Sentenza n. 71/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1981 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 429Codice di procedura civile
- art. 270r.d. 827/1924
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 270
R.D.23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e dell'art. 429
cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n.
533, promossi con le seguenti ordinanze:
1. - Ordinanza emessa il 28 maggio 1975 dalla Corte di appello di
Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Salerno Rosolino ed
il Comune di Caltanissetta, iscritta al n. 350 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 del
1975;
2. - Ordinanza emessa il 23 luglio 1976 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra l'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura e delle Foreste della Sicilia e Di Marzo Nicolò,
iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 1977;
3. - Ordinanza emessa il 20 dicembre 1976 dal Pretore di Palmi nel
procedimento civile vertente tra Arduca Antonino ed altri e l'Ospedale
Civile di Palmi, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 28 maggio 1975 nel procedimento di
lavoro vertente fra il Comune di Caltanissetta e tale Salerno
Rosolino, la Corte di appello di Caltanissetta ha denunziato come
costituzionalmente illegittimo, in quanto rilevante ai fini del
decidere, il corpo di norme contenute nel Regolamento di contabilità
generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) e in particolare
l'art. 270 censurando d'altra parte la mancata estensione alla specie
delle disposizioni introdotte nel c.p.c. con la legge 11 agosto 1973,
n. 533, e in particolare l'art. 429, terzo comma, c.p.c., nel nuovo
testo.
Ai sensi, appunto, della norma per ultimo citata il Salerno aveva
chiesto alla Corte di appello la rivalutazione monetaria del credito
da lui vantato nei confronti del Comune, già accertato con sentenza
non definitiva dello stesso giudice a quo. L'ente convenuto aveva
opposto, ex art. 270 del citato Regolamento di contabilità,
l'infondatezza della pretesa, deducendo che i crediti pecuniari nei
confronti dello Stato e degli enti pubblici non economici diventano
liquidi ed esigibili solo con l'emissione del relativo titolo di spesa
da parte dell'amministrazione: prima di quel momento non vi sarebbe
mora dell'ente debitore né dunque obbligo di corrispondere gli
interessi, restando con ciò esclusa ogni possibilità di
rivalutazione monetaria del credito. Tale principio, si soggiunge, non
trova applicazione nel solo caso in cui il debito dell'amministrazione
sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, e così non
possa più contestarsi che il credito della controparte sia certo,
liquido ed esigibile. Dove invece, esso si applica - e così nel
nostro caso - si avrebbe la violazione di più di un precetto della
Carta fondamentale: in primo luogo, dell'art. 3. La norma che abilita
lo Stato o l'ente pubblico non economico a scegliere, liberamente e
senza controllo, il momento in cui il proprio credito pecuniario è
reso liquido ed esigibile, deroga, si dice, all'art. 1282 del c.c., in
forza del quale il credito liquido ed esigibile di una somma di denaro
produce interessi di pieno diritto. Ora, siffatta deroga, fondata
esclusivamente sulla qualità del debitore, implicherebbe una
ingiustificata disparità di trattamento dei creditori, secondo che il
loro rapporto intercorra con lo Stato, o con gli enti pubblici
previsti da detto Regolamento di contabilità, ovvero intercorra con
altri enti o soggetti. Quando, poi, si tratti di crediti di lavoro,
oltre alla denunziata disuguaglianza di disciplina, verrebbe in
rilievo l'inosservanza degli artt. 35 e 36 Cost. Si assume infatti che
siano inestensibili alla specie le garanzie di ordine sostanziale e
processuale introdotte con la legge n. 533 del 1973 a favore dei
dipendenti di persona giuridica o fisica diversa dallo Stato o dagli
enti pubblici non economici. Anche per questa considerazione, dunque,
si imporrebbe il diniego degli interessi corrispettivi e della
rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, con il risultato di
privare i dipendenti dello Stato e degli anzidetti enti pubblici non
economici della giusta retribuzione, loro costituzionalmente
garantita. All'ente debitore sarebbe d'altra parte concesso il
vantaggio di fruire ingiustificatamente della somma di denaro dovuta
al creditore, spesso per lungo tempo e senza spese, e di assolvere poi
i propri debiti con moneta che ha valore svilito.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio, deduce che il citato Regolamento di
contabilità, nel disciplinare compiutamente l'ordinazione ed
erogazione della spesa pubblica deroga legittimamente il regime del
codice civile, come è posto non solo dal citato art. 1282 ma anche
dall'art. 1224, ai sensi del quale "nelle obbligazioni che hanno per
oggetto una somma di denaro sono dovuti dal giorno della mora gli
interessi legali". La normativa censurata, si soggiunge, come vincola
l'ente pubblico all'osservanza di un certo procedimento, così non
può non vincolare i creditori dell'ente medesimo; essa diverge,
certo, dalle regole che governano i rapporti scaturenti dall'autonomia
privata ma non costituisce per questo alcuna prerogativa od esenzione
soggettiva dell'ente pubblico dai normali obblighi gravanti sul
debitore, che risponde alla oggettiva necessità di regolare
l'attività svolta dall'ente pubblico nell'interesse della
collettività, ed in conformità del principio, sancito dall'art. 97
della Carta fondamentale, del buon andamento della pubblica
amministrazione. Il Regolamento di contabilità - viene anzi dedotto -
non allarga, bensì limita l'autonomia degli enti pubblici, in guisa
da ridurre il rapporto obbligatorio sotto la disciplina alla quale
ente pubblico e soggetto privato soggiacciono ad egual titolo. La
deroga dai principi del codice civile, che discende dalla normazione
censurata, troverebbe allora un'idonea giustificazione costituzionale
proprio nell'adempimento del richiamato precetto dell'art. 97. Ne
seguirebbe che non sussiste la lamentata violazione del canone di
eguaglianza; e d'altra parte non sarebbero nemmeno offesi gli artt.
35 e 36 Cost., che tutelano il lavoro e il diritto alla giusta
retribuzione. Le norme impugnate, si assume, incidono sui sottostanti
rapporti solo relativamente a situazioni accessorie e sono in
definitiva volte a garantire l'adempimento del debito da parte
dell'ente pubblico; e così si conclude che la posizione del creditore,
tanto più dove questi è lavoratore subordinato, non è vulnerata,
sibbene sostanzialmente rafforzata.
2. - Con ordinanza emessa il 20 dicembre del 1976 il Pretore di
Palmi, quale giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra
Arduca Antonino ed altri e l'ospedale civile di Palmi, sollevava,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di
legittimità costituzionale:
a) dell'art.429, terzo comma, codice di procedura civile, nella
parte in cui la norma censurata non deroga, per i crediti di lavoro,
al principio stabilito dall'art. 270 R.D. 23 maggio 1924, n. 827
(erroneamente indicato come R.D. n. 747 del 1923), e non consente
pertanto la rivalutazione monetaria di detti crediti dal giorno della
maturazione del relativo diritto;
b) dello stesso articolo 270 del R.D. 827 del 1924.
Ottanta dipendenti avevano adito il giudice a quo perché
l'ospedale civile di Palmi venisse condannato al pagamento delle somme
loro dovute a titolo di retribuzione, e già liquidate
dall'amministrazione. Essi chiedevano, peraltro, la condanna al
pagamento degli interessi legali e al risarcimento del danno derivante
dalla svalutazione monetaria.
L'ospedale eccepiva, in rito, il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario e, nel merito, opponeva che gli interessi richiesti,
se configurati come corrispettivi, non dovevano ritenersi dovuti per
la mancata emissione del relativo ordine di pagamento, e se invece
configurati come moratori, dovevano ritenersi decorsi dalla data di
ciascuna delibera di liquidazione, invece che dal dies a quo indicato
dagli attori; opponeva, inoltre, la impossibilità di applicare ai
rapporti di lavoro aventi per parti gli enti pubblici non economici il
disposto dell'art. 429 c.p.c., terzo comma, nuovo testo, che concerne
la rivalutazione dei crediti. Il Pretore di Palmi riteneva con
sentenza non definitiva la propria giurisdizione, trattandosi nella
specie di crediti di lavoro già riconosciuti dall'amministrazione, e
tuttavia condannava l'ospedale al pagamento del solo credito
principale. Si deduce infatti nell'ordinanza di rinvio che il citato
art. 429, terzo comma, c.p.c., risulta, in forza dell'art. 409, nuovo
testo, c.p.c., inapplicabile alle controversie devolute in via
generale al giudice amministrativo, nulla importando che in deroga a
tale regola sussista nella specie la competenza del giudice ordinario.
Inoltre, l'art. 270 del R.D. n. 827 del 1924, come è inteso dalla
prevalente giurisprudenza, stabilirebbe che i debiti della pubblica
amministrazione - e, così, secondo il Consiglio di Stato, degli enti
pubblici ospedalieri - diventano esigibili solo dopo l'emissione del
mandato di pagamento con la conseguenza di precludere la
rivalutabilità dei crediti verso l'ente debitore.
Vero è - osserva il giudice a quo - che qui vengono in
considerazione interessi moratori, mentre la giurisprudenza del
Consiglio di Stato avrebbe accolto la suddetta interpretazione
dell'art. 270 del Regolamento di contabilità con riferimento agli
interessi corrispettivi. Ma non è men vero che altra giurisprudenza
vorrebbe estendere il principio in questione agli interessi moratori;
e del resto, la stessa distinzione tra interessi corrispettivi e
moratori sarebbe ormai revocata in dubbio dalla migliore dottrina,
dovendosi ravvisare una funzione risarcitoria anche negli interessi
corrispettivi. A parte ciò, l'art. 270 del Regolamento di
contabilità derogherebbe al principio sancito nell'art. 1219, Cpv. n.
3, del codice civile, ai sensi del quale la costituzione in mora non
è necessaria quando è scaduto il termine per l'adempimento
dell'obbligazione. Il Pretore di Palmi denunzia quindi, in riferimento
agli artt. 3, 35 e 36 Cost., un'ingiustificata disparità di
trattamento a carico dei lavoratori dipendenti dallo Stato e dagli
anzidetti enti pubblici. La deroga agli artt. 1219 e 1282 c.c.,
disposta esclusivamente in considerazione della qualità del
debitore, implicherebbe, si deduce, un'illegittima discriminazione tra
i creditori, secondo che il loro rapporto intercorra con enti soggetti
alla disciplina di cui all'art. 270 del decreto n. 827 del 1924, o
viceversa intercorra con altri soggetti, e la discriminazione sarebbe
poi tanto più grave ed evidente in quanto essa afferisce a crediti di
lavoro. Nell'atto di intervento l'Avvocatura dello Stato richiama le
deduzioni esposte in riferimento alla medesima questione, sollevata
dalla Corte d'appello di Caltanissetta.
3. - Il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 23 luglio
1976, nel procedimento civile vertente tra l'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura e Foreste e Di Marzo Nicolò, si è posto d'ufficio il
problema della legittimità costituzionale dell'art. 270 del
Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827. Tale norma prescrive che le spese dello Stato
(e dell'ente pubblico non economico) passino attraverso distinte e
successive fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il
procedimento così configurato, prosegue il giudice a quo, si conclude
con l'emissione del titolo di spesa, spesso a notevole distanza di
tempo dall'ordinazione. La normativa testé descritta divergerebbe dal
principio sancito nell'art. 1282 del codice civile, essendo
giurisprudenza pacifica che gli interessi moratori decorrano a favore
dei creditori della P.A. solo dall'emissione del mandato di pagamento.
La questione sarebbe ictu oculi rilevante. Nel caso sottoposto
all'esame del Tribunale di Catania vengono infatti in considerazione
interessi maturati sul canone locatizio dovuto al Di Marzo
dall'Assessorato appellante, a far tempo dalla scadenza e fino al
giorno del pagamento del canone stesso; interessi moratori, dunque,
che la P.A. dovrebbe corrispondere se il citato art. 270 fosse
dichiarato incostituzionale, e non nella ipotesi opposta.
Si deduce, poi, che la normativa censurata confligga con i seguenti
precetti della Costituzione:
a) l'art. 3, per la illegittima situazione di privilegio riservata
alla P.A. - arbitra di effettuare il pagamento "in esito alla
situazione generale di cassa e alla effettiva disponibilità di fondi"
- rispetto ai creditori privati. Siffatta deroga del comune regime
degli interessi sarebbe ingiustificata nel nostro caso, in cui viene
in rilievo un rapporto costituito jure privatorum. La natura del
diritto di credito non muta, si deduce, per il fatto che debitore sia
un ente pubblico, invece che un soggetto privato, ed esige
quell'eguaglianza di trattamento, della quale si denunzia la
violazione.
b) Gli artt. 24 e 113. Al privato spetterebbe un diritto perfetto,
e tuttavia privo di tutela, in quanto esigibile solo con l'emissione
del mandato di pagamento. Poiché non si può escludere l'eventualità
che la P.A. manchi addirittura di emettere il mandato, si
subordinerebbe per questa via la realizzazione del diritto del privato
ad una condizione sospensiva, che si atteggia come meramente
potestativa. In ogni caso, al creditore sarebbe precluso di agire in
executivis, finché il suo diritto rimanga inesigibile secondo la
censurata norma di contabilità. La tutela della situazione giuridica,
pienamente garantita al creditore dagli invocati precetti
costituzionali, verrebbe così esclusa nel processo di esecuzione e
"di fatto vanificata".
c) L'art. 97. L'osservanza del principio di buon andamento e di
imparzialità dell'amministrazione, sancito in detto articolo della
Carta fondamentale, sarebbe compromessa dal ritardo nel pagamento da
parte degli enti pubblici e per converso garantita se la P.A. fosse
tenuta a corrispondere gli interessi moratori, giacché, in questo
caso, l'ente pubblico sarebbe indotto ad adempiere puntualmente i
propri debiti.
Si osserva, infine, che il Regolamento di contabilità non è atto
amministrativo, ma atto avente forza di legge. In particolare, si
annette all'art. 270, che forma oggetto di specifica impugnazione,
l'efficacia, caratteristica della norma speciale, di regolare il
presente caso in deroga al generale disposto dell'art. 1282 del codice
civile. Spetterebbe, quindi, alla Corte di conoscere della questione
di costituzionalità che concerne la norma impugnata; al giudice a quo
sarebbe solo concesso di delibarne, per parte sua, la rilevanza e la
non manifesta infondatezza.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
dedurre l'infondatezza della questione. Nell'atto di intervento si
svolgono le stesse deduzioni sopra riferite con riferimento alle altre
ordinanze di rimessione. Si aggiunge poi che non sussiste il preteso
contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione. Nella specie,
assume l'Avvocatura, non si tratta di una norma processuale che limiti
il diritto di difesa o di azione bensì di una norma sostanziale, che
afferisce al contenuto del singolo diritto, regolarmente assistito, in
tali limiti di sostanza, "dalle normali garanzie giurisdizionali".
Il procedimento discusso all'udienza del 13 febbraio 1980 veniva
rinviato a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980 e ridiscusso
all'udienza del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe possono, data
la sostanziale identità della questione, essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - Viene sotto vario riguardo dedotta la illegittimità
costituzionale dell'art. 429, terzo comma, nuovo testo, del codice di
procedura civile nonché dell'art. 270 R.D. 23 maggio 1924, n. 827
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato). La prima delle citate disposizioni
è impugnata dalla Corte di appello di Caltanissetta e dal Pretore di
Palmi; la seconda, oltre che dai suddetti giudici, dal Tribunale di
Catania. La questione è così prospettata alla Corte:
a) l'art. 429, terzo comma, c.p.c., censurato in riferimento agli
artt. 3, 35, primo comma, e 36 Cost., dispone: "il giudice, quando
pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per
crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi nella misura
legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito condannando al pagamento della
somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del
diritto". La lesione dei suddetti precetti costituzionali sussisterebbe
in quanto si assume, per un duplice ordine di considerazioni, che la
disposizione in esame sia inestensibile alla specie. Si deduce, per un
verso, che le controversie dalle quali trae origine il presente
giudizio riguardino crediti di lavoro nei confronti di enti pubblici: i
quali ultimi sono, in virtù delle espresse statuizioni dell'art. 409,
cpv. nn. 4 e 5, del codice di procedura civile, sottratti all'intera
disciplina delle controversie individuali di lavoro in detto codice
introdotta con legge 11 agosto 1973, n. 533, e così anche al disposto
dell'art. 429 c.p.c. Per altro verso, l'estensione al caso in esame
della norma or ora citata sarebbe preclusa ex art. 270 del Regolamento
di contabilità generale dello Stato. Quest'ultima disposizione, che
prevede distinte e successive fasi del procedimento di ordinazione ed
erogazione della spesa pubblica, sarebbe intesa dalla prevalente
giurisprudenza nel senso che il debito della pubblica amministrazione
diviene esigibile solo con l'emissione del mandato di pagamento, al
termine dell'anzidetta serie procedimentale. Si assume dunque che, tale
essendo la norma regolatrice della specie, nessun limite sia posto alla
sua applicazione dall'art. 429, terzo comma, c.p.c. La censurata
disposizione del Regolamento di contabilità derogherebbe, d'altra
parte, alla disciplina dettata dal codice civile con riguardo agli
interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282, primo comma) e
alla costituzione del debitore in mora (art. 1219 cpv. n. 3). Con ciò
resterebbe escluso che l'ente pubblico sia tenuto alla corresponsione
degli interessi moratori e del maggior danno derivante al creditore
dalla svalutazione monetaria; l'ente pubblico sarebbe allora assistito
dall'ingiustificato privilegio di determinare discrezionalmente il
momento in cui rendere esigibile il proprio debito: ne discenderebbe
la denunziata disparità di trattamento tra la pubblica amministrazione
e gli altri debitori e, correlativamente, un'illegittima
discriminazione tra i titolari dei crediti di lavoro, secondo se il
loro rapporto intercorra con lo Stato (comunque, con un ente pubblico a
cui si applichi il Regolamento di contabilità) o invece con diverso
soggetto. Di qui l'ulteriore conseguenza che - trattandosi nel nostro
caso di crediti vantati da dipendenti di enti pubblici -
risulterebbero lesi i principi stabiliti negli artt. 35 e 36 Cost. a
tutela del lavoro e della giusta retribuzione dei lavoratori.
b) Forma oggetto del giudizio promosso dal Tribunale di Catania il
solo art. 270 del Regolamento di contabilità. La specie sottoposta
all'esame di quel giudice riguarda, infatti, un rapporto di locazione
fra l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e foreste e un privato.
La disposizione che si censura precluderebbe, com'è interpretata
dalla giurisprudenza, l'insorgenza della mora, e il conseguente
riconoscimento degli interessi maturati sul canone locatizio dal
giorno della scadenza a quello in cui l'Assessorato appellante ha
provveduto a effettuare il pagamento. Fin qui la questione è
proposta, al pari che nelle altre ordinanze di rinvio, in relazione al
principio costituzionale di eguaglianza. Si denunzia altresì la
violazione degli artt. 24 e 113 Cost., deducendo che, se alla pubblica
amministrazione spetta di stabilire discrezionalmente quando - o
addirittura se - emettere il titolo di spesa, si viene a vanificare
quella tutela, della quale dovrebbe invece godere il pieno e perfetto
diritto soggettivo del creditore. Si lamenta, infine, che la
denunziata deroga delle norme relative alla corresponsione degli
interessi moratori pregiudichi il puntuale adempimento degli obblighi
pecuniari da parte degli enti pubblici ai quali si applica il
Regolamento di contabilità, e vulneri per questo verso il principio,
consacrato nell'art. 97 Cost., del buon andamento della pubblica
amministrazione.
3. - Giova alla corretta disamina del presente caso fermare
anzitutto l'attenzione sulla censura che concerne l'articolo 429,
terzo comma, c.p.c. Come risulta dal dispositivo dell'ordinanza di
remissione del Pretore di Palmi, detta disposizione è denunziata in
quanto essa non derogherebbe al principio sopra richiamato, che si
assume sancito nell'art. 270 del Regolamento di contabilità, con la
conseguenza di impedire, riguardo ai dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici non economici, la decorrenza degli interessi e la
rivalutazione degli stessi crediti dal giorno della maturazione del
diritto. Ora, se da un canto l'art. 429, terzo comma, c.p.c. è
impugnato, nei termini testé riferiti, in relazione all'art. 270 del
Regolamento di contabilità, dall'altro si deduce - dallo stesso
Pretore di Palmi, e con un'autonoma ed ulteriore censura - anche
l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione.
Il punto esige un cenno di chiarimento. L'art. 429 c.p.c. potrebbe
derogare alla citata disposizione, e comunque al regime della
contabilità pubblica - sul presupposto, è appena il caso di
avvertire, che si tratti di norme incidenti sulla disciplina dei
rapporti di lavoro dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
non economici - solo se tali rapporti ricadessero sotto la sua
previsione: laddove si assume dal Pretore di Palmi (e, analogamente
dalla Corte d'appello di Caltanissetta) che essi ne rimangono
necessariamente esclusi. La lesione del principio di eguaglianza -
asserita in base alla discriminazione che opererebbe nel trattamento
dei crediti di lavoro - viene così a prospettarsi sul semplice
assunto che l'art. 429, terzo comma, c.p.c. sia inestensibile al caso
di specie: indipendentemente, dunque, dalla dedotta
incostituzionalità dell'art. 270 del Regolamento di contabilità. Ma
va subito osservato che, sotto il profilo ora in esame, la questione
non è fondata. In questo senso la Corte si è già pronunciata
(sentenza n. 43 del 1977) in altro giudizio, in cui la stessa
disposizione dell'art. 429, terzo comma, veniva denunziata, sempre in
riferimento all'art. 3 Cost., sostanzialmente per i motivi qui in
esame: "Le ragioni giustificatrici della norma in questione" - è
detto nella pronunzia testé citata, e va ora ripetuto - "non rilevano
negli stessi termini modi e misura in cui ricorrono per gli enti
pubblici economici. Ciò basta per constatare che le situazioni poste
a raffronto sono diverse e che quindi non sussiste l'assunta
illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede
la disciplina sopradetta solo per i dipendenti di cui all'art. 409
del codice di procedura civile". Ciò detto si deve escludere anche la
lamentata violazione degli artt. 35 e 36 Cost., dedotta sull'assunto,
di cui si è appena veduta l'infondatezza, che la mancata estensione
al nostro caso dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. abbia offeso il
principio costituzionale di eguaglianza.
4. - Resta da considerare la denunzia dell'art. 270 del Regolamento
di contabilità. Nell'ordinanza di rinvio emessa dal Tribunale di
Catania si afferma - e nelle altre due evidentemente si presuppone -
che tale Regolamento sia atto dotato della forza di legge, quindi
impugnabile in questa sede.
La Corte è di contrario avviso. Il Regolamento è posto con regio
decreto in conformità della norma di legge che ne costituisce il
fondamento, l'art. 88 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440. Quest'ultimo
atto legislativo è, a sua volta, un decreto emesso in virtù della
delega concessa al governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601
("Delegazione di pieni poteri al Governo del re per il riordinamento
del sistema tributario e della pubblica amministrazione"). L'atto in
cui è contenuta la norma censurata soddisfa, fuor di dubbio, i
requisiti prescritti per la formazione dei regolamenti dalla legge che
governava la materia: precisamente, il decreto emana, come doveva, dal
re, in forza della menzionata delega, che esso espressamente richiama,
e su proposta del Ministro delle finanze, sentiti il Consiglio dei
ministri, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato. La compresenza
nella specie di questi elementi formali consente quindi di stabilire -
in via di esclusione, e alla stregua dei criteri predeterminati dalle
norme vigenti - che l'atto in esame non poteva avere base diversa
dalla potestà regolamentare, qui appositamente attribuita al governo.
Tale risultato s'impone, del resto, anche in considerazione di
precedenti pronunzie rese in analoghi casi dalla Corte, e specialmente
di quel che si è affermato con sentenza n. 118 del 1968: "In presenza
di una qualificazione data dalla legge, nel senso che il governo era
legittimato ad emanare un regolamento, è necessario che concorrano
elementi obiettivi, certi ed inequivoci per dimostrare che, al
contrario, si trattava di una vera e propria delega legislativa: il
che è da affermarsi specialmente in riferimento ad un ordinamento
nel quale, a differenza di quello attuale, la diversa forza degli atti
normativi non dava luogo ad una semplice ripartizione fra organi
diversi della competenza a sindacarne i vizi sostanziali, ma era
rilevante al fine della configurabilità stessa di un controllo
giurisdizionale, notoriamente escluso per gli atti legislativi". Si
deve aggiungere che la qualificazione dell'atto come regolamento,
privo del valore della legge, è nella specie pienamente suffragata
anche dal preciso tenore della norma (il citato art. 88 del R.D. n.
2440 del 1923), dalla quale esso trae fondamento. Il governo veniva
abilitato, nelle forme sopra viste, soltanto "a modificare le norme
regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, con facoltà di emanare ogni altra
disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione". Si
voleva dunque circoscrivere l'esercizio della potestà regolamentare
rigorosamente nei limiti di una normazione secondaria e complementare
rispetto alla legge. Nel caso in esame, infatti, il regolamento è
subordinato allo stesso atto legislativo abilitante, che appresta, dal
canto suo, un'organica disciplina della contabilità generale dello
Stato.
Non varrebbe, d'altra parte, nemmeno osservare che la norma
impugnata è stata costantemente considerata, nel diritto vivente ad
opera della giurisprudenza, come un precetto idoneo a derogare, quando
si tratti di debiti pecuniari dello Stato e degli anzidetti altri enti
pubblici, il regime posto nel codice civile in tema di interessi
moratori. A tacer d'altro, qui soccorre il rilievo che la Corte di
cassazione ha con varie decisioni ultimamente negato il fondamento di
una simile deroga: nel prospettare la presente questione si sarebbe,
quindi, in ogni caso denunziata una norma, ormai spoglia del contenuto
o dell'efficacia precettiva, che si vorrebbero far scaturire
dall'interpretazione giurisprudenziale. Siamo invece, e sicuramente,
di fronte ad una disposizione, la quale, comunque interpretata, è
pur sempre prodotta mediante atto regolamentare: e con questa fonte
non possono crearsi norme provviste dello stesso valore della legge.
Nessun rilievo ha, infine, la circostanza che nelle ordinanze di
rinvio si fa riferimento non solo all'art. 270 del Regolamento di
contabilità, ma al contesto, o al sistema, della disciplina in cui
figura questa singola disposizione, per dedurne - oltre, o piuttosto,
che una norma - un qualche principio. sul quale possa esercitarsi il
sindacato della Corte. Con ciò non si è, invero, ancora dimostrato
che il corpo normativo dal quale un tale principio, andrebbe enucleato
trascende la sfera del regolamento; né, dunque, si è dimostrato che
la disposizione oggetto di puntuale censura trova nell'ordine delle
fonti idonea e sicura collocazione sul piano della legge formale, o di
altro atto a questa equiparato. Il che, in conclusione, comprova
l'inammissibilità della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 270 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato), sollevata dalla Corte d'appello di
Caltanissetta, dal Pretore di Palmi e dal Tribunale di Catania in
riferimento agli artt. 24, 97 e 113 Cost.;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. in relazione
all'art. 270 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sollevata dalla Corte
d'appello di Caltanissetta e dal Pretore di Palmi in riferimento agli
artt. 3, 35, primo comma, e 36 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 13 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte