Sentenza n. 74/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/02/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 28Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 48Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 93Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e
93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1991
dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra s.p.a.
Sapri Broker di Assicurazioni e Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di responsabilità civile promosso
dalla s.p.a. Sapri Broker di Assicurazioni contro l'Amministrazione
delle poste per il mancato recapito di una lettera raccomandata
contenente un assegno non trasferibile di lire 19.042.600,
imputabile, secondo l'assunto di parte attrice, a un fatto criminoso
commesso da un dipendente della convenuta, il Tribunale di Roma, con
ordinanza del 9 maggio 1991, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (c.d. codice postale), "nella parte in cui limitano a dieci
volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto
dalle Poste nel caso di perdita totale di lettera raccomandata".
L'assegno accluso alla lettera raccomandata è stato incassato da un
terzo, previa alterazione del nome della società prenditrice.
Ad avviso del giudice remittente la detta limitazione di
responsabilità contrasta: a) con l'art. 43 Cost., che impone la
conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali,
fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato; b) con
l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del principio di eguaglianza
delle parti del contratto, sia sotto il profilo della disparità di
trattamento che il sistema attuale, in seguito alla sentenza di
questa Corte n. 303 del 1988, sembra riservare alla Banca d'Italia da
un lato e agli altri mittenti di lettere raccomandate dall'altro; c)
con gli artt. 28 e 113 Cost., in quanto è stabilita dalle norme
impugnate senza distinguere a seconda che la perdita della lettera
raccomandata sia dipesa da fatti di disservizio o da sottrazione
dolosa da parte di dipendenti dell'Amministrazione, escludendo anche
nel secondo caso ogni responsabilità della medesima oltre il limite
dell'indennizzo previsto, in molti casi irrisorio.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'interveniente osserva che l'entità dell'indennizzo per perdita
di lettere raccomandate è in funzione del costo del servizio. Se
l'utente non vuole correre il rischio del risarcimento limitato a un
modesto indennizzo, può scegliere, mediante pagamento di un
corrispettivo adeguato, la forma dell'"assicurazione", che gli
garantisce l'integrità del contenuto della corrispondenza rendendo
responsabile l'Amministrazione nella misura del valore dichiarato.
Il richiamo dell'art. 43 Cost. è inconsistente perché la natura
contrattuale dei rapporti relativi ai servizi pubblici non esclude la
legittimità di limitazioni di responsabilità degli enti gestori,
mentre - sempre a giudizio dell'Avvocatura - è inconferente il
richiamo all'art. 113 Cost. e privo di autonomia quello relativo
all'art. 28 Cost. Considerato in diritto
1. - Dal Tribunale di Roma è sollevata questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (c.d. codice postale), in riferimento agli artt. 3, 28, 43 e
113 della Costituzione.
La questione, non precisata nel dispositivo dell'ordinanza, deve
essere ricostruita in base alla motivazione. Nel corso di questa il
giudice remittente afferma la necessità di investire la Corte
costituzionale della questione di legittimità degli articoli sopra
citati del codice postale, "nella parte in cui limitano a dieci volte
l'ammontare dei diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto dalle
Poste nel caso di perdita totale di lettere raccomandate". Ma dalla
proposizione che precede tale affermazione e da quelle successive si
argomenta che la questione viene posta - se non in via esclusiva,
almeno in linea subordinata - con riguardo al caso specifico in cui
la perdita della corrispondenza raccomandata sia dovuta a sottrazione
del suo contenuto perpetrata da dipendenti dell'Amministrazione.
Questo caso, secondo l'assunto di parte attrice, si sarebbe appunto
verificato nella specie.
2. - Formulata nei termini generali sopra riferiti, la questione,
già giudicata non fondata con sentenza n. 50 del 1992 in riferimento
agli artt. 3 e 113 Cost., deve essere dichiarata manifestamente
infondata. Il Tribunale di Roma lamenta che, in seguito alla sentenza
n. 303 del 1988 la Banca d'Italia si trova ora in una posizione
ingiustificata di privilegio. Il rilievo non è esatto: anche alla
stregua della nuova disciplina della riscossione dei titoli di spesa
dello Stato, prevista dal d.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, la Banca
non ha mai la facoltà di scelta tra la forma dell'assicurata e la
forma della raccomandata.
Nemmeno giova l'ulteriore richiamo dell'art. 43 Cost. Questa norma
non impedisce che il rapporto contrattuale dell'utente con
l'Amministrazione postale sia assoggettato a una disciplina speciale
della responsabilità del gestore del servizio ispirata a criteri
più restrittivi di quella generale del codice civile, in rapporto
alla complessità tecnica della gestione e all'esigenza di
contenimento dei costi (sent. n. 1104 del 1988). In sé considerata,
la somma-limite del risarcimento in caso di perdita di una lettera
raccomandata è esigua, ma si giustifica in correlazione al basso
prezzo del servizio.
3. - In riferimento all'art. 28 Cost. il giudice a quo si duole
della mancata distinzione, nelle disposizioni impugnate, tra perdita
di lettere raccomandate cagionata da anomalie del servizio e perdita
causata da sottrazione dolosa ad opera di dipendenti
dell'Amministrazione postale. Sotto questo limitato profilo e in
riferimento anche al principio di razionalità di cui all'art. 3
Cost., la questione è fondata.
Il rinvio operato dall'art. 28 Cost. concerne le leggi regolatrici
della responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici verso i
terzi danneggiati, alla quale viene poi riferita la responsabilità
concorrente dello Stato o dell'ente pubblico. Nell'ambito dei
rapporti contrattuali la norma costituzionale non esclude la
possibilità di leggi restrittive di tale responsabilità
concorrente, anche in deroga al limite dell'art. 1229 cod. civ. Ma in
questi casi l'art. 28 Cost. conserva valore di principio, in
riferimento al quale le accennate leggi restrittive devono
giustificarsi secondo il canone della razionalità.
4. - Come già si è rammentato, la restrizione della
responsabilità dell'Amministrazione in caso di perdita totale di
corrispondenze raccomandate si giustifica, in generale, in
correlazione al basso costo del servizio, imposto dall'esigenza di
fornire alla popolazione un agevole mezzo di prova della spedizione e
dell'arrivo a destinazione di una comunicazione epistolare o di carte
manoscritte o stampate. La legge (art. 83 del t.u. citato) non vieta
che nel plico raccomandato siano incluse carte-valore a
legittimazione nominale (sul presupposto, in realtà sempre più
labile, della non negoziabilità di esse da parte di persone diverse
dagli intestatari), ma l'utente che si avvale di tale facoltà lo fa
a suo rischio e pericolo, perché la funzione di trasporto di carte-valore, comprese quelle non colpite dal divieto dell'art. 83, esula
da questa forma del servizio postale, e quindi non può tradursi nel
contenuto dell'obbligazione assunta dal vettore e della
corrispondente responsabilità per l'adempimento.
La ratio ora individuata vale però a giustificare l'esclusione
del risarcimento dei danni, oltre la misura dell'indennità prevista
dall'art. 48 del codice postale, solo nei casi in cui la perdita
della lettera raccomandata, per ipotesi contenente titoli di credito
all'ordine o nominativi, sia causata da fatti di disservizio dovuti a
inefficienze organizzative o gestionali oppure a colpa, anche grave,
di singoli dipendenti. È fuori dalla sua portata il caso di illecito
impossessamento del contenuto della corrispondenza operato da agenti
del servizio postale al fine di trarne profitto per sé o altri. Alla
stregua della razionalità pratica, matrice dell'equità, è
manifestamente contraddittorio consentire l'inclusione nelle
corrispondenze raccomandate di titoli all'ordine o nominativi
addossando tuttavia all'utente anche il rischio di questo caso.
L'obbligazione di trasporto e consegna al destinatario del plico
raccomandato rimane qui inadempiuta non a causa di un'anomalia del
servizio, che ha inciso nell'attività di adempimento (cioè per
perdita o distruzione della corrispondenza dovute a negligenza di
addetti al servizio o a difetti delle macchine di raccolta e di
selezione), bensì a causa dell'appropriazione del contenuto del
plico da parte di dipendenti del gestore, in violazione non solo
della legge penale, ma altresì dell'obbligo specifico di evitare
nell'esecuzione del contratto comportamenti pregiudizievoli alla
persona o ai beni del creditore: obbligo pure derivante dal contratto
in virtù della regola di correttezza sancita dall'art. 1175
cod.civ., e in ordine al quale il debitore risponde anche del fatto
dei suoi ausiliari (art. 1228 cod. civ.).
Per stabilire l'imputabilità dell'illecito all'Amministrazione,
ai fini della sussunzione sotto la fattispecie dell'art. 28 Cost., è
sufficiente il nesso di occasionalità necessaria con l'attività di
esecuzione del contratto, non essendo applicabile nel campo della
responsabilità contrattuale il requisito di imputazione dei fatti
illeciti extracontrattuali, per cui le attività materiali e
giuridiche dei pubblici dipendenti non sono riferibili
all'Amministrazione se dettate da un fine egoistico, estraneo agli
scopi istituzionali dell'ente (cfr. Cass. n. 3612 del 1979).
Trattandosi di violazione di un obbligo ex contractu (obbligo
accessorio di rispetto e di salvaguardia della persona e delle cose
della controparte) non correlato con la controprestazione
dell'utente, l'esonero dell'Amministrazione da responsabilità per un
congruo risarcimento deroga senza giustificazione al principio della
responsabilità concorrente dell'ente sancito dall'art. 28 Cost., e
pertanto deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)
nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di
responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati
da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di
sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti
dell'Amministrazione medesima;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme sopra citate, nella parte in cui limitano
negli altri casi a dieci volte l'ammontare dei diritti di
raccomandazione l'indennizzo dovuto dall'Amministrazione delle poste
e telecomunicazioni per perdita totale di una corrispondenza
raccomandata, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 43 e
113 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte