Sentenza n. 74/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/06/1966 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 15/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
19 gennaio 1963, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1965
dal Pretore di Cinquefrondi nel procedimento penale a carico di Bombino
Girolamo, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto penale a
carico di Bombino Girolamo, imputato del reato preveduto dall'art. 4
della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per avere omesso di corrispondere
al lavoratore Pasquale Pulitano', rimasto vittima di un infortunio
mentre lavorava alle sue dipendenze, le competenze previste dalla
legge, il Pretore di Cinquefrondi pronunciava una ordinanza in data 28
maggio 1965, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge sopra
indicata, in relazione agli articoli 38 e 36 della Costituzione.
L'ordinanza veniva notificata in data 8 giugno 1965 al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicata il 24 settembre e il 5 novembre
1965 rispettivamente ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 326 del 31 dicembre
1965.
Davanti alla Corte non si costituivano ne il Bombino né il
Pulitano', e neppure faceva intervento l'Avvocatura generale dello
Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto il
Presidente della Corte disponeva, in applicazione dell'art. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma,
delle "Norme integrative per i giudizi", la convocazione della Corte in
camera di consiglio per la decisione della questione. Considerato in diritto :
Con una recente sentenza - la quale non poteva essere nota ancora
al Pretore di Cinquefrondi al momento della pronuncia della ordinanza
oggetto del presente giudizio (28 maggio 1965), essendo stata
depositata in cancelleria successivamente a quella data (9 giugno 1965)
- la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi in merito alla
legittimità costituzionale della disposizione ora denunciata, ma
soltanto in riferimento agli articoli 3, primo comma, 23 e 38, quarto
comma, della Costituzione, richiamati nella ordinanza di rimessione del
Pretore di Ferrara.
Nel caso in esame, l'ordinanza del Pretore di Cinquefrondi non
soltanto solleva la medesima questione di legittimità in relazione al
quarto comma dell'art. 38 della Costituzione, ma richiama anche l'art.
36 di questa, "dove è sancito che il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
effettivamente prestato, per cui, se il lavoratore non presta la sua
opera, il datore di lavoro, per il precetto costituzionale citato, non
è tenuto a corrispondere la retribuzione".
Per quanto concerne la supposta violazione della norma contenuta
nell'art. 38, comma quarto, della Costituzione, la Corte non ritiene di
doversi discostare dalla decisione contenuta nella già ricordata
sentenza n. 44 del 1965. Le considerazioni esposte nella motivazione
di essa valgono infatti anche per la soluzione della questione proposta
dal Pretore di Cinquefrondi; in particolare, deve ribadirsi il
principio che, se il quarto comma dell'art. 38 della Costituzione,
inteso a concedere maggiori garanzie ai prestatori d'opera, impone
obblighi allo Stato e ad organi e istituti da questo predisposti od
integrati, non vieta certamente che esso intervenga mediante apposite
leggi a dare attuazione a tali fini anche imponendo alcune prestazioni
a carico degli imprenditori, come è accaduto ed accade frequentemente
proprio in materia di assicurazioni sociali.
In quanto alla prospettata violazione delle norme contenute
nell'art. 35 della Costituzione occorre tenere presente che anche la
interpretazione delle sue disposizioni, al pari di quella di qualsiasi
altra norma giuridica, non può riferirsi soltanto alla formulazione
del singolo precetto, isolato dal contesto, ma deve integrarsi con il
riferimento al sistema in cui esso si trova inserito, e quindi tota
lege perspecta, come suggeriva l'antico insegnamento.
Non è dubbio che la disposizione citata afferma il diritto del
lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro; ma questa proporzione deve essere intesa tenendosi
conto della sufficienza della retribuzione stessa ad assicurare al
lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Ed è chiaro che sarebbe impossibile accertare l'osservanza di tale
principio facendo riferimento alle prestazioni d'opera avvenute in ogni
singola giornata del rapporto di lavoro, il quale non viene risolto nei
casi di infortunio sul lavoro, di malattia, di gravidanza, di
puerperio, se non sotto certe modalità e garanzie appropriate.
Come è già stato precisato nella precedente sentenza, quando il
rapporto non venga risolto, e le leggi speciali non prevedano la
immediata corresponsione delle prestazioni assicurative al lavoratore
infortunato, si deve ritenere conforme all'orientamento generale della
legislazione ed ai principi costituzionali la imposizione
all'imprenditore dell'obbligo di corrispondere al primo una
retribuzione per il breve periodo di carenza di tali prestazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15,
recante "Modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765:"
Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni ed
integrazioni", nonché al D.L. luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450:
"Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro agricolo "e successive modificazioni ed integrazioni", in
riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte