono praticati a
favore dei grossisti e dei farmacisti. E la legge stessa, d'altra
parte, che ne stabilisce direttamente la misura minima, non inferiore
al 17 per cento, ponendo a carico dei farmacisti una parte di questa
percentuale nella misura fissa del 5 per cento, e che dispone,
altresì, che alla determinazione provvede annualmente, con proprio
decreto, il Ministro per la sanità di concerto col Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale. Da ciò deriva che lo sconto
obbligatorio non può essere assimilato ai prezzi d'imperio, né tanto
meno paragonato alle agevolazioni nelle tariffe stabilite per i servizi
di trasporto, a favore di particolari categorie di persone.
4. - Il carattere speciale dello sconto e le finalità per le quali
è stato stabilito, inducono a ritenere, invece, che sia da qualificare
come prestazione patrimoniale imposta a favore degli Istituti e degli
enti pubblici indicati dalla legge del 1955, in relazione ai compiti
istituzionali ad essi affidati; prestazione compresa perciò nella
sfera di applicazione dell'art. 23 della Carta costituzionale.
È noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.
4 del 1957), la prestazione patrimoniale ha tale carattere quando è
istituita con atto di autorità senza il concorso della volontà del
soggetto passivo, quale che sia la denominazione attribuita dalla legge
che la impone. In base a questo principio sono state ritenute
prestazioni patrimoniali nel senso anzidetto, oltre il "diritto di
contratto" dovuto all'Ente Risi (sentenza n. 4 ora ricordata), il
corrispettivo dovuto all'Ente Metano (ora E. N. I.) dagli utenti di
bombole, per i servizi posti a carico dell'ente (sentenza n. 30 del
1957 ricordata anche dalla difesa della Società "Chimical"), il
contributo dovuto agli enti provinciali del turismo (sentenza n. 47 del
1957); ed inoltre il sovracanone dovuto dai concessionari di grandi
derivazioni dai bacini imbriferi montani (sentenza n. 122 del 1957) e
le prestazioni patrimoniali dovute ai Comuni per le pubbliche
affissioni effettuate dai privati (sentenza n. 36 del 1959).
Ora, coerentemente all'interpretazione che è stata data al
precetto costituzionale, la prestazione patrimoniale è configurabile
non soltanto quando l'obbligazione istituita autoritativamente consiste
nel pagamento di una somma di denaro, ma anche quando il sacrificio
pecuniario deriva dalla riduzione di una parte dell'utile altrimenti
spettante; di quella parte di utile, cioè, che, nel caso in esame, i
produttori dei medicinali avrebbero conseguito se non fosse ad essi
imposto l'ulteriore sconto. Pure in questa ipotesi non si può
disconoscere che sussiste un prelievo di ricchezza a carico di soggetti
ed a favore di enti pubblici.
È, infatti, palese che alla ulteriore riduzione del prezzo dei
medicinali corrisponde, a favore degli enti assistenziali, un risparmio
di spesa rispetto al prezzo di vendita al pubblico, con conseguente
aumento della capacità di acquistare; la quale poi, in definitiva, si
risolve in un aumento delle disponibilità finanziarie da parte degli
enti stessi. E che questa sia stata la ragione determinante per cui,
nella legge del 1955, sono state inserite le disposizioni dell'art. 4,
è posto in luce dai lavori preparatori, dai quali risulta che la
Commissione del Senato si preoccupò, in modo particolare, di porre in
grado gli Istituti e gli enti indicati nell'art. 2 della legge, di
sostenere gli oneri derivanti dai nuovi compiti ad essi affidati, non
avendo ritenuto sufficiente il finanziamento preveduto nell'art. 5 e
nell'art. 6 della legge medesima.
Le osservazioni sopra esposte chiariscono che, anche nello sconto
di cui al terzo comma dell'art. 4, concorrono gli elementi necessari
perché possa ritenersi compreso nell'ambito dell'art. 23 della
Costituzione; e dimostrano altresì che, anche nel caso attuale, come
in altri già esaminati da questa Corte, di fronte agli elementi ai
quali si è accennato, non hanno rilevanza in contrario, né la
denominazione usata dalla legge e neppure il fatto che, nel sistema
adottato dal legislatore, la prestazione venga in concreto realizzata
sotto la forma di un'ulteriore riduzione del prezzo di vendita dei
medicinali.
5. - Ciò posto occorre tenere presente che, pure secondo la
ricordata giurisprudenza di questa Corte, la prestazione patrimoniale
può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non
ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la
determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i
criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere.
Ora, dal testo del terzo comma dell'art. 4, risulta che la
discrezionalità del potere esecutivo sussiste (come non si contesta)
per la determinazione dello sconto in misura superiore al minimo; né
la legge indica alcun criterio idoneo a delimitare il potere
discrezionale del Ministro, come fondatamente rileva la difesa della
Società "Chimical". Non è esatto, d'altra parte, che l'esercizio di
tale potere sia regolato dagli stessi criteri direttivi, in base ai
quali si procede alla fissazione dei prezzi di vendita dei prodotti
medicinali; dato che, come si è chiarito, la determinazione dello
sconto, di cui si discute, non è collegata a tale procedimento, come
del resto emerge anche dal decreto dell'Alto Commissario del 18
novembre 1955 in precedenza ricordato.
E neppure si può ritenere, come accenna la difesa dell'I.N.A.M.
che, alla lacuna della legge, possa supplire il fatto che il
provvedimento è demandato ad un organo amministrativo (il Ministro per
la sanità) particolarmente qualificato. La norma contenuta nell'art.
23, infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà
individuale, esige (secondo la ricordata giurisprudenza di questa
Corte) che la stessa disposizione legislativa, che impone la
prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del
potere esecutivo.
Da quanto si è esposto consegue che il contrasto con la norma
dell'art. 23 della Costituzione è ravvisabile per quella parte del
terzo comma dell'art. 4 della legge del 1955, che demanda al Ministro
per la sanità la determinazione dello sconto in misura superiore al
minimo stabilito dalla legge. Questa parte, pertanto, dev'essere
dichiarata costituzionalmente illegittima.
Altrettanto non si può ritenere, invece, per quanto attiene alla
percentuale minima dello sconto a carico dei produttori e per la
percentuale fissa a carico delle farmacie, poiché l'una e l'altra sono
già stabilite dalla legge, e il Ministro non può determinare, come
risulta dal testo della disposizione, lo sconto in misura inferiore al
minimo, né modificare la percentuale posta a carico delle farmacie.
Questa parte della disposizione, quindi, non è in contrasto con la
norma dell'art. 23 della Costituzione.
Data la qualificazione dello sconto sopra chiarita e in base alla
decisione cui è pervenuta la Corte, resta assorbita l'indagine se
l'imposizione dello sconto, per sé stessa, possa ritenersi
incompatibile con le norme degli artt. 41 e 42 della Costituzione, come
sostiene la difesa della Società "Lancellotti", perché queste,
riguardando la disciplina dell'iniziativa economica e della proprietà
privata, operano in una sfera diversa da quella cui si riferisce l'art.
23.
6. - Resta, invece, da esaminare un altro aspetto della questione,
se cioè tale incompatibilità sussiste con le norme degli artt. 3, 38
e 53 della Costituzione. Norme che nelle due ordinanze sono collegate,
prospettandosi il dubbio che la disposizione impugnata abbia violato il
principio dell'uguaglianza sancito nell'art. 3. Rispetto all'art. 38,
perché si farebbero ricadere su una particolare categoria, i
produttori farmaceutici, oneri che, invece, essendo destinati
all'assistenza sociale, dovrebbero gravare sulla generalità dei
cittadini o mediante imposizioni tributarie, o mediante contributi a
carico dei lavoratori e di tutte le categorie produttrici. E rispetto
all'art. 53, perché il principio anzidetto non sarebbe stato osservato
nella ripartizione dei contributi fra tutti i cittadini.
Peraltro, la questione, sotto l'aspetto in cui è prospettata nelle
ordinanze, non appare fondata. In proposito la Corte non può che
riferirsi alla propria giurisprudenza, nella quale è stato più volte
affermato che il principio fondamentale dell'art. 3 (riferito dalle
ordinanze alla sfera di applicazione degli artt. 38 e 53) non è
violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni che il
legislatore considera diverse, purché siano osservati i limiti
stabiliti dal primo comma del detto articolo, e purché il trattamento
differenziato riguardi categorie di persone e non già singoli
soggetti. Nella specie lo sconto obbligatorio è posto a carico dei
produttori di medicinali, cioè di quella categoria di industriali,
l'attività dei quali, pur essendo compresa nell'ambito dell'assistenza
sanitaria in genere, si ricollega tuttavia, in particolare,
direttamente all'assistenza farmaceutica, cui si riferisce il terzo
comma dell'art. 4 della legge del 1955, in relazione all'art. 3, n. 3,
della legge stessa. Categoria che perciò il legislatore, nella sua
discrezionalità, ha ritenuto più idonea a sostenere in parte l'onere
dell'assistenza anzidetta.
Per ciò che riguarda l'art. 38 è da rilevare, inoltre, che già
questa Corte, con la sentenza n. 38 del 1960, non ha ritenuto in
contrasto col predetto articolo, in relazione con l'art. 3 della
Costituzione , le disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 1947,
n. 1222, concernenti l'obbligo di assunzione dei mutilati ed invalidi
del lavoro a carico delle imprese private.
Questione diversa, ma che esula dalla competenza di questa Corte,
perché attinente all'opportunità della disposizione, è il vedere se,
dall'applicazione di essa, i produttori di medicinali possano risentire
vantaggi e in quale misura.
La difesa della Società "Chimical" sostiene, peraltro, che la
violazione dell'art. 3 sarebbe ravvisabile, oltre che nei confronti dei
produttori, anche riguardo agli assistiti, in quanto non sarebbero
compresi nei benefici speciali della legge altre categorie di persone
che godono dell'assistenza malattie; e riguardo agli enti a favore dei
quali è imposto lo sconto, perché questo non si estenderebbe, in pari
misura, ad altri enti che pure provvedono all'assistenza farmaceutica,
come i Comuni, le istituzioni locali di assistenza e numerose casse
mutue aziendali non assorbite dall'I. N. A. M. Sotto questi aspetti,
però, la questione, che metterebbe in discussione il sistema
previdenziale ed assistenziale adottato nella legislazione vigente, non
è prospettata nelle due ordinanze, e non può essere perciò
esaminata. Essendo pure da notare che nelle ordinanze non sono
menzionati né l'art. l della legge del 1955, che concerne la categorie
dei pensionati ammessi all'assistenza di malattia, né l'art. 2 che
indica gli Istituti e gli enti a favore dei quali è imposto lo sconto.
Né, d'altra parte, per quanto attiene all'art. 38, la finalità di
preminente interesse pubblico, cui sono ispirate le disposizioni
dell'articolo stesso, e i conseguenti compiti imposti allo Stato dal
quarto comma, portano ad escludere, come si obietta, che gli oneri
finanziari inerenti a tali compiti possano far carico a categorie di
soggetti diversi dallo Stato. Esso, infatti, si avvale, anche in tal
caso, dei mezzi offerti dall'ordinamento giuridico, con imposizione di
tributi in senso stretto o di altre prestazioni patrimoniali nella
forma dei contributi. Questi trovano, come è noto, larga applicazione
nella legislazione vigente e, in particolare, nelle numerose leggi
attinenti alla previdenza ed all'assistenza sociale, il sistema delle
quali, per quanto attiene al finanziamento, è fondato principalmente
sui contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Né alcun
elemento risulta dai lavori preparatori che possa far ritenere che, a
tale sistema, l'art. 38 abbia apportato modificazioni nel disciplinare
i diritti dei lavoratori e gli obblighi dello Stato.
7. - La difesa della Società "Chimical" deduce, infine, che la
violazione dell'art. 53 deriverebbe anche dalla irrazionalità
dell'imposizione dello sconto, come è regolato nel ricordato terzo
comma. In quanto cioè l'aumento della vendita dei medicinali
produrrebbe un corrispondente aggravamento dell'onere dei produttori, a
differenza delle altre industrie nelle quali l'incremento della
produzione giova all'imprenditore; e in quanto, non avendo la legge
stabilito un limite massimo nella determinazione dello sconto, questo
potrebbe, a un certo punto, annullare ogni profitto per il produttore.
Senonché tali aspetti della questione, che si riferiscono, in
particolare, alla situazione subiettiva dei produttori gravati dallo
sconto e, di riflesso, alla loro capacità contributiva, non risultano
prospettati nelle ordinanze; e perciò non possono formare oggetto di
esame nell'attuale controversia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti come
in epigrafe:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'estensione
dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia,
nella parte in cui il potere di fissare uno sconto, in misura superiore
al 17 per cento, è attribuito al Ministro per la sanità, senza
fissare criteri e limiti, in riferimento alla norma contenuta nell'art.
23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.
ECLI:IT:COST:1960:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte